Sulla trascrivibilità
del matrimonio same-sex contratto all’estero
Cass. 14 maggio 2018, n. 11696
La tenuta dei registri dello stato civile –
funzione svolta dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del governo – è una
funzione certificativa a carattere dichiarativo del tutto priva di
discrezionalità amministrativa, in quanto regolata esclusivamente da norme
legislative o regolamentari che ne pongono in luce la vincolatività.
II potere di rifiuto della trascrizione
dell'atto, se contrario all'ordine pubblico, si colloca all'interno
dell'esercizio di una funzione amministrativa vincolata dal momento che il
parametro alla luce del quale verificare la coerenza o la non conformità a tale
canone deriva da un complesso tessuto costituzionale, convenzionale e
legislativo e più specificamente, per gli ufficiali di stato civile, dalle
prescrizioni, per essi cogenti, contenute nelle circolari del Ministero degli
Interni al riguardo.
In tema di riconoscimento degli atti e dei
provvedimenti giurisdizionali stranieri, il sindacato del giudice italiano deve
essere rivolto agli effetti che possono prodursi nel nostro ordinamento a causa
del riconoscimento o – come nella specie – della trascrizione dell'atto, senza
che lo stesso possa essere sottoposto ad un sindacato contenutistico o, nel caso si tratti di una sentenza
straniera, senza che si debba verificare la correttezza della soluzione
adottata dal giudice straniero in relazione alla disciplina di diritto positivo
interno [aggiunge il S.C. che “neanche l'accertamento dell'esistenza (o della
mancanza) di analogo istituto nell'ordinamento italiano costituisce, in linea
generale, un ostacolo impeditivo al riconoscimento, come è accaduto nelle
pronunce che hanno riconosciuto provvedimenti e sentenze straniere di divorzio
ancorché negli ordinamenti di provenienza non fosse conosciuta la separazione
personale”, perché “il limite effettivo, in ordine ai rapporti di famiglia, è
costituito dal complesso dei principi anche di natura valoriale, costituzionale
e convenzionale che, sul fondamento della dignità della persona, della
uguaglianza di genere e della non discriminazione tra generi ed in relazione
all'orientamento sessuale, determinano l'orizzonte non oltrepassabile dell'ordine
pubblico internazionale”]
La legge 76/2016, sulle unioni civili e i
successivi decreti legislativi sono applicabili anche nell’ipotesi in cui il
matrimonio sia stato celebrato prima dell’entrata in vigore della novella [chiarisce il S.C. che “l’applicazione delle
nuove norme ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore non costituisce
una deroga al principio d'irretroattività della legge, ma una conseguenza della
specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta
alla base della loro introduzione nell'ordinamento”]
L'art. 32 bis, della l. 218/1995 – per
effetto del quale “il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con
persona dello stesso
sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla
legge italiana” – non trova applicazione diretta nell'ipotesi in cui venga
richiesto il riconoscimento di un'unione coniugale contratta all'estero tra due
cittadini stranieri
Dall'esame coordinato degli artt. 32 bis e
32 quinquies si ricava il principio – definito efficacemente dalla dottrina di
ordine pubblico "positivo" – di netto favor in ordine al
riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive ed all'accesso alle unioni
civili ex l. 76/2016
Il matrimonio contratto all'estero da una coppia
omoaffettiva, formata da cittadino italiano e da cittadino straniero, non è
trascrivibile come tale, ma come unione civile, in conformità al modello
legislativo applicabile nel nostro ordinamento
OMISSIS
La Corte d'appello di Milano, confermando la sentenza di
primo grado, ha respinto il ricorso proposto da OMISSIS volto a far dichiarare
l'illegittimità del rifiuto di trascrizione del loro matrimonio celebrato in
OMISSIS e, successivamente, con rito civile in OMISSIS.
A sostegno
della decisione la Corte
territoriale ha affermato che alla luce del complessivo quadro costituzionale e
convenzionale i singoli Stati membri del Consiglio d'Europa conservano la
libertà di scegliere il modello di unione (tra persone dello stesso sesso)
giuridicamente riconosciuta nell'ordinamento interno e che in ordine a tale modello
deve rinvenirsi una riserva assoluta di legislazione nazionale. II matrimonio
tra persone dello stesso sesso non corrisponde al modello matrimoniale
delineato dal nostro ordinamento e, di conseguenza, la trascrizione di un atto
estero di tale contenuto determinerebbe un quadro d'incertezza incompatibile
con l'assetto e la funzione della trascrizione.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale
il sindaco di Milano come Ufficiale del Governo ed ha proposto controricorso
adesivo l'associazione OMISSIS.
