Corte di Giustizia UE 8 maggio
2018, n. C-82/16
Rinvio pregiudiziale – Controllo alle frontiere, asilo,
immigrazione – Articolo 20 TFUE – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articoli 7 e 24 – Direttiva 2008/115/CE –
Articoli 5 e 11 – Cittadino di un paese terzo oggetto di un divieto di
ingresso nel territorio – Domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione europea che non ha mai
esercitato la propria libertà di circolazione – Rifiuto di esaminare la
domanda
1) La direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e in particolare i suoi articoli 5 e
11, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla prassi di uno Stato
membro che consiste nel non prendere in considerazione una domanda di soggiorno
ai fini di un ricongiungimento familiare, presentata nel suo territorio da un
cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che possiede
la cittadinanza di tale Stato membro e che non ha mai esercitato il proprio
diritto alla libera circolazione, in base al solo motivo che detto cittadino di
un paese terzo è oggetto di un divieto di ingresso in tale territorio.
2) L’articolo 20 TFUE
dev’essere interpretato nel senso:
– che esso osta alla
prassi di uno Stato membro che consiste nel non prendere in considerazione una
tale domanda unicamente in base a detto motivo, senza che sia stato esaminato
se sussista un rapporto di dipendenza tra detto cittadino dell’Unione e detto
cittadino di un paese terzo di natura tale che, in caso di rifiuto di
concessione a quest’ultimo di un diritto di soggiorno derivato, il cittadino
dell’Unione in parola sarebbe, di fatto, obbligato a lasciare il territorio
dell’Unione considerato nel suo insieme e verrebbe così privato del godimento
effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo status;
– che se il cittadino
dell’Unione è maggiorenne, un rapporto di dipendenza – di natura tale da
giustificare la concessione, al cittadino di un paese terzo interessato, di un
diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo – è ravvisabile
solo in casi eccezionali, nei quali, tenuto conto dell’insieme delle
circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in alcun modo essere
separato dal familiare da cui dipende;
– che se il cittadino
dell’Unione è minorenne, la valutazione dell’esistenza di un siffatto rapporto
di dipendenza dev’essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse
superiore del bambino, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e,
segnatamente, della sua età, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità
della sua relazione affettiva con ciascuno dei genitori, nonché del rischio che
la separazione dal genitore cittadino di un paese terzo comporterebbe per
l’equilibrio del minore stesso; l’esistenza di un vincolo familiare con tale
cittadino, di tipo biologico o giuridico, non è sufficiente, e una convivenza
con quest’ultimo non è necessaria, per fondare un tale rapporto di dipendenza;
– che è irrilevante che
il rapporto di dipendenza invocato dal cittadino di un paese terzo a sostegno
della sua domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare sia
sorto dopo l’adozione, nei suoi confronti, di un divieto d’ingresso nel
territorio;
– che è irrilevante che
la decisione di divieto d’ingresso nel territorio di cui è oggetto il cittadino
di un paese terzo sia divenuta definitiva nel momento in cui quest’ultimo
deposita la sua domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare,
e
– che è irrilevante che
la decisione di divieto d’ingresso di cui è oggetto il cittadino di un paese
terzo che ha depositato una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento
familiare sia giustificata dal mancato rispetto di un obbligo di rimpatrio;
qualora ragioni di ordine pubblico abbiano giustificato una tale decisione,
esse possono portare al diniego della concessione a detto cittadino di un paese
terzo di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo citato solo
ove emerga da una valutazione in concreto di tutte le circostanze del caso di
specie, alla luce del principio di proporzionalità, dell’interesse superiore
del o degli eventuali bambini interessati e dei diritti fondamentali, che
l’interessato rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave
per l’ordine pubblico.
3) L’articolo 5 della direttiva
2008/115 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale in
forza della quale è adottata una decisione di rimpatrio nei confronti di un
cittadino di un paese terzo, già oggetto di una decisione di rimpatrio,
accompagnata da un divieto d’ingresso, ancora in vigore, senza che siano presi
in considerazione gli elementi della sua vita familiare, e in particolare
l’interesse del figlio minore, menzionati in una domanda di soggiorno ai fini
di un ricongiungimento familiare presentata dopo l’adozione di tale divieto
d’ingresso, salvo quando tali elementi avrebbero potuto essere fatti valere in
precedenza dall’interessato.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
8 maggio 2018
Nella causa C‑82/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di
stranieri, Belgio), con decisione dell’8 febbraio 2016, pervenuta in
cancelleria il 12 febbraio 2016, nel procedimento
K.A.,
M.Z.,
M.J.,
N.N.N.,
O.I.O.,
R.I.,
B.A.
contro
Belgische Staat,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič e
C. Vajda, presidenti di sezione, J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev,
C. Toader, M. Safjan, E. Jarašiūnas, S. Rodin,
F. Biltgen e C. Lycourgos (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 28 febbraio 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per
K.A., M.Z. e B.A., da J. De Lien, advocaat;
– per
M.J., da W. Goossens, advocaat;
– per
N.N.N., da B. Brijs, advocaat;
– per il
governo belga, da C. Pochet e M. Jacobs, in qualità di agenti,
assistite da C. Decordier, D. Matray e T. Bricout, advocaten;
– per il
governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da E. Montaguti, C. Cattabriga e P.J.O. Van Nuffel, in qualità
di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 26 ottobre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
20 TFUE, degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e degli articoli 5 e 11 della
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008,
L 348, pag. 98).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di sette controversie tra K.A., M.Z., M.J.,
N.N.N., O.I.O., R.I. e B.A, e il gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel
en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (delegato del
segretario di Stato all’asilo e alla migrazione, all’integrazione sociale e
alla lotta contro la povertà; in prosieguo: «l’autorità nazionale competente»)
in merito alle decisioni con cui quest’ultimo stabiliva di non prendere in
considerazione le loro rispettive domande di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare e, a seconda dei casi, di ordinare loro di lasciare
il territorio o di ottemperare ad un ordine di lasciare il territorio.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I
considerando 2 e 6 della direttiva 2008/115 così recitano:
«(2) Il
Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato
l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio
basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e
nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.
(...)
(6) È opportuno che
gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini
di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei
principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni ai sensi della
presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di
criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il
semplice fatto del soggiorno irregolare. Quando utilizzano modelli uniformi per
le decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire le decisioni di rimpatrio e,
ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di
allontanamento, gli Stati membri dovrebbero rispettare tale principio e
osservare pienamente tutte le disposizioni applicabili della presente
direttiva».
4 L’articolo
1 della direttiva così recita:
«La presente direttiva stabilisce norme e procedure
comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in
quanto principi generali del diritto [dell’Unione] e del diritto
internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e
di diritti dell’uomo».
5 L’articolo
2, paragrafo 1, della direttiva così dispone:
«La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare».
6 L’articolo
3 della direttiva prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
2) “soggiorno
irregolare”: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di
un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di
cui all’articolo 5 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1)], o altre
condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;
3) “rimpatrio”
il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento
volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:
– nel
proprio paese di origine, o
– in
un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di
riammissione o di altre intese; o
– in
un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide
volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;
4) “decisione
di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o
dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga
o attesti l’obbligo di rimpatrio;
5) “allontanamento”
l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori
dallo Stato membro;
6) “divieto
d’ingresso” decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso
e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e
che accompagni una decisione di rimpatrio;
(...)».
7 L’articolo
5 della direttiva 2008/115 dispone quanto segue:
«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati
membri tengono nella debita considerazione:
a) l’interesse superiore del bambino;
b) la vita familiare;
c) le condizioni di salute del cittadino di un
paese terzo interessato;
e rispettano il principio di non-refoulement».
8 L’articolo
6, paragrafo 1, di detta direttiva così recita:
«Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio
nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel
loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a
5.
(...)».
9 L’articolo
7, paragrafo 4, della direttiva in questione così dispone:
«Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di
soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico,
la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi
dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore
a sette giorni».
10 L’articolo
11 della stessa direttiva così recita:
«1. Le decisioni di
rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:
a) qualora non
sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure
b) qualora non
sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.
In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere
corredate di un divieto d’ingresso.
2. La durata del
divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le
circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può
comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce
una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale.
3. Gli Stati membri
valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d’ingresso qualora
un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d’ingresso disposto in
conformità' del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato
il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di
rimpatrio.
Le vittime della tratta di esseri umani cui è stato
concesso un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE del
Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare
ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in
un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le
autorità competenti [GU 2004, L 261, pag. 19] non sono soggette a
divieto d’ingresso fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, primo comma,
lettera b), e purché il cittadino di un paese terzo in questione non
rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la
sicurezza nazionale.
In casi individuali gli Stati membri possono astenersi
per motivi umanitari dall’emettere, revocare o sospendere un divieto
d’ingresso.
In casi individuali o in talune categorie di casi gli
Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d’ingresso per altri
motivi.
(…)».
Diritto belga
11 L’articolo
7, primo comma, della loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (legge 15 dicembre 1980
che disciplina l’ingresso nel territorio, il soggiorno, l’insediamento e
l’allontanamento degli stranieri) (Moniteur belge del 31 dicembre 1980,
pag. 14584), nella versione applicabile ai fatti del procedimento
principale (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), enuncia quanto
segue:
«Fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute in
un trattato internazionale, il ministro o un suo delegato possono emettere nei
confronti dello straniero, che non è autorizzato né ammesso a soggiornare per
più di tre mesi o a stabilirsi nel Regno, un ordine di lasciare il territorio
entro un termine prestabilito oppure devono rilasciare, nei casi di cui al
punto 1°, 2°, 5°, 11° o 12°, un ordine di lasciare il territorio entro un
termine prestabilito:
(...)
12° se lo
straniero è oggetto di un divieto d’ingresso né sospeso né revocato.
(...)».
12 L’articolo
40 bis, paragrafo 2, di detta legge prevede quanto segue:
«Viene considerato familiare del cittadino dell’Unione:
1° il coniuge
o lo straniero con il quale egli ha contratto un’unione civile registrata
considerata equivalente al matrimonio in Belgio, che lo accompagna o lo
raggiunge;
2° il partner,
che lo accompagna o lo raggiunge, con il quale il cittadino dell’Unione ha
contratto un’unione civile registrata ai sensi di una legge.
