Ricorso straordinario e (rifiuto della) concessione
della cittadinanza italiana
Parere 2018
Nonostante, relativamente all’acquisto della
cittadinanza per matrimonio, l’unica causa preclusiva che risulta essere
demandata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione (e dunque alla
giurisdizione amministrativa), sia quella di cui all'art. 6 c. 1, lett. cl. 91/1992,
ossia la sussistenza di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica", purtuttavia la circostanza che l’Amministrazione statale si
trova a dover valutare, a monte di ogni altra valutazione in proposito,
l’assenza di quei "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica" riconduce tutta la materia nell’alveo della giurisdizione
amministrativa; e dunque, conseguentemente, nel caso di specie, in cui è
impugnato un provvedimento amministrativo definitivo, nell’alveo del ricorso
straordinario ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 [il Ministero dell’Interno aveva respinto l’stanza
ai sensi dell’articolo 6, c. 1, lett. b), della citata legge, in base al quale
preclude l’acquisto della cittadinanza “… la condanna per un delitto non
colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo
a tre anni di reclusione…”]
Il mancato versamento del contributo
unificato non produce alcuna conseguenza negativa sul piano dell’ammissibilità
e sulla procedibilità del gravame”, poiché quanto precede non è previsto da
alcuna norma, che viceversa sarebbe necessaria, considerata la grave
limitazione all’esercizio del diritto di difesa, che deriverebbe da una
decisione di tal fatta
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