Separazione/divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile –
Circolare Min. Interno 24 aprile 2015, n. 6 – Palazzo Spada riforma la sentenza
del Tar
Cons. di Stato, III, 26 ottobre 2016, n. 4478
OMISSIS
1. Il d.l. n. 132 del 12 settembre 2014 (recante «Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell’arretrato in materia di processo civile»), convertito, con
modificazioni, nella l. n. 162 del 10 novembre 2014, ha introdotto, nell’art.
12, una nuova procedura di separazione personale tra i coniugi e di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti al
sindaco, quale ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n.
396 del 2000.
1.1. Secondo la disciplina della «separazione consensuale,
richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi
all’ufficiale dello stato civile» contenuta nell’art. 12, comma 3, del d.l.
n. 132/2014, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, l’ufficiale dello
stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza
facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero
vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio od ottenerne lo
scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.
1.2. La innovativa disciplina del d.l. n. 132/2014 ha
introdotto dunque, accanto allo strumento della convenzione di ‘negoziazione
assistita’ in materia familiare (art. 6), una procedura semplificata, la quale
consente ai coniugi di percorrere, in alternativa alla tradizionale strada
della tutela giurisdizionale, una via interamente “autogestita”, come la
dottrina ha rilevato, allorché essi non abbiano figli minori, maggiorenni
incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della l. n. 104/1992, oppure economicamente non autosufficienti.
1.3. L’iter procedimentale risulta assai snello, perché
si esaurisce nella comparizione dei coniugi per due volte innanzi all’ufficiale
dello stato civile, una prima volta per fare le richieste dichiarazioni e una
seconda volta per confermarle.
2. Oggetto del presente giudizio è la circolare del Ministero
dell’Interno che ha dato indicazioni applicative della specifica previsione
dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, alla stregua della quale «l’accordo
non può contenere patti di trasferimento patrimoniale», precludendo quindi
ai coniugi di avvalersi della procedura semplificata avanti all’ufficiale dello
stato civile quando il loro accordo contempli simili patti.
2.1. Controverse tra le parti sono, in particolare, la finalità
e l’estensione di tale divieto legislativo, costituente un preciso limite
all’operatività della nuova disciplina che pure, in un’ottica deflattiva del
contenzioso anche in questa materia, fortemente valorizza l’autonomia dei
coniugi, in assenza di figli, nella regolamentazione dei loro interessi
scaturente dalla crisi matrimoniale.
2.2. L’ambigua formulazione del dettato normativo, che si
riferisce genericamente ai «patti di trasferimento patrimoniale», vede
il campo dell’interpretazione dividersi tra una tesi restrittiva, per la quale
esso vieterebbe solo i trasferimenti di beni una tantum in analogia con
quanto previsto dall’art. 5, comma ottavo, della l. n. 898 del 1970, e una tesi
estensiva, che amplia l’area del divieto a tutti gli accordi economici, anche
quelli che prevedano la corresponsione periodica di danaro mediante un assegno
per il mantenimento del coniuge più debole.
2.3. Lo stesso Ministero dell’Interno, odierno appellante, dopo
avere inizialmente condiviso tale secondo indirizzo interpretativo nelle
circolari n. 16 del 1° ottobre 2014 e n. 19 del 28 novembre 2014, ha poi mutato
avviso, dopo i rilievi espressi dal Ministero della Giustizia nella nota prot.
n. 1116 del 31 marzo 2015, e con la successiva circolare n. 6 del 24 aprile
2015 ha recepito la tesi restrittiva.
3. Le odierne appellate, l’Associazione Italiana degli Avvocati
per la Famiglia
e per i Minori e DONNA CHIAMA DONNA Onlus, entrambe associazioni senza scopo di
lucro che operano nell’ambito della tutela della famiglia e dei diritti civili
della persona, non ritenendo condivisibile tale ultima interpretazione, hanno
impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio proprio la circolare n. 6 del 24 aprile
2015 del Ministero dell’Interno, che ha dettato agli ufficiali dello stato
civile istruzioni relative all’applicazione dell’art. 12, comma 3, del d.l. n.
132/2014, convertito con modificazioni in l. n. 162 del 2014.
3.1. In tale circolare il Ministero dell’Interno, recependo
appunto le osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia nella nota
prot. n. 1116 del 2015 sopra citata, ha chiarito che sarebbe esclusa dal
divieto normativo la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale
dello stato civile, di un obbligo di pagamento avente ad oggetto il pagamento
di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di
separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di
richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio
(c.d. assegno divorzile).
3.2. Il divieto legislativo di cui all’art. 12, comma 3, del
d.l. n. 132 del 2014 sarebbe limitato quindi, secondo l’indirizzo
interpretativo seguito in ultimo dal Ministero, alla corresponsione, in
un’unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una
tantum), poiché si tratterebbe di una attribuzione patrimoniale (mobiliare
o immobiliare).
3.3. Tale interpretazione è stata però, come si è premesso,
contestata dalle associazioni ricorrenti in primo grado, che hanno dedotto
avanti al T.A.R. per il Lazio due motivi di illegittimità della circolare qui
impugnata, rispettivamente consistenti rispettivamente nella:
1) violazione dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014,
violazione dell’art. 24 Cost. ed eccesso di potere per travisamento dei
presupposti di diritto;
2) violazione dell’art. 17 della l. n. 400 del 1988, nullità
per carenza assoluta di potere ed eccesso di potere per incompetenza.
3.4. Nel primo grado del presente giudizio si è costituito il
Ministero dell’Interno, per resistere al ricorso, richiamando a sostegno delle
proprie ragioni la più volte citata nota prot. n. 1116 del 31 marzo 2015
inviatagli dal Ministero della Giustizia.
