Corte di Giustizia UE 15 febbraio 2016, n. C-601/15
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza –
Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale –
Direttiva 2008/115/CE – Soggiorno regolare – Direttiva 2013/32/UE ‑
Articolo 9 – Diritto di rimanere in uno Stato membro – Direttiva
2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e) –
Trattenimento – Tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine
pubblico – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 6 e 52 – Limitazione – Proporzionalità
Dall’esame dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della
direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, non risultano elementi tali da incidere sulla validità della
menzionata disposizione alla luce degli articoli 6 e 52, paragrafi 1 e 3, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 febbraio 2016
Nella causa C‑601/15 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State
(Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 17 novembre 2015,
pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento
J.N.
contro
Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz
(relatore), J.L. da Cruz Vilaça, C. Toader, D. Šváby e
C. Lycourgos, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Berger,
A. Prechal, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, C. Vajda e
K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 22 gennaio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per
J.N., da S. Thelosen e S. Pijl, advocaten;
– per lo
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, da D. Kuiper, in qualità di
agente;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M. Noort e M. Bulterman, in qualità di
agenti;
– per il
governo belga, da S. Vanrie, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità
di agenti;
– per il
governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in
qualità di agenti;
– per il
governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
– per il
governo cipriota, da A. Argyropoulou, in qualità di agente;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il
Parlamento europeo, da T. Lukácsi e R. van de Westelaken, in qualità di
agenti;
– per il
Consiglio dell’Unione europea, da M. Chavrier e F. Naert, in qualità
di agenti;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande, H. Krämer e G. Wils, in qualità di agenti,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la validità dell’articolo 8,
paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180,
pag. 96).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il sig. J.N.
e lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla
Sicurezza e alla Giustizia; in prosieguo: il «segretario di Stato»)
relativamente al suo trattenimento.
Contesto normativo
La
CEDU
3 Al
titolo «Diritto alla libertà e alla sicurezza», l’articolo 5, paragrafo 1,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la
«CEDU»), dispone quanto segue:
«Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei
modi prescritti dalla legge:
(...)
f) se si
tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di
entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in
corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione».
La
Carta
4 L’articolo
6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la
«Carta»), intitolato «Diritto alla libertà e alla sicurezza», così dispone:
«Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».
5 Ai
sensi dell’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata dei diritti garantiti»:
«1. Eventuali
limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto
essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
(...)
3. Laddove la
presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU],
il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla
suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto
dell’Unione conceda una protezione più estesa.
(...)
7. I giudici
dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni
elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della presente
Carta».
La direttiva 2008/115/CE
6 Il
considerando 4 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare (GU L 348, pag. 98), è così formulato:
«Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per
definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una
politica d’immigrazione correttamente gestita».
7 L’articolo
3 della direttiva 2008/115, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
2) “soggiorno
irregolare”: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di
un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di
cui all’articolo 5 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1)], o
altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;
(...)
4) “decisione
di rimpatrio”: decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o
dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga
o attesti l’obbligo di rimpatrio;
(...)».
8 Ai
sensi dell’articolo 7 della direttiva 2008/115, intitolato «Partenza
volontaria»:
«1. La decisione di
rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata
compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi
2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale
periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo
interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi
interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.
Il periodo previsto al primo comma non esclude la
possibilità per i cittadini di paesi terzi interessati di partire prima.
2. Gli Stati membri
prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo
congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali
la durata del soggiorno, l’esistenza di bambini che frequentano la scuola e
l’esistenza di altri legami familiari e sociali.
3. Per la durata del
periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a
evitare il rischio di fuga, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle
autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di
documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.
4. Se sussiste il
rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in
quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un
pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale,
gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria
o concederne uno inferiore a sette giorni».
9 L’articolo
8 della menzionata direttiva, intitolato «Allontanamento», al paragrafo 1 così
dispone:
«Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie
per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un
periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per
mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza
volontaria concesso a norma dell’articolo 7».
10 L’articolo
11 della direttiva 2008/115, intitolato «Divieto d’ingresso», prevede quanto
segue:
«1. Le decisioni di
rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:
a) qualora non
sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure
(...)
2. La durata del
divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le
circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può
comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce
una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale.
(…)».
La direttiva 2013/32/UE
11 L’articolo
2 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60),
intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
c) “richiedente”:
il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di
protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione
definitiva;
(...)
p) “rimanere
nello Stato membro”: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla
frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di
protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d’esame;
q) “domanda
reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo
che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche
nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel
caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo
ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1.
(...)».
12 Ai
sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/32, intitolato «Diritto di rimanere
nello Stato membro durante l’esame della domanda»:
«1. I richiedenti
sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della
procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione
secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere
non dà diritto a un titolo di soggiorno.
2. Gli Stati membri
possono derogare a questa disposizione solo se l’interessato presenta una
domanda reiterata ai sensi dell’articolo 41, o se essi intendono consegnare o
estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli
obblighi previsti da un mandato di arresto europeo (…) o altro, o in un paese
terzo, o presso un giudice o un tribunale penale internazionale.
(...)».
