Autocertificazione – ex art. 46 d.P.R. 445/2000 – e art. 483 c.p.
Cass. pen. 16 maggio 2018 (ud. 23
febbraio 2018), n. 21683
L’autocertificazione, resa ai sensi dell'art.
46 d.p.r. 445/2000, riveste la funzione
di provare i fatti attestati, evitando al privato l'onere di provarli con la
produzione di certificati (nella specie certificato del casellario giudiziale);
in tal modo essa collega l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del
dichiarante di dichiarare il vero.
La dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
445/2000, non richiede, ai fini della validità della sottoscrizione, alcuna
autentica di firma, in quanto, a differenza da quanto disposto dall'art. 47
dello stesso d.P.R., non contiene alcun richiamo all'art. 38 e, quindi, alle modalità
di sottoscrizione in presenza del dipendente addetto ovvero mediante
presentazione, unitamente alla sottoscrizione, di un documento di identità del
sottoscrittore.
La norma di cui all'art. 483 cod. pen.
richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con
una diversa norma - eventualmente di carattere extrapenale - che conferisca
attitudine probatoria all'atto in cui confluisce la dichiarazione falsa, così
dando luogo all'obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità. Diversa
norma che, nel caso di specie, è individuata nell’art. 46 del .P.R. 445/2000
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di P.
confermava la sentenza emessa dal Tribunale di P. in composizione monocratica,
con cui M.S. era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui
all'art. 483 cod. pen., perché, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, nel corso della domanda
di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, avanzata al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di P., attestava falsamente di non avere carichi
pendenti, circostanza risultata contraria al vero atteso che, da accertamenti
eseguiti dal medesimo Consiglio dell'Ordine, all'epoca della resa dichiarazione
a suo carico risultavano essere pendenti due procedimenti penali, entrambi in
carico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di P.; in P. il
01/09/2010.
2. Con ricorso in data 16/10/2017
M.S. ricorre, a mezzo del difensore di
fiducia Avv.to Michele Claudio Riccio, per vizio di motivazione, ai sensi
dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della
sentenza impugnata avrebbe dovuto verificare se alla dichiarazione resa al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di P. potesse attribuirsi il valore di
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000, non essendo stato in alcun modo verificato se detta
dichiarazione fosse stata sottoscritta alla presenza di un dipendente o se, in
caso contrario, fosse stato allegato il documento di riconoscimento del
sottoscrittore, non rinvenibile agli atti processuali, non risultando, in ogni
caso, autenticata la sottoscrizione del ricorrente; inoltre, nel modulo
predisposto dal Consiglio dell'Ordine, manca il richiamo alle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni mendaci, previsto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, e
detto modulo non reca alcuna dichiarazione per esteso di non essere sottoposto
a procedimenti penali, non essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del
reato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, limitarsi a barrare uno
spazio contenuto nel modulo; si rappresenta, altresì, che la legge
professionale forense non richiede l'assenza di procedimenti penali per l'iscrizione
nel registro dei praticanti; ci si duole, infine, della mancata applicazione
della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente ribadita
l'ordinanza pronunciata in udienza, con cui non è stata accolta l'adesione
all'astensione dalle udienze, proclamata dalle associazioni forensi, da parte
del difensore della parte civile, attesa l'imminente prescrizione del reato,
alla data del 01/03/2018. Come noto, infatti, l'art. 4 del Codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati prevede che
in materia penale l'astensione non è consentita in riferimento ai processi
concernenti reati la cui prescrizione maturi, se pendenti nel giudizio di
legittimità, entro novanta giorni, come nel caso in esame.
Procedendo, quindi, all'esame
delle eccezioni formulate innanzi a questa Corte all'udienza del 23/02/2018, va
osservato quanto segue: quanto alla eccepita omessa notifica all'imputato
dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, questa Corte ha già
chiarito che la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di
imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato
l'estratto contumaciale, è inutiliter data soltanto se l'irregolarità di detta
notifica sia stata eccepita dal difensore, ed il giudice d'appello abbia omesso
l'esame della sollevata eccezione (Sez. 5, sentenza n. 44846 del 24/09/2013,
Pinsoglio ed altro, Rv. 257134; Sez. 2, sentenza n. 25778 del 05/06/2012, Menna,
Rv. 253083); nel caso in esame, come si evince dal contenuto della sentenza
impugnata, con i motivi di gravame non era stata affatto proposta detta
eccezione, né nel ricorso è prospettato altrimenti.