I partner debbono soddisfare le seguenti condizioni:
a) dimostrare di
intrattenere una relazione di coppia durevole e stabile debitamente costituita.
Il carattere durevole e stabile di tale relazione è
dimostrato:
– se i
partner dimostrano di aver convissuto in Belgio o in un altro paese per un
periodo ininterrotto pari almeno all’anno precedente alla domanda;
– oppure
se i partner dimostrano di conoscersi da almeno due anni prima della domanda (...);
– oppure
se i partner hanno avuto un figlio assieme;
b) andare a
convivere;
c) avere entrambi più
di ventun anni;
d) non essere
coniugati e non avere una relazione di coppia durevole e stabile con un’altra
persona;
(...)
3° i familiari in
linea discendente nonché quelli del coniuge o del partner, ai sensi dei commi
primo e secondo, di età inferiore ai ventuno anni o che sono a loro carico, che
li accompagnano o li raggiungono (...);
(...)
5° il padre o la
madre di un cittadino minorenne dell’Unione europea, di cui all’articolo 40,
paragrafo 4, primo comma, punto 2°, nei limiti in cui quest’ultimo è a suo
carico e egli ne è effettivamente affidatario».
13 L’articolo
40ter della stessa legge così recita:
«Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai
familiari di un cittadino belga, nei limiti in cui si tratta:
– dei
familiari di cui all’articolo 40bis, paragrafo 2, primo comma, punti da
1° a 3°, che accompagnano il cittadino belga o lo raggiungono;
– dei
familiari di cui all’articolo 40bis, paragrafo 2, primo comma, punto 4°, che
sono genitori di un cittadino belga minorenne, che dimostrano la loro identità
con un documento d’identità, e che accompagnano tale cittadino belga o lo
raggiungono.
Per quanto riguarda i familiari di cui all’articolo
40bis, paragrafo 2, primo comma 1, da 1° a 3°, il cittadino belga deve
dimostrare:
– di
disporre di mezzi di sostentamento stabili, sufficienti e regolari. (...)
– di
disporre di un alloggio dignitoso che gli permette di ricevere il familiare o i
familiari che desiderano ricongiungersi con lui (...)».
14 L’articolo
43 della legge in parola, che si applica anche ai familiari di un cittadino
belga ai sensi dell’articolo 40 ter della stessa legge, così recita:
«L’ingresso e il soggiorno possono essere negati ai
cittadini dell’Unione e ai loro familiari solo per motivi di ordine pubblico,
di sicurezza nazionale o di sanita' pubblica, nel rispetto dei seguenti limiti:
1° tali motivi non
possono essere invocati per fini economici;
2° i provvedimenti
adottati per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale devono essere
conformi al principio di proporzionalità ed essere fondati esclusivamente sul
comportamento personale dell’interessato. La sola esistenza di condanne penali
non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. Il
comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e
sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.
Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di
prevenzione generale non sono prese in considerazione;
(...)
Se il ministro o il suo delegato, per motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale, o di salute pubblica, intende porre fine al
soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un familiare, esso tiene conto della
durata del soggiorno dell’interessato nel Regno, della sua età, del suo stato
di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione
sociale e culturale e dell’intensità dei suoi legami con il suo paese di
origine».
15 L’articolo
74/11 della legge del 15 dicembre 1980 dispone quanto segue:
«§ 1°. La durata
del divieto d’ingresso è determinata tenendo conto delle circostanze specifiche
del singolo caso.
La decisione di allontanamento è corredata da un divieto
d’ingresso con una durata massima di tre anni nei seguenti casi:
1° se non è concesso
alcun termine per la partenza volontaria, o
2° se non è stata
eseguita una decisione precedente di allontanamento.
Il termine massimo di tre anni di cui al comma 2 è
prorogato ad un massimo di cinque anni se:
1° il cittadino di
uno Stato terzo ha commesso frode o ha utilizzato altri mezzi illegittimi al
fine di essere ammesso al soggiorno o di conservare il suo diritto di
soggiorno;
2° il cittadino di un
paese terzo ha contratto matrimonio, un’unione civile registrata o ha
effettuato un’adozione all’unico fine di essere ammesso al soggiorno o di
conservare il diritto al soggiorno.
La decisione di allontanamento può essere corredata da
un divieto d’ingresso di più di cinque anni se il cittadino di uno Stato terzo
rappresenta una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
§ 2. (...)
Il ministro o il suo delegato possono astenersi
dall’imposizione di un divieto d’ingresso in singoli casi, per motivi
umanitari.
§ 3. Il divieto
d’ingresso entra in vigore il giorno in cui viene notificata la relativa
decisione.
Il divieto d’ingresso non può violare le disposizioni
sul diritto alla protezione internazionale, come definita agli articoli 9ter,
48/3 e 48/4».
16 L’articolo
74/12 della legge in esame così dispone:
«§ 1°. Il
ministro o il suo delegato possono revocare o sospendere il divieto d’ingresso
per motivi umanitari.
(...)
Salvo deroghe previste mediante trattato internazionale,
legge o regio decreto, la domanda motivata dev’essere presentata dal cittadino
di uno Stato terzo presso la sede diplomatica o consolare belga competente del
luogo di residenza o soggiorno dello straniero all’estero.
§ 2. Il
cittadino di uno Stato terzo può presentare al ministro o al suo delegato una
domanda di revoca o di sospensione del divieto d’ingresso motivata dal rispetto
dell’obbligo di allontanamento imposto in precedenza, se egli fornisce la prova
scritta di aver lasciato il territorio belga in piena conformità con la
decisione di allontanamento.
§ 3. Una
decisione sulla richiesta di revoca o sospensione del divieto d’ingresso è
adottata entro quattro mesi dalla sua presentazione. Se non è assunta una
decisione entro quattro mesi, la decisione è considerata negativa.
§ 4. Durante
l’esame della domanda di revoca o di sospensione il cittadino di uno Stato
terzo interessato non ha alcun diritto ad entrare o a soggiornare nel Regno.
(...)».
17 L’articolo
74/13 della legge in parola così prevede:
«Nell’adozione di una decisione di allontanamento, il
ministro o il suo delegato tengono conto dell’interesse superiore del bambino,
della vita familiare, e dello stato di salute del cittadino di uno Stato terzo
di cui trattasi».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
18 Dalla
decisione di rinvio si evince che i ricorrenti del procedimento principale sono
tutti cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini belgi che non hanno
esercitato la loro libertà di circolazione o di stabilimento. Detti ricorrenti
sono stati colpiti da una decisione di rimpatrio, accompagnata da una decisione
di divieto d’ingresso nel territorio dello Stato membro interessato. Per
ciascuno di essi, quest’ultima decisione è divenuta definitiva e, secondo il
giudice del rinvio, in linea di principio, ai sensi del diritto nazionale, non
può venir meno o cessare temporaneamente di produrre effetti se non in virtù
dell’introduzione, all’estero, di una domanda di revoca o di sospensione di
tale decisione.
19 I
ricorrenti nel procedimento principale hanno successivamente proposto, in
Belgio, una domanda di permesso di soggiorno, nella loro qualità,
rispettivamente, di discendente a carico di un cittadino belga (K.A. e M.Z.),
di genitore di un minorenne belga (M.J., N.N.N., O.I.O., e RI) o di convivente
legale in una relazione stabile con un cittadino belga (B.A.). Tali domande non
sono state prese in considerazione dall’autorità nazionale competente per il
motivo che i ricorrenti nel procedimento principale erano stati colpiti da una
decisione, ancora in vigore, di divieto d’ingresso nel territorio. I ricorrenti
hanno presentato ricorso contro le decisioni impugnate dinanzi al giudice del
rinvio.
20 Risulta
in particolare dalla decisione di rinvio, per quanto riguarda, in primo luogo,
K.A., che a quest’ultima, di cittadinanza armena, il 27 febbraio 2013 è stato
notificato un ordine di lasciare il territorio, accompagnato da un divieto
d’ingresso per un periodo di tre anni, per il motivo che essa non aveva
adempiuto all’obbligo di rimpatrio e che non le era stato concesso alcun
termine per il rimpatrio volontario, poiché era stata considerata come un
pericolo per l’ordine pubblico dopo essere stata colta in flagranza di reato di
taccheggio. Il 10 febbraio 2014, K.A. e i suoi due figli hanno proposto, mentre
si trovavano sul territorio belga, una domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare in qualità di discendenti a carico del padre della
stessa, cittadino belga. Il 28 marzo 2014 l’autorità nazionale competente ha
emesso la propria decisione sotto forma di ordine di lasciare il territorio, in
cui si rifiutava di prendere in considerazione detta domanda a causa del
divieto d’ingresso notificato il 27 febbraio 2013.
21 In
secondo luogo, per quanto riguarda M.Z., a quest’ultimo, cittadino russo, è
stato notificato, il 2 luglio 2014, un ordine di lasciare il territorio e un
divieto di ingresso per un periodo di tre anni, per il motivo che egli non
aveva rispettato l’obbligo di rimpatrio e che non gli era stato concesso alcun
termine per il rimpatrio volontario, in quanto era considerato un pericolo per
l’ordine pubblico dopo l’emissione di un verbale per furto con effrazione in
una rimessa. L’8 settembre 2014 M.Z. è stato rimpatriato forzosamente in
Russia. Il 5 novembre 2014 l’interessato, allorché si trovava nuovamente nel
territorio belga, ha chiesto una carta di soggiorno in qualità di discendente a
carico del proprio padre belga. Il 29 aprile 2015 l’autorità nazionale
competente ha rifiutato di prendere in considerazione tale richiesta, in virtù
della decisione di divieto d’ingresso imposta all’interessato, e gli ha inoltre
ingiunto di ottemperare ad un ordine di lasciare il territorio.
