Corte di Giustizia UE 27 ottobre 2016, n. C-428/15
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia
civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale –
Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 15 – Trasferimento del
caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro – Ambito di
applicazione – Condizioni per l’applicazione – Autorità
giurisdizionale più adatta – Interesse superiore del minore»
1) L’articolo 15 del regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento
(CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che si applica in
presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato sulla base
del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e avente ad
oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità genitoriale, come
quello di cui al procedimento principale, qualora la dichiarazione di
competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti, a
valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale altro Stato membro, ai sensi
del suo diritto interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmente
diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro.
2) L’articolo 15, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che:
– per poter stabilire
che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore
ha un legame particolare è più adatta, il giudice competente di uno Stato
membro deve accertarsi che il trasferimento del caso a detta autorità
giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al
trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura
applicabili in detto altro Stato membro;
– per poter stabilire
che un siffatto trasferimento corrisponde all’interesse superiore del minore,
il giudice competente di uno Stato membro deve in particolare accertarsi che
tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione
del minore.
3) L’articolo 15, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il giudice
competente di uno Stato membro non deve tenere conto, in sede di attuazione di
tale disposizione in un determinato caso in materia di responsabilità genitoriale,
né dell’incidenza di un possibile trasferimento di detto caso a un’autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro sul diritto di libera circolazione
delle persone interessate diverse dal minore interessato, né del motivo per il
quale la madre di tale minore si è avvalsa di tale diritto, prima che detto
giudice fosse adito, salvo che considerazioni di questo tipo siano tali da
ripercuotersi in modo negativo sulla situazione di tale minore.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 ottobre 2016
Nella causa C‑428/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court
(Corte Suprema, Irlanda), con decisione del 31 luglio 2015, pervenuta in
cancelleria il 4 agosto 2015, nel procedimento
Child
and Family Agency
contro
J.D.,
con l’intervento di:
R.P.D.,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione,
M. Vilaras, J. Malenovský (relatore), M. Safjan e D. Šváby,
giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 12 maggio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Child and Family Agency, da
L. Jonker, solicitor, T. O’Leary, SC, e D. Leahy, barrister;
– per
J.D., da I. Robertson, solicitor, M. de Blacam, SC, e G. Lee, BL;
– per il
minore R.P.D., da G. Irwin, solicitor, G. Durcan, SC,
S. Fennell, BL, e N. McDonnell, BL;
– per
l’Irlanda, da E. Creedon e L. Williams nonché da A. Joyce, in
qualità di agenti, assistiti da A. Carroll, BL;
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčíl, in qualità di agenti;
– per il
governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Wilderspin, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 16 giugno 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15
del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1, e
rettifica in GU 2013, L 82, pag. 63).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Child and Family Agency
(Agenzia per l’infanzia e la famiglia, Irlanda; in prosieguo: l’«Agenzia») e la
sig.ra J.D. in merito alla sorte del secondo figlio di quest’ultima, il
minore in tenera età R.
Contesto normativo
3 I
considerando 5, 12, 13 e 33 del regolamento n. 2201/2003 enunciano:
«(5) Per
garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento
disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse
le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un
procedimento matrimoniale.
(...)
(12) È
opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale
accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del
minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la
competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro
in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento
della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità
genitoriale.
(13) Nell’interesse
del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo
eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un
altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso.
Tuttavia, in questo caso, il giudice adito in seconda istanza non dovrebbe
essere autorizzato a trasferire il caso a un terzo giudice.
(...)
(33) Il
presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi
sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del
bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea».
4 L’articolo
1 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Campo di applicazione»,
prescrive quanto segue:
«1. Il presente
regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale,
alle materie civili relative:
(...)
b) all’attribuzione,
all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità
genitoriale.
2. Le materie di cui
al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:
a) il diritto
di affidamento e il diritto di visita;
(...)
d) la
collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
(...)».
5 L’articolo
2, punto 7, di tale regolamento stabilisce che, ai fini dello stesso, deve
intendersi per:
«“responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui
è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione
giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i
beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di
affidamento e il diritto di visita».
