Riordino della toponomastica
Parere 2018
La normativa anagrafica attribuisce all’ente
locale il compito di provvedere alla denominazione delle strade e alla
numerazione civica. Spetta quindi ai Comuni svolgere tali attività esercitando
la loro discrezionalità al fine di perseguire l’interesse pubblico di
realizzare un ordinato assetto toponomastico e nel contempo limitare nella
misura massima possibile il disagio per i cittadini derivante da ingiustificati
mutamenti degli indirizzi anagrafici.
Per l’adozione del riordino toponomastico il
Comune non deve procedere alla formale comunicazione preventiva (ai sensi
dell’articolo 7 della legge n. 241) a tutti cittadini interessati. Il carattere
generale del provvedimento – coinvolgente, nel caso specifico, un quarto della
popolazione – fa propendere piuttosto
per farlo rientrare fra le deroghe previste dall’articolo 13 della legge n.
241.
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