Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa
Attestazione
di conformità della copia informatica di documenti
analogici.
Nota
congiunta relativa all’interpretazione dell’art. 22 co. 2 d.lgs. 7 marzo
2005,
n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) a seguito delle modifiche
apportate
con il d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217.
Premesso
che:
con riferimento alla
disciplina del Processo Amministrativo Telematico, l’art.
136, co. 2 ter c.p.a., l’art. 8 co. 2 e 14
co. 5 d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40
nonché
gli artt. 14 co. 3 e 6 delle Specifiche tecniche contenute nell’Allegato
A
al predetto d.p.c.m., prescrivono di procedere all’asseverazione ai sensi
dell’art.
22 co. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo
2005
n. 82);
con il decreto legislativo
13 dicembre 2017, n. 217 (pubblicato in G.U. il 12
gennaio
2018) è stato novellato il Codice dell’Amministrazione Digitale di
cui
al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
in particolare, sono state
apportate modifiche all’art. 22 co. 2 del predetto
decreto
legislativo, relativamente al potere di attestazione di conformità della
copia
informatica di documenti analogici;
il testo dell’art. 22 co. 2
anteriore alla suddetta modifica era il seguente: “2.
Le
copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in
origine su
supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono
estratte,
se
la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato,
con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata, secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71”;
a seguito delle modifiche apportate, il testo
risulta il seguente: “2. Le copie per
immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria
degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformità è attestata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo
le Linee guida”,
risulta pertanto eliminata la previsione secondo
cui l’attestazione di
conformità viene effettuata “con
dichiarazione allegata al documento informatico ed
asseverata”;
Premesso, inoltre, che:
l’art. 22 co. 2 nella formulazione precedente
alle modifiche da ultimo
intervenute rinviavano alle regole tecniche di
cui all’art. 71 e che tali regole
tecniche venivano adottate con d.p.c.m. 13
novembre 2014;
l’art. 4 co. 3 delle predette regole tecniche
stabilisce che “l'attestazione di
conformità delle copie per immagine su supporto
informatico di un documento analogico di
cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere
inserita nel documento informatico
contenente la copia per immagine. Il documento
informatico così formato è sottoscritto con
firma digitale del notaio o con firma digitale o
firma elettronica qualificata del pubblico
ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di
conformità delle copie per immagine su
supporto informatico di uno o più documenti
analogici può essere altresì prodotta come
documento informatico separato contenente un
riferimento temporale e l'impronta di ogni
copia per immagine. Il documento informatico
così prodotto è sottoscritto con firma digitale
del notaio o con firma digitale o firma
elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò
autorizzato”.
l’art. 63 del d.lgs. 217/2017, modificando l’art.
71 del d.lgs. 82/2005, ha
previsto che siano adottate, in sostituzione del
d.p.c.m. 13 novembre 2014,
Linee Guida contenenti le Regole tecniche per l’attuazione
del CAD;
tuttavia, ai sensi dell’art. 65 co. 10 del
d.lgs. 217/2017 “le regole tecniche emanate
ai sensi dell'articolo 71 del decreto
legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore del presente decreto,
restano efficaci fino all'eventuale modifica o
abrogazione da parte delle Linee guida di cui al
predetto articolo 71, come modificato dal
presente
decreto”
Considerato:
che sono sorti dubbi circa
gli effetti che la modifica dell’art. 22 co. 2 CAD
potrebbe
avere sulla disciplina del PAT, dubitandosi in particolare dell’effettiva
possibilità
di procedere all’attestazione in assenza dell’indicazione delle
modalità
operative;
che occorre pertanto, ai
fini di chiarire tali dubbi, offrire una interpretazione
univoca
agli operatori del Processo Amministrativo Telematico,
Premesso
tutto ciò
le
Rappresentanze in seno al Tavolo Tecnico sul PAT istituito presso il Segretariato
generale
della Giustizia amministrativa, ritengono che l’eliminazione dall’art. 22
CAD
dell’inciso “mediante dichiarazione allegata al documento informatico e
asseverata”, non
elimina
tout court il potere di asseverazione bensì la sola specificazione che
tale
attestazione
di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità.
Pertanto,
anche in considerazione delle vigenti regole tecniche di cui al d.p.c.m. 13
novembre
2014 e nelle more dell’emanazione delle nuove Linee Guida ex art. 71
CAD,
l’asseverazione nell’ambito del Processo Amministrativo Telematico può
essere
compiuta in entrambe le modalità previste dal Regolamento di cui al d.p.c.m.
40/2016,
ossia con asseverazione sul medesimo file o in distinto documento
sottoscritto
con firma digitale.
Roma 10 aprile 2018
Dal sito del Consiglio di Stato https://www.giustizia-amministrativa.it
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