22 In
terzo luogo, per quanto concerne M.J., cittadina ugandese, alla medesima è
stato ingiunto di lasciare il territorio in due occasioni, vale a dire il 13
gennaio 2012 e il 12 novembre dello stesso anno. L’11 gennaio 2013 le è stato
notificato un divieto d’ingresso di tre anni, poiché non aveva dato alcun
seguito a detti obblighi di rimpatrio, e non le era stato concesso alcun
termine per il rimpatrio volontario tenuto conto del rischio di fuga legato
all’assenza di un indirizzo ufficiale in Belgio e del fatto che, a fronte del
verbale per lesioni personali redatto dalla polizia, la ricorrente in questione
era considerata un pericolo per l’ordine pubblico. Il 20 febbraio 2014 M.J. ha
chiesto, allorché si trovava nel territorio belga, una carta di soggiorno in
qualità di genitore di un minore di nazionalità belga, nato il 26 ottobre 2013.
L’autorità nazionale competente, con decisione del 30 aprile 2014, ha rifiutato
di prendere in considerazione la sua domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare a causa del divieto d’ingresso dell’11 gennaio 2013,
al tempo stesso ingiungendole di lasciare il territorio.
23 Per
quanto riguarda, in quarto luogo, N.N.N., quest’ultima, cittadina kenyota, è
stata colpita da due ordini di lasciare il territorio, datati rispettivamente
11 settembre 2012 e 22 febbraio 2013. Successivamente, N.N.N. ha partorito una
figlia che ha ottenuto la cittadinanza belga, da parte del padre, il 3 aprile
2014. Il 24 aprile 2014 N.N.N. è stata raggiunta da un nuovo ordine di lasciare
il territorio e le è stato notificato un divieto d’ingresso nel territorio per
un periodo di tre anni per non aver adempiuto all’obbligo di rimpatrio. Il 9
settembre 2014 N.N.N. ha chiesto, allorché si trovava nel territorio belga, una
carta di soggiorno in qualità di genitore di un minore di nazionalità belga. A
sostegno di tale domanda, ha fornito prove di pagamento di un contributo per
gli alimenti da parte del padre di sua figlia nonché una lettera in cui quest’ultimo
dichiarava di non potersi occupare della loro figlia a tempo pieno e che era
preferibile che ella restasse con la madre. Il 4 marzo 2015 l’autorità
nazionale competente ha rifiutato di prendere in considerazione la domanda di
soggiorno ai fini di ricongiungimento familiare, in virtù della decisione di
divieto d’ingresso che aveva raggiunto N.N.N., e le ha inoltre ingiunto di
ottemperare ad un ordine di lasciare il territorio.
24 In
quinto luogo, per quanto concerne O.I.O., cittadino nigeriano, questi ha
sposato R.C., cittadina belga, con cui ha avuto una figlia, di nazionalità
belga. L’11 maggio 2010 O.I.O. è stato condannato per lesioni personali dolose.
Dopo aver divorziato da O.I.O., il 6 aprile 2011 R.C. ha ottenuto l’affidamento
esclusivo della figlia. Quest’ultima è domiciliata presso la madre, che
percepisce gli assegni familiari e altre prestazioni sociali. Peraltro, il
diritto di O.I.O. alle relazioni personali con la figlia è temporaneamente
sospeso. In seguito al divorzio da R.C., è stata adottata una decisione di
revoca del diritto di soggiorno di O.I.O, accompagnata da un ordine di lasciare
il territorio. Il 28 maggio 2013 gli è stato notificato un divieto d’ingresso
nel territorio per un periodo di otto anni in quanto non aveva adempiuto
all’obbligo di rimpatrio e non gli era stato concesso alcun termine per il
rimpatrio volontario per il motivo che presentava un rischio serio, reale e
attuale per l’ordine pubblico. Il 6 novembre 2013 O.I.O. ha chiesto, allorché
si trovava di nuovo nel territorio belga, una carta di soggiorno, in qualità di
genitore di un minore di nazionalità belga. L’autorità nazionale competente,
con decisione del 30 aprile 2014, ha rifiutato di prendere in considerazione
tale domanda a causa del divieto d’ingresso del 28 maggio 2013, ingiungendo al
tempo stesso a O.I.O. di lasciare il territorio.
25 In
sesto luogo, per quanto riguarda la situazione di R.I., cittadino albanese,
dalla decisione di rinvio risulta che quest’ultimo è padre di un minore belga.
In seguito alla nascita del figlio, il diritto di soggiorno del ricorrente in
questione, ottenuto fraudolentemente, è stato revocato. Il 17 dicembre 2012 gli
è stato parimenti notificato un divieto di ingresso nel territorio per un
periodo di cinque anni, per aver fatto ricorso alla frode o ad altri mezzi
illeciti al fine di essere ammesso a soggiornare o di conservare il diritto di
soggiorno. In seguito R.I. si è sposato in Albania con la madre, di nazionalità
belga, di suo figlio. Il 21 agosto 2014 R.I. ha chiesto, allorché si trovava
nel territorio belga, una carta di soggiorno, in qualità di genitore di un
minore di nazionalità belga. Il 13 febbraio 2015 l’autorità nazionale
competente ha rifiutato di prendere in considerazione tale richiesta, in virtù della
decisione di divieto d’ingresso che aveva raggiunto l’interessato, e gli ha
inoltre ingiunto di ottemperare ad un ordine di lasciare il territorio.
26 Per
quanto riguarda, in settimo luogo, B.A., cittadino della Guinea, quest’ultimo è
stato colpito da due ordini di lasciare il territorio, datati rispettivamente
23 gennaio 2013 e 29 maggio 2013. Il 13 giugno 2014 gli è stato notificato un
divieto d’ingresso nel territorio per un periodo di tre anni, per il motivo che
non aveva ottemperato all’obbligo di rimpatrio. In seguito, B.A., allorché si
trovava nel territorio belga, ha costituito un’unione civile con la sua partner
di nazionalità belga e ha chiesto una carta di soggiorno, in qualità di
convivente legale in una relazione stabile e durevole con un cittadino belga.
Il 21 maggio 2015 l’autorità nazionale competente ha rifiutato di prendere in
considerazione la domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento
familiare, in virtù del divieto d’ingresso nel territorio del 13 giugno 2014, e
gli ha inoltre ingiunto di ottemperare ad un ordine di lasciare il territorio.
27 Il
giudice del rinvio precisa, innanzitutto, che, in conformità ad una prassi
nazionale, applicata in tutti i casi, senza possibilità di adeguamento alla
situazione concreta, le domande di soggiorno ai fini di un ricongiungimento
familiare presentate dai ricorrenti nel procedimento principale non sono state
prese in considerazione, e quindi non sono state esaminate nel merito, sulla
base del motivo che i cittadini di paesi terzi in parola erano stati colpiti da
un divieto d’ingresso nel territorio. Non è stato quindi tenuto conto, in
relazione a tali domande, della vita familiare, né, nei casi pertinenti,
dell’interesse del minore, e nemmeno della qualità di cittadini dell’Unione dei
familiari di nazionalità belga. Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che,
secondo l’autorità nazionale competente, i ricorrenti nel procedimento
principale devono innanzitutto lasciare il Belgio, e poi chiedere la
sospensione o la revoca del divieto di ingresso nel territorio, prima di poter
presentare una domanda di soggiorno nell’ambito di un ricongiungimento
familiare.
28 Detto
giudice rileva a tale proposito che, conformemente al diritto nazionale, una
decisione sulla domanda di revoca o sospensione del divieto d’ingresso nel
territorio, introdotta nel paese di origine dell’interessato, dev’essere
adottata entro quattro mesi dalla presentazione della domanda. In caso
contrario, la decisione è considerata negativa. Peraltro, è solamente in seguito
all’adozione della decisione sulla revoca o sulla sospensione del divieto
d’ingresso nel territorio che si statuirà, entro un termine di sei mesi, in
merito alla domanda di visto presentata, nell’ambito di un ricongiungimento
familiare, dal cittadino di un paese terzo nel suo Stato di origine.
29 Il
giudice del rinvio constata, inoltre, che i procedimenti introdotti dinanzi ad
esso non rientrano né nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare (GU 2003, L 251, pag. 12), né in quello della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77). Inoltre, esso rileva che i
diversi cittadini dell’Unione coinvolti in tali cause in virtù del vincolo
familiare che rispettivamente li unisce ai ricorrenti nel procedimento
principale non si recano regolarmente in un altro Stato membro in qualità di lavoratori
dipendenti o di prestatori di servizi, e che non hanno sviluppato o consolidato
una vita familiare con detti ricorrenti in occasione di un soggiorno effettivo
in uno Stato membro diverso dal Belgio.
30 Il
giudice del rinvio rileva, tuttavia, che la situazione di un cittadino
dell’Unione che non abbia fatto uso del proprio diritto alla libera
circolazione non può, per ciò solo, essere assimilata ad una situazione
puramente interna, conformemente alle sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano
(C‑34/09, EU:C:2011:124), e del 5 maggio 2011, McCarthy (C‑434/09,
EU:C:2011:277).
31 Esso
rileva poi che, sebbene i principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2011,
Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), siano applicabili soltanto in
circostanze eccezionali, non risulta dalla giurisprudenza della Corte che essi
siano riservati a situazioni in cui esiste un legame biologico tra il cittadino
di uno Stato terzo, per il quale si richiede un diritto di soggiorno, e il
cittadino dell’Unione, minore in tenera età. Dalla giurisprudenza della Corte
si evincerebbe che occorre tener conto del rapporto di dipendenza tra il
cittadino dell’Unione in tenera età e il cittadino di un paese terzo, dal
momento che è in ragione di tale dipendenza che il cittadino dell’Unione
sarebbe obbligato, di fatto, a lasciare il territorio dell’Unione, se il
cittadino del paese terzo da cui dipende non venisse autorizzato al soggiorno.