Quanto all'omessa notifica
all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, va osservato
che, come si evince dall'intestazione della sentenza medesima, il processo in
grado di appello non risulta fosse stato celebrato in contumacia dell'imputato
che, al contrario, risulta "libero assente". In ogni caso va
ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione
proposta dal difensore prima del decorso del termine per l'imputato, non
maturato a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale, determina
la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione di quest'ultimo,
nonostante l'irrituale notificazione, qualora la situazione processuale
fornisca la dimostrazione che l'imputato ha avuto conoscenza dell'esistenza del
provvedimento da impugnare, e risulti inoltre il conferimento da parte dello
stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua
vece il diritto di impugnazione (Sez. F., sentenza n. 41158 del 25/08/2015,
P.G. in proc. E. ed altri, Rv. 264884; Sez. 5, sentenza n. 41066 del
11/07/2014, Chiavacci, Rv. 260775); nel caso in esame risulta - con atto
depositato presso la Corte
di Appello di P. in data 16/10/2017 - che M.S. avesse nominato difensore di
fiducia l'Avv.to Michele Claudio Riccio, conferendo al predetto procura
speciale al fine di impugnare la sentenza n. 222 emessa dalla Corte di Appello
in data 18/05/2017, apparendo, quindi, evidente come il M. fosse consapevole
della sentenza emessa nei suoi confronti.
OMISSIS
Va premesso che l'art. 1 del
d.p.r. 445 del 2000 individua le categorie di certificato - ossia il documento
rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche - e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione - ossia il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in
sostituzione dei certificati predetti.
Il successivo art. 46 indica le
varie categorie di stati, qualità personali e fatti comprovanti con
dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, ossia con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni (data e luogo di nascita; residenza;
cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe,
coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita
del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizioni in
albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a
ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti; qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale
o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di
pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni
relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate
nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali; di non essere l'ente destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato).
A norma dell'art. 47, poi,
"L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa
e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui
all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le
eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. Secondo il successivo
art. 48 "1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono
i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli
interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di
cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in
cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni
inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze."
Tanto premesso in termini di
inquadramento della normativa di riferimento, va osservato come, nel caso in
esame, il modulo in questione, sottoscritto dal ricorrente, contenesse la
espressa dicitura circa la consapevolezza, da parte del sottoscrittore, che
l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese lo avrebbe esposto
alla responsabilità penale, con revoca dell'ammissione, se conseguita, da parte
del Consiglio dell'Ordine.
Pertanto evidente appare il
richiamo all'obbligo giuridico del dichiarante a dire il vero, condizione in
presenza della quale può sussistere il reato di cui all'art. 483 cod pe n .
Pacifico appare, sul punto,
l'orientamento di questa Corte che, in tema di dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 46 d.p.r. 445/2000 ha ravvisato la configurabilità del delitto di
falso ideologico commesso dal privato, qualora la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio sia falsa (Sez. 5, sentenza n. 12710 del 27/11/2014, Peccia, RV.
263888; Sez. 5, sentenza n. 48681 del 06/06/2014, Sola, Rv. 261278, caso nel
quale è stato ravvisato il reato nella falsa dichiarazione di non aver mai
riportato condanne penali, allegata ad istanza preordinata ad ottenere l'iscrizione
nel registro dei praticanti geometri).
Del tutto immune da vizi logici,
quindi, appare la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto come,
nel caso in esame, la dichiarazione fosse stata resa ai sensi del'art. 46
d.p.r. 445/2000, disposizione che non richiede, ai fini della validità della
sottoscrizione, alcuna autentica di firma, in quanto, a differenza da quanto
disposto dall'art. 47 dello stesso d.p.r., non contiene alcun richiamo all'art.
38 e, quindi, alle modalità di sottoscrizione in presenza del dipendente
addetto ovvero mediante presentazione, unitamente alla sottoscrizione, di un
documento di identità del sottoscrittore.