3.5. Tale nota è stata impugnata dalle ricorrenti con motivi aggiunti,
nei quali esse hanno articolato un terzo motivo, inerente al presunto eccesso
di potere per difetto di istruttoria e per sviamento, il difetto di
motivazione, la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e
l’incompetenza del Ministero della Giustizia.
3.6. Con la sentenza n. 7813 del 7 luglio 2016, il T.A.R. per
il Lazio ha accolto il primo motivo del ricorso ed ha annullato, per quanto di
interesse, la circolare impugnata.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero
dell’Interno e il Ministero della Giustizia, lamentandone l’erroneità per due
distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne hanno chiesto, previa
sospensione, la riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto in
primo grado dalle associazioni ricorrenti.
4.1. Si è costituita con atto depositato il 15 settembre 2016
Roma Capitale.
4.2. Si sono costituite con memoria difensiva depositata il 10
ottobre 2016 le associazioni appellate, per resistere all’avversaria
impugnazione, ed hanno altresì riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2,
c.p.a., i motivi articolati in primo grado e non esaminati dalla sentenza
impugnata.
4.3. Nella camera di consiglio del 13 ottobre 2016, fissata per
l’esame della domanda cautelare proposta dai Ministeri appellanti, il Collegio,
ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito, ai sensi dell’art.
60 c.p.a., e sentite anche sul punto le parti, che al riguardo nulla hanno
osservato, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dal
Ministero della Giustizia è nel merito fondato.
6. Occorre esaminare, secondo l’ordine logico delle questioni
proposte, l’eccezione preliminare dei Ministeri appellanti, i quali sostengono
che l’originario ricorso delle associazioni sarebbe inammissibile, perché ha ad
oggetto una circolare interpretativa del Ministero dell’Interno.
6.1. Secondo la tesi delle Amministrazioni, in particolare, la
circolare interpretativa non avrebbe un contenuto normativo o, comunque,
provvedimentale.
6.2. Essa sarebbe un mero atto interno, finalizzato ad
indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, che i privati
non avrebbero l’onere né la possibilità di impugnare, siccome priva di
contenuti innovativi o abrogativi per l’ordinamento giuridico e, quindi, di
efficacia esterna.
6.3. Tale rilievo varrebbe, a fortiori, per la
corrispondenza, meramente interna, intercorsa tra i due Ministeri, dell’Interno
e della Giustizia, il cui contenuto è stato riprodotto nella circolare
interpretativa impugnata.
6.4. Ne seguirebbe, secondo la tesi sostenuta con il primo
motivo di appello qui in esame (pp. 4-5 del ricorso), l’inammissibilità del
ricorso e dei motivi aggiunti proposti in prime cure dalle associazioni,
odierne appellate.
6.5. Il motivo deve essere respinto.
6.6. Questo Collegio non ignora che, per consolidato
orientamento di questo Consiglio, la circolare interpretativa di una
disposizione di legge è in linea di principio un atto interno finalizzato ad
indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di
effetti esterni, cosicché, non essendo considerabile quale atto presupposto del
provvedimento applicativo ritenuto lesivo (in questo caso, peraltro, nemmeno
presente), non sussiste l’onere della sua impugnazione (v., ex plurimis,
Cons. St., sez. IV, 30 aprile 2016, n. 2268).
6.7. Cionondimeno nella specifica materia dello stato civile,
retta da peculiari principî, va rammentato che «l’ufficiale dello stato
civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero
dell’Interno» (art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000).
6.8. Le istruzioni ministeriali in questo settore
dell’ordinamento sono normalmente contenute in circolari, come quella di cui si
controverte, vincolanti per ogni ufficiale dello stato civile che deve ad esse
uniformarsi e, quindi, anche nei confronti del sindaco che, nella sua veste di
ufficiale dello stato civile, è posto in posizione di subordinazione rispetto
al Ministero dell’Interno, per quanto non di tipo gerarchico in senso tecnico,
se non altro perché avverso gli atti dell’ufficiale di stato civile non è
ammesso alcun ricorso gerarchico, nel sistema previsto dal d.P.R. n. 396 del
2000.
6.9. La circolare ministeriale che reca le istruzioni in questa
materia, pertanto, vincola gli ufficiali dello stato civile, a differenza delle
altre circolari interpretative che, ordinariamente, sono prive di efficacia
vincolante nei confronti degli organi periferici – i quali possono, infatti,
disattenderne l’interpretazione senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro
atti per violazione di legge – e che si limitano a riproporre il contenuto
precettivo di atti normativi in vigore, con la conseguenza che, per l’assenza
di una loro immediata lesività, non è configurabile un interesse concreto ed
attuale ad impugnarle.
6.10. Questa sensibile differenza delle istruzioni impartite
dal Ministero dell’Interno agli ufficiali dello stato civile rispetto
all’ordinario regime delle circolari interpretative rende ragione, in via
generale, della loro immediata impugnabilità, in questa materia, perché la loro
efficacia vincolante, per gli ufficiali dello stato civile, condiziona
necessariamente l’applicazione delle disposizioni e degli istituti introdotti
per regolare gli stessi atti dello stato civile e si riverbera con effetti
esterni, altrettanto necessariamente, anche sulla posizione dei terzi, che di
tali atti siano destinatari (salva la loro tutela avverso i singoli atti,
azionabile innanzi al tribunale civile, ai sensi dell’art. 453 c.c. e delle
disposizioni del d.P.R. n. 396 del 2000).