32 In
tali circostanze, il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il
contenzioso in materia di stranieri, Belgio) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il
diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 20 TFUE, gli articoli 5 e
11 della direttiva [2008/115], in combinato disposto con gli articoli 7 e 24
della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in talune circostanze,
esso osta ad una prassi nazionale ai sensi della quale una domanda di
soggiorno, presentata da un familiare-cittadino di uno Stato terzo nel quadro
del ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione nello Stato membro
nel quale risiede il cittadino dell’Unione di cui trattasi e del quale egli
possiede la cittadinanza, e che non si è avvalso del suo diritto di libera circolazione
e stabilimento (in prosieguo: il “cittadino dell’Unione statico”), non viene
presa in considerazione – ed è eventualmente corredata di una decisione di
allontanamento – per il solo motivo che il familiare cittadino di uno
Stato terzo di cui trattasi è oggetto di un divieto d’ingresso a livello
europeo.
a) Se ai fini
della valutazione di tali circostanze sia rilevante il fatto che tra il
familiare-cittadino di uno Stato terzo e il cittadino dell’Unione statico
sussiste una relazione di dipendenza che va oltre un mero legame familiare. In
tal caso, quali fattori rilevino per accertare l’esistenza di siffatta
relazione di dipendenza. Se a tal riguardo si possa validamente rinviare alla
giurisprudenza vertente sull’esistenza di una vita familiare, ai sensi degli
articoli 8 [della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo:
la “CEDU”)] e 7 della Carta.
b) Specificamente
con riguardo ai figli minorenni, se l’articolo 20 TFUE esiga qualcosa di
più di un legame biologico tra il genitore-cittadino di uno Stato terzo e il
figlio-cittadino dell’Unione. Se al riguardo sia rilevante dimostrare una
convivenza, oppure se siano sufficienti legami affettivi e finanziari, come un
regime di soggiorno e di visita e il pagamento di assegni alimentari. Se al
riguardo si possa validamente rinviare alle sentenze della Corte di giustizia
Ogieriakhi [(C‑244/13, EU:C:2014:2068, punti 38 e 39)]; Singh e a. [(C‑218/14,
EU:C:2015:476, point 54)]; e O. e a. [(C‑356/11 et C‑357/11,
EU:C:2012:776, point 56)]. Si veda al riguardo anche [la sentenza del 10 maggio
2017] Chavez Vilchez e a., [(C‑133/15, EU:C:2017:354)].
c) Se il fatto
che la vita familiare è sorta nel momento in cui il cittadino di uno Stato
terzo era già oggetto di un divieto di ingresso, ed egli era pertanto
consapevole dell’irregolarità del suo soggiorno nello Stato membro, sia
rilevante ai fini della valutazione di tali circostanze. Se questo fatto possa
essere efficacemente utilizzato per contrastare un eventuale abuso delle
procedure di soggiorno nel quadro del ricongiungimento familiare.
d) Se il fatto
che non sia stato presentato alcun ricorso, ai sensi dell’articolo 13,
paragrafo 1, della direttiva [2008/115], avverso la decisione di imposizione di
un divieto di ingresso, o il fatto che il ricorso avverso la decisione in
parola sia stato respinto, sia rilevante ai fini della valutazione di tali
circostanze.
e) Se sia un
elemento rilevante la circostanza che il divieto d’ingresso è stato imposto per
motivi di ordine pubblico o a causa dell’irregolarità del soggiorno. In tal
caso, se occorra anche esaminare se il cittadino di uno Stato terzo di cui
trattasi configuri una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un
interesse fondamentale della collettività. Se a questo riguardo possano essere
applicati per analogia ai familiari di cittadini dell’Unione statici gli
articoli 27 e 28 della [direttiva 2004/38], recepiti dagli articoli 43 e 45 [delle
legge del 15 dicembre 1980], e la relativa giurisprudenza della Corte di
giustizia sull’ordine pubblico (v. le [sentenze del 13 settembre 2016, Rendón
Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675), e del 13 settembre 2016, CS (C‑304/14,
EU:C:2016:674)]).
2) Se il
diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 5 della direttiva [2008/115] e gli
articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta
ad una prassi nazionale con la quale viene eccepito un divieto di ingresso
applicabile per non prendere in considerazione una successiva domanda di
ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione statico, presentata nel
territorio di uno Stato membro, senza che si tenga conto al riguardo della vita
familiare e dell’interesse dei figli interessati, menzionati in tale successiva
domanda di ricongiungimento familiare.
3) Se il
diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 5 della direttiva [2008/115] e gli
articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta
ad una prassi nazionale con la quale viene adottata una decisione di
allontanamento nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo già oggetto di
un divieto d’ingresso, senza che si tenga conto al riguardo della vita
familiare e dell’interesse dei figli interessati menzionati in una successiva
domanda di [soggiorno finalizzato al] ricongiungimento familiare con un
cittadino dell’Unione statico, presentata dopo l’imposizione del divieto di
ingresso.
4) Se
l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva [2008/115] implichi che un
cittadino di uno Stato terzo deve presentare in via di principio fuori
dell’Unione europea una domanda di revoca o di sospensione di un divieto di
ingresso vigente e definitivo o se esistono circostanze nelle quali egli può
presentare tale domanda anche nell’Unione europea.
a) Se
l’articolo 11, paragrafo 3, commi terzo e quarto, della direttiva [2008/115]
debba essere inteso nel senso che in ciascun singolo caso, o in tutte le
categorie di casi, deve comunque essere soddisfatto il disposto dell’articolo
11, paragrafo 3, primo comma, della medesima direttiva, ai sensi del quale la
revoca o la sospensione del divieto di ingresso può essere presa in
considerazione soltanto se il cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi
dimostra di aver lasciato il territorio in piena conformità con la decisione di
rimpatrio.
b) Se gli
articoli 5 e 11 della direttiva [2008/115] ostino ad un’interpretazione secondo
la quale una domanda di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con un
cittadino dell’Unione statico, che non ha esercitato il suo diritto di libera
circolazione e stabilimento, viene considerata come una domanda implicita
(temporanea) di revoca o di sospensione del divieto di ingresso vigente e
definitivo, divieto che comunque riacquista efficacia allorché emerga che non
ricorrono i requisiti di soggiorno.
c) Se formi un
elemento rilevante il fatto che l’obbligo di presentare una domanda di revoca o
di sospensione nel paese di origine comporta eventualmente soltanto una separazione
temporanea fra il cittadino di uno Stato terzo e il cittadino dell’Unione
statico. Se esistano circostanze nelle quali gli articoli 7 e 24 della Carta
ostano tuttavia ad una separazione temporanea.
d) Se formi un
elemento rilevante la circostanza che l’obbligo di presentare una domanda di
revoca o di sospensione nel paese di origine ha l’unico effetto che il
cittadino dell’Unione debba eventualmente lasciare il territorio dell’Unione
europea nel suo complesso soltanto per un periodo limitato. Se esistano
circostanze nelle quali l’articolo 20 TFUE osta comunque al fatto che il
cittadino dell’Unione statico deve lasciare il territorio dell’Unione nel suo
complesso per un periodo limitato».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del
procedimento
33 In
seguito alla pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, il governo
belga, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 12 dicembre
2017, ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento affinché gli
fosse data la possibilità, da un lato, di rispondere alle stesse, in quanto
tali conclusioni conterrebbero un’interpretazione erronea della direttiva
2008/115 e, dall’altro, per far valere le proprie osservazioni sulle sentenze
del 26 luglio 2017, Ouhrami (C‑225/16, EU:C:2017:59), e del 14 settembre 2017,
Petrea (C‑184/16, EU:C:2017:684).
34 Quanto
alla critica mossa alle conclusioni dell’avvocato generale, occorre rilevare,
da un lato, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né
il regolamento di procedura della Corte prevedono la facoltà per le parti di
depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato
generale (sentenza del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16,
EU:C:2017:804, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
35 Dall’altro
lato, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha
il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena
indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto
della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. A
tal proposito, la Corte
non è vincolata dalle conclusioni dell’avvocato generale né dalla motivazione
in base alla quale quest’ultimo giunge alle proprie conclusioni. Di
conseguenza, il disaccordo di una parte interessata rispetto alle conclusioni
dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non
può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase
orale (sentenza del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16,
EU:C:2017:804, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
36 Inoltre,
si deve ricordare che la Corte,
in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura
della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del suo regolamento
di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta, o
anche quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato
oggetto di discussione tra gli interessati (sentenza del 22 giugno 2017,
Federatie Nederlandse Vakvereniging e a., C‑126/16, EU:C:2017:489, punto
33).
37 Tuttavia,
nella presente causa, la Corte,
sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi
necessari per statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale ad essa
sottoposta e che questa non debba essere esaminata in riferimento ad un
argomento che non è stato discusso dinanzi ad essa.
38 In
considerazione di ciò, la Corte
reputa che non occorra riaprire la fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
39 In
via preliminare, occorre anzitutto osservare che le situazioni di cui al
procedimento principale riguardano tutte il rifiuto dell’autorità nazionale
competente di prendere in considerazione una domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare, presentata in Belgio da un cittadino di un paese
terzo, familiare di un cittadino belga, in qualità di discendente, genitore o
convivente legale di quest’ultimo, sulla base del rilievo che detto cittadino
di un paese terzo è oggetto di una decisione di divieto d’ingresso nel
territorio. Il giudice del rinvio osserva che, in base al diritto nazionale, i
ricorrenti nel procedimento principale, in linea di principio, devono proporre,
nei rispettivi paesi di origine, una richiesta di revoca o sospensione del
divieto di ingresso nel territorio che li colpisce, prima di poter validamente
proporre una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare.
40 Inoltre,
il giudice del rinvio precisa che, in ciascuno dei sette procedimenti
principali riuniti, il cittadino belga di cui trattasi non ha mai esercitato la
propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione. Pertanto, i cittadini
di paesi terzi, familiari di tale cittadino belga, non possono invocare un
diritto di soggiorno derivato né ai sensi della direttiva 2004/38, né ai sensi
dell’articolo 21 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017,
Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punti da 52 a 54).
41 Infine,
dalla decisione di rinvio risulta che le «decisioni di allontanamento» adottate
dall’autorità nazionale competente contengono l’obbligo, per i ricorrenti nel
procedimento principale, di lasciare il territorio belga, e che esse sono
accompagnate da un divieto d’ingresso nel territorio. Come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, simili decisioni
debbono quindi, ai fini dell’esame delle questioni proposte alla Corte, essere
considerate «decisioni di rimpatrio», ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della
direttiva 2008/115 (v. anche, in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014,
Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 39).