RAGIONI DELLA DECISIONE
OMISSIS
5. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione del principio generale del favor matrimonii in relazione
agli artt. 2, 3, 29 della Costituzione, nonché del principio di tassatività e
tipicità delle fattispecie, del principio della conservazione degli atti, del
diritto alla vita familiare e del divieto di discriminazione. In particolare,
le parti contestano che il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato
all'estero sia inidoneo alla produzione di effetti giuridici nel nostro
ordinamento e che viga il principio di tassatività in ordine alla trascrizione
degli atti. Viene rilevato che l'art. 63, secondo comma, del d.p.r. n. 396 del
2000, stabilisce che i matrimoni celebrati all'estero, davanti all'autorità
locale, secondo le leggi del luogo, devono essere trascritti nei registri dello
stato civile e che l'art. 27 della l. n. 218 del 1995 afferma che la capacità
matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla
legge nazionale del nubendo. Infine l'art. 115 cod. civ. richiama per il
cittadino italiano le norme nazionali sulle condizioni per contrarre matrimonio
contenute negli artt. 84 e ss. cod. civ. Nessuna di tali norme contiene
riferimenti testuali diretti od indiretti alla diversità di sesso dei coniugi.
Una volta soddisfatti i requisiti sostanziali di stato e capacità previsti
dalla legge italiana il matrimonio del cittadino italiano celebrato nel
rispetto della /ex loci ha immediata validità nel nostro ordinamento. Alla luce
di queste premesse, una volta superata anche dalla giurisprudenza di
legittimità la tesi dell'inesistenza giuridica del matrimonio contratto tra
persone dello stesso sesso e la vigenza dell'art. 9 della Carta dei diritti
Fondamentali dell'Unione europea e 12 della CEDU rimane priva di fondamento
l'intrascrivibilità del predetto matrimonio. Se la differenza di sesso tra i
nubendi non è un requisito necessario per la esistenza e validità del
matrimonio non può neanche incidere sulla sua efficacia. Né può più ritenersi
la contrarietà al parametro dell'ordine pubblico del matrimonio in questione ex
art. 16 1 . n. 218 del 1995, essendo tale impedimento escluso dalla
giurisprudenza di legittimità ed essendo applicabile il principio secondo il
quale i matrimoni celebrati tra cittadini italiani e stranieri hanno immediata
rilevanza nel nostro ordinamento sempre che essi risultino celebrati secondo le
forme previste dalla legge straniera e sempre che sussistano i requisiti di
capacità previsti dalla legge nazionale.
6. Nel secondo motivo viene dedotta specificamente la
violazione del divieto di discriminazione in ordine all'affermazione della
Corte d'appello secondo la quale il matrimonio tra persone dello stesso sesso
non corrisponde alla tipologia di matrimonio delineato nel nostro ordinamento e
perciò non è trascrivibile. La trascrizione ha solo efficacia certativa e non
costitutiva di un atto che è immediatamente valido ed efficace tanto che non
sarebbe consentito un secondo matrimonio di uno dei componenti l'unione
coniugale in questione ex art. 116 cod. civ. Inoltre il ricorrente di
nazionalità brasiliana, ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi familiari proprio in considerazione dell'unione matrimoniale. Alla luce
della giurisprudenza Cedu in tema d'interpretazione degli artt. 8, 12 e 14
della Convenzione non si riscontra alcuna proporzionalità nella soluzione adottata
dalla Corte d'appello. Essa viola la vita privata e famigliare dei ricorrenti,
la loro libertà individuale e li discrimina in ragione del loro orientamento
sessuale.
7. Le ragioni dei ricorrenti sono state corroborate anche
dal controricorso adesivo dell' in particolare sotto il profilo
dell'insussistenza dell'impedimento dovuto alla contrarietà all'ordine pubblico
da intendersi come ordine pubblico internazionale, attualmente del tutto aperto
al riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso. La
scelta del modello è rimessa al legislatore interno e non entra nella
valutazione di compatibilità posta dal limite dell'ordine pubblico
internazionale.
