sabato 5 maggio 2018




Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa

Attestazione di conformità della copia informatica di documenti
analogici.
Nota congiunta relativa all’interpretazione dell’art. 22 co. 2 d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) a seguito delle modifiche
apportate con il d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217.
Premesso che:
con riferimento alla disciplina del Processo Amministrativo Telematico, l’art.
136, co. 2 ter c.p.a., l’art. 8 co. 2 e 14 co. 5 d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40
nonché gli artt. 14 co. 3 e 6 delle Specifiche tecniche contenute nell’Allegato
A al predetto d.p.c.m., prescrivono di procedere all’asseverazione ai sensi
dell’art. 22 co. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82);
con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (pubblicato in G.U. il 12
gennaio 2018) è stato novellato il Codice dell’Amministrazione Digitale di
cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
in particolare, sono state apportate modifiche all’art. 22 co. 2 del predetto
decreto legislativo, relativamente al potere di attestazione di conformità della
copia informatica di documenti analogici;
il testo dell’art. 22 co. 2 anteriore alla suddetta modifica era il seguente: “2.
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su
supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte,
se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata, secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71”;
a seguito delle modifiche apportate, il testo risulta il seguente: “2. Le copie per
immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo
le Linee guida”,
risulta pertanto eliminata la previsione secondo cui l’attestazione di
conformità viene effettuata “con dichiarazione allegata al documento informatico ed
asseverata”;
Premesso, inoltre, che:
l’art. 22 co. 2 nella formulazione precedente alle modifiche da ultimo
intervenute rinviavano alle regole tecniche di cui all’art. 71 e che tali regole
tecniche venivano adottate con d.p.c.m. 13 novembre 2014;
l’art. 4 co. 3 delle predette regole tecniche stabilisce che “l'attestazione di
conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di
cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico
contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con
firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico
ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su
supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come
documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni
copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale
del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò
autorizzato”.
l’art. 63 del d.lgs. 217/2017, modificando l’art. 71 del d.lgs. 82/2005, ha
previsto che siano adottate, in sostituzione del d.p.c.m. 13 novembre 2014,
Linee Guida contenenti le Regole tecniche per l’attuazione del CAD;
tuttavia, ai sensi dell’art. 65 co. 10 del d.lgs. 217/2017 “le regole tecniche emanate
ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino all'eventuale modifica o
abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal
presente decreto
Considerato:
che sono sorti dubbi circa gli effetti che la modifica dell’art. 22 co. 2 CAD
potrebbe avere sulla disciplina del PAT, dubitandosi in particolare dell’effettiva
possibilità di procedere all’attestazione in assenza dell’indicazione delle
modalità operative;
che occorre pertanto, ai fini di chiarire tali dubbi, offrire una interpretazione
univoca agli operatori del Processo Amministrativo Telematico,
Premesso tutto ciò
le Rappresentanze in seno al Tavolo Tecnico sul PAT istituito presso il Segretariato
generale della Giustizia amministrativa, ritengono che l’eliminazione dall’art. 22
CAD dell’inciso “mediante dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata”, non
elimina tout court il potere di asseverazione bensì la sola specificazione che tale
attestazione di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità.
Pertanto, anche in considerazione delle vigenti regole tecniche di cui al d.p.c.m. 13
novembre 2014 e nelle more dell’emanazione delle nuove Linee Guida ex art. 71
CAD, l’asseverazione nell’ambito del Processo Amministrativo Telematico può
essere compiuta in entrambe le modalità previste dal Regolamento di cui al d.p.c.m.
40/2016, ossia con asseverazione sul medesimo file o in distinto documento
sottoscritto con firma digitale.
Roma 10 aprile 2018

Dal sito del Consiglio di Stato https://www.giustizia-amministrativa.it

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