6 Il
capo II di detto regolamento, intitolato «Competenza», comprende fra l’altro
una sezione 2, intitolata «Responsabilità genitoriale», che prevede, agli
articoli da 8 a 15, una serie di regole riguardanti la competenza delle
autorità giurisdizionali degli Stati membri in materia.
7 L’articolo
8 di tale regolamento, intitolato «Competenza generale», al paragrafo 1
dispone, in particolare, quanto segue:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono
competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in
cui sono adit[e]».
8 A
termini dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, intitolato
«Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a
trattare il caso»:
«1. In via
eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a
conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un
altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più
adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda
all’interesse superiore del minore, possono:
a) interrompere
l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare
domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al
paragrafo 4 oppure
b) chiedere
all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza
ai sensi del paragrafo 5.
2. Il paragrafo 1 è
applicabile:
a) su
richiesta di una parte o
b) su
iniziativa dell’autorità giurisdizionale o
c) su
iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il
minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.
Il trasferimento della causa può tuttavia essere
effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di
un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è
accettato da almeno una delle parti.
3. Si ritiene che il
minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo
1, se tale Stato membro
a) è divenuto
la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al
paragrafo 1 è stata adita; o
b) è la
precedente residenza abituale del minore; o
c) è il paese
di cui il minore è cittadino; o
d) è la
residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
e) la causa
riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla
conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di
questo Stato membro.
4. L’autorità
giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un
termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro
devono essere adite conformemente al paragrafo 1.
Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua
ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai
sensi degli articoli da 8 a 14.
5. Le autorità
giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza,
ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso,
all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono
adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità
giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso
contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità
giurisdizionale preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14.
6. Le autorità
giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero
attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo 53».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9 La
sig.ra D. è cittadina del Regno Unito.
10 Il
suo primo figlio è stato collocato in un istituto nel Regno Unito nel corso del
2010, in seguito a constatazioni secondo cui la sig.ra D., da un lato,
soffriva di un disturbo di personalità qualificato come «comportamento
asociale» e, dall’altro, aveva dato prova di violenza fisica verso tale figlio.
11 Mentre
risiedeva sempre in tale Stato membro, la sig.ra D. si è sottoposta, il 27
agosto 2014, a un esame prenatale organizzato dalle autorità di tutela
dell’infanzia del suo luogo di residenza in previsione della nascita del suo
secondo figlio, R., e ciò in ragione dei suoi precedenti medici e familiari. Da
questo esame è emerso fra l’altro che la sig.ra D. aveva dato prova di
affetto verso il suo primo figlio, che attendeva la nascita di R. con un
atteggiamento positivo e che aveva preso provvedimenti in previsione di tale
nascita e che, in particolare, aveva manifestato la volontà di collaborare con
gli assistenti sociali al riguardo. Le autorità competenti hanno tuttavia
ritenuto che, al momento della nascita, R. avrebbe dovuto essere affidato a una
famiglia affidataria, nell’attesa dell’avvio di una procedura di adozione da
parte di terzi.
12 La
sig.ra D. ha quindi risolto il proprio contratto di locazione e ha venduto
i propri beni nel Regno Unito, per stabilirsi in Irlanda il 29 settembre 2014.
R. è nato in tale secondo Stato membro il 25 ottobre 2014. Entrambi vi
risiedono da allora.
13 Poco
dopo la nascita di R., l’Agenzia ha chiesto alla District Court (Corte
distrettuale, Irlanda) competente di ordinare che il minore fosse oggetto di un
provvedimento di affido. Tale domanda è stata tuttavia respinta con la
motivazione che le prove de relato provenienti dal Regno Unito sulle quali
l’Agenzia si basava erano irricevibili.
14 La Circuit Court (Corte
circondariale, Irlanda) competente, adita con un appello presentato
dall’Agenzia, ha disposto l’affidamento provvisorio di R. presso una famiglia
affidataria. Tale misura è stata regolarmente rinnovata da allora. La
sig.ra D. ha tuttavia ottenuto il beneficio del diritto di visita regolare
a suo figlio, di cui ella ha usufruito.