8. Nella memoria delle parti ricorrenti è stata evidenziata
l'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e la previsione nell'art. 1,
comma 28 lettera b), della delega al Governo per l'emanazione di decreti
attuativi in ordine alla materia del diritto internazionale privato
"prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone
dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o
altro istituto analogo'
Nella relazione illustrativa era
stato sostenuto che "per quanto riguarda il matrimonio tra persone dello
stesso sesso celebrato all'estero, la soluzione obbligata è quella per cui lo
stesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge
italiana, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle
parti'. Successivamente, tuttavia, la Commissione affari Costituzionali del Senato e le
Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno rilevato che questa formulazione
così ampia contraddicesse i principi generali in materia di diritto
internazionale privato, determinando una situazione di disparità di trattamento
tra coppie dello stesso sesso straniere coniugate all'estero e coppie unite
all'estero da un vincolo diverso dal matrimonio. Da tale indicazione è sorta la
formulazione dell'art. 32bis della l. n. 218 del 1995, che stabilisce solo per
i cittadini italiani dello stesso sesso che abbiano contratto matrimonio
all'estero la produzione nel nostro ordinamento degli effetti dell'unione
civile. La norma è applicabile soltanto nell'ipotesi in cui entrambi i nubendi
siano italiani. La conclusione è suggerita dalla relazione accompagnatoria che
riferisce la soluzione al matrimonio contratto all'estero, ove si tratti di
cittadini italiani dello stesso sesso. La norma sulla trascrizione applicabile,
pertanto, è l'art. 125, comma 5, r.d. n. 1238 del 1939 che prescrive la
trascrizione nei registri di matrimonio degli atti di matrimonio celebrati
all'estero. Dunque la legge italiana non può più regolare situazioni, quali
quella dedotta in giudizio, antecedenti il 5 giugno 2016 (data di entrata in
vigore della I. n. 76 del 2016).
OMISSIS
11. E'stato prospettato dalla parte controricorrente anche
un unico motivo di ricorso incidentale volto alla dichiarazione di nullità
della sentenza impugnata e di tutto il procedimento per effetto della mancata
notifica del ricorso introduttivo e del reclamo al Sindaco del comune di Milano
in qualità di Ufficiale del Governo presso l'Avvocatura di Stato.
Presumibilmente il ricorso ed il reclamo sono stati notificati direttamente al
Sindaco e non presso l'Avvocatura di Stato, trascurando la sua qualità di
Ufficiale del Governo nella specie, ma il giudice del merito, sia in primo che
in secondo grado, non ha disposto la rinnovazione della notificazione.
11.1 La censura deve essere disattesa. Tra le attribuzioni
del sindaco nei servizi di competenza statale, l'art. 54 del d.lgs n. 267 del
2000 include specificamente alla lettera a) la tenuta dei registri dello stato
civile. Questa funzione pubblica viene svolta dal sindaco in qualità di
Ufficiale del Governo. L'eccezione prospettata richiede il preventivo l'esame
della natura dell'attività svolta dal Sindaco in tale peculiare ruolo. Può
osservarsi al riguardo che si tratta dell'esercizio di una funzione certificativa
a carattere dichiarativo del tutto priva di discrezionalità amministrativa, in
quanto regolata esclusivamente da norme legislative o regolamentari che ne
pongono in luce la vincolatività. II potere di rifiuto della trascrizione
dell'atto, se contrario all'ordine pubblico, si colloca all'interno
dell'esercizio di una funzione amministrativa vincolata dal momento che il
parametro alla luce del quale verificare la coerenza o la non conformità a tale
canone deriva da un complesso tessuto costituzionale, convenzionale e
legislativo e più specificamente, per gli ufficiali di stato civile, dalle
prescrizioni, per essi cogenti, contenute nelle circolari del Ministero degli
Interni al riguardo. L'ulteriore indice della natura vincolata della funzione
svolta e della correlata situazione di diritto soggettivo del richiedente la
trascrizione si può cogliere nella giurisdizione del giudice ordinario e
nell'articolazione del rapporto tra organo giudicante e ufficiale dello stato
civile così come previsto dalla norma. Al riguardo, a fronte del rifiuto alla
trascrizione dell'atto, il richiedente può proporre ricorso giurisdizionale nei
modi indicati nell'art. 95, c.l.d.p.r. n. 396 del 2000 e ai sensi del
successivo art.
6 c 1 : "11 tribunale puo', senza particolari formalita', assumere informazioni,
acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della
Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice
tutelare”.
L'audizione dell'ufficiale dello stato civile, ha, pertanto,
natura eventuale, in quanto conseguente alle valutazioni relative alle esigenze
istruttorie formulate dal Tribunale e non è, di conseguenza, idonea a
predeterminare una partecipazione necessaria dell'Ufficiale dello stato civile
al giudizio.