6.11. La circolare n. 6/15 del Ministero dell’Interno, qui
impugnata, reca «chiarimenti applicativi» in ordine agli artt. 6 e 12
del d.l. n. 132 del 2014 e, nell’evidenziare che in sede di prima applicazione
delle nuove disposizioni normative sono emerse «difficoltà interpretative da
parte degli ufficiali dello stato civile», ha affermato la necessità di
ulteriori puntualizzazioni, rispetto a quelle contenute già nelle circolari
ministeriali n. 16 del 1° ottobre 2014 e n. 19 del 28 novembre 2014, anche
tenendo conto di mirati approfondimenti condotti con il Ministero della
Giustizia, per garantire «l’uniforme ed omogenea applicazione sul piano
nazionale delle nuove norme».
6.12. Non vi è dubbio che tale circolare, dettando ulteriori
istruzioni agli ufficiali dello stato civile nell’applicazione della nuova
normativa, li vincoli ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000
ed esplichi i propri effetti anche all’esterno, in quanto incide sulle
situazioni giuridiche soggettive dei terzi e, in particolare, dei coniugi, che
intendano avvalersi della procedura dell’art. 12 del d.l. n. 132 del 2014, e
delle stesse associazioni ricorrenti in primo grado, che tra le proprie
finalità statutarie hanno anche quella di proteggere e di sostenere i coniugi
soprattutto nella fase critica del rapporto matrimoniale.
6.13. Proprio la controversia qui in esame, relativa alla
portata applicativa dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, mostra e
riconferma, significativamente, come le circolari dettate dal Ministero
dell’Interno in materia di stato civile non possano costituire un mero atto
interno dell’Amministrazione, ma nei limiti in cui vincolano, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, gli ufficiali dello stato
civile ad interpretare la normativa, hanno anche effetti esterni e sono
impugnabili in via autonoma dai soggetti eventualmente e direttamente lesi
dalle istruzioni ministeriali.
6.14. Anche la nota prot. n. 1116 del 31 marzo 2015 del
Ministero della Giustizia, che pure ha concorso in maniera determinante al
mutamento dell’originario indirizzo interpretativo seguito dal Ministero
dell’Interno, non può ritenersi, secondo la prospettiva qui vista, un mero atto
interno di consultazione o di concertazione tra le due Amministrazioni, poiché
essa costituisce un atto presupposto della sequenza procedimentale che, nel
caso di specie, ha condotto alla circolare interpretativa nella sua portata
vincolante di istruzione impartita agli ufficiali dello stato civile.
6.15. Si dirà più oltre, esaminando il secondo motivo
dell’originario ricorso qui riproposto, che le istruzioni in oggetto non per
questo integrano una «circolare-regolamento», come hanno sostenuto le
ricorrenti in primo grado, perché nella materia dello stato civile le circolari
interpretative adottate dal Ministero dell’Interno sono esplicazione del
generale potere di indirizzo e vigilanza attribuito al Ministero dell’Interno
nei confronti degli ufficiali dello stato civile, ai sensi dell’art. 9, comma
1, del d.P.R. n. 396 del 2000, ma non di un potere normativo secondario, capace
di innovare l’ordinamento giuridico.
6.15. Per le ragioni vedute e salvi gli ulteriori
approfondimenti che si vedranno, quindi, il primo motivo proposto dai Ministeri
appellanti deve essere respinto.
7. Deve a questo punto il Collegio esaminare il secondo e
invero centrale motivo di appello (pp. 5-11 del ricorso), che censura l’error
in iudicando compiuto dal primo giudice nell’interpretare la nozione di « patti
di trasferimento patrimoniale» di cui all’art. 12, comma 3, del d.l. n.
132/2014.
7.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che tale nozione
ricomprenda tutte gli accordi aventi un ‘contenuto economico’ stipulati dai
coniugi, non solo quelli ad effetti reali, che implicano un immediato effetto
traslativo dei beni, ma anche quelli ad effetto obbligatorio, comportanti
l’obbligo di corrispondere periodicamente una somma di danaro da un coniuge
all’altro.
7.2. Si è già accennato che l’espressione « patti di
trasferimento patrimoniale», contenuta nella disposizione di legge, presta
il fianco ad incertezze interpretative circa l’estensione del divieto in una
materia, come quella in esame, nel quale assume centrale rilievo ed è
controverso lo stesso delicato rapporto tra l’autonomia privata delle parti e
il controllo dell’ordinamento su eventuali condizioni sperequate in danno del
coniuge economicamente più debole all’interno di una procedura che, per
dichiarata finalità del legislatore, intende seguire un iter sottratto
al sindacato giurisdizionale (o «degiurisdizionalizzato», per usare il
neologismo legislativo).
7.3. Secondo il T.A.R. per il Lazio la portata della
disposizione sarebbe «ampia» e «omnicomprensiva» e
ricomprenderebbe ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per
tale il trasferimento avente ad oggetto beni individuati o anche una somma di
danaro perché, «sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che
si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determinata un accrescimento
patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito»
(p. 11 della sentenza impugnata).
7.4. Questo trasferimento può avvenire con il c.d. assegno una
tantum – e, cioè, in un’unica soluzione – oppure mensilmente o comunque
periodicamente, ma secondo il primo giudice «la modalità stabilita non vale
a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di
trasferimento patrimoniale» (pp. 11-12 della sentenza impugnata).
7.5. Una tale previsione normativa, ha osservato ancora il
T.A.R., sarebbe conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata
di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o
dell’altro, ratio individuata nella finalità di rendere estremamente
agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di
condizioni che non danneggino i soggetti deboli.