La direttiva 2013/33
13 La
direttiva 2013/33, ai considerando da 15 a 18, 20 e 35, enuncia quanto segue:
«(15) Il trattenimento dei richiedenti
dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui
nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione
internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici
internazionali degli Stati membri, e all’articolo 31 della convenzione
[relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951
[Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545
(1954)], completata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967]. I
richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali
definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di
necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità
di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere
effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un
ricorso giudiziario dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale.
(16) Per
quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di
trattenimento, la nozione di “debita diligenza” richiede per lo meno che gli
Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il
tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve
possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere
effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non
dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le
procedure pertinenti.
(17) I motivi
di trattenimento stabiliti nella presente direttiva lasciano impregiudicati
altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell’ambito dei
procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale, non
correlati alla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di
un paese terzo o dall’apolide.
(18) È
opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano
trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia
configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale
situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare
l’applicazione dell’articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite [sui
diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 novembre 1989 e ratificata da
tutti gli Stati membri].
(...)
(20) Al fine
di meglio garantire l’integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è
opportuno che il ricorso al trattenimento sia l’ultima risorsa e possa essere
applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento
sono state debitamente prese in considerazione. Ogni eventuale misura
alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei
richiedenti.
(…)
(35) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti segnatamente dalla [Carta]. In particolare, la presente direttiva
intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere
l’applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della [Carta] e deve
essere attuata di conseguenza».
14 Ai
sensi dell’articolo 2 della direttiva 2013/33, intitolato «Definizioni»:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
b) “richiedente”:
il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di
protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione
definitiva;
(...)
h) “trattenimento”:
il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo
determinato, che lo priva della libertà di circolazione;
(...)».
15 L’articolo
8 della direttiva 2013/33, intitolato «Trattenimento», è così formulato:
«1. Gli Stati membri
non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi
della direttiva [2013/32].
2. Ove necessario e sulla
base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il
richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative
meno coercitive.
3. Un richiedente può
essere trattenuto soltanto:
a) per
determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza;
b) per
determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale
che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste
il rischio di fuga del richiedente;
c) per
decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di
entrare nel territorio;
d) quando la
persona è trattenuta nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della
direttiva [2008/115], al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare
l’allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a
criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto
l’opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi
per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la
domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire
l’esecuzione della decisione di rimpatrio;
e) quando lo
impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;
f) conformemente
all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide [(GU L 180, pag. 31)].
I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto
nazionale.
4. Gli Stati membri
provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative
al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità,
la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo
assegnato».
16 Ai
sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/33, intitolato «Garanzie per i
richiedenti trattenuti»:
«1. Un richiedente è
trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato
di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all’articolo
8, paragrafo 3.
Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di
trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita
diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al
richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.
2. Il trattenimento
dei richiedenti è disposto per iscritto dall’autorità giurisdizionale o
amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di
fatto e di diritto sulle quasi si basa.
3. Se il
trattenimento è disposto dall’autorità amministrativa, gli Stati membri
assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d’ufficio e/o su domanda
del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d’ufficio,
tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall’inizio del
trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il
più rapidamente possibile dopo l’avvio del relativo procedimento. A tal fine,
gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale
effettuare la verifica in sede giudiziaria d’ufficio e/o su domanda del
richiedente.
Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il
trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.
4. I richiedenti
trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi
comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle
ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per
contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di
accesso gratuito all’assistenza e/o alla rappresentanza legali.
5. Il provvedimento
di trattenimento è riesaminato da un’autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli,
d’ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel
caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze
o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità
del trattenimento.
(...)».
Il diritto olandese
17 L’articolo
8 della legge del 2000 sugli stranieri (Vreemdelingenwet 2000) (in prosieguo:
la «legge sugli stranieri») così dispone:
«Lo straniero si trova in situazione di soggiorno
regolare nei Paesi Bassi solo:
(...)
f) in attesa
della decisione su una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno
[temporaneo per asilo], mentre, conformemente alle disposizioni della presente
legge o adottate in forza della stessa oppure in base a una decisione giurisdizionale,
l’espulsione dello straniero deve essere sospesa sino alla decisione su detta
domanda
(...)».
18 Ai
sensi dell’articolo 30a della legge sugli stranieri:
«1. Una
domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo [per asilo] può essere
dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 33 della direttiva sulle
procedure d’asilo qualora:
(...)
d) lo
straniero ha presentato un’ulteriore domanda d’asilo che non ha fondato su
elementi o risultanze nuovi o nella quale non sono stati indicati elementi o
risultanze nuovi che possono essere rilevanti ai fini della valutazione della
domanda;
(...).
3. Regole che
precisano le modalità d’applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate
con o in forza di un regolamento amministrativo generale».
19 L’articolo
59b della legge sugli stranieri così prevede:
«1. Lo
straniero che si trovi in situazione di soggiorno regolare ai sensi
dell’articolo 8, lettera f) (...), nei limiti in cui ciò riguardi una domanda
di rilascio di un di permesso di soggiorno [temporaneo per asilo], può essere
posto in stato di trattenimento dal Ministro se:
a) il
trattenimento è necessario al fine di determinare l’identità o la cittadinanza
dello straniero;
b) il
trattenimento è necessario al fine di raccogliere dati necessari per la
valutazione di una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per asilo di cui
all’articolo 28, in particolare se sussiste il rischio che lo straniero si
renda irreperibile;
(...)
d) lo
straniero costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine
pubblico, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, [primo comma], lettera e),
della direttiva [2013/33].
