giovedì 31 maggio 2018


Cass. 29 maggio 2018, n. 13362

 

Con riguardo agli atti che richiedano la certezza del notaio in ordine all'identità personale delle parti, in difetto di conoscenza personale la norma di cui all'art. 49 L. n. 89 del 1913 sull'ordinamento del notariato (nel testo fissato dall'art. 1 L. n. 333 del 1976), in base alla quale il notaio deve essere certo della identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, con la valutazione di "tutti gli elementi" atti a formare il suo convincimento, rendendosi in caso contrario necessario il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, va interpretata nel senso che, nell'attestare l'identità personale delle parti il professionista deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti ( v. Cass., 7/12/2017, n. 29321; Cass., 10/5/2005, n. 9757 ). Si è al riguardo precisato che il notaio deve accertare l'identità personale delle parti ed è tenuto a raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale, rispetto alle quali l'esibizione di una carta d'identità o di altro documento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica ( v. Cass., 12/5/2017, n. 11767 ). A tale stregua, l'identificazione non può essere fondata sul solo esame della carta d'identità (o altro documento equipollente), ancorché formalmente ineccepibile in quanto privo di segni esteriori che ne evidenzino la falsità, l'esame di quest'ultima non potendo ritenersi sufficiente all'osservanza del suddetto obbligo professionale, trattandosi di documento d'identificazione a fini di polizia, privo di forza certificatrice generale (v. Cass., 17/5/1986, n. 3274)

 

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