12. APPLICABILITA' DELLA L. N. 76 DEL 2016 E DEI DECRETI
LEGISLATIVI DELEGATIVI N. 5 E 7 DEL 2017 AL GIUDIZIO.
Pregiudiziale all'esame dei singoli motivi di ricorso è la
verifica dell'applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio della nuova
disciplina normativa relativa alle unioni civili tra persone dello stesso
sesso. Nella specie il matrimonio di cui si chiede la trascrizione è stato
contratto prima del 5 giugno 2016, giorno in cui è entrata in vigore la l. n.
76 del 2016 ed anche il giudizio è stato instaurato anteriormente a tale data.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione a un caso
analogo (matrimonio contratto all'estero da due cittadini italiani dello stesso
sesso), con la sentenza n. 4124 del 2012 ha escluso la legittimità della
trascrizione e, successivamente, con la sentenza n. 2400 del 2015 ha ritenuto
inapplicabile il modello matrimoniale alle unioni omoaffettive, in una
fattispecie sorta dal rifiuto di procedere alle pubblicazioni matrimoniali,
nonostante la indubitabile riconducibilità di tali unioni tra le formazioni
sociali che godono di pieno riconoscimento e protezione ex art. 2 Cost. In
entrambe le decisioni è stato evidenziato come sia l'art. 9 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea sia l'art. 12 Cedu, non impongano agli
Stati l'adozione del modello matrimoniale per il riconoscimento giuridico delle
unioni omoaffettive al loro interno, ferma la necessità di garantire un grado
di protezione dei diritti individuali e relazionali sorti da tali unioni
tendenzialmente omogeneo a quelle coniugali.
La conseguenza, prospettata dal Procuratore Generale nella
propria requisitoria, della inapplicabilità del nuovo regime giuridico
introdotto dalla l. n. 76 del 2016, anche alla luce delle pronunce n. 138 del
2010 e 170 del 2014, è la radicale intrascrivibilità del matrimonio contratto
da una coppia omoaffettiva all'estero.
Tale conclusione, tuttavia, non può essere integralmente
condivisa, dal momento che la legge n. 76 del 2016 oltre ad introdurre un
peculiare modello giuridicamente riconosciuto per le unioni omoaffettive, ha
regolato specificamente anche la disciplina delle trascrizioni dei matrimoni o
delle unioni giuridicamente riconosciute di natura omoaffettiva contratte
all'estero. Il legislatore ha avvertito l'inadeguatezza della regolazione dei
rapporti di famiglia contenuti nel Titolo III, capo IV della l. n. 218 del 1995
ed ha introdotto gli artt. 32 bis, ter, quater, quinquies. Gli artt. 32 ter e
quater hanno ad oggetto l'individuazione della giurisdizione e della legge
applicabile in ordine alla capacità e alle condizioni per contrarre matrimonio
e allo scioglimento delle unioni civili. Gli artt. 32 bis e quinquies
riguardano, invece, specificamente il tema degli effetti nel nostro ordinamento
dei matrimoni e delle unioni civili (o istituti analoghi come precisa l'art. 32
quinquies) contratte all'estero da cittadini italiani. La definizione degli
effetti rispettivamente del matrimonio e dell'unione civile (o istituto
analogo) contratti all'estero da cittadini italiani non può essere
temporalmente limitata, proprio in virtù dell'intrinseca ratio della novella,
alle relazioni coniugali o alle unioni giuridicamente riconosciute, contratte
dopo l'entrata in vigore della legge italiana né può essere condizionata dalla
data d'instaurazione del giudizio. Nessuna delle due norme contiene la
delimitazione dell'efficacia temporale del meccanismo legislativo di
conversione (nell'ipotesi del matrimonio contratto all'estero) o di
equiparazione degli effetti (nell'ipotesi dell'unione contratta all'estero) e,
del resto, una previsione diversa avrebbe determinato un'ingiustificata ed
irragionevole disparità di trattamento per i cittadini italiani che abbiano contratto
matrimoni o unioni all'estero prima dell'entrata in vigore della nuova legge,
ai quali sarebbe preclusa in via generale l'applicazione delle nuove norme di
diritto internazionale privato, volte proprio ad evitare soluzioni di
continuità e disomogeneità di condizioni di riconoscimento e di tutela
all'interno del nostro ordinamento, con riferimento a situazioni omogenee.
