Sulla configurabilità del reato di ‘corruzione elettorale’
Cass. pen. 22 settembre 2016
(ud. 20 luglio 2016) n. 39462
Il reato di cui all’art. 86 d.P.R. 570/1960
(ai sensi del quale, “Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la
firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale
o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori,
o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando
l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità
pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento
di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il
voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità”),
richiede un preciso ‘patto’ tra l’elettore ed il candidato (o chi per esso) in
funzione del voto da esprimere in relazione ad una determinata e prossima
competizione elettorale [aggiunge il S.C. che, nell’ambito della norma, “non
solo la qualità di «elettore» assume un significato selettivo coerente con la
necessità di un collegamento tra il patto illecito ed una “tornata” elettorale
determinata e prossima, in quanto suscettibile di venir meno per varie ragioni,
quali la pronuncia di condanne penali, e, con riferimento alle competizioni
locali, anche per la mutevolezza della residenza anagrafica”, ma anche “più
incisivamente, l’impiego, nel descrivere la condotta dell’«elettore», delle
sole parole «dare» o «negare», e non anche della parola «promettere», evoca
un’attività da compiere con immediatezza”]
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