15 L’Agenzia
ha peraltro chiesto alla High Court (Alta Corte, Irlanda) che il giudizio nel
merito fosse trasferito alla High Court of Justice (England & Wales) [Alta
Corte di Giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito], in applicazione
dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003. Tale domanda è stata
sostenuta dal tutore ad litem di R.
16 Con
una sentenza del 26 marzo 2015, la High Court (Alta Corte) ha autorizzato l’Agenzia
a chiedere alla suddetta autorità giurisdizionale di esercitare la sua
competenza riguardo al caso di cui trattasi.
17 La
sig.ra D. ha chiesto di essere autorizzata ad appellarsi avverso tale
sentenza direttamente dinanzi alla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), che
ha accolto la sua richiesta, dopo aver sentito le parti.
18 Nella
sua decisione di rinvio, la
Supreme Court (Corte Suprema) si chiede, innanzitutto, se
l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 sia applicabile a un caso
avente ad oggetto una procedura di affidamento avviata sulla base del diritto
pubblico, come quello con cui è adito, malgrado il fatto che, attualmente,
nessuna procedura sia pendente nel Regno Unito e che una dichiarazione di
competenza delle autorità giurisdizionali di tale Stato membro necessiti
quindi, a valle, che le autorità di tutela dell’infanzia di detto Stato membro
accettino di prendere in carico il caso di R., avviando una simile procedura
sulla base del loro diritto interno.
19 Inoltre,
il giudice del rinvio si interroga su come interpretare la nozione di
«interesse superiore del minore» enunciata all’articolo 15 del regolamento
n. 2201/2003. Secondo detto organo, tale articolo non esige che il giudice
normalmente competente a conoscere di un determinato caso proceda, qualora
preveda di trasferirlo a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro
che reputi più indicata a conoscerne, a un esame completo dell’interesse
superiore del minore. Lo stesso ritiene che il giudice di norma competente
debba piuttosto eseguire una valutazione sommaria di tale questione, alla luce
del principio secondo cui è nell’interesse superiore del minore che sia
l’autorità giurisdizionale più indicata a valutare la situazione a procedervi,
con l’obbligo per l’organo giurisdizionale dell’altro Stato membro di
effettuare un’analisi più approfondita.
20 Infine,
il giudice del rinvio si interroga sugli elementi di cui tenere conto
nell’ambito di una tale valutazione sommaria. A tal riguardo, egli sottolinea
che del tutto legittimamente la sig.ra D. ha lasciato il Regno Unito per
stabilirsi in Irlanda prima della nascita di R., pur chiedendosi se non sia
comunque possibile tenere conto del fatto che il suo trasferimento è stato
motivato dal timore che il figlio le fosse sottratto dai servizi di tutela
dell’infanzia del primo di tali Stati membri.
21 In
tale contesto, la
Supreme Court (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 si applichi alle domande di
diritto pubblico in materia di cura dei minori presentate da un’autorità locale
in uno Stato membro, qualora, se il giudice di un altro Stato membro si
dichiara competente, si renda necessario l’avvio di un procedimento distinto su
iniziativa di un organo differente ai sensi di un ordinamento nazionale
diverso, ed eventualmente, se non probabilmente, vertente su circostanze di
fatto diverse.
2) In caso
affermativo, in che misura, eventualmente, un organo giurisdizionale dovrebbe
tenere conto del verosimile impatto di una domanda ai sensi dell’articolo 15,
se accolta, sulla libera circolazione dei soggetti interessati.
3) Qualora
l’“interesse superiore del minore”, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003, si riferisca unicamente alla decisione relativa
al foro competente, quali fattori relativi a tale nozione un organo
giurisdizionale possa prendere in considerazione, che non siano già stati
esaminati al fine di stabilire se un altro giudice sia “più adatto”.
4) Se un
giudice, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, possa
prendere in considerazione il diritto sostanziale, le norme procedurali o la
prassi giurisprudenziale dello Stato membro di cui trattasi.