L'applicazione delle nuove norme ai rapporti sorti prima
della sua entrata in vigore non costituisce una deroga al principio d'irretroattività
della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e
legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione
nell'ordinamento. L'esigenza primaria, indicata anche nel comma 28 dell'art. 1
della l. n. 76 del 2016, nel quale è definito l'ambito della delega al Governo
nella materia, deve rinvenirsi proprio nella necessità di fornire un regime
giuridico uniforme alle coppie che abbiano (già) contratto all'estero un
matrimonio, unione civile od altro istituto. Poiché con il matrimonio o con
l'unione civile od istituto analogo si costituisce uno status tipicamente a
natura non istantanea, ma destinato a durare nel tempo quanto meno fino
all'eventuale suo scioglimento, deve essere applicato, in tema di riconoscimento
degli effetti di esso in ordinamento diverso da quello in cui il vincolo è
stato contratto, il regime giuridico vigente al momento della decisione, non
essendo costituzionalmente compatibile una soluzione che, solo in virtù di una
preclusione temporale, potrebbe impedire il riconoscimento di effetti giuridici
all'interno del nostro ordinamento a cittadini italiani e stranieri
13.LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO DA UN
CITTADINO ITALIANO E DA UN CITTADINO STRANIERO.
Premessa l'astratta applicabilità del nuovo regime di
diritto internazionale privato alla fattispecie dedotta in giudizio, ed in
particolare degli artt. 32 bis e quinquies, specificamente riguardanti il
riconoscimento di matrimoni o unioni riconosciute contratte all'estero, deve in
primo luogo essere definito l'oggetto dell'accertamento relativo al
riconoscimento dell'efficacia di atti, provvedimenti o sentenze straniere nel
nostro ordinamento secondo gli artt. 64 e ss. della I. n. 218 del 1995.
13.1 II giudizio di riconoscimento degli atti e dei
provvedimenti giurisdizionali esteri.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il
sindacato giurisdizionale deve essere rivolto agli effetti che possono prodursi
nel nostro ordinamento a causa del riconoscimento o, nella specie, della
trascrizione dell'atto, senza che lo stesso possa essere sottoposto ad un
sindacato contenutistico (Cass. 15343 del 2016) o, nel caso si tratti di una
sentenza straniera, senza che si debba verificare la correttezza della soluzione
adottata dal giudice straniero in relazione alla disciplina di diritto positivo
interno (cfr. Cass. 9483 del 2013, sulla irrilevanza della diversità del regime
patrimoniale coniugale vigente negli Stati Uniti rispetto a quello italiano).
Neanche l'accertamento dell'esistenza (o della mancanza) di
analogo istituto nell'ordinamento italiano costituisce, in linea generale, un
ostacolo impeditivo al riconoscimento, come è accaduto nelle pronunce che hanno
riconosciuto provvedimenti e sentenze straniere di divorzio ancorché negli
ordinamenti di provenienza non fosse conosciuta la separazione personale. Il
limite effettivo, in ordine ai rapporti di famiglia, è costituito dal complesso
dei principi anche di natura valoriale, costituzionale e convenzionale che, sul
fondamento della dignità della persona, della uguaglianza di genere e della non
discriminazione tra generi ed in relazione all'orientamento sessuale,
determinano l'orizzonte non oltrepassabile dell'ordine pubblico internazionale.
Un atto o provvedimento straniero che sia rispettoso di tale limite merita di
essere riconosciuto nel nostro ordinamento con riferimento specifico agli
effetti che è destinato a produrre.
13.2 La peculiarità della domanda.
L'applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie
dedotta nel presente giudizio presenta delle peculiarità che meritano di essere
sinteticamente rilevate.
Le parti ricorrenti hanno richiesto la trascrizione
dell'atto di matrimonio come tale. Esse, come ribadito anche in tutti gli atti
difensivi dimessi in giudizio, richiedono il riconoscimento della loro unione
coniugale come matrimonio e non come unione civile. Non ritengono legittima
l'applicazione del cd. downgrading ovvero la conversione della loro unione
matrimoniale in unione civile. Non ritengono, di conseguenza, sufficiente che
mediante la trascrizione negli atti del registro delle unioni civili del loro
matrimonio si producano automaticamente nel nostro ordinamento gli effetti
giuridici previsti dalla L. n. 76 del 2016 e la conseguente, tendenziale,
equiparazione delle tutele a quelle previste per l'unione coniugale con i
limiti in essa indicati e salva la clausola di salvaguardia per i diritti già
riconosciuti in sede giurisdizionale, contenuta nel comma 20 dell'art. 1 della
L. 76 del 2016.
Alla peculiarità della domanda proposta dalle parti
ricorrenti corrisponde specularmente la complessità del sistema giuridico ad
essa astrattamente applicabile. Deve rilevarsi, al riguardo, che le norme di
diritto internazionale privato (artt. 64 e ss I. n. 218 del 1995; per i
provvedimenti ed atti in materia di famiglia, artt. 65 e 66), come già
evidenziato, concernono il riconoscimento degli effetti dell'atto.
