Sentenza Tar 2018
Non è conforme alle previsioni normative italiane – né all’art. 2 del
d.P.R. 394/199, né all’art. 33, c. 2 e 3, del d.P.R. 396/2000 – la
certificazione (nello specifico: medica) redatta all’estero, tradotta e vidimata dal console straniero in
Italia, con firma legalizzata dalla Prefettura
OMISSIS
Rilevato:
- che il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale la Questura di OMSSIS ha
rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato;
- che il diniego impugnato si fonda sul fatto che
l’interessato, assente dal territorio nazionale dal 16.10.2012 al 22.6.2014
(oltre la metà del periodo di validità del titolo), non ha prodotto
documentazione sulla malattia che lo avrebbe a suo dire afflitto durante il
soggiorno in OMISSIS;
- che la
Sezione ha disposto in sede cautelare il riesame della
posizione del ricorrente;
- che la
Questura, in esito al riesame, ha confermato il diniego di
rinnovo, sulla base di una nuova istruttoria;
- che il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto con motivi
aggiunti;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata,
ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso originario è improcedibile, per
sopravvenuta carenza d’interesse, tenuto conto che il provvedimento con esso
gravato è stato integralmente sostituito dal successivo decreto confermativo
del diniego di rinnovo, e per tale ragione il ricorrente non potrebbe trarre
alcun giovamento dall’eventuale annullamento dello stesso;
Ritenuto:
- che i motivi aggiunti sono infondati, e vanno pertanto
respinti, atteso che l’interessato non ha prodotto, nemmeno in corso di causa e
pur dopo gli incombenti istruttori disposti dalla Sezione, documentazione
medica idonea a comprovare i dichiarati problemi di salute;
- che l’interessato, infatti, ha prodotto in giudizio
certificazione medica tradotta e vidimata dal console generale del OMISSIS a
OMISSIS, con firma legalizzata dalla Prefettura di OMISSIS, ma ciò non risulta
conforme alle previsioni di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 394/1999, secondo il
quale i certificati o le attestazioni rilasciati dalla competente autorità
dello Stato estero devono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane
e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare
italiana attesta la conformità all’originale;
- che la documentazione depositata dal ricorrente, peraltro,
non risulta conforme nemmeno alle disposizioni di cui all’art. 33, commi 2 e 3,
del d.P.R. n. 445/2000, ai sensi del quale:
“2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. [… Omissis ...].
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”.
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso originario va
dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti vanno respinti;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del
giudizio, tenuto conto dell’esito della fase cautelare, nonché della peculiarità
della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti,
come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso originario;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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