domenica 13 maggio 2018


Azione giudiziale per l’accertamento del rapporto di filiazione


Trib. Massa 4 luglio 2017

Premesso che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli deriva dal solo fatto di averli generati, il genitore che, omettendo il riconoscimento, obbliga il figlio ad intraprendere l’azione giudiziale per l’accertamento del rapporto di filiazione non può giovarsi del conseguente ritardo: ne deriva che la prescrizione del diritto al mantenimento non decorre dalla nascita, ma dal momento dell’accertamento giudiziale della paternità (o maternità). Tuttavia, poiché la prestazione degli alimenti in favore dei figli costituisce un’obbligazione di durata, il termine per la prescrizione (che è quella quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., stante l’assimilabilità dell’assegno di mantenimento alle “pensioni alimentari” indicate da detta norma) non decorre unitariamente, bensì dalla data delle singole scadenze in relazione alle quali sorge l’interesse a ciascun adempimento

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