L'impedimento costituito dalla contrarietà all'ordine pubblico, nella
configurazione sopra delineata, coerente con gli orientamenti di questa Corte
(Cass. 11599 del 2016 e S.U.16601 del 2017), riguarda gli effetti e non la
qualificazione dell'atto. A tal proposito deve precisarsi che la disciplina
contenuta nell'art. 28 della I. n. 218 del 1995, relativa alla validità formale
del matrimonio, riguarda la legge applicabile e non il riconoscimento o la
trascrizione dell'atto formato all'estero. Ai fini dell'individuazione della
legge applicabile per la validità formale dell'atto, in via generale, concorre
con gli altri criteri anche quello del luogo della celebrazione ma tale
disposizione non incide sulla determinazione degli effetti nonché delle
condizioni e capacità matrimoniali che, anche ai fini della legge applicabile,
sono regolate dal criterio della legge nazionale dei contraenti (art. 27).
Quest'ultima, ove diversa, darà luogo ad ambiti di riferimento giuridico
diverso, rispetto ai quali non viene indicato un criterio di prevalenza.
Nel caso di specie, la non contrarietà all'ordine pubblico
internazionale, così come interpretato dal legislatore della l. n. 76 del 2016
e dei decreti delegati, del riconoscimento del matrimonio e delle unioni civili
o istituti analoghi contratti all'estero, è consacrata dagli artt. 32 bis e
quinquies della L. n. 218 del 1995. Gli atti di matrimonio e di unioni
riconosciute producono senz'altro effetti giuridici nel nostro ordinamento
secondo il regime di convertibilità stabilito dalle nuove norme.
13.3 L'esame del quadro giuridico di riferimento
La norma cardine per stabilire entro che limiti può essere
riconosciuto nel nostro ordinamento l'atto di matrimonio dedotto nel presente
giudizio è l'art. 32 bis della l. n. 218 del 1995. La norma dispone che
"Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona
dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge
italiana. " La formulazione vigente è frutto di una modifica del testo
iniziale, dovuta all'intervento correttivo sollecitato dalle Commissioni Affari
Costituzionali e Giustizia sul testo precedente che non prevedeva la
limitazione della conversione in unione civile ai matrimoni contratti da
"cittadini italiani" all'estero ma si riferiva genericamente ai
matrimoni contratti all'estero, comprendendovi anche i cittadini stranieri.
Tale estensione è stata ritenuta ingiustificata rispetto alla ratio antielusiva
posta a base della nuova norma. In particolare si è ritenuto che quando il
matrimonio è stato contratto all'estero da cittadini stranieri non può
ravvisarsi in esso alcun intento di aggiramento della L. n. 76 del 2016 e del
modello di unione civile vigente nel nostro ordinamento, così da doversi
escludere la necessità di derogare alle regole generalmente applicabili di
diritto internazionale privato in relazione alla legge applicabile a tale
relazione coniugale. In tale peculiare ipotesi non può essere ignorato il
carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto matrimoniale contratto
tra cittadini stranieri, in quanto caratterizzato da un sufficiente grado di estraneità
rispetto al nostro ordinamento, con conseguente operatività dei criteri di
collegamento stabiliti negli artt. da 26 a 30 della l. n. 218 del 1995 o, ove
applicabili, dei regolamenti UE in materia matrimoniale (Regolamento CE n. 2201
del 2003 e 1259 del 2010).
L'art. 32 bis, in conclusione, non trova applicazione
diretta nell'ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di un'unione
coniugale contratta all'estero tra due cittadini stranieri. II matrimonio
dovrebbe essere trascritto, in questa ipotesi, come tale, senza operare alcuna
conversione ancorché l'art. 63 del r.d. n. 1238 del 1939, così come modificato
dal d.lgs n. 5 del 2017, non preveda un registro dei matrimoni contratti da
cittadini stranieri dello stesso sesso all'estero ma, al contrario, per questa
ipotesi stabilisca, verosimilmente per un difetto di coordinamento con l'altro
d.lgs n. 7 del 2017, all'art. 63, c. 2, lettera c-bis, che anche tali atti
vadano trascritti nel registro delle unioni civili. Tale profilo critico,
tuttavia non incide sull'applicazione della regola sostanziale della lex fori,
in considerazione della funzione meramente certificativa della trascrizione di
un atto che sia idoneo a produrre effetti nell'ordinamento ove ciò sia stato
richiesto in forza di una norma di legge o di un provvedimento giurisdizionale.
