sabato 5 maggio 2018



Silenzio dell’Amministrazione e riconoscimento (giudiziale) del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana

Ordinanza Tribunale

Posto che, da un lato, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, dall’altro, l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni,  l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e  il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso deciso: un triennio), comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, il riconoscimento – giudiziale – dello status civitatis e l’ordine al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti


Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis al figlio OMISSIS che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti, odierni attori.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per riacquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell’istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo univoco.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell’Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato sin dal 2014 al Consolato generale d'Italia a OMISSIS (Brasile) la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente — in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell’Interno dei provvedimenti conseguenti.

Alla soccombenza segue la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (di cui euro 530,00 per esborsi), oltre accessori di legge.



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