Trib. Torino 9 maggio 2018
L’accertamento
dello stato di cittadinanza (nella specie: la decisione sul ricorso contro il
diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per residenza
decennale) è disciplinata dal rito sommario di cognizione, e rientra nella
competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione
monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis d.lgs. 150/2011 e dall'art. 3 comma 2 d.l. 13/2017, convertito con l. 46/2017.
Con ricorso depositato il 13.10.2017 la
Sig.ra X ha avanzato domanda volta ad
ottenere, previa disapplicazione/annullamento del provvedimento di rigetto
pronunciato dal Ministero dell'Interno 30.6.2017 (notificato il 15.9.17), la
declaratoria di acquisto della cittadinanza italiana.
A sostegno della domanda, sostiene la ricorrente:
-di essere radicata sul territorio italiano,
avendovi fatto ingresso nel 2002, ed avendo da allora ottenuto dapprima il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro e poi il permesso UE per
soggiornanti di lungo periodo;
-di essere unita in matrimonio dal 2007 con il
connazionale Sig. dal quale ha avuto tre figli, OMISSIS
- di aver altresì ottenuto il ricongiungimento
della propria madre, OMISSIS;
-di prestare attività lavorativa dal 2008 presso la OMISSIS, mentre il marito,
dopo aver subito un infortunio sul lavoro, non poteva più lavorare;
-che il diniego della cittadinanza è fondato
esclusivamente sui 'pregiudizi penali' a carico del marito, consistenti in
guida senza patente e falsità materiale commessa dal privato, fatti dai quali
non conseguiva alcuna condanna, né risultava alcuna iscrizione di notizia di
reato.
Si è costituito in giudizio il Ministero
dell'Interno, che ha eccepito:
-l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del
Tribunale di Roma;
-l'irritualità del ricorso, per erronea applicazione
del rito di cui all’artt. 702bis cpc;
-nel merito, l'infondatezza della domanda.
La presente controversia,
avente ad oggetto l'accertamento dello stato di cittadinanza, è disciplinata
dal rito sommario di cognizione, e rientra nella competenza per materia delle
sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto
dall'art. 19 bis d.lgs. 150/2011 (il quale prescrive che le controversie in
materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono
regolate dal rito sommario di cognizione) e dall'art. 3 comma 2 D.L. 13/2017,
convertito con L. n. 46 del 2017.
La competenza territoriale
è fissata, ai sensi dell'art. 4 c. 5 L. 46/2017, in base al luogo in cui I
'attore ha la dimora.
Le eccezioni sollevate
dalla parte resistente sono, pertanto, infondate.
OMISSIS
Ciò posto, il Ministero dell'Interno così ha
motivato il rigetto della domanda: nel preavviso di rigetto si comunicava
all'istante che "dal rapporto informativo della Questura di Torino
risultano a carico del coniuge precedenti per guida senza patente, falsità
materiale commessa dal privato (2014), guida senza patente (2010) '”.
Il decreto impugnato, poi, ribadisce che il
coniuge dell’istante nato il OMISSIS risulta gravato da pregiudizi penali.
Osserva, in proposito, la motivazione del provvedimento, che l'inserimento
dello straniero deve essere valutato non solo sulla base dei dati formali, ma
anche rispetto a valutazioni di opportunità, da estendersi alla condotta del
nucleo familiare; inoltre, trattandosi di esercitare un potere altamente
discrezionale, l' Amministrazione è tenuta ad accertare la coincidenza
dell'interesse pubblico e quello del Richiedente, accertamento finalizzato ad
escludere che l'inserimento stabile del Richiedente possa arrecare danno alla
collettività.
Ora, premesso che la decisione impugnata (né, in
questa sede, la difesa della parte resistente) mette in dubbio la sussistenza
in capo alla ricorrente dei requisiti formali (regolare residenza in Italia da
oltre dieci anni), si rileva che ella ha documentato e dimostrato:
-di vivere con i propri familiari in OMISSIS;
-di prestare attività lavorativa part time presso
il magazzino OMISSIS;
- di essere incensurata.
Le argomentazioni svolte dalla ricorrente in
merito ai 'precedenti' attribuiti al marito non sono state minimamente
contestate dalla controparte. Nella specie, la ricorrente ha precisato che essi
si riferiscono ad una guida senza patente (illecito amministrativo per il quale
il marito aveva pagato l'ammenda, ed ha poi conseguito la patente), e ad una
denuncia per il reato di 'falsità materiale commesso da privato', alla quale
non era seguita alcuna condanna.
A fronte di tali precisazioni, nulla ha prodotto
né obiettato la parte resistente.
Peraltro, l'acquisizione del certificato penale
effettuato a cura dell'Ufficio ha confermato che il Sig. OMISSIS è incensurato.
Alla luce di tali elementi, reputa il Giudicante
che la valutazione negativa del Ministero non sia sorretta da congruenti elementi
di fatto, nella parte in cui attribuisce efficacia ostativa all'accoglimento
della domanda di cittadinanza a 'pregiudizi penali' relativi a fatti che non
possono ritenersi rivelatori di una condotta improntata ad effettiva
pericolosità sociale, e ciò anche ammettendo (secondo la condivisibile
giurisprudenza menzionata nel ricorso) l'indiretta rilevanza della condotta
tenuta non solo dalla ricorrente, ma anche dagli stretti congiunti.
Per un verso, infatti, i fatti contestati al
marito (ed in realtà risulta ammessa la sola guida senza patente) non sono
riconducibili alla sfera di intervento della ricorrente, e per altro verso
appaiono invero condotte di significato, obiettivamente di una certa gravità,
ma non tali da compromettere la valutazione circa la corretta integrazione
della medesima nel contesto nazionale.
Sulla base dei suesposti elementi sussistono i
presupposti per il riconoscimento della
cittadinanza italiana in favore della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento
del ricorso:
DICHIARA che X ha diritto alla cittadinanza italiana;
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento,
in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1200,00
per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge e se dovute.
Torino, 9 MGGIO 2018
Nessun commento:
Posta un commento