martedì 24 aprile 2018


Trib. Venezia 2017

In tema di negoziazione assistita, la certificazione di autenticità delle sottoscrizioni, effettuata dagli avvocati dei coniugi, è strumentale non già alla trascrizione dell'accordo di negoziazione assistita nei registri immobiliari, ma alla trascrizione del medesimo nell'archivio dello stato civile.

Il contenuto tipico dell'accordo di negoziazione assistita, preordinato alla separazione consensuale o al divorzio, è quello dei provvedimenti tipici in tali materie; id est:  la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tali istituti, l'addebitabilità della separazione, l'assegno di mantenimento o divorzile, il regime di affidamento e di visita dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno di mantenimento dei figli. Qualora i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico – come ad es. trasferimenti immobiliari o la regolamentazione dei rapporti derivanti dallo scioglimento della comunione legale –, è necessario rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione, con la conseguenza che si dovrà applicare  quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 132/2014, che detta una normativa generale rivolta a tutti gli accordi di negoziazione assistita, e quindi anche a quelli preordinati alla separazione o al divorzio dei coniugi.

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