5) In che
misura un giudice nazionale, ai fini dell’articolo 15 del regolamento
n. 2201/2003, dovrebbe tenere conto delle circostanze specifiche della
fattispecie, ivi compresa l’intenzione della madre di sottrarsi ai servizi
sociali del suo Stato di residenza, e quindi di dare alla luce il figlio in un
altro paese con un sistema di servizi sociali che considera a lei più
favorevoli.
6) Quali siano
precisamente gli elementi che un organo giurisdizionale nazionale deve prendere
in considerazione per stabilire quale giudice sia il più adatto a esaminare il
caso».
Procedimento dinanzi alla Corte
22 Il
giudice del rinvio ha chiesto che la causa beneficiasse del procedimento
pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 23 bis dello Statuto della
Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 107 del regolamento di
procedura della Corte.
23 Il
14 agosto 2015, la Corte
ha deciso, dopo aver sentito l’avvocato generale, di non accogliere tale
domanda, dopo aver rilevato che le circostanze esposte a supporto della stessa
non dimostravano l’urgenza richiesta per giustificare l’applicazione di detto
procedimento.
24 È
stato disposto, tuttavia, che detta causa fosse decisa in via prioritaria, in
applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
Sulle domande di riapertura della fase orale
25 In
seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale il 16
giugno 2016, l’Agenzia e l’Irlanda hanno chiesto, con atti depositati presso la
cancelleria della Corte, rispettivamente, il 5 ed il 19 agosto 2016, che fosse
disposta la riapertura della fase orale del procedimento, facendo valere la
necessità di chiarire la presentazione del quadro procedurale della controversia
oggetto del procedimento principale, come effettuata dal giudice del rinvio.
26 A
tal riguardo, l’articolo 83 del regolamento di procedura prevede che la Corte possa, sentito
l’avvocato generale, disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase
orale del procedimento, in particolare se non si ritiene sufficientemente
edotta.
27 Nel
caso di specie, la Corte,
sentito l’avvocato generale, si ritiene tuttavia sufficientemente edotta, dato
che gli elementi necessari ai fini della decisione sono presenti nel fascicolo
e che gli interessati hanno potuto prendere posizione al riguardo sia per
iscritto che oralmente. Non occorre, pertanto, disporre la riapertura della
fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
28 Con
la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15
del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che si
applica in presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato
sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro,
come nel procedimento principale, qualora la dichiarazione di competenza di un
organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti, a valle, dell’avvio,
da parte di un’autorità di tale altro Stato membro, ai sensi del suo diritto
interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmente diverse, di un
procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro.
29 Innanzitutto,
occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 15 del regolamento
n. 2201/2003 rientra nella sezione 2 del capo II di detto regolamento, il
quale stabilisce un insieme di regole di competenza nelle cause in materia di
responsabilità genitoriale, e, dall’altro, che tale articolo prevede una regola
di competenza specifica e derogatoria alla regola di competenza generale che
designa le autorità giurisdizionali del luogo di residenza abituale del minore
come giudici competenti a conoscere del merito di tali casi, enunciata
all’articolo 8 del medesimo regolamento.
30 Tenuto
conto dell’impianto sistematico della sezione 2 del capo II del regolamento
n. 2201/2003 e della posizione occupata dall’articolo 15, si deve
considerare che l’ambito di applicazione materiale di tale articolo è lo stesso
di quello di tutte le regole di competenza enunciate in detta sezione e, in
particolare, dell’articolo 8 di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza
del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 44).
31 A
tal riguardo, è vero che dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2,
del regolamento n. 2201/2003 risulta che tali regole di competenza si
applicano alle «materie civili» relative all’attribuzione, all’esercizio, alla
delega ed alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, come
definita all’articolo 2, punto 7, del medesimo regolamento.