(...)
4. Il
trattenimento ai sensi del paragrafo 1, lettera d), non può avere una durata
superiore ai sei mesi.
5. Il Ministro
può prorogare lo stato di trattenimento, a titolo del paragrafo 1, lettera d),
di un massimo di nove mesi in caso di:
a) circostanze
di fatto e di diritto complesse relative al trattamento della domanda di
rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo [per asilo]; e
b) un
interesse prevalente di ordine pubblico o sicurezza nazionale».
20 L’articolo
3.1 del decreto del 2000 sugli stranieri (Vreemdelingenbesluit 2000) è così
formulato:
«(...)
2. La
presentazione di una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno
[temporaneo per asilo] (...) ha la conseguenza che non si procede
all’espulsione, salvo il caso in cui:
a) lo
straniero abbia presentato un’ulteriore domanda dopo che un’ulteriore domanda
in precedenza presentata è stata definitivamente dichiarata inammissibile in
applicazione dell’articolo 30a, paragrafo 1, lettera d), della [legge sugli
stranieri] o è stata definitivamente respinta in quanto manifestamente
infondata o infondata, in applicazione degli articoli 30b o 31, della [legge
sugli stranieri], e non sono emersi elementi o risultanze nuovi che possono
essere rilevanti per la valutazione della domanda.
(...)
3. Le
eccezioni di cui al paragrafo 2 non trovano applicazione se l’espulsione
comportasse una violazione della Convenzione relativa allo status dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, completata dal protocollo di
New York del 31 gennaio 1967], di obblighi imposti dal diritto dell’Unione, dalla
[CEDU] o dalla convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, disumani o degradanti».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
21 Il
ricorrente nel procedimento principale è entrato nei Paesi Bassi il 23
settembre 1995 e, il giorno stesso, ha presentato una prima domanda d’asilo.
Tale domanda è stata respinta con decisione del 18 gennaio 1996. Con sentenza
del 5 giugno 1997 il rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) ha
dichiarato infondato il ricorso proposto dal ricorrente nel procedimento
principale avverso la menzionata decisione. Detta sentenza è passata in
giudicato.
22 Dall’estratto
del casellario giudiziale, di cui il giudice del rinvio dispone, risulta che,
tra il 25 novembre 1999 e il 17 giugno 2015, il menzionato ricorrente ha subito
ventuno condanne penali a pene che variano dalla sanzione pecuniaria alla
detenzione, per reati costituiti in maggioranza da furti.
23 Il
19 dicembre 2012 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato una
seconda domanda di asilo, ritirandola tuttavia il 24 dicembre seguente.
24 L’8
luglio 2013 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato una terza
domanda di asilo. Con decisione dell’8 gennaio 2014 il segretario di Stato ha
respinto tale domanda, ha ingiunto all’interessato di lasciare immediatamente
l’Unione europea e ha emesso nei suoi confronti un divieto di ingresso per un
periodo di dieci anni. Con sentenza del 4 aprile 2014 il rechtbank Den Haag
(tribunale dell’Aia) ha dichiarato infondato il ricorso presentato dal
ricorrente nel procedimento principale avverso la decisione in parola. Anche
questa sentenza è divenuta definitiva.
25 Il
28 gennaio 2015 il ricorrente nel procedimento principale è stato arrestato nel
territorio dei Paesi Bassi per aver commesso un furto e avere eluso il divieto
di ingresso impostogli. Per i due suddetti reati il medesimo è stato
condannato, l’11 febbraio 2015, ad una pena detentiva della durata di due mesi.
26 Il
27 febbraio 2015, mentre scontava tale pena, il ricorrente nel procedimento
principale ha presentato una quarta domanda di asilo, tuttavia ragioni
afferenti al suo stato di salute hanno impedito l’adozione di una decisione su
detta nuova domanda durante l’esecuzione della pena di cui trattasi.
27 Il
27 marzo 2015, ossia il giorno in cui terminava la pena summenzionata, il
ricorrente nel procedimento principale è stato posto in stato di trattenimento
in quanto richiedente asilo, segnatamente al fine di valutare se fosse possibile
sentirlo sulla sua domanda di asilo.
28 Il
9 aprile 2015 è stata disposta la cessazione del trattenimento in parola, a
causa del rischio di superare il termine massimo previsto dalla normativa
nazionale in vigore a tale data.
29 Il
16 giugno 2015 il ricorrente nel procedimento principale è stato nuovamente
arrestato per aver commesso un furto ed aver eluso il divieto di ingresso
impostogli. Per i due suddetti reati il medesimo è stato condannato, il
1º luglio 2015, ad una pena detentiva di tre mesi. Tale pena è terminata
il 14 settembre 2015.
30 Considerata
la circostanza che, in detta ultima data, ragioni mediche continuavano ad
impedire che il ricorrente nel procedimento principale fosse sentito sulla sua
quarta domanda di asilo, quest’ultimo è stato nuovamente posto in stato di
trattenimento in quanto richiedente asilo con decisione del 14 settembre 2015,
sulla base dell’articolo 59b, paragrafo 1, lettera d), della legge sugli
stranieri, che traspone l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e),
della direttiva 2013/33. Secondo le autorità olandesi, infatti, sebbene
l’interessato, stante la summenzionata quarta domanda di asilo, si trovasse in
stato di soggiorno regolare nei Paesi Bassi in forza dell’articolo 8, lettera
f), della legge sugli stranieri, il suo trattenimento risultava giustificato ai
fini della tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, giacché il
medesimo era stato condannato per aver commesso dei reati ed era sospettato di
averne commessi altri.
