sabato 19 maggio 2018






Ricorso straordinario e (rifiuto della) concessione della cittadinanza italiana

Parere 2018



Nonostante, relativamente all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, l’unica causa preclusiva che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione (e dunque alla giurisdizione amministrativa), sia quella di cui all'art. 6 c. 1, lett. cl. 91/1992, ossia la sussistenza di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica", purtuttavia la circostanza che l’Amministrazione statale si trova a dover valutare, a monte di ogni altra valutazione in proposito, l’assenza di quei "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" riconduce tutta la materia nell’alveo della giurisdizione amministrativa; e dunque, conseguentemente, nel caso di specie, in cui è impugnato un provvedimento amministrativo definitivo, nell’alveo del ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 [il Ministero dell’Interno aveva respinto l’stanza ai sensi dell’articolo 6, c. 1, lett. b), della citata legge, in base al quale preclude l’acquisto della cittadinanza “… la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione…”]

Il mancato versamento del contributo unificato non produce alcuna conseguenza negativa sul piano dell’ammissibilità e sulla procedibilità del gravame”, poiché quanto precede non è previsto da alcuna norma, che viceversa sarebbe necessaria, considerata la grave limitazione all’esercizio del diritto di difesa, che deriverebbe da una decisione di tal fatta


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