7.6. Soltanto un’interpretazione letterale della disposizione
assicurerebbe la tutela del soggetto debole che, in caso contrario, potrebbe
essere di fatto “costretto”, ad avviso del primo giudice, ad accettare le
condizioni patrimoniali imposte dalla “controparte più forte” (p. 12
della sentenza impugnata).
7.7. Tali, in sintesi, sono le ragioni di ordine letterale e
teleologico che hanno indotto il primo giudice a privilegiare una lettura
estensiva del divieto, condivise da quella parte della dottrina ad avviso della
quale, diversamente ragionando, si rischierebbe di ridurre in maniera
consistente la tutela offerta al coniuge “debole”, ancor più indebolendone la
posizione anche sul piano della trattativa negoziale.
8. Nessuno di tali argomenti, dopo attenta ponderazione, sembra
tuttavia al Collegio convincente e, anzi, giova muovere proprio dall’analisi
del dato letterale da ultimo menzionato per pervenire, sul piano
interpretativo, alla opposta soluzione.
8.1. L’espressione «patti di trasferimento patrimoniale»
– per quanto perfettibile sul piano tecnico – si riferisce, letteralmente, agli
accordi traslativi della proprietà (o di altri diritti) con i quali i coniugi
decidono, mediante il c.d. assegno una tantum (v., in particolare,
l’art. 5, comma ottavo, della l. n. 898 del 1970), di regolare l’assetto dei
propri rapporti economici una volta per tutte e di trasferire la proprietà o la
titolarità di altri diritti sui beni da uno all’altro, anziché prevedere la
corresponsione di un assegno periodico.
8.2. La disposizione concerne propriamente, quindi, i «contratti
con effetti reali» che, ai sensi dell’art. 1376 c.c., « hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione
o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro
diritto», nei quali «la proprietà o il diritto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato»
(c.d. principio consensualistico).
8.3. Il divieto legislativo, riferendosi al « trasferimento»
e non a tutte le modifiche del patrimonio, proibisce tutti i patti ad effetti
reali, che i coniugi non possono inserire tra le condizioni economiche connesse
alla separazione personale o al divorzio.
8.4. Il legislatore – quando ha inteso riferirsi anche alle
altre pattuizioni di ordine economico e, in particolare, anche ad accordi
aventi effetti obbligatori, con i quali invece un coniuge assume l’obbligo di
corrispondere periodicamente un assegno a titolo di mantenimento in favore
dell’altro – ha dato rilievo alle « condizioni» economiche, esse sì
onnicomprensive, perché disciplinanti tutti gli accordi economici, anche quelli
ad effetti obbligatori.
8.5. La riprova di questa chiara distinzione si rinviene
proprio nell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, laddove è netta la
differenza, nel linguaggio e nell’intendimento del legislatore, tra le «condizioni»
e i «patti di trasferimento patrimoniale», secondo un rapporto di genus
ad speciem tra le due espressioni che, diversamente, non avrebbe alcun
senso precettivo e condurrebbe alla sostanziale disapplicazione dell’istituto
innovativo in presenza di qualsivoglia accordo che rechi condizioni economiche,
le quali inevitabilmente incidono, anche mediante la costituzione di
obbligazioni, sul patrimonio dei coniugi.
8.6. È evidente infatti che, istituendo invece una
corrispondenza biunivoca, come fa il primo giudice, tra i concetti di
«accrescimento» e di «trasferimento» patrimoniale, le parti non potrebbero
costituire diritti di credito e correlative obbligazioni, che sempre comportano
un accrescimento patrimoniale, lato sensu, nei confronti del soggetto
creditore, e non potrebbero nemmeno modificare le condizioni precedentemente
raggiunte, come invece loro consente pacificamente l’art. 12, comma 3, del d.l.
n. 132 del 2014.
8.7. Escluso, infatti, che le condizioni oggetto di eventuale
modifica avanti all’ufficiale dello stato civile si riferiscano ai rapporti
personali tra i coniugi o all’affidamento dei figli (o all’assegno per il
mantenimento di questi), per l’espressa previsione ostativa dell’art. 12, comma
2, del d.l. n. 132 del 2014 (che, come rilevato, vieta il ricorso alla
procedura semplificata se vi siano figli minori, invalidi o economicamente non
autosufficienti), la lettura estensiva adottata dal T.A.R. precluderebbe alle
parti di modificare anche gli accordi economici in precedenza raggiunti tra i
coniugi avanti al Tribunale e, in particolare, quelli concernenti la
corresponsione dell’assegno di mantenimento o di quello divorzile, e
impedirebbe loro persino di aumentare, in melius, l’importo dell’assegno
in favore del coniuge più debole.
8.8. Ma, in questo modo, si perverrebbe ad una sostanziale interpretatio
abrogans della riforma, che ha invece consentito alle parti di modificare
con la procedura semplificata anche le precedenti condizioni, valorizzando al
massimo grado la loro autonomia «secondo condizioni da esse concordate».
8.9. Né può ritenersi logico e conforme alla ratio della
nuova normativa sostenere, come assumono le odierne appellate (p. 21 della loro
memoria), che residuino comunque ulteriori spazi applicativi di essa e, in
particolare, molteplici condizioni di separazione e di divorzio suscettibili di
modifica che non hanno natura strettamente patrimoniale, quali, a titolo
esemplificativo, l’affidamento dell’animale domestico o la cessione di beni
mobili non registrati (quali gioielli, quadri, arredi), le modalità di utilizzo
della casa in villeggiatura rimasta in comproprietà.
