venerdì 18 maggio 2018



Autocertificazione – ex art. 46 d.P.R. 445/2000 – e art. 483 c.p.

Cass. pen. 16 maggio 2018 (ud. 23 febbraio 2018), n. 21683

L’autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 445/2000,  riveste la funzione di provare i fatti attestati, evitando al privato l'onere di provarli con la produzione di certificati (nella specie certificato del casellario giudiziale); in tal modo essa collega l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di dichiarare il vero.

La dichiarazione,  resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, non richiede, ai fini della validità della sottoscrizione, alcuna autentica di firma, in quanto, a differenza da quanto disposto dall'art. 47 dello stesso d.P.R., non contiene alcun richiamo all'art. 38 e, quindi, alle modalità di sottoscrizione in presenza del dipendente addetto ovvero mediante presentazione, unitamente alla sottoscrizione, di un documento di identità del sottoscrittore.


La norma di cui all'art. 483 cod. pen. richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma - eventualmente di carattere extrapenale - che conferisca attitudine probatoria all'atto in cui confluisce la dichiarazione falsa, così dando luogo all'obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità. Diversa norma che, nel caso di specie, è individuata nell’art. 46 del .P.R. 445/2000



RITENUTO IN FATTO



1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di P. confermava la sentenza emessa dal Tribunale di P. in composizione monocratica, con cui M.S. era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., perché, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, nel corso della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, avanzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di P., attestava falsamente di non avere carichi pendenti, circostanza risultata contraria al vero atteso che, da accertamenti eseguiti dal medesimo Consiglio dell'Ordine, all'epoca della resa dichiarazione a suo carico risultavano essere pendenti due procedimenti penali, entrambi in carico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di P.; in P. il 01/09/2010.


2. Con ricorso in data 16/10/2017 M.S.  ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Michele Claudio Riccio, per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto verificare se alla dichiarazione resa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di P. potesse attribuirsi il valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, non essendo stato in alcun modo verificato se detta dichiarazione fosse stata sottoscritta alla presenza di un dipendente o se, in caso contrario, fosse stato allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore, non rinvenibile agli atti processuali, non risultando, in ogni caso, autenticata la sottoscrizione del ricorrente; inoltre, nel modulo predisposto dal Consiglio dell'Ordine, manca il richiamo alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, previsto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, e detto modulo non reca alcuna dichiarazione per esteso di non essere sottoposto a procedimenti penali, non essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, limitarsi a barrare uno spazio contenuto nel modulo; si rappresenta, altresì, che la legge professionale forense non richiede l'assenza di procedimenti penali per l'iscrizione nel registro dei praticanti; ci si duole, infine, della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen.


CONSIDERATO IN DIRITTO


Va preliminarmente ribadita l'ordinanza pronunciata in udienza, con cui non è stata accolta l'adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dalle associazioni forensi, da parte del difensore della parte civile, attesa l'imminente prescrizione del reato, alla data del 01/03/2018. Come noto, infatti, l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati prevede che in materia penale l'astensione non è consentita in riferimento ai processi concernenti reati la cui prescrizione maturi, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni, come nel caso in esame.

Procedendo, quindi, all'esame delle eccezioni formulate innanzi a questa Corte all'udienza del 23/02/2018, va osservato quanto segue: quanto alla eccepita omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, questa Corte ha già chiarito che la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è inutiliter data soltanto se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore, ed il giudice d'appello abbia omesso l'esame della sollevata eccezione (Sez. 5, sentenza n. 44846 del 24/09/2013, Pinsoglio ed altro, Rv. 257134; Sez. 2, sentenza n. 25778 del 05/06/2012, Menna, Rv. 253083); nel caso in esame, come si evince dal contenuto della sentenza impugnata, con i motivi di gravame non era stata affatto proposta detta eccezione, né nel ricorso è prospettato altrimenti.

Quanto all'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, va osservato che, come si evince dall'intestazione della sentenza medesima, il processo in grado di appello non risulta fosse stato celebrato in contumacia dell'imputato che, al contrario, risulta "libero assente". In ogni caso va ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per l'imputato, non maturato a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale, determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione di quest'ultimo, nonostante l'irrituale notificazione, qualora la situazione processuale fornisca la dimostrazione che l'imputato ha avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare, e risulti inoltre il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione (Sez. F., sentenza n. 41158 del 25/08/2015, P.G. in proc. E. ed altri, Rv. 264884; Sez. 5, sentenza n. 41066 del 11/07/2014, Chiavacci, Rv. 260775); nel caso in esame risulta - con atto depositato presso la Corte di Appello di P. in data 16/10/2017 - che M.S. avesse nominato difensore di fiducia l'Avv.to Michele Claudio Riccio, conferendo al predetto procura speciale al fine di impugnare la sentenza n. 222 emessa dalla Corte di Appello in data 18/05/2017, apparendo, quindi, evidente come il M. fosse consapevole della sentenza emessa nei suoi confronti.

OMISSIS


Va premesso che l'art. 1 del d.p.r. 445 del 2000 individua le categorie di certificato - ossia il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche - e di dichiarazione sostitutiva di certificazione - ossia il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati predetti.

Il successivo art. 46 indica le varie categorie di stati, qualità personali e fatti comprovanti con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, ossia con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato).

