Riflessi della decisione della Corte di Lussemburgo sul processo
nazionale
Sentenza Tar 2018
La decisione pregiudiziale della Corte di
Lussemburgo ha portata vincolante sia per il Giudice remittente, con ulteriore
ed eventuale obbligo di discostarsi dalla diversa interpretazione offerta alla
stessa normativa dal giudice nazionale di ultimo grado, sia per le
giurisdizioni di grado superiore, chiamate a pronunciarsi sulla medesima causa.
L’obbligatorietà è tale che il rifiuto, da parte di una giurisdizione nazionale,
di tener conto di una sentenza della Corte può implicare l’apertura di una
procedura di infrazione e la presentazione da parte della Commissione del
ricorso di inadempimento di cui all’art. 258 TFUE. Se è vero tuttavia che le
decisioni della Corte di Giustizia hanno valenza di fonte del diritto e
vincolano in primis il Giudice che la ha interpellata, il sistema del rinvio
pregiudiziale di cui all’art 267 TFUE ripartisce nettamente i compiti delle
autorità, conferendo alla Corte il ruolo di interpretazione del diritto
dell’Unione, senza attribuzioni nella risoluzione del caso, ed al Giudice
nazionale il ruolo di decisione della controversia in virtù delle emergenze
processuali e del diritto interno, tramite eventualmente la disapplicazione
della norma nazionale contraria al diritto dell’unione (v. punti 8 ed 11 delle
Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla
presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale 2016/C 439/01; v. per tutte
C. Giust. Cee 27 marzo 1963. Da Costa en Schaake NV e a.c. Amministrazione
olandese delle imposte). Con la restituzione degli atti al Giudice a quo ed il
riavvio del giudizio emergono, quindi, i profili di autonomia dell’autorità
nazionale la quale potrebbe ritornando sulla disamina degli atti anche ritenere
irrilevante la disposizione normativa per cui si era sollevata la questione
pregiudiziale o rinterrogare la
Corte ritenendo la decisione non chiara (art. 158 Regolamento
procedura della Corte) o non esaustiva (proposizione di ulteriore questione
pregiudiziale).
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