9. Ritiene il Collegio che sul piano interpretativo non si
possa restringere la portata di una sì incisiva riforma a tali pattuizioni,
tutto sommato marginali – per quanto non irrilevanti – nell’“economia” delle
intese raggiunte dai coniugi, anche perché l’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132
del 2014 non distingue affatto il trasferimento dei beni immobili o beni mobili
registrati dagli altri beni, seppur di ingente valore (come appunto monili e
arredi), sicché tale obiezione, in questa parte, urta irrimediabilmente contro
il testo della disposizione.
9.1. Non è questa la ratio della nuova normativa, che ha
invece consentito ai coniugi, nell’ottica della «degiurisdizionalizzazione»
fortemente perseguita dal legislatore, di addivenire alla separazione personale
o allo scioglimento (o alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio
anche regolando i rapporti economici tra di loro o di modificare le condizioni
di tali rapporti già raggiunte davanti al Tribunale con una procedura
semplificata avanti all’ufficiale dello stato civile, senza la necessaria
assistenza tecnico-legale dei difensori.
9.2. Ritiene il Collegio, in accordo con la dottrina
maggioritaria, che sia preferibile la tesi restrittiva del divieto qui in
esame, come ha correttamente ritenuto la circolare n. 6/2015 qui controversa,
poiché, diversamente e irragionevolmente contra tenorem rationis,
l’operatività dell’istituto sarebbe limitata ai soli accordi che, in sostanza,
modifichino lo status dei coniugi, con esclusione di ogni pattuizione
economica.
9.3. Il divieto dei «patti di trasferimento immobiliare»,
invece, mira esclusivamente ad evitare che con gli accordi stipulati in seno a
tale procedura, anche per i limitati poteri di verifica che l’ufficiale di
stato civile può esercitare nell’ambito delle proprie competenze, possano
realizzarsi una volta per tutte trasferimenti di beni (o di altri diritti) che,
per la loro particolare rilevanza socio-economica, incidono irreversibilmente
sul patrimonio dei coniugi e, in quanto tali, richiedono un controllo non solo
formale – si pensi alle verifiche notarili o agli obblighi fiscali connessi
alle compravendite di beni immobili – ma anche sostanziale sulla ‘equità’ di
tali condizioni, inteso a scongiurare una definitiva compromissione economica
del coniuge più debole.
9.4. È utile al riguardo richiamare la disposizione dell’art.
5, comma ottavo, della l. n. 898 del 1970, la quale prevede che «su accordo
delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia
ritenuta equa dal tribunale», con la conseguenza che, in tale caso, «non
può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico».
9.5. Proprio tale disposizione rafforza, ancor di più, il
convincimento che il legislatore abbia inteso riferirsi, nell’art. 12, comma 3,
del d.l. n. 132/2014, alla corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno,
mediante il trasferimento patrimoniale, poiché essa non può essere oggetto di
successiva modifica, a differenza degli altri patti e «condizioni» di
natura economica, sempre rivedibili in sede giurisdizionale o nella procedura,
qui in esame, semplificata e ‘degiurisdizionalizzata’.
9.6. L’incidenza socio-economica dell’assegno una tantum,
implicante un definitivo trasferimento della proprietà (o di altro diritto), e
la sua conseguente irreversibilità nel tempo hanno indotto il legislatore,
dunque, ad una particolare cautela, con l’introduzione di un divieto che, pur
nella tendenziale valorizzazione dell’autonomia privata, ne limita
l’espressione, negli accordi ‘ratificati’ dall’ufficiale dello stato civile,
solo ad assetti di interessi pur sempre modificabili, successivamente,
nell’ambito di un rapporto obbligatorio.
9.7. L’ufficiale dello stato civile, anche se quale pubblico
ufficiale non può né deve ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o
manifestamente contrari al buon costume (in analogia con quanto prevede l’art.
28 della legge notarile), ben difficilmente potrebbe constatare, d’altro canto,
la natura simulata o addirittura illecita di eventuali operazioni economiche,
implicanti trasferimenti di beni, ratificate attraverso una procedura
semplificata e ‘degiurisdizionalizzata’ che, proprio in quanto tale, si sottrae
al ben più incisivo sindacato dell’organo giurisdizionale.
10. Anche sul piano dell’interpretazione teleologica, pur
apprezzandosene l’esigenza di tutela che lo sostiene, non risulta condivisibile
l’argomento del T.A.R., a giudizio del quale, ammettendo pattuizioni ad effetti
obbligatori nella procedura avanti all’ufficiale dello stato civile, si
consentirebbe al coniuge economicamente ‘più forte’ di imporre al coniuge più
debole condizioni inique.
10.1. Il coniuge economicamente ‘più forte’ non ha un diritto
potestativo alla conclusione della procedura semplificata di cui all’art. 12
del d.l. n. 132 del 2014 né può costringere quello ‘più debole’ ad un accordo
davanti all’ufficiale dello stato civile.
10.2. Tale procedura, che si fonda su un modulo consensuale,
costituisce una ulteriore possibilità di scelta, offerta ai coniugi per una via
stragiudiziale, come si è accennato, e non giurisdizionale, una via ovviamente
non obbligatoria né obbligata da ciascuno e per ciascuno di essi, perché, come
è stato osservato in dottrina, la riforma risponde all’idea che lo Stato debba
esprimere vicinanza ai bisogni del cittadino, attraverso strumenti di tutela
quanto più possibile semplici, pratici e accessibili e senza pregiudizievoli
strascichi giudiziari.
10.3. La valorizzazione dell’autonomia privata anche nella fase
della crisi matrimoniale, che ispira entrambi gli istituti della negoziazione
assistita (art. 6) e degli accordi avanti all’ufficiale dello stato civile
(art. 12), ha reso eventuale e non più necessaria la tutela giurisdizionale
costitutiva in materia di status, tradizionale caposaldo della materia,
nei limiti ovviamente fissati dallo stesso d.l. n. 132 del 2014 (e dalle
modifiche introdotte in sede di conversione).