Il testo dell'art. 32 bis lascia tuttavia irrisolta la
questione, formante oggetto del presente giudizio, relativa alla trascrizione
in Italia del matrimonio tra persone dello stesso sesso, di cui una sia
cittadino italiano e l'altro cittadino straniero, contratto all'estero.
Come già rilevato, le nuove norme regolative della
trascrizione (e della conseguente produzione degli effetti nel nostro
ordinamento) delle unioni matrimoniali (o delle unioni civili) omoaffettive
contratte all'estero sono l'art. 32 bis e l'art. 32 quinquies.
Dall'esame coordinato di esse può essere ricavato in primo
luogo il principio, definito efficacemente dalla dottrina di ordine pubblico
"positivo" di netto favor in ordine al riconoscimento giuridico delle
unioni omoaffettive ed all'accesso alle unioni civili ex I. n. 76 del 2016. L'art.
32 quinquies contiene una clausola di salvaguardia secondo la quale le unioni
civili o altri istituti analoghi, anche se non dotati di un complesso di
strumenti di tutela equiparabili a quelli contenuti nella I. n. 76 del 2016,
producono gli stessi effetti delle unioni civili regolate dalla legge italiana.
La norma stabilisce la prevalenza della legge italiana rispetto a leggi
straniere che non tutelino in maniera equivalente tali unioni e costituisce uno
degli indicatori della centralità e l'esclusività della scelta adottata dal
legislatore italiano in ordine al riconoscimento delle unioni omoaffettive.
L'art. 32 bis completa, pertanto, il quadro degli effetti
che possono produrre le diverse tipologie di unioni formate da coppie
omoaffettive nel nostro ordinamento, in quanto stabilisce anche per l'ipotesi
dell'unione coniugale contratta all'estero quantomeno la produzione degli
effetti dell'unione civile ex L. n. 76 del 2016.
E' stato prefigurato un sistema di riconoscimento delle
unioni omoaffettive, contratte all'estero, fondato sulla preminenza del modello
adottato nel diritto interno delle unioni civili. Con la legge n. 76 del 2016
il legislatore ha colmato il vuoto di tutela che caratterizzava l'ordinamento
interno, così come richiesto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 170 del 2014
e dalla Corte Europea dei diritti umani nella sentenza Oliari contro Italia
(sentenza del 21 luglio 2105 ricorsi n. 18766 e 36030 del 2011), operando una
scelta diversa da quella di molti altri Stati, fondata, invece sull'adozione
del modello matrimoniale. Tale scelta è stata il frutto dell'esercizio di una
discrezionalità legislativa del tutto rientrante nel "potere di
apprezzamento degli Stati" indicato dalla giurisprudenza della Corte Edu
proprio con riferimento all'interpretazione dell'art. 12 (Sentenza Schalk e
Kopf del 3 giugno 2010, ricorso n. 30141 del 2004) e della precisa indicazione
proveniente dalla citata sentenza n. 170 del 2014. Per le unioni omoaffettive è
stato scelto un modello di riconoscimento giuridico peculiare, ancorché in
larga parte conformato, per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei
componenti dell'unione, al rapporto matrimoniale. Alla diversità della
"forma" dell'unione civile rispetto al matrimonio corrisponde,
peraltro, un'ampia equiparazione degli strumenti di regolazione, realizzata
attraverso la tecnica del rinvio alla disciplina codicistica del rapporto
matrimoniale da ritenersi, anche in ordine alla funzione adeguatrice della
giurisprudenza, il parametro di riferimento antidiscriminatorio.
13.4 Il riconoscimento del matrimonio formato all'estero da
cittadino italiano e cittadino straniero.
Nel caso di specie occorre stabilire se trova applicazione
la limitazione degli effetti stabilita nell'art. 32 bis alla fattispecie
peculiare dedotta in giudizio o se l'atto in oggetto può essere trascritto come
unione matrimoniale (e non come unione civile).
All'interno del quadro che si è delineato non risulta
disagevole l'interpretazione dell'art. 32 bis della l. n. 219 del 1995.
