Non è ammissibile in appello la difesa in proprio nei giudizi elettorali
Processo amministrativo – Appello – Giudizi
elettorali – Difesa in proprio – Inammissibilità.
E’
inammissibile il ricorso in appello avente ad oggetto l’esclusione di una lista
dalle competizioni amministrative proposto dalla parte personalmente,
senza l’assistenza del difensore (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che ai sensi dell’art. 95, comma 6,
c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal
combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al
giudice di primo grado, di difendersi personalmente (Cons. St., sez. V, 12
maggio 2015, n. 2371), con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio
innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella
parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi
in materia elettorale (Cons. St., sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5244; id. 16 febbraio 2011, n. 999).
Per completezza, giova aggiungere che il Consiglio d
Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1162 ha escluso che l’impossibilità di
difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa
costituzionalmente garantito. Ha chiarito che ai sensi dell’art. 24, comma 2,
Cost., l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo
come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un
difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in
grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le
ipotesi di difesa «personale» devono essere considerate, nel nostro
ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del
diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Processoamministrativo/Appello/ConsigliodiStato29maggio2018n.3232/index.html
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