Cass. 29 maggio 2018, n. 13362
Con riguardo agli atti che richiedano la
certezza del notaio in ordine all'identità personale delle parti, in difetto di
conoscenza personale la norma di cui all'art. 49 L. n. 89 del 1913
sull'ordinamento del notariato (nel testo fissato dall'art. 1 L. n. 333 del
1976), in base alla quale il notaio deve essere certo della identità personale
delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione,
con la valutazione di "tutti gli elementi" atti a formare il suo
convincimento, rendendosi in caso contrario necessario il ricorso a due
fidefacienti da lui conosciuti, va interpretata nel senso che, nell'attestare
l'identità personale delle parti il professionista deve trovarsi in uno stato
soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la
necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le
regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi
elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura
presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise
e concordanti ( v. Cass., 7/12/2017, n. 29321; Cass., 10/5/2005, n. 9757 ). Si
è al riguardo precisato che il notaio deve accertare l'identità personale delle
parti ed è tenuto a raggiungere tale certezza anche al momento
dell'attestazione, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia
professionale, rispetto alle quali l'esibizione di una carta d'identità o di
altro documento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente alla
corretta identificazione della persona fisica ( v. Cass., 12/5/2017, n. 11767
). A tale stregua, l'identificazione non può essere fondata sul solo esame
della carta d'identità (o altro documento equipollente), ancorché formalmente
ineccepibile in quanto privo di segni esteriori che ne evidenzino la falsità,
l'esame di quest'ultima non potendo ritenersi sufficiente all'osservanza del
suddetto obbligo professionale, trattandosi di documento d'identificazione a fini
di polizia, privo di forza certificatrice generale (v. Cass., 17/5/1986, n.
3274)
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