32 Tuttavia,
la Corte ha già
dichiarato, a più riprese, che le regole di competenza previste dal regolamento
n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale devono essere interpretate,
alla luce del considerando 5 di tale regolamento, nel senso che si applicano a
cause in materia di responsabilità genitoriale aventi ad oggetto misure di
protezione del minore, anche nel caso in cui queste ultime siano considerate,
ai sensi dell’ordinamento interno di uno Stato membro, rientranti nel diritto
pubblico (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2007, C, C‑435/06,
EU:C:2007:714, punti 34 e da 50 a 51; del 2 aprile 2009, A, C‑523/07,
EU:C:2009:225, punti 24 e da 27 a 29, nonché del 26 aprile 2012, Health Service
Executive, C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, punti 60 e 61).
33 Da
quanto precede deriva che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 si
applica nel caso di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato sulla
base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e
avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità
genitoriale.
34 Inoltre,
riguardo alla questione se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003
possa essere applicato nel caso in cui la dichiarazione di competenza di un
organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti, a valle, dell’avvio,
da parte di un’autorità di tale altro Stato membro, ai sensi del suo diritto
interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmente diverse, di un
procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro, occorre
sottolineare che dal paragrafo 1 di detto articolo risulta che una
dichiarazione di questo tipo è subordinata alla condizione che l’organo
giurisdizionale di cui trattasi sia stato adito con una domanda presentata o
dalle parti in causa o dal giudice competente di tale primo Stato membro.
35 Per
contro, non risulta né da tale articolo né da alcun altro articolo del
regolamento n. 2201/2003 che una siffatta domanda, presentata dalle parti
in causa o dal giudice di uno Stato membro di norma competente, sia soggetta a
una condizione procedurale che si aggiunga a quella indicata al punto
precedente.
36 Ciò
posto, dato che una norma di procedura nazionale secondo cui la dichiarazione
di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessita,
a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale Stato membro, di un
procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro, può essere
messa in atto solo in seguito alla decisione con cui il giudice di tale primo
Stato membro di norma competente ha chiesto il trasferimento del caso a un
organo giurisdizionale di un altro Stato membro in applicazione del paragrafo 1
dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e alla decisione mediante
cui quest’altro organo giurisdizionale si è dichiarato competente sulla base
del paragrafo 5 del medesimo articolo, essa non può ritenersi ostativa
all’adozione di tali decisioni.
37 Inoltre,
l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 non osta a che l’avvio di un
procedimento distinto da parte dell’autorità dell’altro Stato membro induca,
eventualmente, l’organo giurisdizionale di tale altro Stato membro a tenere
conto di circostanze di fatto diverse da quelle che avrebbero potuto essere
considerate dal giudice inizialmente competente. Al contrario, una simile
ipotesi attiene al meccanismo di trasferimento a un organo giurisdizionale più
adatto istituito da tale articolo.
38 Per
i suddetti motivi, alla prima questione occorre rispondere che l’articolo 15
del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che si
applica in presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato
sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e
avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità
genitoriale, come quello di cui al procedimento principale, qualora la
dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro
necessiti, a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale altro Stato
membro, ai sensi del suo diritto interno e alla luce di circostanze di fatto
eventualmente diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo
Stato membro.
Sulle terza, sulla quarta e sulla sesta questione
39 Con
la terza, la quarta e la sesta questione, il giudice del rinvio chiede in
sostanza come interpretare e articolare le nozioni di autorità giurisdizionale
«più adatta» e di «interesse superiore del minore» di cui all’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.
40 L’articolo
15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 prevede che le autorità
giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito di un
caso possono chiedere il trasferimento di tale caso o di una sua parte
specifica a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale
il minore abbia un legame particolare, ove ritengano che quest’ultima sia più
adatta a trattarla e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore.
41 Poiché
le nozioni di autorità giurisdizionale «più adatta» e di «interesse superiore
del minore» ai sensi di tale disposizione non sono definite da alcun’altra
disposizione del regolamento n. 2201/2003, occorre interpretarle tenendo
conto del contesto nel quale si collocano e degli obiettivi perseguiti da detto
regolamento.
42 Si
deve preliminarmente osservare che, a termini del considerando 12 del
regolamento n. 2201/2003, le regole di competenza dettate da quest’ultimo
in materia di responsabilità genitoriale sono ispirate all’interesse superiore
del minore.