31 Il
ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso con cui si è
opposto alla decisione del 14 settembre 2015 che disponeva il suo
trattenimento, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. Il ricorso in parola
è stato respinto con sentenza del 28 settembre 2015 dal rechtbank Den Haag
(tribunale dell’Aia), quale giudice di primo grado.
32 Il
28 settembre 2015 l’esperto in medicina legale ha constatato che il ricorrente
nel procedimento principale continuava a non poter essere sentito sulla sua
domanda di asilo.
33 Il
23 ottobre 2015 è stato sospeso il trattenimento del ricorrente nel
procedimento principale affinché questi potesse scontare un’altra pena
detentiva cui era stato condannato.
34 Nell’ambito
dell’appello proposto dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza del
rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia) del 28 settembre 2015, il ricorrente
nel procedimento principale sostiene che il suo trattenimento sarebbe contrario
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda parte della frase, della CEDU,
ove è previsto che il trattenimento di uno straniero può giustificarsi soltanto
sulla base del fatto che è in corso un procedimento d’espulsione o
d’estradizione. Prolungare il trattenimento di uno straniero, allorché questi
si trova in stato di soggiorno regolare nei Paesi Bassi in attesa di una
decisione sulla sua domanda di asilo, sarebbe difatti in contrasto con la
citata disposizione.
35 Tenuto
conto di siffatta tesi, il giudice del rinvio s’interroga circa la validità,
alla luce dell’articolo 6 della Carta, dell’articolo 8, paragrafo 3, primo
comma, lettera e), della direttiva 2013/33, facendo osservare che, secondo le
spiegazioni relative alla Carta, i diritti di cui all’articolo 6 della stessa
corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 5 della CEDU, dei quali, ai
sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno pari significato e
portata.
36 In
tale contesto il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il
procedimento e di proporre la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e),
della direttiva 2013/33, sia valido alla luce dell’articolo 6 della Carta:
1) nella
situazione in cui un cittadino di un paese terzo è stato posto in stato di
trattenimento, in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e),
della menzionata direttiva, e ha il diritto, in forza dell’articolo 9 della
direttiva 2013/32, di rimanere in uno Stato membro fintantoché non sia stata
presa una decisione in primo grado sulla sua domanda d’asilo, e
2) alla luce
delle spiegazioni relative alla Carta secondo le quali le limitazioni che
possono legittimamente essere apportate ai diritti conferiti dall’articolo 6
della Carta non possono andare oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel testo
dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della citata convenzione e
dell’interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a
quest’ultima disposizione, segnatamente nella sua sentenza Nabil e a. contro
Ungheria (n. 62116/12, § 38, 22 settembre 2015), secondo la quale il
trattenimento di un richiedente asilo viola la succitata disposizione della
CEDU se tale trattenimento non è stato imposto a fini di allontanamento».
Sulla procedura d’urgenza
37 Il
Raad van State (Consiglio di Stato) ha chiesto che il presente rinvio
pregiudiziale venga trattato con procedimento d’urgenza ex articolo 107 del
regolamento di procedura della Corte.
38 A
sostegno di siffatta richiesta il giudice del rinvio adduce, segnatamente, la
circostanza che il ricorrente nel procedimento principale è attualmente privato
della libertà. Esso precisa che, secondo le informazioni che ha potuto ottenere
dal segretario di Stato, se il trattenimento cui è stato assoggettato l’interessato
a partire dal 14 settembre 2015 è cessato il 23 ottobre 2015, questi, a partire
da tale data, sconta una pena detentiva («strafrechtelijke detentie») che
terminerà il 1º dicembre 2015, e che, con ogni probabilità, espiata detta
pena, sarà nuovamente trattenuto («vreemdelingenbewaring»).
39 A
tale proposito occorre osservare, in primo luogo, che il presente rinvio
pregiudiziale, vertente sulla validità dell’articolo 8, paragrafo 3, primo
comma, lettera e), della direttiva 2013/33, pone questioni attinenti agli
ambiti di cui al titolo V, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, della terza parte del Trattato FUE. Esso può quindi essere trattato
con procedimento pregiudiziale d’urgenza.
40 In
secondo luogo, è d’uopo constatare che, alla data dell’esame della domanda
diretta ad applicare al presente rinvio pregiudiziale la procedura
pregiudiziale d’urgenza, il ricorrente nel procedimento principale era privato
della libertà. Se è certo vero che, a tale data, la suddetta privazione della
libertà non era fondata sull’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e),
della direttiva 2013/33, poiché essa costituiva il risultato dell’esecuzione di
una pena detentiva, ciò nondimeno siffatta detenzione susseguiva, a decorrere
dal 23 ottobre 2015, al trattenimento disposto a titolo della direttiva
2013/33. Peraltro, secondo le previsioni delle autorità nazionali, il
ricorrente in parola avrebbe dovuto essere nuovamente trattenuto, ai sensi
dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2013/33, al termine della sua pena
detentiva.