Con detto snodo motivazionale il
ricorso, pertanto, sembra non essersi affatto confrontato, essendo esso basato
sull'erroneo presupposto che alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46
d.p.r. 445/2000 si applichi quanto previsto dall'art. 38 del medesimo d.p.r.
Senza alcun dubbio, inoltre,
l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 445 del 2000 riveste la
funzione di provare i fatti attestati, evitando al privato l'onere di provarli
con la produzione di certificati (nella specie certificato del casellario
giudiziale); in tal modo essa collega l'efficacia probatoria dell'atto al
dovere del dichiarante di dichiarare il vero.
In tal senso, infatti, occorre
ricordare l'orientamento di questa Corte regolatrice che, sin dalla sentenza
delle Sez. U., n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413, ha affermato in
principio secondo il quale "Il delitto di falsità ideologica commessa da
privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in
cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i
fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia
probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il
vero."
Il concetto è stato ribadito
dalle successive sezioni semplici, che hanno ricordato come il delitto di
falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora
l'atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato
a provare la verità dei fatti attestati, e ad esso siano ricollegati specifici
effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal
pubblico ufficiale (Sez. 5, Sentenza n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese ed
altro, Rv. 264841; Sez. 5, sentenza n. 19279 del 02/04/2014, Scalici, Rv.
259883; Sez. 6, sentenza n. 23587 del 28/02/2013, Ceciliani, Rv. 256259; Sez.
6, sentenza n. 49989 del 07/07/2004, Ramazio, Rv. 230588), con la conseguenza
che il delitto non sussiste qualora la condotta del privato non è destinata a
confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa
attestati (Sez. 5, Sentenza n. 193610 del 13/02/2006, Caccurri, Rv. 234538).
Ciò significa, quindi, che la
norma di cui all'art. 483 cod. pen. richiede, per la definizione del suo
contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma - eventualmente di
carattere extrapenale - che conferisca attitudine probatoria all'atto in cui
confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all'obbligo per il
dichiarante di attenersi alla verità.
Nessun dubbio, inoltre che detta
norma possa essere individuata nell'art. 46 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 - che
indica le varie categorie di stati, qualità personali e fatti comprovanti con
dichiarazioni sottoscritte dall'interessato -- e del successivo art. 48 - che,
come già ricordato, onera le amministrazioni, nella predisposizione dei moduli
per la presentazione della dichiarazioni sostitutive, di inserire il richiamo
alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Nel caso in esame, pertanto,
stante l'incontestata natura di enti pubblici non economici degli Ordini e dei
Collegi nazionali professionali, inclusi tra le pubbliche amministrazioni,
giusta la previsione dell'art. 1, comma secondo, d. Igs. n. 29 del 1993, poi
trasfuso nel d. Igs. n. 165 del 2001, e stante l'espresso richiamo alle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, contenuto nel modulo
predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di P., la condotta del
ricorrente integra senza alcun dubbio la fattispecie penale di cui all'art. 483
cod. pen.
Le dichiarazioni sostitutive,
attestanti stati e qualità personali, consistono, quindi, in dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni; esse sono, pertanto, sostitutive di una certificazione
rilasciata da un ente dotato di capacità certificativa (il casellario
giudiziale, nella specie), e, conseguentemente, l'atto nel quale tali
dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati
ed a produrre specifici effetti, ossia, nel caso in esame, l'ammissione del
ricorrente al registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di P..
La sentenza impugnata, inoltre,
ha dato atto che il modulo fosse stato predisposto in maniera chiara, dovendosi
escludere qualsiasi errore di comprensione.
E' stata poi esclusa la causa di
non punibilità di cui all'art.131 bis, cod. pen., in relazione all'interesse
del Consiglio dell'Ordine ad un'informazione veritiera, considerata, altresì,
la circostanza che l'omessa indicazione riguardava due distinti procedimenti penali.
La Corte di merito ha, quindi,
evidenziato una condotta di tipo non occasionale e, in concreto, espressione di
una volontà di tacere la presenza di due procedimenti penali, il che manifesta
una reiterazione incompatibile con il fatto di particolare tenuità.
Ne discende, pertanto, il rigetto
del ricorso, con conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in euro 1.500,00 oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il
23/02/2018
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