Denuncia di
smarrimento (o furto) della tessera elettorale
Cons. di Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 708
Non vi è alcuna preclusione nei confronti della Polizia municipale a
ricevere utilmente la denuncia di smarrimento o di furto della tessera
elettorale, anche se poi è lo stesso Comune, mediante altra articolazione
organizzativa, che rilascia il duplicato della tessera elettorale
[diversamente, aggiunge il Collegio, “si dovrebbe irragionevolmente concludere
che la Polizia
municipale è abilitata, in quanto polizia giudiziaria, a ricevere la denuncia
per furto (che è notitia criminis), ma non quella per smarrimento (che non si
riferisce a un reato): benché siano i medesimi gli effetti pratici riguardo
all’abilitazione pratica al voto, cioè il rilascio da parte del comune del
duplicato della tessera elettorale”]
FATTO e DIRITTO
Risulta dagli atti che il giorno 25 maggio 2014 si svolsero in S.
le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. Vi
partecipavano quattro liste che riportavano rispettivamente: la lista n.2 voti
3.970, la lista n.4 voti 3.293, la lista n.1 voti 273 e la lista n.3 voti 22.
Tale risultato veniva impugnato davanti al Tribunale amministrativo della
Campania da due cittadini elettori, D.P. e C.I., perché viziato in termini di
procedure di identificazione degli elettori e di ammissione al voto, in quanto
da un lato la quasi totalità degli elettori sarebbe stata ammessa senza la
previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, bensì sulla base di
attestazione di conoscenza da parte degli scrutatori così come verificabile
dalle liste elettorali di sezione e dall’altro l’abnormità del ricorso a circa
cinquecento duplicati della tessera elettorale ed ancora dalla irregolare
designazione degli scrutatori chiamati a comporre gli undici seggi elettorali e
del presidente del seggio n. 7.
Il Comune di S. si costituiva in giudizio per dedurre
l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso. Si costituivano
inoltre i controinteressati, i quali deducevano la genericità e comunque
l’infondatezza del ricorso.
Il Tribunale amministrativo si pronunciava con la sentenza 24
settembre 2015, n. 4605 che riteneva inammissibile, per genericità, la censura
relativa all’ammissione al voto al voto di “moltissimi” elettori senza l’annotazione
degli estremi del documento di riconoscimento ma sulla base della “conoscenza
personale” in assenza delle formalità previste dall'art.48 d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali), dato che la censura non
precisava né il numero, né le sezioni dove le irregolarità si sarebbero svolte,
tanto da apparire meramente strumentale ed esplorativa.
La sentenza riteneva invece fondata la censura sull’anomalia
del numero di duplicati da parte dell’ufficio elettorale, poiché l’uso del
duplicato è subordinato dalla legge alla presentazione di una denuncia presso
gli Uffici di Pubblica Sicurezza. In sede di istruttoria era stato accertato
che, rispetto ai 304 nominativi trasmessi dal Comune, solo in 99 casi erano
state presentate denunce alla Stazione dei Carabinieri di S., mentre in 125
casi esistevano denunce di smarrimento presentate al Comandante del Corpo di
Polizia Municipale di S., in un caso vi era dichiarazione sostitutiva senza
denuncia di smarrimento e per i restanti 79 elettori non era stata esibita
documentazione.
Tutto ciò, per il Tribunale amministrativo, violava la legge
quanto ad acquisizione delle denunce di smarrimento ed al rilascio di duplicati
delle tessere elettorali, in quanto per buona parte le denunce erano state
presentate alla Polizia municipale, anziché alla Polizia di Stato o ai
Carabinieri. In caso di furto o smarrimento della tessera viene rilasciato dal
Comune al titolare, su domanda accompagnata dalla denuncia presentata ai
competenti uffici di pubblica sicurezza quali questure, caserme dei Carabinieri
e commissariati di P.S., mentre in ipotesi di deterioramento il rilascio del
duplicato è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed alla
riconsegna del documento deteriorato. Nella fattispecie era palese la
violazione di tali disposizioni, tant’è che così era stato consentito
l’esercizio del diritto di voto a soggetti che non erano in condizione di
farlo.
