Forma della istanze per la concessione di loculi cimiteriali
Tar Lombardia, Brescia, 11
ottobre 2016, n. 1307
Premesso che nei rapporti con
l’amministrazione occorre distinguere tra la forma necessaria per la
ricevibilità e la validità della domanda e la forma necessaria per la prova
delle domanda e l’opponibilità della stessa ai terzi titolari di interessi
configgenti, per la concessione di loculi cimiteriali, la domanda è valida
anche se formulata verbalmente, dovendosi ritenere applicabile il principio
della libertà delle forme [aggiunge il Collegio che “la possibilità di chiedere
verbalmente la concessione del loculo rende inapplicabili le formalità ex art.
38 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di domanda scritta”]
Tuttavia, quando vi siano più
richieste per il medesimo loculo da parte di soggetti che hanno parimenti
titolo, l’opponibilità ai terzi (nel caso deciso: al fine di stabilire
l’anteriorità della domanda, criterio di assegnazione utilizzato dal
regolamento comunale di polizia mortuaria) può essere garantita solo dalla
forma scritta
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, con domanda scritta, protocollata il 12
settembre 2014, ha chiesto al Comune di S. la concessione del loculo n. OMISSIS
del cimitero comunale, immediatamente a fianco di quello dove è sepolto il
defunto marito.
2. Il responsabile del Settore Tecnico, con nota di data 16
settembre 2014, ha comunicato alla ricorrente che il loculo n. OMISSIS era già
stato destinato alla tumulazione del padre della controinteressata.
3. In seguito alle istanze di accesso della ricorrente (v.
lettere di data 6 ottobre 2014 e 1 dicembre 2014), il Comune, con nota del
segretario di data 16 dicembre 2014, ha precisato che la richiesta del loculo
n. OMISSS era stata formulata dalla controinteressata solo verbalmente,
rivolgendosi a una dipendente comunale “presumibilmente il giorno di sabato
1 marzo 2014”.
4. La concessione del loculo n. OMISSIS a favore della famiglia
della controinteressata è intervenuta solo con determinazione del responsabile
del Settore Tecnico n. 32 del 24 febbraio 2015, in quanto è stato necessario
attendere la liberazione dello spazio mediante estumulazione.
5. La suddetta concessione è stata impugnata dalla ricorrente
con atto notificato il 26 marzo 2015 e depositato in data 1 aprile 2015. La
tesi del ricorso è che l’assegnazione avrebbe dovuto avvenire in base al
criterio dell’anteriorità della domanda (come previsto dall’art. 55 commi 2 e 5
del regolamento comunale di polizia mortuaria), prendendo però in considerazione
unicamente le domande in forma scritta. Nello specifico, la prima domanda
scritta è quella della ricorrente (presentata il 12 settembre 2014), mentre la
controinteressata ha formulato la propria istanza dapprima verbalmente, e solo
il 23 dicembre 2014 in forma scritta, assieme ai familiari. Per quanto
necessario, l’impugnazione è stata estesa al regolamento comunale di polizia
mortuaria.
6. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti in
giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono
svolgere le seguenti considerazioni, riprendendo e integrando quanto già
anticipato in sede cautelare (v. ordinanza n. 664 del 28 aprile 2015):
(a) in generale, nei rapporti con l’amministrazione occorre
distinguere tra la forma necessaria per la ricevibilità e la validità della
domanda e la forma necessaria per la prova delle domanda e l’opponibilità della
stessa ai terzi titolari di interessi confliggenti;
(b) nel caso della concessione di loculi cimiteriali, la
domanda è valida anche se formulata verbalmente. Trattandosi di rapporti
caratterizzati dalla pietas verso i defunti, e quindi non pienamente
assimilabili alle locazioni di immobili o ad altri schemi commerciali relativi
a immobili, si deve ritenere applicabile alla domanda il principio della
libertà delle forme. Correttamente, quindi, il regolamento comunale di polizia
mortuaria evita di introdurre disposizioni di dettaglio a proposito della
domanda, limitandosi a disciplinare (v. art. 53 comma 8) il provvedimento
formale di concessione e la stipula del contratto sostitutivo della
concessione;
(c) la possibilità di chiedere verbalmente la concessione del
loculo rende inapplicabili le formalità ex art. 38 comma 3 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 nel caso di domanda scritta;
(d) peraltro, quando vi siano più richieste per il medesimo
loculo da parte di soggetti che hanno parimenti titolo, l’opponibilità ai terzi
(al fine di stabilire l’anteriorità della domanda, criterio di assegnazione
utilizzato dal regolamento comunale di polizia mortuaria) può essere garantita
solo dalla forma scritta;
(e) più precisamente, per conseguire l’opponibilità ai terzi è
necessario che la domanda venga presentata in forma scritta e sia protocollata
dagli uffici comunali. In questo modo, è possibile individuare il
concessionario in base all’anteriorità della data di protocollazione. In
alternativa, se la domanda viene presentata verbalmente, la forma scritta
rilevante è quella del provvedimento amministrativo che la accoglie o vi fa
comunque riferimento;
(f) non sarebbe invece coerente con il principio di certezza
del diritto che l’anteriorità fosse ricostruita a posteriori attraverso
semplici testimonianze, sia pure provenienti dai funzionari comunali. Se si
ammettesse questo tipo di prova, infatti, sarebbe un altro soggetto, e non una
serie di regole procedurali oggettive e predeterminate, a decidere il confronto
tra i richiedenti. L’amministrazione è invece tenuta a dimostrare a tutti gli
interessati che la scelta del concessionario, in presenza di più domande, è
avvenuta sulla base di elementi oggettivi, verificabili e non modificabili;
(g) nello specifico, quindi, poiché la domanda verbale della
controinteressata non è stata immediatamente registrata o menzionata in un atto
amministrativo, la stessa non può prevalere sulla richiesta della ricorrente,
anche se quest’ultima è verosimilmente successiva;
(h) la nota del responsabile del Settore Tecnico di data 16
settembre 2014 è certamente idonea a rivestire di forma scritta la domanda
della controinteressata, e a dare certezza della presentazione della stessa, ma
non può superare la domanda della ricorrente, che è stata protocollata in un
momento anteriore (12 settembre 2014);
(i) la predetta nota del 16 settembre 2014 non rappresenta il
provvedimento di concessione a favore della controinteressata, che è stato
adottato in un momento successivo (24 febbraio 2015). Pur non essendo
espressamente qualificata, tale nota deve essere intesa come un preavviso di
diniego, e non come un atto definitivo di reiezione della domanda della
ricorrente. In effetti, sulla base di quanto comunicato, la ricorrente ha poi
esercitato il diritto di accesso, avviando un’interlocuzione con gli uffici
comunali;
(j) il provvedimento di concessione del 24 febbraio 2015 non si
è limitato a concedere il loculo alla controinteressata, ma ha anche esaminato
la posizione della ricorrente, respingendo implicitamente gli argomenti della
stessa e accogliendo quelli della controinteressata. In questo modo, il
provvedimento ha assunto la funzione di atto finale della vicenda, e dunque
appare corretta e tempestiva la decisione della ricorrente di indirizzare
l’impugnazione contro lo stesso.
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il
conseguente annullamento della determinazione del responsabile del Settore
Tecnico n. 32 del 24 febbraio 2015, e l’accertamento dell’anteriorità della
domanda della ricorrente.
9. La particolarità della controversia consente l’integrale
compensazione delle spese di giudizio.
10. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai
sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione
staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) compensa integralmente le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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