Sul piano strettamente testuale, come è stato rilevato anche
dalla dottrina, si può cogliere una differenza rilevante tra la formulazione
dell'art. 32 bis e quella dell'art. 32 quinquies. Nella prima norma l'ambito
soggettivo di applicazione del nuovo regime riguarda in generale "il
matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani" mentre l'art. 32
quinquies, che estende il sistema di tutele previsto dalla I. n. 76 del 2016
anche ad istituti analoghi, si riferisce ad unioni costituite all'estero
"tra cittadini italiani", oltre a richiedere l'ulteriore requisito
dell'abituale residenza in Italia. La differenza testuale ha un significato
logico-giuridico chiaro. L'art. 32 bis esprime la nettezza della scelta
legislativa verso il modello dell'unione civile, limitando gli effetti della
circolazione di atti matrimoniali relativi ad unioni omoaffettive a quelle
costituite da cittadini entrambi stranieri, come rileva l'indicatore costituito
dall'uso del "da" rispetto alla diversa opzione adottata dall'art.
32quinquies che ha una ratio estensiva del regime giuridico di riconoscimento e
tutela contenuto nella L .n. 76 del 2016 a tutti i cittadini italiani, ancorché
abbiano dato vita all'estero ad un vincolo munito di un grado inferiore di
diritti.
La soluzione indicata è coerente anche con il regime
giuridico di diritto internazionale privato relativo alla capacità e alle
condizioni per contrarre matrimonio. L'art. 27, applicabile nella specie,
rinvia alla legge nazionale di ciascuno dei nubendi. Tale criterio nella specie
creerebbe un conflitto non risolvibile in ordine alla forma ed agli effetti
della trascrizione dell'atto contratto all'estero ove non si adottasse la
soluzione interpretativa dell'art. 32 bis cui si è acceduto. Si deve, inoltre,
rilevare, che se l'art. 32 bis si applicasse anche ai cd. matrimoni
"misti", ovvero contratti da un cittadino italiano e da un cittadino
straniero, si determinerebbe una discriminazione cd. "a rovescio" tra
i cittadini italiani che hanno contratto matrimonio all'estero e possono
"trasportare" forma ed effetti del vincolo nel nostro ordinamento e
quelli che hanno contratto un'unione civile in adesione al modello legislativo
applicabile nel nostro ordinamento.
13.5 Le eccezioni d'illegittimità costituzionale
Alla luce del quadro costituzionale, convenzionale e di
diritto interno delineato, non possono essere accolte le eccezioni
d'illegittimità costituzionale formulate dall'interveniente
Premessa l'applicabilità diretta dell'art. 32bis I. n. 219
del 1995 in quanto norma diretta proprio a regolare la circolazione ed il
riconoscimento degli effetti degli atti di matrimonio contratti da coppie
omoaffettive all'estero, così come richiesto dalla delega contenuta nell'art.
1, c. 28 della I. n. 76 del 2016, la non trascrivibilità dell'atto di
matrimonio formato da un cittadino straniero ed un cittadino italiano non
costituisce il frutto di un quadro discriminatorio per ragioni di orientamento
sessuale o un'interpretazione convenzionalmente costituzionalmente
incompatibile con il limite antidiscriminatorio, dal momento che la scelta del
modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti
facenti parte del Consiglio d'Europa è rimessa al libero apprezzamento degli
stati membri, salva la definizione di uno standard di tutele coerenti con
l'interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8 fornita dalla Corte
Edu. La discriminazione tra cittadini italiani non è ravvisabile ed anzi, come
rilevato, un profilo di discriminazione inversa potrebbe individuarsi nella
scelta ermeneutica contraria. La discriminazione per orientamento sessuale dei
cittadini stranieri in ordine alla libertà di circolazione e di stabilimento è
del pari non rilevabile dal momento che l'unione omoaffettiva riconosciuta
all'estero secondo il paradigma matrimoniale non è priva di effetti nel nostro
ordinamento e la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i componenti
dell'unione rimane disciplinata dal sistema generale di diritto internazionale
privato (artt. 26 e ss.).
Infine la specialità del nuovo regime giuridico come illustrato
evidenzia, da un lato, che non può essere valutato il limite dell'ordine pubblico
internazionale in astratto, disancorato dalle norme di diritto internazionale
privato concretamente in vigore, e, dall'altro, che la scelta legislativa è del
tutto compatibile con tale parametro.
13.6 In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La
assoluta novità della questione impone la compensazione delle spese processuali
del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le
spese processuali del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e i riferimenti
geografici.
Così deciso nella camera di consiglio riconvocata il 12
dicembre 2017
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