Sulle prime due questioni
42 Con
le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza:
– se gli
articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115, nonché l’articolo 20 TFUE,
letti, se del caso, alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, debbano essere
interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro consistente
nel non prendere in considerazione una domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare, presentata dal cittadino di un paese terzo,
familiare di un cittadino dell’Unione che possieda la cittadinanza di tale
Stato membro e che non abbia mai esercitato il proprio diritto alla libera
circolazione, in base al solo motivo che detto cittadino di un paese terzo è
oggetto di un divieto di ingresso in tale territorio, senza che sia stato
esaminato se sussista una relazione di dipendenza tra il cittadino dell’Unione
e detto cittadino di un paese terzo tale per cui, in caso di rifiuto di
concessione a quest’ultimo di un diritto di soggiorno derivato, il cittadino
dell’Unione in parola sarebbe, di fatto, obbligato a lasciare il territorio
dell’Unione considerato nel suo insieme e si troverebbe così privato del
godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo
status;
– in caso
di risposta affermativa, quali elementi debbano essere presi in considerazione
al fine di valutare l’esistenza di un simile rapporto di dipendenza e, quando
il cittadino dell’Unione è minorenne, quale rilevanza vada attribuita
all’esistenza di un legame familiare, di tipo biologico o giuridico, e alle
modalità di alloggio e di presa in carico finanziaria di tale cittadino
dell’Unione, cittadino dello Stato membro interessato;
– quale
incidenza possano avere, in questo contesto:
– il
fatto che il rapporto di dipendenza invocato dal cittadino di un paese terzo, a
sostegno della sua domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento
familiare, sia sorta dopo l’adozione, nei propri confronti, di una decisione di
divieto d’ingresso nel territorio;
– il
fatto che tale divieto sia divenuto definitivo nel momento in cui il cittadino
di un paese terzo presenta la domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare, e
– il
fatto che tale divieto sia giustificato dal mancato rispetto di un obbligo di
rimpatrio o da motivi di ordine pubblico.
Sulla mancata presa in considerazione di una
domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare a causa di un
provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio dello Stato membro
interessato nei confronti dell’autore di tale domanda
43 Occorre
determinare, in primo luogo, se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115 o
l’articolo 20 TFUE, letti, se del caso, alla luce degli articoli 7 e 24
della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una prassi di
uno Stato membro consistente nel non prendere in considerazione una domanda di
soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare presentata, nel territorio
di tale Stato membro, da parte di un cittadino di un paese terzo, oggetto di un
divieto d’ingresso nel territorio.
– Sulla
direttiva 2008/115
44 Si
deve anzitutto ricordare che la direttiva 2008/115 disciplina unicamente il
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e che,
pertanto, essa non si prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le
norme degli Stati membri sul soggiorno degli stranieri (sentenza del 1º ottobre
2015, Celaj, C‑290/14, EU:C:2015:640, punto 20). Pertanto, le norme e le
procedure comuni introdotte dalla direttiva 2008/115 riguardano solo l’adozione
di decisioni di rimpatrio e l’esecuzione di tali decisioni (sentenza del 6
dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 29).
45 In
particolare, nessuna disposizione di tale direttiva disciplina le modalità con
cui deve essere trattata una domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare presentata, come nei procedimenti principali,
successivamente all’adozione di una decisione di rimpatrio accompagnata da un
divieto d’ingresso nel territorio. Inoltre, il rifiuto di prendere in
considerazione una simile domanda nelle circostanze descritte al punto 27 della
presente sentenza non può ostacolare l’applicazione della procedura di
rimpatrio prevista da detta direttiva.
46 Ne
consegue che la direttiva 2008/115, e in particolare i suoi articoli 5 e 11,
dev’essere interpretata nel senso che non osta alla prassi di uno Stato membro
consistente nel non prendere in considerazione una domanda di soggiorno ai fini
di un ricongiungimento familiare, presentata da un cittadino di un paese terzo,
familiare di un cittadino dell’Unione che possieda la cittadinanza di tale
Stato membro e che non abbia mai esercitato il proprio diritto alla libera
circolazione, in base al solo motivo che detto cittadino di un paese terzo è
oggetto di un divieto di ingresso in tale territorio.
– Sull’articolo
20 TFUE
47 Preliminarmente
occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Corte, l’articolo
20 TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro
lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato ad essere lo status
fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., in particolare, sentenze del
20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31; dell’8 marzo
2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punto 41, e del 13 settembre 2016,
Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).
48 La
cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto
primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal
Trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso (sentenza del
13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 70 e
giurisprudenza ivi citata).
49 In
tale contesto, la Corte
ha statuito che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali,
comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari
di un cittadino dell’Unione, le quali abbiano l’effetto di privare i cittadini
dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti
conferiti dal loro status (sentenze dell’ 8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09,
EU:C:2011:124, punto 42; del 6 dicembre 2012, O e a., C‑356/11 e C‑357/11,
EU:C:2012:776, punto 45, nonché del 10 maggio 2017, Chavez Vilchez e a., C‑133/15,
EU:C:2017:354, punto 61).
50 Per
contro, le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione non
conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di un paese terzo. Infatti,
gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini non sono diritti propri di
questi ultimi, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino
dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla
constatazione che negarne il riconoscimento pregiudica, in particolare, la
libertà di circolazione del cittadino dell’Unione (sentenza del 10 maggio 2017,
Chavez Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 62 e giurisprudenza
ivi citata).
51 A
questo proposito, la Corte
ha già constatato che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado il
fatto che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di
paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non
si sia avvalso della propria libertà di circolazione, un diritto di soggiorno
deve nondimeno essere accordato al cittadino di un paese terzo, familiare di
detto cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della
cittadinanza dell’Unione, qualora, in conseguenza del rifiuto di riconoscimento
di un siffatto diritto, il cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato
a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, venendo così privato
del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale
status (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09,
EU:C:2011:124, punti 43 e 44, nonché del 10 maggio 2017, Chavez Vilchez
e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 63).
52 Tuttavia,
il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo
può rimettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione
solo se tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo
familiare, esista un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia
costretto a seguire il cittadino del paese terzo e a lasciare il territorio
dell’Unione, considerato nel suo insieme (v., in tal senso, sentenze del 15
novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punti da 65 a 67; del
6 dicembre 2012, O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 56,
nonché del 10 maggio 2017, Chavez Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354,
punto 69).
53 Nel
caso di specie, si deve constatare che la prassi di cui al procedimento
principale riguarda le modalità procedurali in base alle quali, nell’ambito di
una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare, il cittadino
di un paese terzo può far valere l’esistenza di un diritto derivato ai sensi
dell’articolo 20 TFUE.
54 A
tal proposito, se è vero che spetta agli Stati membri determinare le modalità
di attuazione del diritto di soggiorno derivato che, nelle situazioni assai
specifiche di cui al punto 51 della presente sentenza, dev’essere riconosciuto
al cittadino di un paese terzo in forza dell’articolo 20 TFUE, resta il
fatto che tali modalità procedurali non possono però compromettere l’effetto
utile del suddetto articolo 20 (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017,
Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 76).
55 Orbene,
la prassi nazionale di cui al procedimento principale subordina l’esame della
domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare e l’eventuale
concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi dell’articolo
20 TFUE, all’obbligo, per il cittadino di un paese terzo interessato, di
lasciare preventivamente il territorio dell’Unione al fine di chiedere la
revoca o la sospensione del divieto d’ingresso nel territorio di cui è stato
oggetto. Risulta altresì dalla decisione di rinvio che nessun esame
dell’eventuale sussistenza di un rapporto di dipendenza tra detto cittadino di
un paese terzo e il suo familiare, cittadino dell’Unione, come definito al
punto 52 della presente sentenza, è effettuato finché detto cittadino di un
paese terzo non abbia ottenuto la revoca o la sospensione del divieto
d’ingresso nel territorio.
56 Contrariamente
a quanto sostiene il governo belga, l’obbligo così imposto, dalla prassi
nazionale in questione, al cittadino di un paese terzo, di lasciare il
territorio dell’Unione per chiedere la revoca o la sospensione del divieto
d’ingresso nel territorio di cui è oggetto, è tale da pregiudicare l’effetto
utile dell’articolo 20 TFUE se il rispetto di detto obbligo comporta, in
ragione dell’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino di un
paese terzo e un cittadino dell’Unione, suo familiare, che quest’ultimo sia, di
fatto, costretto ad accompagnarlo e, quindi, a lasciare parimenti il territorio
dell’Unione per un periodo che, come rileva il giudice del rinvio, è
indeterminato.
57 Pertanto,
se è pur vero che il rifiuto di un cittadino di un paese terzo di ottemperare
all’obbligo di rimpatrio e di cooperare nell’ambito di una procedura di
allontanamento non può permettergli di sottrarsi, in tutto o in parte, agli
effetti giuridici di una decisione di divieto d’ingresso (v., in tal senso,
sentenza del 26 luglio 2017, Ouhrami, C‑225/16, EU:C:2017:590, punto 52), resta
tuttavia il fatto che, allorché l’autorità nazionale competente è adita, dal
cittadino di un paese terzo, per una domanda di concessione di un diritto di
soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare con un cittadino
dell’Unione, cittadino dello Stato membro in questione, tale autorità non può
rifiutarsi di prendere in considerazione detta domanda per il solo motivo che
detto cittadino di un paese terzo è oggetto di un divieto d’ingresso nel
territorio di tale Stato membro. Spetta all’autorità in parola, al contrario,
esaminare tale domanda e valutare se esista, tra il cittadino del paese terzo e
il cittadino dell’Unione in questione, un rapporto di dipendenza tale che un
diritto di soggiorno derivato debba, in linea di principio, essere accordato a
detto cittadino, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, per evitare di
costringere, di fatto, detto cittadino a lasciare il territorio dell’Unione nel
suo complesso e, pertanto, di privarlo del godimento effettivo del nucleo
essenziale dei diritti conferitigli dal suo status. In tale ipotesi, lo Stato membro
interessato deve allora ritirare o, quanto meno, sospendere la decisione di
rimpatrio e il divieto di ingresso di cui è oggetto quel cittadino.
