mercoledì 2 maggio 2018


Sentenza Tar 2018

Non è conforme alle previsioni normative italiane – né all’art. 2 del d.P.R. 394/199, né all’art. 33, c. 2 e 3, del d.P.R. 396/2000 – la certificazione (nello specifico: medica) redatta all’estero,  tradotta e vidimata dal console straniero in Italia, con firma legalizzata dalla Prefettura


OMISSIS

Rilevato:
- che il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale la Questura di OMSSIS ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- che il diniego impugnato si fonda sul fatto che l’interessato, assente dal territorio nazionale dal 16.10.2012 al 22.6.2014 (oltre la metà del periodo di validità del titolo), non ha prodotto documentazione sulla malattia che lo avrebbe a suo dire afflitto durante il soggiorno in OMISSIS;
- che la Sezione ha disposto in sede cautelare il riesame della posizione del ricorrente;
- che la Questura, in esito al riesame, ha confermato il diniego di rinnovo, sulla base di una nuova istruttoria;
- che il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto con motivi aggiunti;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso originario è improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, tenuto conto che il provvedimento con esso gravato è stato integralmente sostituito dal successivo decreto confermativo del diniego di rinnovo, e per tale ragione il ricorrente non potrebbe trarre alcun giovamento dall’eventuale annullamento dello stesso;
Ritenuto:
- che i motivi aggiunti sono infondati, e vanno pertanto respinti, atteso che l’interessato non ha prodotto, nemmeno in corso di causa e pur dopo gli incombenti istruttori disposti dalla Sezione, documentazione medica idonea a comprovare i dichiarati problemi di salute;
- che l’interessato, infatti, ha prodotto in giudizio certificazione medica tradotta e vidimata dal console generale del OMISSIS a OMISSIS, con firma legalizzata dalla Prefettura di OMISSIS, ma ciò non risulta conforme alle previsioni di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 394/1999, secondo il quale i certificati o le attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero devono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana attesta la conformità all’originale;
- che la documentazione depositata dal ricorrente, peraltro, non risulta conforme nemmeno alle disposizioni di cui all’art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 445/2000, ai sensi del quale:
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. [… Omissis ...].
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”.
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso originario va dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti vanno respinti;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto dell’esito della fase cautelare, nonché della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso originario;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
























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