41 In
considerazione di quanto precede, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, il 24
novembre 2015, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale,
di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente
rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza. Essa ha inoltre
deciso di rinviare la causa dinanzi alla Corte affinché fosse attribuita alla
Grande Sezione.
42 Il
1º dicembre 2015 il giudice del rinvio, che si era impegnato a comunicare
ogni informazione rilevante sull’evoluzione della situazione del ricorrente nel
procedimento principale, ha fatto sapere alla Corte che, a partire da detta
medesima data, questi era stato nuovamente posto in stato di trattenimento
(«vreemdelingenbewaring») sulla base dell’articolo 59b, paragrafo 1, lettera
d), della legge sugli stranieri.
Sulla questione pregiudiziale
43 Con
la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio, in sostanza, chiede alla
Corte di esaminare la validità dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
lettera e), della direttiva 2013/33, alla luce dell’articolo 6 della Carta.
44 Dal
fascicolo risulta che i motivi per cui il ricorrente nel procedimento
principale è stato trattenuto attengono segnatamente ai reati da lui commessi
nel territorio olandese nonché alla circostanza di essere destinatario di una
decisione che gli impone di lasciare detto territorio, corredata di un divieto
d’ingresso, divenuti definitivi. Il giudice del rinvio fa riferimento alla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo
5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, segnatamente alla sentenza Nabil
e a. c. Ungheria, citata supra (§ 38), che occorre prendere in
considerazione in virtù dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai fini
dell’interpretazione dell’articolo 6 della stessa. Secondo tale giurisprudenza,
il trattenimento di un richiedente asilo sarebbe contrario alla menzionata
disposizione della CEDU quando non sia ordinato a fini di allontanamento.
45 In
via preliminare, occorre ricordare che, anche se, come conferma l’articolo 6,
paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte
del diritto dell’Unione in quanto principi generali e anche se l’articolo 52,
paragrafo 3, della Carta, impone di dare ai diritti in essa contemplati
corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa
portata di quelli loro conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non
costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico
formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze Åkerberg
Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 44, nonché Inuit Tapiriit Kanatami
e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 45).
46 L’esame
della validità dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della
direttiva 2013/33, deve quindi essere svolto alla luce unicamente dei diritti
fondamentali garantiti dalla Carta (v., in tal senso, sentenze Otis e a.,
C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 47, nonché Inuit Tapiriit Kanatami
e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 46).
47 A
tale riguardo, dalle spiegazioni relative all’articolo 6 della Carta, le quali,
conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52,
paragrafo 7, della Carta, debbono essere prese in considerazione per
l’interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenze Åkerberg Fransson, C‑617/10,
EU:C:2013:105, punto 20, nonché Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punto
54), risulta che i diritti di cui all’articolo 6 della Carta corrispondono a
quelli garantiti dall’articolo 5 della CEDU e che le limitazioni che possono
legittimamente essere apportate all’esercizio dei diritti sanciti alla prima delle
suddette disposizioni non possono andare oltre quelle autorizzate dalla CEDU
nel testo stesso della seconda di tali disposizioni. Tuttavia, le spiegazioni
relative all’articolo 52 della Carta indicano che il paragrafo 3 del suddetto
articolo intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU, «senza che ciò
pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia
dell’Unione europea».
48 Peraltro,
secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere
interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua
validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in
particolare, con le disposizioni della Carta (sentenze McDonagh, C‑12/11,
EU:C:2013:43, punto 44, e Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX‑II,
EU:C:2013:570, punto 40).
49 Autorizzando
il trattenimento di un richiedente quando lo impongono motivi di sicurezza
nazionale o di ordine pubblico, l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera
e), della direttiva 2013/33, prevede una limitazione dell’esercizio del diritto
alla libertà sancito all’articolo 6 della Carta.
50 Orbene,
conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni
all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla medesima devono
essere previste dalla legge e rispettare il loro contenuto essenziale. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni
a tali diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui.
51 In
proposito è d’uopo rilevare che, siccome la limitazione in discussione discende
da una direttiva che costituisce un atto legislativo dell’Unione, siffatta
limitazione è prevista dalla legge.
52 Inoltre,
l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33,
non incide sul contenuto essenziale del diritto alla libertà sancito
all’articolo 6 della Carta. Tale disposizione, infatti, non rimette in
discussione la garanzia del suddetto diritto e, come risulta dalla formulazione
letterale della menzionata disposizione e del considerando 15 della direttiva
in parola, attribuisce agli Stati membri il potere di trattenere un richiedente
soltanto a causa del suo comportamento individuale e nelle circostanze
eccezionali di cui a detta medesima disposizione, essendo siffatte circostanze
peraltro inquadrate dal complesso delle condizioni enunciate agli articoli 8 e
9 della direttiva di cui trattasi.
53 Poiché
la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico costituiscono
l’obiettivo perseguito dall’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e),
della direttiva 2013/33, è d’uopo constatare che una misura di trattenimento
basata sulla menzionata disposizione risponde effettivamente a un obiettivo di
interesse generale riconosciuto dall’Unione. Del resto, la tutela della
sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico contribuisce parimenti alla tutela
dei diritti e delle libertà altrui. A tal proposito, l’articolo 6 della Carta
enuncia il diritto di ogni persona non solo alla libertà, ma altresì alla
sicurezza, (v., in tal senso, sentenza Digital Rights Ireland e a., C‑293/12
e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 42).
