Azione giudiziale per
l’accertamento del rapporto di filiazione
Trib. Massa 4 luglio 2017
Premesso che l’obbligo dei genitori di
mantenere i figli deriva dal solo fatto di averli generati, il genitore che,
omettendo il riconoscimento, obbliga il figlio ad intraprendere l’azione
giudiziale per l’accertamento del rapporto di filiazione non può giovarsi del
conseguente ritardo: ne deriva che la prescrizione del diritto al mantenimento
non decorre dalla nascita, ma dal momento dell’accertamento giudiziale della
paternità (o maternità). Tuttavia, poiché la prestazione degli alimenti in
favore dei figli costituisce un’obbligazione di durata, il termine per la
prescrizione (che è quella quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., stante
l’assimilabilità dell’assegno di mantenimento alle “pensioni alimentari”
indicate da detta norma) non decorre unitariamente, bensì dalla data delle
singole scadenze in relazione alle quali sorge l’interesse a ciascun
adempimento
Nessun commento:
Posta un commento