Tar sentenza 2018
E’ nulla la procura al difensore (priva della sottoscrizione ma)
contenente un crocesegno [il Collegio ricorda il “condivisibile orientamento
del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, (..secondo il quale …) il
c.d. crocesegno non è suscettibile di autenticazione da parte del difensore]
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna il
provvedimento del OMISSIS del 22 marzo 2005, notificato in data 31 marzo 2005,
con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento
impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.
Con ordinanza n. 3788/2005, è stata accolta l’istanza di
sospensione del provvedimento impugnato.
Con istanza in data 9 giugno 2017, il difensore della parte
ricorrente, a seguito di notifica dell’avviso di perenzione, chiedeva la
fissazione della udienza di discussione del ricorso.
Con successiva ordinanza resa all’esito della camera di
consiglio in data 17 ottobre 2017, il Collegio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a.,
sollevava d'ufficio l’esistenza di una possibile causa di inammissibilità del
ricorso - per nullità della procura al difensore in quanto priva di valida
sottoscrizione, non potendo il crocesegno essere suscettibile di autenticazione
ad opera del difensore - assegnando alle parti un termine di 60 (sessanta)
giorni per il deposito di eventuali memorie.
Nessuna memoria, tuttavia, veniva depositata dalle parti.
All’udienza del 27 febbraio 2018, il ricorso è stato trattenuto
in decisione dal Collegio.
Il ricorso è inammissibile.
Rileva il Collegio la nullità della procura al difensore – e,
conseguentemente, la carenza di valido mandato ad litem – in
considerazione del fatto che, secondo il condivisibile orientamento del
Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, il c.d. crocesegno non è
suscettibile di autenticazione da parte del difensore (Cass. Sez. Lav., 16
aprile 2004, n. 7305, secondo cui "Una procura alle liti sottoscritta
con crocesegno o priva del tutto di sottoscrizione non è suscettibile di
autenticazione né da parte del difensore, ove rilasciata in calce o a margine
dell'atto giudiziale, né, ove rilasciata con atto separato, da alcun pubblico
ufficiale (nella specie, impiegato comunale), atteso che la sottoscrizione,
essendo indispensabile ai fini dell'individuazione dell'autore del documento e
costituendo un elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici
che indichino, anche in forma abbreviata, purché decifrabile, le generalità del
soggetto che conferisce la procura e non è integrata, pertanto, da un segno di
croce vergato, ancorché in presenza di testimoni, al posto della firma";
nello stesso senso, Sez. Lavoro, 19 agosto 2004, n. 16226; Cons. Stato, 13
febbraio 2013, n. 908).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per
nullità della procura ad litem.
La manifesta inammissibilità del ricorso comporta, a giudizio
del Collegio, la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale …, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
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