10.4. Ma l’autonomia privata e il libero consenso dei coniugi
rimangono pur sempre il fondamento e il presupposto di tale eventualità e, in
assenza di accordo, il coniuge ‘più debole’ non solo può rivolgersi ad un
legale, per esperire tale procedura a condizioni eque o tentare la negoziazione
assistita, ma mantiene inalterato, pena la violazione degli artt. 2, 3, 24, 29
e 111 Cost., il diritto potestativo di ottenere in via giurisdizionale la
separazione o il divorzio, tramite la ‘tradizionale’ tutela costitutiva, alle
condizioni ritenute legittime ed equilibrate dal Tribunale.
10.5. Proprio la natura convenzionale di tale accordo, che il
coniuge può liberamente rifiutare, scongiura il rischio di una deminutio
tutelae o, addirittura, di una denegatio tutelae del coniuge
ritenuto ‘più debole’, il quale non solo potrà invocare l’assistenza di un
legale per concludere a condizioni accettabili la procedura semplificata, non
solo potrà scegliere l’ulteriore strumento della negoziazione assistita, pure
prevista in questa delicata materia per una finalità deflattiva del contenzioso
(art. 6 dello stesso d.l. n. 132 del 2014) senza percorrere la via giurisdizionale,
ma potrà immancabilmente, infine, adire il Tribunale.
10.6. È invece l’opposta interpretazione, seguita dal primo
giudice, che priva i coniugi, intenzionati ad accordarsi secondo condizioni
economiche liberamente pattuite, di una possibilità aggiuntiva espressamente
offerta loro dal legislatore, restringendo, se non vanificando del tutto, la
portata innovativa dell’istituto.
10.7. Limitare infatti la portata della disposizione ai soli
coniugi ‘alla pari’, oltre che contrario alla ratio della riforma, è
irrealistico poiché – tralasciando qui tutte le incertezze interpretative e le
oscillazioni giurisprudenziali che affliggono la individuazione, in concreto,
del coniuge più debole – sono rare e certamente minoritarie le ipotesi nelle
quali i coniugi si trovino in una condizione di sostanziale parità economica e
desiderino solo separarsi o divorziare senza ulteriori condizioni.
10.8. Le condizioni raggiunte dai coniugi e, in particolare, la
previsione di un assegno periodico sovente mirano, anzi, a ricalibrare lo
‘squilibrio economico’ conseguente alla crisi apertasi nel rapporto
matrimoniale, sicché precludere ai coniugi di raggiungere un simile accordo per
una via semplificata de plano, in assenza di sostanziali contrasti e di
figli minori o comunque bisognosi di tutela, è contrario a quella stessa ratio
legis – la tutela del coniuge “più debole” – che pure si assume in premessa
essere la finalità del divieto legislativo.
11. Né risulta fondato il timore, paventato anche in questa
sede dalle appellate e condiviso dal T.A.R., che la mancata assistenza di un
difensore, solo eventuale nella procedura ‘degiurisdizionalizzata’ qui in
esame, potrebbe lasciare il coniuge economicamente più debole privo di tutela,
anche perché non dotato del bagaglio tecnico di conoscenze che gli consenta di
ponderare sul piano giuridico le conseguenze delle sue scelte, e in ogni caso
‘alla mercé’ di un coniuge ‘contrattualmente’ più forte, capace di imporgli la
modifica dello status coniugale a condizioni inique, o addirittura di un
ambiente sociale ostile o di soverchianti pressioni esterne che lo inducano ad
atti per sé pregiudizievoli.
11.1. Manifesta è, per tale riguardo, la infondatezza della
questione di costituzionalità per violazione dell’art. 24 Cost., sollevata in
primo grado dalle associazioni appellate (pp. 14-15 del ricorso originario) e
qui riproposta dalle stesse ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (pp. 23-24
della memoria difensiva).
11.2. Sul piano giuridico si deve anzitutto osservare che il
coniuge economicamente ‘più debole’, infatti, non versa in una situazione
giuridica di soggezione rispetto ad un ipotetico diritto potestativo del
coniuge più forte, che non può certo imporgli di prestare il proprio consenso a
condizioni inique avanti all’ufficiale dello stato civile, ma acconsente
liberamente o meno a tali condizioni e può, senza alcuna giuridica conseguenza,
rifiutare di prestarlo.
11.3. La scelta della procedura in esame, va qui ribadito, è
una facoltà di entrambi i coniugi e non un diritto potestativo esercitabile da
un coniuge in danno di un altro.
11.4. Anche sul piano fattuale – ad evitare lesioni del
principio di eguaglianza sostanziale non scongiurate dalla astratta ed
irrealistica considerazione di una autonomia negoziale ben di rado ‘ad armi
pari’ – è semmai vero il contrario e, cioè, che il coniuge economicamente più
debole, laddove non intenda prestare il proprio consenso a pattuizioni inique,
non è privo di tutela, ben potendo ricorrere all’assistenza legale nella
’contrattazione’ con l’altro per stipulare un equo accordo nell’ambito delle
procedure deflattive del contenzioso introdotte dal d.l. n. 132/2014 e
mantenendo comunque inalterato, come si è detto, il proprio diritto potestativo
ad ottenere una pronuncia del Tribunale sullo status coniugale a
condizioni economiche bilanciate.