58 Infatti,
sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dall’articolo 20 TFUE
costringere il cittadino di un paese terzo a lasciare, per un periodo di tempo
indeterminato, il territorio dell’Unione al fine di ottenere la revoca o la
sospensione del divieto di ingresso in detto territorio di cui è oggetto, senza
previa verifica dell’esistenza, tra il suddetto cittadino di un paese terzo e
il cittadino dell’Unione, suo familiare, di un rapporto di dipendenza di natura
tale da costringere quest’ultimo ad accompagnare il cittadino del paese terzo
nel suo paese d’origine, anche se, proprio in ragione di tale rapporto di
dipendenza, in linea di principio dovrebbe essere riconosciuto al cittadino del
paese terzo un diritto di soggiorno derivato in virtù dell’articolo
20 TFUE.
59 Contrariamente
a quanto sostiene il governo belga, l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11,
paragrafo 3, della direttiva 2008/115, non sono tali da rimettere in
discussione una simile conclusione.
60 È
vero che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva
2008/115, gli Stati membri possono esaminare la possibilità di revocare o
sospendere un divieto di ingresso che accompagna una decisione di rimpatrio che
concede un termine per la partenza volontaria quando il cittadino di un paese
terzo si è allontanato dal territorio in conformità con detta decisione. Tuttavia,
si deve rilevare che, al terzo e quarto comma dello stesso articolo 11,
paragrafo 3, il legislatore dell’Unione ha previsto la possibilità per gli
Stati membri di revocare o sospendere un simile divieto, in casi particolari,
per ragioni diverse da quelle di cui al primo comma di tale disposizione, senza
che sia precisato in tali commi che il cittadino di un paese terzo che è stato
oggetto di una decisione di divieto di ingresso deve aver lasciato il
territorio dello Stato membro in questione.
61 Pertanto,
l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115
non vietano agli Stati membri, contrariamente a quanto sostenuto dal governo
belga, di revocare o sospendere un divieto d’ingresso nel territorio, quando la
decisione di rimpatrio non sia stata eseguita e il cittadino di un paese terzo
si trovi nel territorio dello Stato membro.
62 Ne
consegue che l’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta
alla prassi di uno Stato membro consistente nel non prendere in considerazione
una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare, presentata
dal cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che
possieda la cittadinanza di tale Stato membro e che non abbia mai esercitato il
proprio diritto alla libera circolazione, in base al solo motivo che detto
cittadino di un paese terzo è oggetto di un divieto d’ingresso in tale
territorio, senza che sia stato esaminato se sussista un rapporto di dipendenza
tra il citato cittadino dell’Unione e il cittadino di un paese terzo tale che,
in caso di rifiuto di concessione a quest’ultimo di un diritto di soggiorno
derivato, il cittadino dell’Unione in parola sarebbe, di fatto, obbligato a
lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme trovandosi così
privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti
conferitigli dal suo status.
Sull’esistenza nei procedimenti principali di un
rapporto di dipendenza idoneo a fondare un diritto di soggiorno derivato ai
sensi dell’articolo 20 TFUE
63 In
secondo luogo, occorre esaminare le circostanze in cui, nei procedimenti
riuniti di cui al procedimento principale, possa concretizzarsi un rapporto di
dipendenza che possa originare un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo
20 TFUE.
64 A
tale riguardo, si deve rilevare che i ricorsi nei procedimenti principali
proposti rispettivamente da K.A., da M.Z. e da B.A. riguardano domande di
soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare presentate da cittadini di
paesi terzi il cui padre o partner principale, parimenti maggiorenne, è
cittadino belga. Per contro, i ricorsi nel procedimento principale di M.J., di
N.N.N., di O.I.O. e di R.I. riguardano domande di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare da parte di cittadini di paesi terzi, maggiorenni,
il cui figlio, minorenne, è cittadino belga.
65 Per
quanto riguarda, da un lato, i procedimenti principali che hanno come
ricorrenti, rispettivamente, K.A., M.Z. e B.A., occorre in primo luogo sottolineare
che, a differenza dei minori, e a maggior ragione se si tratta di bambini come
i cittadini dell’Unione di cui alla causa che ha dato origine alla sentenza
dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), un adulto è, in
linea di principio, in grado di condurre una vita indipendente dai propri
familiari. Ne consegue che il riconoscimento, tra due familiari in età adulta,
di un rapporto di dipendenza, di natura tale da creare un diritto di soggiorno
derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, è possibile solo in casi
eccezionali, in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, il
soggetto interessato non può in alcun modo essere separato dal proprio
familiare da cui dipende.
66 Nel
caso di specie, in nessuno dei tre procedimenti principali aventi ad oggetto
una relazione familiare tra maggiorenni il fascicolo sottoposto alla Corte
sembra far emergere un rapporto di dipendenza tale da giustificare la
concessione al cittadino di un paese terzo di un diritto di soggiorno derivato
ai sensi dell’articolo 20 TFUE.
67 Infatti,
sotto un primo profilo, quanto a K.A., il giudice del rinvio si limita a
constatare che la stessa è a carico di suo padre, cittadino belga, senza che
risulti, dalla decisione di rinvio o dalle osservazioni presentate da K.A., che
un siffatto nesso di dipendenza possa essere tale da costringere il padre di
quest’ultima a lasciare il territorio dell’Unione nel caso in cui venga
rifiutata a K.A. la concessione di un diritto di soggiorno in Belgio.
68 Sotto
un secondo profilo, per quanto concerne M.Z., il medesimo dipende dal padre
belga solo sul piano finanziario. Orbene, come osservato in sostanza
dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, un siffatto nesso
di dipendenza puramente finanziario non è manifestamente tale da costringere il
padre di M.Z., cittadino belga, a lasciare il territorio dell’Unione,
considerato nel suo insieme, nel caso in cui a M.Z. venisse negata la
concessione di un diritto di soggiorno in Belgio.
69 Sotto
un terzo profilo, nulla indica, nella decisione di rinvio, che sussista una
qualsivoglia situazione di dipendenza tra B.A. e il suo convivente legale.
70 Per
quanto concerne, dall’altro lato, i ricorsi di cui ai procedimenti principali
depositati da M.J., N.N.N., O.I.O. e R.I., va ricordato che la Corte ha già considerato
come elementi pertinenti – al fine di stabilire se il rifiuto di
riconoscere un diritto di soggiorno al genitore, cittadino di un paese terzo,
di un minore cittadino dell’Unione, comporti per quest’ultimo la privazione del
godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad esso conferiti dal
suo status e lo costringa, di fatto, ad accompagnare il genitore e quindi a
lasciare il territorio dell’Unione complessivamente inteso – la questione
dell’affidamento del figlio, nonché quella incentrata sul punto se l’onere
giuridico, finanziario o affettivo correlato a tale figlio sia sopportato dal
genitore cittadino di un paese terzo (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio
2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 68 e
giurisprudenza ivi citata).
71 Più
nello specifico, per valutare il rischio che il minore in questione, cittadino
dell’Unione, sia costretto a lasciare il territorio dell’Unione nel caso in cui
il genitore, cittadino di un paese terzo, si veda negare il riconoscimento di
un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui trattasi, spetta al
giudice del rinvio stabilire, in ciascuna delle controversie di cui al
procedimento principale, quale sia il genitore che ha la custodia effettiva del
minore, e se esista una relazione di dipendenza effettiva tra quest’ultimo e il
genitore cittadino di un paese terzo. Nell’ambito di tale valutazione, le
autorità competenti devono tener conto del diritto al rispetto della vita
familiare, quale enunciato all’articolo 7 della Carta, tenendo presente che
tale articolo deve essere letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere
in considerazione l’interesse superiore del minore, riconosciuto all’articolo
24, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 10 maggio 2017, Chavez Vilchez
e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 70).
72 Il
fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace
di – e disposto a – assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo
del figlio minorenne costituisce un elemento pertinente, ma che non è di per sé
solo sufficiente a constatare l’inesistenza, tra il genitore cittadino di un
paese terzo e il minore, di un rapporto di dipendenza tale per cui quest’ultimo
sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione qualora al suddetto
cittadino di un paese terzo venisse rifiutato un diritto di soggiorno. Infatti,
una constatazione in tal senso deve essere fondata sulla presa in
considerazione, nell’interesse superiore del minore di cui trattasi,
dell’insieme delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, dell’età del
minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione
affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino
di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo
comporterebbe per l’equilibrio del minore (sentenza del 10 maggio 2017, Chavez
Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 71).
73 Pertanto,
il fatto che il genitore, cittadino di un paese terzo, viva con il figlio
minore, cittadino dell’Unione, è uno degli elementi rilevanti da prendere in
considerazione nel determinare la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra
loro, pur senza costituirne una condizione necessaria (v., in tal senso,
sentenza del 6 dicembre 2012, O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776,
punto 54).
74 Per
contro, la mera circostanza che possa apparire auspicabile al cittadino di uno
Stato membro, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare nel
territorio dell’Unione, che taluni dei suoi familiari, che non possiedono la
cittadinanza di uno Stato membro, possano soggiornare con lui nel territorio
dell’Unione, non basta di per sé a far ritenere che il cittadino dell’Unione
sarebbe costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione qualora un tale
diritto non gli fosse concesso (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre
2011, Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 68, e del 6 dicembre
2012, O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 52).
75 Pertanto,
l’esistenza di un vincolo familiare, di tipo biologico o giuridico, tra il
cittadino dell’Unione minorenne e il genitore, cittadino di un paese terzo, non
può essere sufficiente a giustificare che a tale genitore sia riconosciuto, a
norma dell’articolo 20 TFUE, un diritto di soggiorno derivato nel
territorio dello Stato membro di cui il minore è cittadino.
76 Risulta
dai punti da 64 a 75 della presente sentenza che l’articolo 20 TFUE deve
essere interpretato nel senso che:
– se
il cittadino dell’Unione è maggiorenne, un rapporto di dipendenza – di
natura tale da giustificare la concessione, al cittadino del paese terzo, di un
diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo – è ravvisabile
solo in casi eccezionali, nei quali, tenuto conto dell’insieme delle
circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in alcun modo essere
separato dal familiare da cui dipende;
– se
il cittadino dell’Unione è minorenne, la valutazione dell’esistenza di un
simile rapporto di dipendenza dev’essere fondata sulla presa in considerazione,
nell’interesse superiore del bambino, dell’insieme delle circostanze del caso
di specie, e, segnatamente, della sua età, del suo sviluppo fisico ed emotivo,
dell’intensità della sua relazione affettiva con ciascuno dei genitori nonché
del rischio che la separazione dal genitore cittadino di un paese terzo
comporterebbe per l’equilibrio del minore stesso. L’esistenza di un vincolo
familiare con tale cittadino, di tipo biologico o giuridico, non è sufficiente,
e una convivenza con quest’ultimo non è necessaria, per fondare un tale
rapporto di dipendenza.