43 La
necessità che il trasferimento di un caso a un’autorità giurisdizionale di un
altro Stato membro corrisponda all’interesse superiore del minore costituisce,
come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue
conclusioni, un’espressione del principio cardine su cui, da un lato, si è
basato il legislatore nella concezione di tale regolamento e che, dall’altro,
deve guidare la sua attuazione nelle cause in materia di responsabilità
genitoriale ad esso assoggettate (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio
2008, Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 51; del 1° ottobre
2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 45, e del 12 novembre 2014, L, C‑656/13,
EU:C:2014:2364, punto 48).
44 A
tal riguardo, si deve altresì rilevare che, nel contesto del regolamento
n. 2201/2003, la considerazione dell’interesse superiore del minore è
volta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali del bambino, come si
evince dal considerando 33 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenze del
23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punti da 53 a 55,
e del 5 ottobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, punto 60).
45 Al
fine di garantire che sia preso in considerazione l’interesse superiore del
minore in sede di attuazione delle regole di competenza sancite dal regolamento
n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale, il legislatore
dell’Unione si è avvalso, come risulta dal considerando 12 di tale regolamento,
del criterio di vicinanza.
46 In
forza di tale criterio, la competenza delle autorità giurisdizionali degli
Stati membri in materia di responsabilità genitoriale è di norma determinata,
conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003,
dal luogo di residenza abituale del minore alla data in cui esse sono adite.
47 Tuttavia,
l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 consente il
trasferimento di un determinato caso a un’autorità giurisdizionale di uno Stato
membro diverso da quello a cui appartiene l’autorità giurisdizionale di norma
competente, fermo restando che, come risulta dal considerando 13 del medesimo
regolamento, un siffatto trasferimento deve rispondere a condizioni specifiche,
da un lato, e può avvenire solo in casi eccezionali, dall’altro.
48 Pertanto,
la regola del trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro sancita all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003
costituisce una regola di competenza speciale e derogatoria rispetto a quella
di competenza generale enunciata all’articolo 8, paragrafo 1, di tale
regolamento, cosicché essa dev’essere interpretata restrittivamente (v., per
analogia, sentenze del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU,
EU:C:2009:810, punto 38, e del 21 ottobre 2015, Gogova, C‑215/15,
EU:C:2015:710, punto 41).
49 Ciò
posto, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 dev’essere
interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro
normalmente competente a conoscere di una controversia deve, per poter
chiederne il trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro, riuscire a contrastare la forte presunzione in favore del mantenimento
della propria competenza derivante da tale regolamento, come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni.
50 Più
in particolare, occorre ricordare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo
15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, il trasferimento di un caso
in materia di responsabilità genitoriale, da parte di un’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro, può essere effettuato unicamente in favore
di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore
interessato abbia un «legame particolare».
51 Al
fine di dimostrare la sussistenza di un siffatto legame in un determinato caso,
occorre fare riferimento agli elementi elencati, in modo tassativo,
all’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) ad e), del regolamento
n. 2201/2003. Ne consegue che i casi privi di tali elementi devono essere
ab origine esclusi dal meccanismo di trasferimento.
52 Ebbene,
si deve constatare che tali elementi attestano tutti – se non in modo esplicito,
quantomeno dal punto di vista sostanziale – una vicinanza tra il minore
interessato dal caso e uno Stato membro diverso da quello cui appartiene
l’autorità giurisdizionale competente a conoscere dello stesso sulla base
dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.
53 Infatti,
i primi due elementi riguardano la residenza acquisita dal minore nell’altro
Stato membro interessato anteriormente o successivamente all’adizione
dell’autorità giurisdizionale di norma competente. Il terzo elemento riguarda
la cittadinanza di tale minore. Il quarto elemento fa derivare, nei casi
pertinenti, il legame di detto minore con l’altro Stato membro in ragione dei
beni che questi detiene nel suo territorio. Infine, il quinto elemento verte
sul legame di vicinanza che il minore ha con un determinato Stato a motivo dei
suoi parenti.