Con appello in Consiglio di Stato notificato il 13 ottobre 2015
il candidato sindaco eletto C.V. e gli altri interessati riportati in epigrafe
impugnavano la sentenza in questione, sostenendo l’inammissibilità del ricorso
di primo grado e in particolare delle censure formulate con il motivo accolto
in primo grado.
In sintesi, gli appellanti deducono che i due ricorrenti non
avevano evidenziato essere effettive, alcune asserite violazioni che a dire
loro avrebbero inciso sulla regolarità delle operazioni elettorali; non avevano
indicato con precisione i singoli episodi, né se i titolari dei duplicati
avessero effettivamente espresso il voto; ancora, che per i 79 elettori che
avevano ottenuto il duplicato della stessa tessera elettorale senza la
prescritta denuncia mancasse nel ricorso di primo grado l’inerente censura e
conseguentemente si versava in ultrapetizione. Inoltre le funzioni ausiliarie
assegnate dall’art. 5 l. 7 marzo 1986, n. 65 al personale della polizia
municipale non potevano escludere in capo ai loro uffici la qualifica di uffici
di pubblica sicurezza, al punto da escludere la competenza di ricevere una
denuncia di smarrimento di tessera elettorale e la possibilità di richiesta di
duplicato.
Gli appellati P. e I. si costituivano in giudizio con appello
incidentale notificato il 26 ottobre 2015, con il quale insistevano sulla
correttezza della decisione di primo grado relativamente alla questione dei
duplicati delle tessere e affermavano l’infondatezza dell’appello circa la
genericità del motivo, in secondo luogo rinnovavano il motivo di ricorso
respinto con la sentenza impugnata sull’ammissione al voto diversi cittadini
sulla base della mera conoscenza personale e non del documento d’identità ed in
terzo luogo ribadivano il motivo tacitamente assorbito nella sentenza del Tribunale
amministrativo sull’irregolare composizione dei seggi elettorali, assumendo che
tutti gli scrutatori che ne avevano fatto parte erano membri della maggioranza
uscente facenti parte della commissione elettorale consiliare, in violazione
delle norme disciplinanti la materia, in particolare l’art. 6 del l. 8 marzo
1989, n. 85 nel testo vigente.
Quindi gli appellati concludevano per l’inammissibilità e
l’infondatezza dell’appello principale e per la fondatezza e l’accoglimento
dell’appello incidentale.
All’odierna udienza del 4 febbraio 2016 la causa è stata
trattenuta in decisione.
L’appello principale va accolto, vista la fondatezza della sua
unica censura.
La sentenza impugnata indica l’irregolarità di 205 duplicati di
tessere elettorali, in quanto per 125 casi il rilascio del duplicato è stato
preceduto da denuncia di smarrimento presentata al Comandante della Polizia
municipale di S. e non alla Polizia di Stato o ai Carabinieri secondo
disposizioni di legge; e per un caso vi era solo una dichiarazione sostitutiva
senza denuncia di smarrimento mentre per i residui 79 elettori non risultava
alcuna documentazione di accompagnamento.
In primo luogo va rilevato che nulla è stato precisato con il
ricorso originario, né dalle difese degli appellati, circa quanto abbia
effettivamente inciso una tale asserita irregolarità; se gli elettori dotati di
duplicato abbiano effettivamente espresso il loro voto ed in quale seggio
elettorale; nemmeno risulta una censura specifica relativamente ai 79 elettori
dotati di duplicato di tessera senza la previa denuncia, né le difese del P. e
della I. controdeducono elementi sul punto: perciò il vizio di ultrapetizione
della sentenza appare fondato.
