Silenzio dell’Amministrazione e riconoscimento (giudiziale) del
possesso ininterrotto della cittadinanza italiana
Ordinanza Tribunale
Posto che, da un lato, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del
7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo
essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al
principio di ragionevole durata del processo, dall’altro, l'art 3 DPR n.
362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il
termine di 730 giorni, l'incertezza in
ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status
civitatis italiano iure sanguinis e il
decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel
caso deciso: un triennio), comportante peraltro una lesione dell’interesse
stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando
l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, il riconoscimento –
giudiziale – dello status civitatis e
l’ordine al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di
legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
Risulta dalla documentazione in
atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato mai
naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la
cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure
sanguinis al figlio OMISSIS che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi
discendenti, odierni attori.
È dunque provata la discendenza
diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio, dovrebbe
affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento
della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari
sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a
partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della
cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per riacquisto
della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata
in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell’istanza
è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo
univoco.
Pertanto, dal momento che il
riconoscimento dello status civitatis
incombe sul Ministero dell’Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a
chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il
riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di
residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione
attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di
instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha
dato prova di aver presentato sin dal 2014 al Consolato generale d'Italia a OMISSIS
(Brasile) la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure
sanguinis, quale discendente — in linea diretta- di cittadino italiano,
senza aver avuto alcuna risposta né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi
dedotto che il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione di
richieste formulate diversi anni addietro.
Ai sensi dell'art.2 della Legge
n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali
devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al
principio di ragionevole durata del processo. L'art 3 DPR n. 362/1994 prevede
che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730
giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di
riconoscimento dello status civitatis
italiano iure sanguinis, il decorso
di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante
peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di
riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela
giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la
domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da
parte del Ministero dell’Interno dei provvedimenti conseguenti.
Alla soccombenza segue la
condanna del Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per
l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al Ministero dell'Interno
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-condanna il Ministero convenuto
al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano
in complessivi euro 2.500,00 (di cui euro 530,00 per esborsi), oltre accessori
di legge.
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