11.5. Il coniuge che non vuole addivenire alla separazione o al
divorzio a condizioni inique impostegli dall’altro coniuge mediante la
procedura avanti all’ufficiale dello stato civile, come detto, potrà, infatti,
ricorrere alla negoziazione assistita, pure introdotta in questa materia dalla
normativa qui in esame (artt. 5 e 6 del d.l. n. 132/2014), nella quale è
finanche possibile concludere – con l’assistenza dei difensori – patti di
trasferimento patrimoniale (arg. ex artt. 5, comma 3, e 6, comma 3, del
d.l. n. 132/2014), o rivolgersi al Tribunale.
11.6. La eventuale mancata assistenza del difensore in questa
procedura, dunque, non integra alcuna violazione dell’art. 24 Cost. in danno
della parte ‘più debole’, perché il suo consenso alla separazione o al divorzio
avanti all’ufficiale dello stato civile secondo condizioni inique non è
coercibile, nemmeno con il ricatto ‘economico’ da parte dell’altro coniuge (o
di altri soggetti), ricatto al quale può porre rimedio e fine rivolgendosi ad
un legale che l’assista nella procedura, essendo tale assistenza - «facoltativa»
ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132/2014 – pur sempre possibile, o
tentando la negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di un avvocato,
o invocando, quale indefettibile extrema ratio, la tutela
giurisdizionale avanti al Tribunale.
11.7. La questione di costituzionalità per violazione dell’art.
24 Cost., riproposta dalle odierne appellate, è quindi manifestamente
infondata, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87 del 1953, e dunque la deduzione
in esame deve essere respinta.
12. Occorre adesso esaminare il secondo motivo dell’originario
ricorso, pure esso riproposto dalle odierne appellate, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (pp. 24-26 della memoria difensiva),
perché non esaminato dal primo giudice.
12.1. Le associazioni hanno dedotto, in primo grado, che la
circolare n. 6/2015 del Ministero dell’Interno, lungi dal limitarsi a fornire
una interpretazione dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014, ne avrebbe ampliato di
fatto l’ambito di applicazione, incidendo negativamente sui diritti e sugli
interessi dei soggetti ‘deboli’ alla tutela dei quali sono connesse le attività
istituzionali delle stesse associazioni.
12.2. Secondo la tesi delle appellate, dunque, si tratterebbe
di un atto amministrativo che la dottrina definisce c.d.
«circolare-regolamento» perché sarebbe un atto avente la forma tipica della
circolare, ma contenuto generale e astratto, idoneo a produrre effetti normativi
esterni all’Amministrazione ed innovativo dell’ordinamento giuridico, al pari
di un atto regolamentare, in quanto di fatto incide sulle situazioni soggettive
di soggetti estranei all’apparato amministrativo.
12.3. Tale connotazione sostanzialmente regolamentare induce le
appellate a dubitare della legittimità di tale circolare anche sotto un altro
profilo, in particolare perché quest’ultima non è dotata dei requisiti
procedurali, formali e sostanziali previsti per i regolamenti dall’art. 17,
comma 4, della l. n. 400 del 1988, tra i quali, in particolare, l’adozione di
un regolamento ministeriale, il parere del Consiglio di Stato e la preventiva
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
12.4. La circolare qui impugnata dovrebbe pertanto essere
considerata alla stregua di un regolamento nullo o inesistente per totale
carenza dei requisiti formali, sostanziali e procedurali previsti dalla legge,
oltre che per incompetenza assoluta dell’organo emanante.
12.5. Il motivo è destituito di fondamento.
12.6. La natura regolamentare della circolare qui impugnata
deve escludersi per una ragione sostanziale, perché nella materia dello stato
civile, come sopra si è veduto, il Ministero dell’Interno non ha poteri
regolamentari – al di là di tassative ipotesi previste dalla legge – ma al più,
e principalmente, poteri di indirizzo e di vigilanza, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, e può dettare istruzioni e chiarimenti
agli ufficiali dello stato civile, per chiarire la portata applicativa delle
disposizioni in materia, come è avvenuto nel caso di specie.
12.7. La circolare in esame è, dunque, un atto di indirizzo,
vincolante per gli ufficiali dello stato civile e avente effetti esterni anche
per i terzi, ma non espressione di un potere normativo, non riconosciuto
dall’art. 9 del d.P.R. n. 396 del 2000 al Ministero dell’Interno.
12.8. La tesi delle appellate, le quali sostengono che la
circolare avrebbe portata innovativa dell’ordinamento perché amplierebbe
l’ambito di applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 132 del 2014, è poi
intrinsecamente contraddittoria, perché non può contestarsi la natura
regolamentare della circolare secundum eventum litis, lamentandone la
illegittima natura regolamentare se essa adotti una interpretazione ritenuta
non conforme dalle ricorrenti alla norma di rango primario o, per converso,
sostenendone la natura non regolamentare se essa si discosti dalla sua
interpretazione.
12.8. L’innovatività dell’atto regolamentare dipende sul piano
sostanziale solo dal suo intrinseco valore normativo e, cioè, dalla sua
capacità di ‘modificare’ l’ordinamento – indipendentemente dalla sua portata
ampliativa o restrittiva delle norme primarie – quale espressione del potere
normativo secondario riconosciuto all’Amministrazione, ma ciò deve escludersi,
nel caso di specie, per la circolare interpretativa adottata dal Ministero
dell’Interno quale espressione di un potere non normativo e, cioè, quello di
indirizzo e di vigilanza, previsto dal più volte richiamato art. 9, comma 1,
del d.P.R. n. 396 del 2000, che consente allo stesso Ministero di dettare solo
istruzioni, pur vincolanti, nei confronti degli ufficiali dello stato civile –
per quanto non nell’ambito di un rapporto gerarchico in senso proprio – e non
già di modificare, innovandolo in qualsiasi modo e in qualsiasi senso,
l’ordinamento dello stato civile.