In secondo luogo si deve richiamare l’art. 5, comma 1, l. 7
marzo 1986 n. 65 recante le disposizioni quadro sull’ordinamento della polizia
municipale, il quale recita: “Il personale che svolge servizio di polizia
municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti
delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la
qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di
ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del
Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo
221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) (…);
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 3 della presente legge;”
Ora, è sufficiente nel caso di specie la previsione cui alla
rassegnata lett. a) per cogliere la fondatezza della doglianza degli
appellanti: la statuizione normativa comprende il ricevimento di una denuncia
di smarrimento da parte di un privato, senza preclusioni riguardo agli effetti
riflessi sulla tenuta dei registri elettorali, che pure è attribuzione propria
dei Comuni. È perciò ben possibile che la sequenza composta dalla denuncia di
smarrimento della tessera elettorale e dal successivo rilascio del duplicato
possa svilupparsi interamente all’interno dell’organizzazione comunale, senza
cioè che vi sia l’esclusiva di una ripartizione esterna della fase iniziale
della sequenza stessa (mediante denuncia di smarrimento solo agli uffici della
Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri). Non vi è, in altri termini, per
la legge alcuna preclusione nei confronti della Polizia municipale a ricevere
utilmente una tale denuncia di smarrimento o di furto, anche se poi è lo stesso
Comune, mediante altra articolazione organizzativa, che rilascia il duplicato
della tessera elettorale. Diversamente, del resto, si dovrebbe
irragionevolmente concludere che la
Polizia municipale è abilitata, in quanto polizia
giudiziaria, a ricevere la denuncia per furto (che è notitia criminis),
ma non quella per smarrimento (che non si riferisce a un reato): benché siano i
medesimi gli effetti pratici riguardo all’abilitazione pratica al voto, cioè il
rilascio da parte del comune del duplicato della tessera elettorale.
La giurisprudenza, del resto, è consolidata circa le funzioni
di pubblica sicurezza della polizia municipale: la caratterizzazione di ausiliarietà
è legata in via precipua alla funzione in senso generale, e non si riferisce
alla figura del singolo agente di polizia municipale (Cons. Stato, IV, 30
settembre 2002 n. 4982).
E’ poi infondato l’appello incidentale nei due motivi
sostenuti, l’uno concernente l’ammissione al voto di una serie di elettori
sulla base della “conoscenza personale”, l’altro la composizione dei seggi
elettorali.
Quanto alla questione dell’ammissione al voto, si deve ribadire
quanto assunto dal Tribunale amministrativo sulla genericità della censura,
visto che nulla si dice sul numero degli elettori che sarebbero stati ammessi
al voto per conoscenza da parte degli scrutatori, né dei seggi nei quali ciò
sarebbe accaduto: e ciò a prescindere dal fatto che il d.P.R. n. 570 del 1960
ammette pacificamente tale modalità di azione dell’elettore, dandole una
specifica regolamentazione con specificazione su quanto va riportato nel
registro elettorale.
Non è dunque dato qui muovere dall’assunto che sia stata
comunque commessa una violazione di legge: non soccorre in senso invero quanto
afferma l’appello incidentale, laddove fa questione dell’ammissione al voto con
il sistema contestato di “quasi tutti i 7.960 votanti” – pag. 21 - allorché
l’istruttoria ne ha rilevato il numero in 5.119, ovverosia nel 64% (cioè quasi
due terzi); nemmeno può costituire indizio di illegittimità che il metodo sia
stato seguito di più in determinati seggi rispetto che in altri: in ogni caso
si tratta di un Comune di circa 11.000 abitanti, caratterizzato da un suo
centro urbano storico e da altre 64 frazioni, località e nuclei abitati sparsi:
vale a dire da un corpo elettorale piuttosto contenuto e da una serie di
piccole aggregazioni abitative, dove la frequente reciproca conoscenza
personale è un dato sociale ben plausibile.
Dunque non si ravvisano le illegittimità sostenute.
Inammissibile è poi il secondo motivo, concernente la
designazione degli scrutatori: la censura appare generica e si limita a
richiamare un’indistinta indicazione degli scrutatori componenti di seggi come
non meglio identificati “membri” della maggioranza uscente, senza riportare
nomi, modalità del procedimento seguito nemmeno nei tratti sommari e senza
specificare gli accadimenti nel dettaglio in almeno uno dei seggi.
Per le suesposte considerazioni l’appello principale va
accolto, mentre va dichiarato inammissibile l’appello incidentale, con la
conseguente riforma della sentenza impugnata.
La particolarità della controversia permette la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie
l 'appello principale e dichiara inammissibile l’appello incidentale e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo
grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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