Incandidabilità alle elezioni amministrative se c’è stata sentenza di condanna patteggiata
Elezioni – Incandidabilità - Sentenza di
condanna patteggiata – E’ motivo di incandidabilità.
Ai
sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 235 del 2012 l’unica causa di estinzione
della condizione di incandidabilità dovuta a reati commessi è la sentenza di
riabilitazione; ad essa non può essere equiparata la causa di estinzione del
reato di cui all’art. 445, ultimo comma, c.p.p., giacché è correlata alla
condizione oggettiva del mero decorso del tempo, mentre la riabilitazione è
preceduta da una valutazione del giudice in ordine al ravvedimento del reo che
abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (1)
(1) In termini v. Cons. St., sez. III, 22 maggio
2018, n. 3067
Ha chiarito il Tar che le due figure della
riabilitazione e dell’estinzione del reato e degli effetti penali possono
ritenersi equivalenti sotto il profilo sostanziale, dal momento che
l’estinzione del reato e degli effetti penali della condanna di cui all’art.
445 c.p.p. discende dal mero decorso del tempo ove il condannato non commetta altro
reato della stessa indole nel termine di cinque anni, mentre nel caso della
riabilitazione l’effetto estintivo si verifica solo se il condannato ha dato
prove effettive e costanti di buona condotta, rilevando il profilo soggettivo
rilevato ex post dal giudice.
Ai fini della riabilitazione non è, difatti,
sufficiente la mancata commissione di altri reati, come nel caso
dell’estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell’art. 445 c.p.p., ma
occorre l’accertamento del “completo ravvedimento dispiegato nel tempo e
mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione
(ove possibile) delle conseguenze civili del reato” (Cass. pen., sez. I, 18
giugno 2009, n. 31089).
Mentre, infatti, l’estinzione della pena patteggiata
si produce con il solo mancato avveramento della condizione risolutiva nel
previsto arco temporale, la riabilitazione viene pronunziata all’esito di un
effettivo approdo rieducativo del reo, così emergendo la diversità degli
istituti dell'estinzione del reato e della riabilitazione per presupposti e
modalità di funzionamento atteso che: l'estinzione del reato è istituto che si
fonda, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p., sul decorso dei termini stabiliti
unitamente ad ulteriori elementi (il condannato non commetta entro tali termini
un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempia gli
obblighi impostigli); la riabilitazione è un beneficio che può essere concesso
solo a seguito di una pronuncia del Tribunale di sorveglianza con cui si
riscontri che è decorso il termine fissato dalla legge “ dal giorno in cui la
pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, e il condannato
ha dato prove effettive e costanti di buona condotta ” ex art. 179, comma 1, c.p. (Cons. St., sez. V, 31 gennaio
2017, n. 386).
La Corte di Cassazione ha difatti riconosciuto al condannato,
la cui pena sia stata medio tempore estinta ex art. 445, comma 2, c.p.c.,
l’interesse a chiedere la riabilitazione, in quanto correlato ad una completa
valutazione post factum, non irrilevante sul piano dei diritti della persona
(Cass. pen., sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089).
Ne consegue che sebbene entrambi gli istituti – della
riabilitazione e dell’estinzione della pena patteggiata - assicurino al
condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, non possono
ritenersi sovrapponibili ed equiparabili, in quanto solo con la riabilitazione
si acquista la certezza dell’effettiva rieducazione del reo, poiché
l’estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso
del tempo.
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