12.9. Peraltro, nel caso di specie, per le ragioni sopra
esposte, la circolare si è limitata a ribadire la corretta interpretazione
dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, sicché anche in concreto essa
non ha innovato l’ordinamento giuridico.
12.10. La censura, pertanto, è priva di fondamento.
13. È infine infondato anche il motivo aggiunto, non esaminato
dal primo giudice e riproposto dalle odierne appellate ai sensi e per gli
effetti dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (pp. 26-30 della memoria difensiva).
13.1. Esse hanno dedotto in primo grado che il Ministero
dell’Interno avrebbe mutato avviso rispetto al precedente orientamento espresso
nella circolare n. 19/2014 solo dopo il parere reso dal Ministero della
Giustizia, che sarebbe illegittimo ed extra ordinem, in quanto viziato
da incompetenza, per un preteso ‘sconfinamento’ di tale Ministero in una
materia non rientrante nella sua sfera di competenza, affidata invece al Ministero
dell’Interno.
13.2. Quest’ultimo, recependo acriticamente il parere del
Ministero della Giustizia, si sarebbe sottratto ad un fondamentale obbligo di
motivazione, con violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, difetto di
motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e per sviamento,
soprattutto dopo aver ‘cambiato rotta’ – così, espressamente, a p. 29 della
memoria difensiva delle appellate – e aver sostenuto una tesi interpretativa
diametralmente opposta a quella seguita pochi mesi prima nella circolare n.
19/2014.
13.3. Il motivo è destituito di fondamento.
13.4. La circolare n. 6/2015, pur senza menzionare
espressamente e specificamente – in relazione all’art. 12, comma 3, del d.l. n.
132/2014 – il parere del Ministero della Giustizia (il cui intervento è
menzionato solo nelle premesse della circolare, a p. 2, laddove si fa un
generale cenno ai «mirati approfondimenti condotti con il Ministero della
Giustizia»), ha ritenuto di «rivisitare l’orientamento già espresso con
la citata circolare n. 19/2014» e ha fatto sostanzialmente proprie le
argomentazioni giuridiche contenute nella nota prot. n. 1116 del 31 marzo 2015,
con la quale l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, su richiesta
dello stesso Ministero dell’Interno «per la valutazione e la condivisione»
da parte dello stesso Ministero della Giustizia, ha espresso le sue valutazioni
in ordine alla precedente circolare n. 19/2014 del Ministero dell’Interno.
13.5. Il Ministero della Giustizia ha espresso giustificate –
e, come detto, condivisibili – riserve in ordine all’originario indirizzo
interpretativo del Ministero dell’Interno, e tali riserve sono state recepite
da detto Ministero non in modo acritico, come sostengono le appellate, né
immotivato, con un mero richiamo per relationem, ma condividendo ed
esponendo nei suoi contenuti essenziali il percorso argomentativo già seguito
dal Ministero della Giustizia nel suo parere.
13.6. Non è nemmeno condivisibile la tesi delle odierne
appellate, secondo cui tale parere sarebbe stato reso extra ordinem e
sarebbe viziato da incompetenza per lo sconfinamento del Ministero della
Giustizia nella materia ad esso estranea dello stato civile.
13.7. Anzitutto la materia – per le sue implicazioni
giurisdizionali – non si sottrae affatto alla competenza di tale Ministero (si
vedano, per tutti, gli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000).
13.8. La censura inoltre non considera debitamente che
l’istituto in questione – introdotto dall’art. 12 del d.l. n. 132 del 2014 –
rientra in quelle misure di ‘degiurisdizionalizzazione’ e di definizione
dell’arretrato in materia di processo civile, introdotte proprio da tale
riforma, e si pone ad uno spartiacque significativo tra la strada
giurisdizionale del contenzioso e quella, innovativa, dell’accordo raggiunto
dai coniugi avanti all’ufficiale dello stato civile.
13.9. La richiesta di parere e di concertazione da parte del
Ministero dell’Interno con il Ministero della Giustizia, anche sul punto, si
pone dunque in un’ottica di armonizzazione e di coordinamento tra le due
discipline e non può negarsi che l’ambito applicativo dell’una, nella sua
corretta perimetrazione, condiziona quello dell’altra, sicché non vi è stato
alcuno ‘sconfinamento’ del Ministero della Giustizia in questa attività interpretativa,
invero non semplice, di perimetrazione in accordo con il Ministero
dell’Interno.
13.10. Anche tale motivo, quindi, deve essere respinto.
14. In conclusione, per tutte le ragioni qui esposte, l’appello
delle Amministrazioni deve essere accolto, nel merito, e pertanto, in riforma
della sentenza impugnata, il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo
grado dalle associazioni, odierne appellate, devono essere respinti.
14.1. La novità della questione qui esaminata giustifica
l’integrale compensazione delle spese inerenti al doppio grado del giudizio tra
le parti.
14.2. Rimane definitivamente a carico delle associazioni
appellate per la loro sostanziale soccombenza, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1.,
del d.P.R. n. 115 del 20 maggio 2002, il contributo unificato corrisposto per
la proposizione del ricorso in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previo
il rigetto del primo motivo sulla inammissibilità del ricorso di primo grado,
accoglie le altre censure dei Ministeri appellanti e per l’effetto, in
integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso e i motivi
aggiunti proposti in primo grado dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e
da DONNA CHIAMA DONNA Onlus.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di
giudizio.
Pone definitivamente a carico dell’Associazione Italiana degli
Avvocati per la Famiglia
e per i Minori e di DONNA CHIAMA DONNA Onlus il contributo unificato
corrisposto per la proposizione del ricorso in primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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