mercoledì 30 maggio 2018



Trib. Torino 9 maggio 2018

L’accertamento dello stato di cittadinanza (nella specie: la decisione sul ricorso contro il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale) è disciplinata dal rito sommario di cognizione, e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis d.lgs. 150/2011  e dall'art. 3 comma 2 d.l.  13/2017, convertito con l. 46/2017.


Con ricorso depositato il 13.10.2017 la Sig.ra X ha avanzato domanda volta ad ottenere, previa disapplicazione/annullamento del provvedimento di rigetto pronunciato dal Ministero dell'Interno 30.6.2017 (notificato il 15.9.17), la declaratoria di acquisto della cittadinanza italiana.
A sostegno della domanda, sostiene la ricorrente:
-di essere radicata sul territorio italiano, avendovi fatto ingresso nel 2002, ed avendo da allora ottenuto dapprima il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e poi il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo;

-di essere unita in matrimonio dal 2007 con il connazionale Sig. dal quale ha avuto tre figli, OMISSIS

- di aver altresì ottenuto il ricongiungimento della propria madre, OMISSIS;

-di prestare attività lavorativa dal 2008 presso la OMISSIS, mentre il marito, dopo aver subito un infortunio sul lavoro, non poteva più lavorare;

-che il diniego della cittadinanza è fondato esclusivamente sui 'pregiudizi penali' a carico del marito, consistenti in guida senza patente e falsità materiale commessa dal privato, fatti dai quali non conseguiva alcuna condanna, né risultava alcuna iscrizione di notizia di reato.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che ha eccepito:

-l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Roma;

-l'irritualità del ricorso, per erronea applicazione del rito di cui all’artt. 702bis cpc;

-nel merito, l'infondatezza della domanda.

La presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di cittadinanza, è disciplinata dal rito sommario di cognizione, e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis d.lgs. 150/2011 (il quale prescrive che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione) e dall'art. 3 comma 2 D.L. 13/2017, convertito con L. n. 46 del 2017.

La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 c. 5 L. 46/2017, in base al luogo in cui I 'attore ha la dimora.

Le eccezioni sollevate dalla parte resistente sono, pertanto, infondate.

OMISSIS

Ciò posto, il Ministero dell'Interno così ha motivato il rigetto della domanda: nel preavviso di rigetto si comunicava all'istante che "dal rapporto informativo della Questura di Torino risultano a carico del coniuge precedenti per guida senza patente, falsità materiale commessa dal privato (2014), guida senza patente (2010) '”.
Il decreto impugnato, poi, ribadisce che il coniuge dell’istante nato il OMISSIS risulta gravato da pregiudizi penali. Osserva, in proposito, la motivazione del provvedimento, che l'inserimento dello straniero deve essere valutato non solo sulla base dei dati formali, ma anche rispetto a valutazioni di opportunità, da estendersi alla condotta del nucleo familiare; inoltre, trattandosi di esercitare un potere altamente discrezionale, l' Amministrazione è tenuta ad accertare la coincidenza dell'interesse pubblico e quello del Richiedente, accertamento finalizzato ad escludere che l'inserimento stabile del Richiedente possa arrecare danno alla collettività.
Ora, premesso che la decisione impugnata (né, in questa sede, la difesa della parte resistente) mette in dubbio la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti formali (regolare residenza in Italia da oltre dieci anni), si rileva che ella ha documentato e dimostrato:
-di vivere con i propri familiari in OMISSIS;

-di prestare attività lavorativa part time presso il magazzino OMISSIS;

- di essere incensurata.

Le argomentazioni svolte dalla ricorrente in merito ai 'precedenti' attribuiti al marito non sono state minimamente contestate dalla controparte. Nella specie, la ricorrente ha precisato che essi si riferiscono ad una guida senza patente (illecito amministrativo per il quale il marito aveva pagato l'ammenda, ed ha poi conseguito la patente), e ad una denuncia per il reato di 'falsità materiale commesso da privato', alla quale non era seguita alcuna condanna.
A fronte di tali precisazioni, nulla ha prodotto né obiettato la parte resistente.

Peraltro, l'acquisizione del certificato penale effettuato a cura dell'Ufficio ha confermato che il Sig. OMISSIS       è incensurato.

Alla luce di tali elementi, reputa il Giudicante che la valutazione negativa del Ministero non sia sorretta da congruenti elementi di fatto, nella parte in cui attribuisce efficacia ostativa all'accoglimento della domanda di cittadinanza a 'pregiudizi penali' relativi a fatti che non possono ritenersi rivelatori di una condotta improntata ad effettiva pericolosità sociale, e ciò anche ammettendo (secondo la condivisibile giurisprudenza menzionata nel ricorso) l'indiretta rilevanza della condotta tenuta non solo dalla ricorrente, ma anche dagli stretti congiunti.
Per un verso, infatti, i fatti contestati al marito (ed in realtà risulta ammessa la sola guida senza patente) non sono riconducibili alla sfera di intervento della ricorrente, e per altro verso appaiono invero condotte di significato, obiettivamente di una certa gravità, ma non tali da compromettere la valutazione circa la corretta integrazione della medesima nel contesto nazionale.

Sulla base dei suesposti elementi sussistono i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore della ricorrente.          

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso:



DICHIARA che        X  ha diritto alla cittadinanza italiana;

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1200,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.

Torino, 9 MGGIO 2018







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