A norma dell'art. 47, poi, "L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. Secondo il successivo art. 48 "1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze."

Tanto premesso in termini di inquadramento della normativa di riferimento, va osservato come, nel caso in esame, il modulo in questione, sottoscritto dal ricorrente, contenesse la espressa dicitura circa la consapevolezza, da parte del sottoscrittore, che l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese lo avrebbe esposto alla responsabilità penale, con revoca dell'ammissione, se conseguita, da parte del Consiglio dell'Ordine.

Pertanto evidente appare il richiamo all'obbligo giuridico del dichiarante a dire il vero, condizione in presenza della quale può sussistere il reato di cui all'art. 483 cod pe n .

Pacifico appare, sul punto, l'orientamento di questa Corte che, in tema di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 445/2000 ha ravvisato la configurabilità del delitto di falso ideologico commesso dal privato, qualora la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia falsa (Sez. 5, sentenza n. 12710 del 27/11/2014, Peccia, RV. 263888; Sez. 5, sentenza n. 48681 del 06/06/2014, Sola, Rv. 261278, caso nel quale è stato ravvisato il reato nella falsa dichiarazione di non aver mai riportato condanne penali, allegata ad istanza preordinata ad ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti geometri).

Del tutto immune da vizi logici, quindi, appare la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto come, nel caso in esame, la dichiarazione fosse stata resa ai sensi del'art. 46 d.p.r. 445/2000, disposizione che non richiede, ai fini della validità della sottoscrizione, alcuna autentica di firma, in quanto, a differenza da quanto disposto dall'art. 47 dello stesso d.p.r., non contiene alcun richiamo all'art. 38 e, quindi, alle modalità di sottoscrizione in presenza del dipendente addetto ovvero mediante presentazione, unitamente alla sottoscrizione, di un documento di identità del sottoscrittore.

Con detto snodo motivazionale il ricorso, pertanto, sembra non essersi affatto confrontato, essendo esso basato sull'erroneo presupposto che alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 445/2000 si applichi quanto previsto dall'art. 38 del medesimo d.p.r.

Senza alcun dubbio, inoltre, l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 445 del 2000 riveste la funzione di provare i fatti attestati, evitando al privato l'onere di provarli con la produzione di certificati (nella specie certificato del casellario giudiziale); in tal modo essa collega l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di dichiarare il vero.

In tal senso, infatti, occorre ricordare l'orientamento di questa Corte regolatrice che, sin dalla sentenza delle Sez. U., n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413, ha affermato in principio secondo il quale "Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero."

Il concetto è stato ribadito dalle successive sezioni semplici, che hanno ricordato come il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e ad esso siano ricollegati specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale (Sez. 5, Sentenza n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese ed altro, Rv. 264841; Sez. 5, sentenza n. 19279 del 02/04/2014, Scalici, Rv. 259883; Sez. 6, sentenza n. 23587 del 28/02/2013, Ceciliani, Rv. 256259; Sez. 6, sentenza n. 49989 del 07/07/2004, Ramazio, Rv. 230588), con la conseguenza che il delitto non sussiste qualora la condotta del privato non è destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati (Sez. 5, Sentenza n. 193610 del 13/02/2006, Caccurri, Rv. 234538).

Ciò significa, quindi, che la norma di cui all'art. 483 cod. pen. richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma - eventualmente di carattere extrapenale - che conferisca attitudine probatoria all'atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all'obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità.

Nessun dubbio, inoltre che detta norma possa essere individuata nell'art. 46 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 - che indica le varie categorie di stati, qualità personali e fatti comprovanti con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato -- e del successivo art. 48 - che, come già ricordato, onera le amministrazioni, nella predisposizione dei moduli per la presentazione della dichiarazioni sostitutive, di inserire il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Nel caso in esame, pertanto, stante l'incontestata natura di enti pubblici non economici degli Ordini e dei Collegi nazionali professionali, inclusi tra le pubbliche amministrazioni, giusta la previsione dell'art. 1, comma secondo, d. Igs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nel d. Igs. n. 165 del 2001, e stante l'espresso richiamo alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, contenuto nel modulo predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di P., la condotta del ricorrente integra senza alcun dubbio la fattispecie penale di cui all'art. 483 cod. pen.

Le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, consistono, quindi, in dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni; esse sono, pertanto, sostitutive di una certificazione rilasciata da un ente dotato di capacità certificativa (il casellario giudiziale, nella specie), e, conseguentemente, l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati ed a produrre specifici effetti, ossia, nel caso in esame, l'ammissione del ricorrente al registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di P..

La sentenza impugnata, inoltre, ha dato atto che il modulo fosse stato predisposto in maniera chiara, dovendosi escludere qualsiasi errore di comprensione.

E' stata poi esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis, cod. pen., in relazione all'interesse del Consiglio dell'Ordine ad un'informazione veritiera, considerata, altresì, la circostanza che l'omessa indicazione riguardava due distinti procedimenti penali.

La Corte di merito ha, quindi, evidenziato una condotta di tipo non occasionale e, in concreto, espressione di una volontà di tacere la presenza di due procedimenti penali, il che manifesta una reiterazione incompatibile con il fatto di particolare tenuità.

Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23/02/2018

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