Obbligo di astensione
per i componenti delle commissioni concorsuali
Cons. di Stato, III, 20 gennaio 2016, n. 192
Nelle procedure concorsuali, i componenti
delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se ricorre una
delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le
cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere
oggetto di estensione analogica. Ne deriva, da un lato, che non rientrano nelle
condizioni in parola l'appartenenza allo stesso ufficio, il legame di
subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il
candidato, dall’altro, che la conoscenza che alcuno dei membri di una
commissione di concorso abbia di un candidato non implica di per sé la
violazione delle regole dell'imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione
di tali regole
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