54 Alla
luce della natura dei suddetti elementi, si deve osservare che, in sede di
applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 a
un determinato caso, l’autorità giurisdizionale competente deve comparare
l’entità e l’intensità del legame di vicinanza «generale» che lo connette al
minore interessato, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di detto
regolamento, con quelle del legame di vicinanza «particolare» attestato da uno
o più degli elementi enunciati all’articolo 15, paragrafo 3, di tale
regolamento e sussistenti, nel caso di specie, tra tale minore e determinati
altri Stati membri.
55 Ciò
posto, l’esistenza di un «legame particolare» ai sensi dell’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, pertinente alla luce delle
circostanze del caso, tra il minore e un altro Stato membro non pregiudica
necessariamente, di per sé, la questione relativa a se, oltre a ciò,
un’autorità giurisdizionale di detto altro Stato membro sia «più adatta a
trattare il caso» rispetto al giudice competente, ai sensi di tale
disposizione, né tantomeno, in senso affermativo, la questione se il
trasferimento del caso a tale autorità giurisdizionale corrisponda all’interesse
superiore del minore.
56 Pertanto,
spetta in secondo luogo ancora all’autorità giurisdizionale competente
stabilire se, all’interno dell’altro Stato membro con cui il minore detiene un
legame particolare, esista un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il
caso.
57 A
tal fine, il giudice competente deve stabilire se il trasferimento del caso a
tale altra autorità giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto
reale e concreto, per quanto riguarda l’adozione di una decisione riguardante
il minore, rispetto all’ipotesi del suo mantenimento davanti ad esso. In tale
contesto può tenere conto, fra gli altri elementi, delle norme di procedura
dell’altro Stato membro, come quelle applicabili alla raccolta delle prove necessarie
al trattamento del caso. Per contro, il giudice competente non dovrebbe
prendere in considerazione, ai fini di una tale valutazione, il diritto
sostanziale di detto altro Stato membro che sarebbe eventualmente applicabile
da parte dell’autorità giurisdizionale di quest’ultimo, nell’ipotesi in cui il
caso le fosse trasferito. Infatti, una considerazione siffatta contrasterebbe
con i principi della fiducia reciproca tra Stati membri e del reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie sui quali si basa il regolamento
n. 2201/2003 (v., in tal senso, sentenze del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU,
EU:C:2009:810, punto 45, nonché del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09,
EU:C:2010:437, punti 70 e 71).
58 In
terzo e ultimo luogo, la necessità che il trasferimento corrisponda
all’interesse superiore del minore implica che il giudice competente si
accerti, alla luce delle circostanze concrete del caso, che il trasferimento da
esso previsto in favore di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro
non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore
interessato.
59 A
tal fine, il giudice competente deve valutare l’eventuale incidenza negativa
che un simile trasferimento potrebbe avere sui rapporti affettivi, familiari e
sociali del minore interessato dal caso o sulla situazione materiale di
quest’ultimo.
60 In
tale contesto, il giudice competente può altresì decidere, sulla base
dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, di chiedere
il trasferimento non già dell’intero caso ma soltanto di una parte specifica
del medesimo, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze che lo
caratterizzano. Una simile facoltà può, in particolare, essere contemplata ove
il legame di vicinanza con un altro Stato membro non riguardi direttamente il
minore in quanto tale, bensì uno dei titolari della responsabilità genitoriale,
per il motivo enunciato all’articolo 15, paragrafo 3, lettera d), del
regolamento n. 2201/2003.
61 Alla
luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la terza, la quarta
e la sesta questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che:
– per
poter stabilire che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il
quale il minore ha un legame particolare è più adatta, il giudice competente di
uno Stato membro deve accertarsi che il trasferimento del caso a detta autorità
giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al
trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura
applicabili in detto altro Stato membro;
– per
poter stabilire che un siffatto trasferimento corrisponde all’interesse
superiore del minore, il giudice competente di uno Stato membro deve in
particolare accertarsi che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi
negativamente sulla situazione del minore.