Sull’importanza del momento in cui è sorto il
rapporto di dipendenza
77 In
terzo luogo, si deve determinare se l’articolo 20 TFUE debba essere
interpretato nel senso che non rileva che il rapporto di dipendenza invocato
dal cittadino di un paese terzo a sostegno della sua domanda di soggiorno ai
fini di un ricongiungimento familiare sia sorto prima dell’adozione, nei propri
confronti, di un divieto d’ingresso nel territorio.
78 A
tal proposito, va ricordato, da un lato, che il diritto di soggiorno
riconosciuto ai cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino
dell’Unione, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, è un diritto di soggiorno
derivato, volto a tutelare le libertà di circolazione e di soggiorno del
cittadino dell’Unione, e, dall’altro, che è proprio in ragione del rapporto di
dipendenza tra il cittadino dell’Unione e il suo familiare, cittadino di un
paese terzo, nel senso indicato al punto 52 della presente sentenza, che deve
essere riconosciuto a quest’ultimo un diritto di soggiorno nel territorio dello
Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza.
79 Alla
luce di ciò, l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione sarebbe disatteso
se una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare dovesse
essere respinta automaticamente quando un simile rapporto di dipendenza tra il
cittadino dell’Unione e il suo familiare, cittadino di un paese terzo, sia
sorto in un momento in cui quest’ultimo era già stato oggetto di una decisione
di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso sul territorio e si sapeva
quindi in posizione di soggiorno irregolare. Infatti, in un simile caso, l’esistenza
di un tale rapporto di dipendenza tra il cittadino dell’Unione e il cittadino
di un paese terzo non ha potuto, per ipotesi, essere presa in considerazione al
momento della decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d’ingresso, di
cui il cittadino di un paese terzo è stato oggetto.
80 Del
resto, la Corte
ha già ammesso, nelle sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09,
EU:C:2011:124), e del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15,
EU:C:2017:354), che sia riconosciuto un diritto di soggiorno derivato, ai sensi
dell’articolo 20 TFUE, ai cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini
dell’Unione, minorenni, e che non hanno mai esercitato la loro libertà di
circolazione, benché, al momento della nascita di questi ultimi, i genitori si
trovassero in posizione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato
membro interessato.
81 Da
quanto precede risulta che l’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel
senso che è irrilevante che il rapporto di dipendenza invocato dal cittadino di
un paese terzo a sostegno della sua domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare sia sorto prima dell’adozione, nei suoi confronti,
di un divieto d’ingresso nel territorio.
Sul carattere definitivo del divieto di ingresso
nel territorio
82 In
quarto luogo, si deve determinare se l’articolo 20 TFUE debba essere
interpretato nel senso che non rileva che la decisione di divieto d’ingresso
nel territorio di cui è oggetto il cittadino di un paese terzo sia divenuta
definitiva nel momento in cui quest’ultimo deposita la sua domanda di soggiorno
ai fini di un ricongiungimento familiare.
83 A
tal proposito, come discende dai punti da 57 a 61 della presente sentenza,
l’effetto utile dell’articolo 20 TFUE impone di revocare o sospendere un
simile divieto d’ingresso, anche se divenuto definitivo, ove esista, tra il
suddetto cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare,
un rapporto di dipendenza tale da giustificare la concessione all’interessato
di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi del citato articolo 20, nel
territorio dello Stato membro interessato.
84 Ne
consegue che l’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che è
irrilevante che la decisione di divieto d’ingresso nel territorio di cui è
oggetto il cittadino di un paese terzo sia divenuta definitiva al momento in
cui quest’ultimo deposita la sua domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare.
Sui motivi del divieto d’ingresso nel territorio
85 In
quinto luogo, si deve determinare se l’articolo 20 TFUE debba essere
interpretato nel senso che è irrilevante che la decisione di divieto d’ingresso
nel territorio di cui è oggetto il cittadino di un paese terzo che ha
depositato una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare
sia giustificata dal mancato rispetto del suo obbligo di rimpatrio o da motivi
di ordine pubblico.
86 Preliminarmente
occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della
direttiva 2008/115, gli Stati membri sono tenuti ad adottare una decisione di
divieto d’ingresso nel territorio se il cittadino di un paese terzo, che è
stato oggetto di una decisione di rimpatrio, non ha rispettato l’obbligo di
rimpatrio, o quando nessun termine per la partenza volontaria gli è stato
concesso, il che può verificarsi, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, di
detta direttiva, se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine
pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.
87 Per
quanto concerne, sotto un primo profilo, il mancato rispetto dell’obbligo di
rimpatrio, si deve osservare che non rileva la circostanza che il divieto
d’ingresso nel territorio sia stato adottato per un tale motivo.
88 Infatti,
per le ragioni esposte ai punti da 53 a 62 nonché ai punti 79 e 80 della
presente sentenza, uno Stato membro non può rifiutarsi di prendere in
considerazione una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento
familiare, presentata dal cittadino di un paese terzo, per il solo motivo che egli,
non avendo rispettato l’obbligo di rimpatrio, soggiorna in modo irregolare in
detto territorio, senza aver preliminarmente esaminato se esista, tra il
cittadino del paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, un
rapporto di dipendenza tale da imporre di riconoscere a detto cittadino un
diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE.
89 Inoltre,
si deve ricordare, da un lato, che il diritto di soggiorno nello Stato membro
di accoglienza, riconosciuto dall’articolo 20 TFUE al cittadino di un
paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, discende direttamente da
tale articolo e non richiede che il cittadino di un paese terzo disponga già di
un altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato e,
dall’altro lato, che, poiché il beneficio di tale diritto di soggiorno deve
essere riconosciuto al cittadino di un paese terzo a partire dal sorgere del
rapporto di dipendenza tra quest’ultimo e il cittadino dell’Unione, detto
cittadino di un paese terzo non può più essere considerato, a partire da tale
momento e per tutta la durata del rapporto di dipendenza, in soggiorno
irregolare nel territorio dello Stato membro interessato, ai sensi
dell’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115.
90 Per
quanto concerne, sotto un secondo profilo, la circostanza che il divieto di
ingresso nel territorio si basa su considerazioni di ordine pubblico, la Corte ha già dichiarato che
l’articolo 20 TFUE non incide sulla possibilità, per gli Stati membri, di
far valere un’eccezione connessa, segnatamente, al mantenimento dell’ordine
pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Ciò detto, nei limiti in
cui la situazione dei ricorrenti ricade nel campo di applicazione del diritto
dell’Unione, la valutazione della stessa deve tener conto del diritto al
rispetto della vita privata e familiare, come enunciato all’articolo 7 della
Carta, articolo che deve essere letto in combinato disposto, se del caso, con
l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore,
sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenze
del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 81, e del
13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 36).
91 Inoltre,
in quanto giustificazione di una deroga al diritto di soggiorno dei cittadini
dell’Unione o dei loro familiari, le nozioni di «ordine pubblico» e di
«pubblica sicurezza» devono essere intese in senso restrittivo. Così, la
nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione
dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di
una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un
interesse fondamentale della società. Quanto alla nozione di «pubblica
sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione comprende
la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna e,
pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi
pubblici essenziali nonché alla sopravvivenza della popolazione; allo stesso
modo, il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della
coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi
militari, possono ledere la pubblica sicurezza. La Corte ha altresì dichiarato
che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in
associazione criminale e la lotta contro il terrorismo sono comprese nella
nozione di «pubblica sicurezza» (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre
2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punti 82 e 83, nonché del 13
settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punti da 37 a 39).
92 In
tale contesto, si deve considerare che, quando il diniego del diritto di
soggiorno è basato sull’esistenza di una minaccia reale, attuale e
sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tenuto
conto, in particolare, dei reati commessi dal cittadino di uno Stato terzo,
siffatto diniego sarebbe conforme al diritto dell’Unione, anche ove comportasse
l’obbligo per il cittadino dell’Unione, suo familiare, di lasciare il
territorio dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2016,
Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 84, e del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14,
EU:C:2016:674, punto 40).
93 Per
contro, non si potrebbe giungere automaticamente a tale conclusione sulla sola
base dei precedenti penali dell’interessato. Detta conclusione potrebbe
discendere, se del caso, solamente da una valutazione in concreto di tutte le
circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, alla luce del principio di
proporzionalità, dell’interesse superiore del bambino e dei diritti
fondamentali di cui la Corte
garantisce il rispetto (sentenze del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14,
EU:C:2016:675, punto 85, e del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674,
punto 41).
94 Pertanto,
tale valutazione deve segnatamente prendere in considerazione il comportamento
personale dell’interessato, la durata e la legittimità del suo soggiorno nel
territorio dello Stato membro di cui trattasi, la natura e la gravità del reato
commesso, il livello di pericolosità attuale dell’interessato per la società,
l’età dei figli eventualmente coinvolti, il loro stato di salute e la loro
situazione familiare ed economica (sentenze del 13 settembre 2016, Rendón
Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 86, e del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14,
EU:C:2016:674, punto 42).
95 Orbene,
dalla decisione di rinvio risulta che la prassi nazionale di cui al
procedimento principale non impone all’autorità nazionale competente di
effettuare una siffatta valutazione in concreto di tutte le circostanze
rilevanti del caso di specie prima di respingere una domanda di soggiorno ai
fini di un ricongiungimento familiare in circostanze come quelle di cui al
procedimento principale.
96 Peraltro,
il giudice del rinvio rileva che non risulta dalle decisioni impugnate dinanzi
ad esso che siffatta valutazione in concreto sia stata realizzata in occasione
dell’adozione della decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto
d’ingresso, di cui è stato oggetto ciascuno dei ricorrenti nel procedimento
principale. In ogni caso, anche a voler ritenere che si versi in tale ipotesi,
l’autorità nazionale competente sarebbe nondimeno tenuta ad esaminare, nel
momento in cui prevede di dover respingere la domanda di soggiorno ai fini di
un ricongiungimento familiare presentata dal cittadino di un paese terzo, se,
successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio, le circostanze di
fatto si siano evolute in modo tale che un diritto di soggiorno non può, ormai,
più essergli rifiutato (v., per analogia, sentenze del 29 aprile 2004,
Orfanopoulos e Oliveri, C‑482/01 e C‑493/01, EU:C:2004:262, punti 79 e 82,
nonché dell’11 novembre 2004, Cetinkaya, C‑467/02, EU:C:2004:708, punti 45 e
47).