54 Relativamente
alla proporzionalità dell’ingerenza constatata, va rammentato che il principio
di proporzionalità, richiede, secondo una costante giurisprudenza della Corte,
che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto
idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla
normativa di cui trattasi, fermo restando che gli inconvenienti causati dalla
stessa non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. in
tal senso, sentenze Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, punto 45; Nelson
e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657 punto 71, nonché Sky Österreich,
C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 50).
55 A
tale riguardo, il trattenimento di un richiedente quando lo impone la sicurezza
nazionale o l’ordine pubblico è, per sua stessa natura, una misura appropriata
per tutelare il pubblico dal pericolo che può costituire il comportamento di un
soggetto del genere ed è pertanto idonea a realizzare l’obiettivo perseguito dall’articolo
8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33.
56 Quanto
alla necessità del potere, attribuito agli Stati membri dalla disposizione in
parola, di trattenere un richiedente per motivi connessi alla tutela della
sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, si deve porre in evidenza che,
tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà sancito all’articolo 6
della Carta e della gravità dell’ingerenza che una siffatta misura di
trattenimento costituisce rispetto al suddetto diritto, le limitazioni
all’esercizio dello stesso devono operare entro i limiti dello stretto
necessario (v., per analogia, relativamente al diritto al rispetto della vita
privata, sentenza Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12,
EU:C:2014:238, punto 52).
57 A
tale riguardo, tanto dalla formulazione letterale e dal contesto quanto dai
lavori preparatori dell’articolo 8 della direttiva 2013/33 risulta che la
possibilità, prevista al paragrafo 3, primo comma, lettera e), del menzionato
articolo, di trattenere un richiedente per motivi attinenti alla tutela della
sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico è soggetta al rispetto di un
complesso di condizioni che mirano ad inquadrare rigorosamente il ricorso ad
una misura del genere.
58 In
primo luogo, difatti, dalla formulazione letterale stessa dell’articolo 8,
paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33, risulta che un
richiedente può essere trattenuto soltanto quando la tutela della sicurezza
nazionale o dell’ordine pubblico lo «impongono».
59 Va
altresì posto in rilievo che l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, della
direttiva 2013/33, enumera esaustivamente i vari motivi, nel novero dei quali
vi è quello relativo alla tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine
pubblico, tali da giustificare il trattenimento e che ognuno dei suddetti
motivi risponde ad una necessità specifica ed ha carattere autonomo.
60 L’articolo
8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/33, dispone inoltre che i
motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale. In proposito è
d’uopo ricordare che, quando le disposizioni di una direttiva lasciano agli
Stati membri un margine di discrezionalità per definire misure di trasposizione
che siano adeguate alle diverse situazioni possibili, sono tenuti,
nell’attuazione di tali misure, non solo a interpretare il loro diritto
nazionale conformemente alla direttiva di cui si tratti, ma anche a fare in
modo di non basarsi su un’interpretazione della stessa che entri in conflitto
con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto
dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54,
punto 68, nonché N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punto 77).
61 In
secondo luogo, gli altri paragrafi dell’articolo 8 della direttiva 2013/33
apportano, come espongono i considerando 15 e 20 della direttiva in parola,
limitazioni importanti al potere attribuito agli Stati membri di disporre il
trattenimento. Dall’articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva, infatti,
risulta che gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo
fatto che questa ha presentato una domanda di protezione internazionale.
Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, impone che il
trattenimento possa essere disposto soltanto ove necessario e sulla base di una
valutazione caso per caso, salvo se non siano applicabili efficacemente misure
alternative meno coercitive. L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva
2013/33, prevede che gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale
contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l’obbligo di
presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia
finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato.
62 Del
pari, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, dispone che un
richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è
mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di
cui all’articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva. Peraltro, la
decisione di trattenimento è soggetta al rispetto d’importanti garanzie
procedurali e giurisdizionali. Difatti, conformemente all’articolo 9, paragrafi
2 e 4, della direttiva in parola, tale decisione deve precisare per iscritto le
motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa, e un certo numero
d’informazioni devono essere comunicate al richiedente in una lingua che questi
comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Quanto
all’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva, esso precisa le
modalità della verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento
che gli Stati membri devono istituire.
63 In
terzo luogo, dal titolo 3, punto 4, della relazione che accompagna la proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime
relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri [COM(2008)
815 definitivo], all’origine della direttiva 2013/33, risulta che il motivo di
trattenimento relativo alla tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine
pubblico, come parimenti gli altri tre motivi contenuti nella proposta di cui
trattasi e che saranno successivamente ripresi all’articolo 8, paragrafo 3,
primo comma, lettere da a) a c), della direttiva in parola, si basa sulla
Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle misure
di detenzione dei richiedenti l’asilo, del 16 aprile 2003, nonché sulle linee
guida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR) sui
criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei
richiedenti asilo, del 26 febbraio 1999. Risulta, segnatamente dai punti 4.1 e
4.2 delle menzionate linee guida, nella versione adottata nel corso del 2012,
che, da un lato, il trattenimento è una misura eccezionale e può essere
giustificata esclusivamente se attuata per uno scopo legittimo, e che tre
motivi, generalmente in linea con il diritto internazionale, ossia ordine
pubblico, salute pubblica e sicurezza nazionale, potrebbero rendere il
trattenimento necessario in un caso individuale. D’altro lato, è possibile far
ricorso al trattenimento esclusivamente in ultima istanza, qualora sia ritenuto
necessario, ragionevole e proporzionato ad uno scopo legittimo.
