Trib. Venezia 2017
In tema di negoziazione assistita, la
certificazione di autenticità delle sottoscrizioni, effettuata dagli avvocati
dei coniugi, è strumentale non già alla trascrizione dell'accordo di
negoziazione assistita nei registri immobiliari, ma alla trascrizione del
medesimo nell'archivio dello stato civile.
Il contenuto tipico dell'accordo di negoziazione assistita, preordinato
alla separazione consensuale o al divorzio, è quello dei provvedimenti tipici
in tali materie; id est: la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione di tali istituti, l'addebitabilità della separazione, l'assegno
di mantenimento o divorzile, il regime di affidamento e di visita dei figli,
l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno di mantenimento dei figli. Qualora
i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano da tale contenuto
tipico – come ad es. trasferimenti immobiliari o la regolamentazione dei
rapporti derivanti dallo scioglimento della comunione legale –, è necessario
rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa civilistica, sia
ad substantiam, sia ai fini della
trascrizione, con la conseguenza che si dovrà applicare quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 132/2014,
che detta una normativa generale rivolta a tutti gli accordi di negoziazione
assistita, e quindi anche a quelli preordinati alla separazione o al divorzio
dei coniugi.
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