Provvedimento della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi 11 ottobre 2016, Disposizioni
in materia di comunicazione politica, tribune,
messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale in relazione
alla campagna per il
referendum popolare confermativo
indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (GU n. 240 del 13 ottobre 2016)
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 227 del 28 settembre 2016, e' stato indetto per il giorno
4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge
costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II
della Costituzione» approvata dal Parlamento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;
Visti quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire
l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di
parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli
articoli 2, 3, 4 e 5;
Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico
dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30
luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica
garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito
referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi
della comunicazione e dei messaggi politici;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Dispone
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, come di seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si
applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente
previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale sino alla
mezzanotte del 4 dicembre 2016.
2. Considerata la particolare importanza della consultazione
referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di
revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere,
ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, il servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale fornisce la massima
informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai
criteri di tutela del pluralismo, imparzialita', indipendenza,
parita' di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte
indicazioni di voto, sui temi oggetto del referendum, al fine di
consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata
conoscenza.
3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del
presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del
referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al
quesito.
Art. 2
Tipologia della programmazione Rai
durante la campagna referendaria
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la
programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla
consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo
esclusivamente tramite:
a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di
contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie,
previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonche'
eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche
autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel
rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti
aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;
b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del
referendum, ai sensi dell'art. 7;
c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'art.
5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalita' previste
dall'art. 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i
giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni
altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si
riferiscano specificamente ai temi propri del referendum, devono
essere ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1,
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica,
eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si
conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto
applicabili.
2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui
all'art. 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito
referendario, non e' ammessa, a nessun titolo, la presenza di
esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara
rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o
fatti personali di personaggi politici.
Art. 3
Soggetti legittimati alle trasmissioni
1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum
possono prendere parte:
a) il Comitato promotore, ai sensi dell'art. 138, secondo comma,
della Costituzione della richiesta referendaria;
b) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica firmatari delle richieste di
referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della
legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle
trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al
presente provvedimento;
c) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio
simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione
alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui
al presente provvedimento;
d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera c),
oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate
dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto,
con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento
nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle
modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
e) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto
del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano,
d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche
diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta
rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle
trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al
presente provvedimento;
f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di
rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui
alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse
obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile
anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate
alla richiesta di partecipazione, che deve altresi' contenere una
esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle
trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al
presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) chiedono
alla Commissione, entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare
alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterra' la
posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario,
ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da
sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), devono essersi
costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla
Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si
dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera
f), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della
richiesta referendaria, nonche' la sussistenza delle altre condizioni
indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 2. La comunicazione
degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica
certificata.
Art. 4
Illustrazione del quesito referendario
e delle modalita' di votazione
1. La Rai cura l'illustrazione dei temi propri del quesito
referendario in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio
accessibile a tutti, tenuto conto dell'art. 17, comma 2, del vigente
Contratto di servizio. Informa altresi' sulla data e sugli orari
della consultazione nonche' sulle modalita' di votazione, ivi
comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori che
non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi
sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non
udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli
riferiti ad altre elezioni.
2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con
caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi alla Commissione,
che li valuta con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2.
Art. 5
Tribune referendarie e trasmissioni
di comunicazione politica
1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale uno o
piu' cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito
referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il
contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali
prendono parte:
a) il Comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
b) i delegati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) in modo da
garantire la parita' di condizioni e in rapporto all'esigenza di
ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di
voto; la loro partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che essi
abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito
referendario;
c) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d)
ed e) in modo da garantire la parita' di condizioni e in rapporto
all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le
opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non puo' aver
luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione
rispetto al quesito referendario;
d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), tenendo
conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione
all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i
favorevoli e i contrari al quesito.
2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere
trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.
3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere
parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni
elettorali. Nei medesimi programmi non puo' farsi alcun riferimento a
competizioni elettorali in corso.
4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte
piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve
intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.
5. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per
ciascuna delle indicazioni di voto non piu' di tre persone.
6. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte
le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e
radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente
prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio
possono avere le particolarita' che la specificita' del mezzo rende
necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto piu'
possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o
assenza di un avente diritto non pregiudica la facolta' degli altri
soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o
confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro
spettante. Nelle relative trasmissioni e' fatta menzione di tali
rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a
disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una
indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente
assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione
dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune
sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale
registrazione, purche' effettuata nelle ventiquattro ore precedenti
l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che
prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti
che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano
riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della
trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
7. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono
delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla
Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene
fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art.
11.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo
l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento
nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai e' invitata
ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), garantendo un piu' efficace e tempestivo
riequilibrio di eventuali situazioni di disparita' in relazione
all'imminenza della consultazione. Ove cio' non sia possibile,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni valuta la
possibilita' di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete
su cui e' avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
9. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui
al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e
per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione.
Art. 6
Confronti
1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2
dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui
all'art. 5, comma 1, lettere a) e c), uno per ciascuna indicazione di
voto, in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento,
avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi
delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente
informativo. Il confronto e' moderato da un giornalista della Rai. La
durata di ciascun confronto e' di almeno 20 minuti. La partecipazione
dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e' determinata
in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al
momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei due
soggetti dell'ultimo confronto programmato e' il Comitato di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a). Si applica il comma 9 dell'art. 5,
se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'art.
1, comma 2, della presente delibera.
Art. 7
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene
trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire
dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all'art. 3 del presente provvedimento.
3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero
giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico
nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai e'
valutata dalla Commissione con le modalita' di cui al successivo art.
11.
4. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale
richiesta essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in
rapporto al quesito referendario;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle
strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e
registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard
equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera f), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente
la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico
al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica
certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.
5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque
ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari
al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi e'
effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza
tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di
richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da
parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta' dei
sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la
trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo
contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli
spazi ad essi spettanti.
6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 9. Per quanto non e'
espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
Art. 8
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari
diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto
riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di
tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della
completezza, dell'obiettivita' e della parita' di trattamento fra i
diversi soggetti politici.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi, curano, ferma restando
l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format
specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche
con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri
di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile
sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior
numero di ascoltatori di averne un'adeguata conoscenza, ed evitando
pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in
trasmissioni che risultino avere bassi indici di ascolto. Essi
osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela
atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per
determinate forze politiche. A tal fine, qualora il format del
programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima
attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle
posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo,
nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il
contraddittorio in condizioni di effettiva parita' di trattamento,
osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad
evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o
i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma
di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo
precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via
preliminare l'alternanza e la parita' delle presenze tra le posizioni
favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere
dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le
puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete
o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti
politici che esprimano le due posizioni contrapposte in relazione al
quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti
settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo
relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparita' di
trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare,
essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione
di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici
orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei
notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui
all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al
presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti
la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle
trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione
destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto
del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da
quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e
garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la
salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi
imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato
l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o
contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti
programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la
comprensibilita' dei temi in discussione, anche limitando il numero
dei partecipanti al dibattito.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi
di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere
rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono
tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e
possibilita' di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari
al quesito referendario.
5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai
pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da
renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei
programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai
dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai
soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario.
Con le stesse modalita' la Rai pubblica con cadenza settimanale i
medesimi dati in forma aggregata.
6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il
ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto
previsto dalle norme vigenti.
Art. 9
Programmi dell'accesso
1. La programmazione nazionale e regionale dell'accesso e' sospesa
a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino alla mezzanotte del 4
dicembre 2016.
Art. 10
Trasmissioni per persone con disabilita'
1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al
presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti
la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalita' di
fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita',
previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine
di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3,
recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie
al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso
della campagna referendaria.
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere
organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che
ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
Art. 11
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalita' di
svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di
ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente
provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio
di presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari
per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario
di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi'
precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle
trasmissioni programmate.
Art. 12
Responsabilita' del consiglio di amministrazione
e del direttore generale della Rai
1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della
Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'art. 8, comma 5,
emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito
referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale,
richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore
dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere
sostituiti dal direttore competente.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2016
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