64 È
d’uopo aggiungere che il rigoroso inquadramento cui è soggetto il potere
riconosciuto alle autorità nazionali competenti di trattenere un richiedente,
sulla base dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della
direttiva 2013/33, è altresì garantito dall’interpretazione di cui
costituiscono oggetto, nella giurisprudenza della Corte, le nozioni di
«sicurezza nazionale» e di «ordine pubblico» che compaiono in altre direttive e
che si applica parimenti rispetto alla direttiva 2013/33.
65 La Corte ha infatti giudicato
che la nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla
perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge,
l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei
confronti di un interesse fondamentale della società [sentenze Zh. e O., C‑554/13,
EU:C:2015:377, punto 60 e giurisprudenza citata, relativamente dell’articolo 7,
paragrafo 4, della direttiva 2008/115, nonché T., C‑373/13, EU:C:2015:413,
punto 79 e giurisprudenza citata, relativamente agli articoli 27 e 28 della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifica in
GU 2004, L 229, pag. 35)].
66 Quanto
alla nozione di «pubblica sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta
che tale nozione comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua
sicurezza esterna, e che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle
istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della
popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali
o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi
militari, possono ledere la pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenza
Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punti 43 e 44).
67 Un
pregiudizio alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico può quindi
giustificare, in considerazione del requisito di necessità, il trattenimento o
il proseguimento del trattenimento di un richiedente sulla base dell’articolo
8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33, soltanto
quando il suo comportamento individuale costituisca una minaccia reale, attuale
e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della
società o la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato (v., in
tal senso, sentenza T., C‑373/13, EU:C:2015:413, punti 78 e 79).
68 L’articolo
8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva di cui trattasi, non
risulta, del pari, sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. In
proposito si deve sottolineare che la menzionata disposizione deriva da un
contemperamento equilibrato fra l’obiettivo d’interesse generale perseguito,
ossia la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico, da un lato, e
l’ingerenza nel diritto alla libertà creata da una misura di trattenimento,
dall’altro (v., per analogia, sentenza Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09
e C‑93/09, EU:C:2010:662, punti 72 e 77).
69 Una
disposizione del genere, infatti, non può costituire la base di misure di
trattenimento senza che le autorità nazionali competenti abbiano
preventivamente verificato, caso per caso, se il pericolo che le persone
interessate fanno correre alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico
corrisponde almeno alla gravità dell’ingerenza nel diritto alla libertà delle
suddette persone che tali misure costituirebbero.
70 Tenuto
conto delle considerazioni che precedono, si deve concludere che il legislatore
dell’Unione, adottando l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e),
della direttiva 2013/33, ha rispettato il giusto equilibrio fra, da un lato, il
diritto alla libertà del richiedente e, dall’altro, i requisiti connessi alla
tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.
71 Per
quanto riguarda l’applicazione dei requisiti derivanti in particolare dal
principio di proporzionalità nel contesto di un procedimento come quello
principale, e al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio,
occorre rilevare che, secondo le indicazioni del giudice del rinvio riportate
ai punti 30 e 44 della presente sentenza, i motivi del trattenimento del
ricorrente nel procedimento principale attengono, sostanzialmente, ai reati da
questi commessi nel territorio olandese nonché alla circostanza di essere
destinatario di una decisione che gli impone di lasciare detto territorio,
corredata di un divieto d’ingresso e di soggiorno per la durata di dieci anni,
divenuti definitivi.
72 Con
riguardo, innanzitutto, a detta ultima circostanza, è d’uopo rilevare che, in
forza dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, la durata di un
divieto d’ingresso, che è determinata tenendo debitamente conto di tutte le
circostanze pertinenti di ciascun caso, non supera di norma i cinque anni.
Tuttavia, ai sensi della medesima disposizione, la durata in parola può
superare i cinque anni se la persona interessata costituisce una grave minaccia
per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.
73 In
siffatto contesto, le ragioni che hanno indotto le autorità nazionali a
considerare che il comportamento individuale del ricorrente nel procedimento
principale costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica
sicurezza o la sicurezza nazionale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2,
della direttiva 2008/115, sono parimenti tali da giustificare il trattenimento
per motivi attinenti alla tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine
pubblico, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della
direttiva 2013/33. È nondimeno importante verificare che siffatto trattenimento
sia stato disposto nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità e che
le suddette ragioni continuino ad essere valide.
74 Quanto
alla circostanza secondo cui il ricorrente nel procedimento principale, dopo
essere stato destinatario di un’ingiunzione di lasciare il territorio olandese
nonché di un divieto d’ingresso della durata di dieci anni, ha presentato una
nuova domanda di protezione internazionale, essa non osta all’adozione, nei
suoi confronti, di una misura di trattenimento basata sull’articolo 8,
paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33. Il suddetto
trattenimento non ha difatti la conseguenza di privare il richiedente del
diritto di rimanere nello Stato membro, a titolo dell’articolo 9, paragrafo 1,
della direttiva 2013/32, ai soli fini della procedura di protezione internazionale,
fino a che l’autorità accertante abbia preso una decisione di primo grado
riguardo alla sua domanda di protezione internazionale.