Sulla seconda e sulla quinta questione
62 Con
la seconda e la quinta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se
l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere
interpretato nel senso che il giudice competente di uno Stato membro deve
tenere conto, in sede di attuazione di tale disposizione in un determinato caso
in materia di responsabilità genitoriale, dell’incidenza di un possibile
trasferimento di tale caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro sul diritto di libera circolazione delle persone interessate o del
motivo per il quale la madre del minore interessato si sia avvalsa di questo
diritto, prima che detto giudice fosse adito.
63 A
tal riguardo, si deve ricordare che, come osservato al punto 42 della presente
sentenza, la prescrizione prevista all’articolo 15, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003 è ispirata, analogamente alle altre regole di
competenza previste da tale regolamento in materia di responsabilità
genitoriale, all’interesse superiore del minore, e che la questione relativa a
se, in un caso determinato, il trasferimento del caso corrisponda a detto
interesse superiore implica in particolare, come osservato al punto 58 della
presente sentenza, la verifica che un tale trasferimento non rischi di
ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore interessato.
64 Ne
deriva che il rischio di ripercussioni negative di un possibile trasferimento
del caso sul diritto di libera circolazione del minore interessato fa parte
degli elementi che devono essere presi in considerazione in sede di attuazione
dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.
65 Per
contro, le considerazioni relative ad altre persone interessate dal caso non
sono destinate, in via di principio, a essere prese in considerazione, salvo
che siano anch’esse rilevanti al fine di valutare il suddetto rischio per il
minore.
66 Di
conseguenza, l’eventuale incidenza di un siffatto trasferimento sul diritto
alla libera circolazione delle altre persone interessate, ivi inclusa la madre
del minore di cui trattasi, non può essere presa in considerazione dal giudice
competente, salvo che sia tale da ripercuotersi in modo negativo sulla
situazione di tale minore. Lo stesso vale per il motivo per il quale la madre
del minore si è avvalsa del suo diritto di libera circolazione prima che fosse
adito il giudice competente.
67 Alla
seconda e alla quinta questione occorre pertanto rispondere che l’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel
senso che il giudice competente di uno Stato membro non deve tenere conto, in
sede di attuazione di tale disposizione in un determinato caso in materia di
responsabilità genitoriale, né dell’incidenza di un possibile trasferimento di
detto caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sul diritto
di libera circolazione delle persone interessate diverse dal minore
interessato, né del motivo per il quale la madre di tale minore si è avvalsa di
tale diritto, prima che detto giudice fosse adito, salvo che considerazioni di
questo tipo siano tali da ripercuotersi in modo negativo sulla situazione di
tale minore.
Sulle spese
68 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 15
del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che si
applica in presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato
sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e
avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità
genitoriale, come quello di cui al procedimento principale, qualora la
dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato
membro necessiti, a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale altro
Stato membro, ai sensi del suo diritto interno e alla luce di circostanze di
fatto eventualmente diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel
primo Stato membro.
2) L’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel
senso che:
– per
poter stabilire che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il
quale il minore ha un legame particolare è più adatta, il giudice competente di
uno Stato membro deve accertarsi che il trasferimento del caso a detta autorità
giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al
trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura
applicabili in detto altro Stato membro;
– per
poter stabilire che un siffatto trasferimento corrisponde all’interesse
superiore del minore, il giudice competente di uno Stato membro deve in
particolare accertarsi che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi
negativamente sulla situazione del minore.
3) L’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel
senso che il giudice competente di uno Stato membro non deve tenere conto, in
sede di attuazione di tale disposizione in un determinato caso in materia di
responsabilità genitoriale, né dell’incidenza di un possibile trasferimento di
detto caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sul diritto
di libera circolazione delle persone interessate diverse dal minore
interessato, né del motivo per il quale la madre di tale minore si è avvalsa di
tale diritto, prima che detto giudice fosse adito, salvo che considerazioni di
questo tipo siano tali da ripercuotersi in modo negativo sulla situazione di
tale minore.
Firme
Dal sito http://curia.europa.eu
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