97 Ne
consegue che l’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che è
irrilevante che la decisione di divieto d’ingresso nel territorio di cui è
oggetto il cittadino di un paese terzo che ha depositato una domanda di
soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare sia giustificata dal mancato
rispetto del suo obbligo di rimpatrio. Qualora ragioni di ordine pubblico
abbiano giustificato una simile decisione, esse possono portare al diniego
della concessione a detto cittadino di un paese terzo di un diritto di
soggiorno derivato ai sensi dell’articolo citato solo se emerga da una
valutazione in concreto di tutte le circostanze del caso di specie, alla luce
del principio di proporzionalità, dell’interesse superiore del o degli
eventuali figli interessati e dei diritti fondamentali, che l’interessato
rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine
pubblico.
Sulla terza questione
98 Con
la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5
della direttiva 2008/115 nonché gli articoli 7 e 24 della Carta debbano essere
interpretati nel senso che ostano ad una prassi nazionale in forza della quale
è adottata una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di un paese
terzo, già oggetto di una decisione di rimpatrio, accompagnata da una decisione
di divieto d’ingresso nel territorio, ancora in vigore, senza che siano presi
in considerazione gli elementi della sua vita familiare, e in particolare
l’interesse del figlio minore, menzionati nella domanda di soggiorno ai fini di
un ricongiungimento familiare presentata dopo l’adozione di tale divieto
d’ingresso nel territorio.
99 Alla
luce della risposta fornita alle prime due questioni, si deve intendere la
terza questione come riferita esclusivamente ai casi in cui il cittadino di un
paese terzo non può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato ai sensi
dell’articolo 20 TFUE.
100 In
tale prospettiva, si deve innanzitutto ricordare che, come enuncia il suo
considerando 2, la direttiva 2008/115 persegue l’attuazione di un’efficace
politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni
affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei
loro diritti fondamentali e della loro dignità. Come risulta tanto dal titolo
quanto dal tenore testuale dell’articolo 1 della stessa direttiva, quest’ultima
stabilisce «norme e procedure comuni» che ciascuno Stato membro è tenuto ad
applicare per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare (sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336,
punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
101 Peraltro,
discende dal considerando 6 di tale direttiva che gli Stati membri, nei confronti
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare nel loro
territorio, devono prendere una decisione di rimpatrio, prescritta
dall’articolo 6, paragrafo 1, della citata direttiva, in esito ad una procedura
equa e trasparente.
102 Più
nello specifico, in applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115,
rubricato «Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e
condizioni di salute», quando gli Stati membri attuano la suddetta direttiva,
essi devono, da una parte, tenere nella debita considerazione l’interesse
superiore del bambino, la vita familiare e le condizioni di salute del
cittadino del paese terzo interessato e, dall’altra, rispettare il
non-refoulement (non respingimento) (sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida,
C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 48).
103 Ne
consegue che, qualora l’autorità nazionale competente intenda adottare una
decisione di rimpatrio, essa deve necessariamente rispettare gli obblighi
imposti dall’articolo 5 della direttiva 2008/115 e sentire l’interessato in
proposito. Al riguardo, spetta all’interessato cooperare con l’autorità
nazionale competente nel corso della propria audizione al fine di fornire alla
stessa tutte le informazioni pertinenti relative alla propria situazione personale
e familiare e, in particolare, quelle che possono giustificare la non adozione
di una decisione di rimpatrio (sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13,
EU:C:2014:2431, punti 49 e 50).
104 L’articolo
5 della direttiva 2008/115 osta pertanto a che uno Stato membro adotti una
decisione di rimpatrio senza prendere in considerazione gli elementi pertinenti
relativi alla vita familiare del cittadino di un paese terzo interessato, che
detto cittadino ha fatto valere, sia pure a sostegno di una domanda di
soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare, al fine di opporsi
all’adozione di tale decisione, anche se il cittadino in questione è già stato
oggetto di una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso nel
territorio.
105 Tuttavia,
come sottolineato al punto 103 della presente sentenza, l’interessato ha un
obbligo di cooperazione leale con l’autorità nazionale competente. Questo
dovere di leale cooperazione gli impone di comunicare senza indugio all’autorità
qualsiasi circostanza pertinente relativa alla propria vita familiare. Infatti,
il diritto del cittadino di un paese terzo a che l’evoluzione della propria
situazione familiare sia presa in considerazione prima dell’adozione di una
decisione di rimpatrio non può essere strumentalizzato per riaprire o prorogare
indefinitamente il procedimento amministrativo (v., per analogia, sentenza del
5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 71).
106 Quindi,
qualora, come nei procedimenti principali, il cittadino di un paese terzo sia
già stato oggetto di una decisione di rimpatrio, e a condizione che, nel corso
di questo primo procedimento, egli abbia potuto far valere gli elementi della
propria vita familiare, all’epoca già esistenti e che fondano la sua domanda di
soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, non si può contestare
all’autorità nazionale competente di non aver tenuto conto, nel corso del
procedimento di rimpatrio avviato successivamente, di tali elementi, che
avrebbero dovuto essere invocati dall’interessato in una fase precedente del
procedimento.
107 Si
deve pertanto rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5
della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una
prassi nazionale in forza della quale è adottata una decisione di rimpatrio nei
confronti del cittadino di un paese terzo, già oggetto di una decisione di
rimpatrio, accompagnata da una decisione di divieto d’ingresso nel territorio,
ancora in vigore, senza che siano presi in considerazione gli elementi della
sua vita familiare, e in particolare l’interesse del figlio minore, menzionati
nella domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare presentata
dopo l’adozione di tale divieto d’ingresso nel territori, salvo quando tali
elementi avrebbero potuto essere fatti valere in precedenza dall’interessato.
Sulla quarta questione
108 Considerate
le risposte fornite alle prime tre questioni pregiudiziali, non occorre
rispondere alla quarta questione.
Sulle spese
109 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) La direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e in particolare i suoi
articoli 5 e 11, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla prassi di
uno Stato membro che consiste nel non prendere in considerazione una domanda di
soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare, presentata nel suo
territorio da un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino
dell’Unione che possiede la cittadinanza di tale Stato membro e che non ha mai
esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, in base al solo motivo
che detto cittadino di un paese terzo è oggetto di un divieto di ingresso in
tale territorio.
2) L’articolo
20 TFUE dev’essere interpretato nel senso:
– che
esso osta alla prassi di uno Stato membro che consiste nel non prendere in
considerazione una tale domanda unicamente in base a detto motivo, senza che
sia stato esaminato se sussista un rapporto di dipendenza tra detto cittadino
dell’Unione e detto cittadino di un paese terzo di natura tale che, in caso di rifiuto
di concessione a quest’ultimo di un diritto di soggiorno derivato, il cittadino
dell’Unione in parola sarebbe, di fatto, obbligato a lasciare il territorio
dell’Unione considerato nel suo insieme e verrebbe così privato del godimento
effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo status;
– che
se il cittadino dell’Unione è maggiorenne, un rapporto di dipendenza – di
natura tale da giustificare la concessione, al cittadino di un paese terzo
interessato, di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto
articolo – è ravvisabile solo in casi eccezionali, nei quali, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in
alcun modo essere separato dal familiare da cui dipende;
– che
se il cittadino dell’Unione è minorenne, la valutazione dell’esistenza di un
siffatto rapporto di dipendenza dev’essere fondata sulla presa in
considerazione, nell’interesse superiore del bambino, dell’insieme delle
circostanze del caso di specie, e, segnatamente, della sua età, del suo
sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva con
ciascuno dei genitori, nonché del rischio che la separazione dal genitore
cittadino di un paese terzo comporterebbe per l’equilibrio del minore stesso;
l’esistenza di un vincolo familiare con tale cittadino, di tipo biologico o
giuridico, non è sufficiente, e una convivenza con quest’ultimo non è
necessaria, per fondare un tale rapporto di dipendenza;
– che
è irrilevante che il rapporto di dipendenza invocato dal cittadino di un paese
terzo a sostegno della sua domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento
familiare sia sorto dopo l’adozione, nei suoi confronti, di un divieto
d’ingresso nel territorio;
– che
è irrilevante che la decisione di divieto d’ingresso nel territorio di cui è
oggetto il cittadino di un paese terzo sia divenuta definitiva nel momento in
cui quest’ultimo deposita la sua domanda di soggiorno ai fini di un
ricongiungimento familiare, e
– che
è irrilevante che la decisione di divieto d’ingresso di cui è oggetto il
cittadino di un paese terzo che ha depositato una domanda di soggiorno ai fini
di un ricongiungimento familiare sia giustificata dal mancato rispetto di un
obbligo di rimpatrio; qualora ragioni di ordine pubblico abbiano giustificato
una tale decisione, esse possono portare al diniego della concessione a detto
cittadino di un paese terzo di un diritto di soggiorno derivato ai sensi
dell’articolo citato solo ove emerga da una valutazione in concreto di tutte le
circostanze del caso di specie, alla luce del principio di proporzionalità,
dell’interesse superiore del o degli eventuali bambini interessati e dei
diritti fondamentali, che l’interessato rappresenta una minaccia reale, attuale
e sufficientemente grave per l’ordine pubblico.
3) L’articolo 5
della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una
prassi nazionale in forza della quale è adottata una decisione di rimpatrio nei
confronti di un cittadino di un paese terzo, già oggetto di una decisione di
rimpatrio, accompagnata da un divieto d’ingresso, ancora in vigore, senza che
siano presi in considerazione gli elementi della sua vita familiare, e in
particolare l’interesse del figlio minore, menzionati in una domanda di
soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare presentata dopo l’adozione
di tale divieto d’ingresso, salvo quando tali elementi avrebbero potuto essere
fatti valere in precedenza dall’interessato.
Dal sito http://curia.europa.eu
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