75 Relativamente
all’indicazione del giudice del rinvio secondo cui, sulla base della propria
giurisprudenza, la presentazione di una domanda d’asilo da parte di una persona
soggetta ad una procedura di rimpatrio ha l’effetto d’invalidare de iure
qualsiasi decisione di rimpatrio che fosse stata precedentemente adottata
nell’ambito della suddetta procedura, è importante porre in rilievo che, in
ogni caso, l’effetto utile della direttiva 2008/115 richiede che una procedura
avviata in forza della menzionata direttiva, nell’ambito della quale una
decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d’ingresso, è stata
adottata, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in
conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal
momento del rigetto in primo grado della domanda stessa. Gli Stati membri sono
infatti tenuti a non compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito
dalla succitata direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di
allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia
irregolare (v., in tal senso, sentenza El Dridi, C‑61/11 PPU,
EU:C:2011:268, punto 59).
76 A
tale riguardo risulta, tanto dal dovere di lealtà degli Stati membri, derivante
dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e ricordato al punto 56 della sentenza El
Dridi (C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268), quanto dalle esigenze di efficacia
esposte segnatamente al considerando 4 della direttiva 2008/115, che l’obbligo
imposto agli Stati membri dall’articolo 8 della direttiva in parola di
procedere all’allontanamento, nelle ipotesi illustrate al paragrafo 1 del menzionato
articolo, deve essere adempiuto con la massima celerità (v, in tal senso,
sentenza Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punti 43 e 45). Orbene, detto
obbligo non sarebbe rispettato se l’allontanamento fosse ritardato dalla
circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione
internazionale, una procedura come quella descritta al punto precedente dovesse
essere ripresa non alla fase in cui è stata interrotta, bensì al suo inizio.
77 Infine,
si deve ricordare che, nella misura in cui la Carta contiene diritti corrispondenti a diritti
garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, prevede che il
significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla
suddetta convenzione. Occorre dunque tenere conto dell’articolo 5, paragrafo 1,
della CEDU, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6 della Carta. Orbene,
con l’adozione dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della
direttiva 2013/33, il legislatore dell’Unione non si è posto in contrasto con
il livello di tutela offerto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda
parte della frase, della CEDU.
78 Difatti,
come indica la formulazione letterale di quest’ultima disposizione, essa
autorizza il trattenimento regolare di una persona contro la quale è in corso
un procedimento d’espulsione o d’estradizione. A tale proposito, se la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha giudicato, nella sentenza Nabil e a. c. Ungheria, citata
supra (§ 29), che la privazione della libertà basata sulla disposizione in
parola può essere giustificata soltanto quando un procedimento d’espulsione o
d’estradizione è in corso, e che, nel caso in cui siffatto procedimento non sia
svolto con la diligenza necessaria, la detenzione cessa di essere giustificata
alla luce di detta medesima disposizione, la citata sentenza non ha escluso la
possibilità per uno Stato membro di procedere, nel rispetto delle garanzie da
essa previste, al trattenimento del cittadino di un paese terzo nei confronti
del quale sia stata adottata una decisione di rimpatrio corredata di un divieto
d’ingresso prima del deposito di una domanda di protezione internazionale.
79 La Corte europea dei diritti
dell’uomo ha del pari precisato che la sussistenza di un procedimento di asilo
in corso non comporta di per sé che il trattenimento di una persona che abbia
presentato una domanda d’asilo non sia più attuato «a fini di espulsione»,
giacché un eventuale rigetto della domanda può rendere possibile l’esecuzione
di misure di allontanamento già decise (Corte EDU, Nabil e a. contro
Ungheria, citata supra, § 38).
80 Pertanto,
come constatato ai punti 75 e 76 della presente sentenza, una procedura avviata
in forza della direttiva 2008/115, nell’ambito della quale una decisione di
rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d’ingresso, è stata adottata,
deve essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del
deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del
rigetto in primo grado della domanda stessa, cosicché siffatta procedura è
sempre «in corso» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda
parte della frase, della CEDU.
81 Occorre
inoltre porre in evidenza che dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo relativa all’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, risulta che
l’attuazione di misura privativa della libertà, per essere conforme allo scopo
consistente nella tutela dell’individuo contro l’arbitrarietà, implica,
segnatamente, che sia priva di ogni elemento di malafede o inganno da parte
delle autorità, che sia conforme all’obiettivo delle restrizioni autorizzate
dal pertinente comma dell’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, e che vi sia un
legame di proporzionalità fra il motivo invocato e la privazione di libertà in
questione (v., in tal senso, Corte EDU, Saadi c. Regno Unito, n. 13229/03,
§§ 68-74, CEDU 2008). Orbene, come risulta dalle considerazioni dedicate
all’esame della sua validità alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta,
l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33, la
cui portata è rigorosamente inquadrata tenuto conto del contesto di tale
disposizione, soddisfa i suddetti requisiti.
82 Si
deve quindi rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che dall’esame
dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33,
non risultano elementi tali da incidere sulla validità della menzionata
disposizione alla luce degli articoli 6 e 52, paragrafi 1 e 3, della Carta.
Sulle spese
83 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
Dall’esame dell’articolo 8, paragrafo 3, primo
comma, lettera e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, non risultano elementi tali da incidere
sulla validità della menzionata disposizione alla luce degli articoli 6 e 52,
paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Dal sito http://curia.europa.eu
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