Cause ostative al
riconoscimento della sentenza straniera di divorzio – Art. 64 lett. e) della l.
218/1995 – Sentenza di separazione personale e sentenza di divorzio
Cass. 27 ottobre 2016, n. 21741
Tra statuizione sulla
separazione personale dei coniugi e sentenza di divorzio sussistono differenze
in ordine alla causa petendi, al petitum e agli effetti (delle due pronunce)
OMISSIS
Oggetto di essa (…censura … ndA)
è l’applicabilità nella specie della causa ostativa al riconoscimento della
sentenza di divorzio emessa a C. prevista dall’art. 64 lettera e) della 1.
n. 218 del 1995. La disposizione prevede
che la pronuncia straniera non deve essere contraria ad altra sentenza
pronunciata da un giudice italiano e passata in giudicato. La ratio
consiste nell’evitare anche con riferimento alle sentenze straniere il
contrasto tra giudicati ed il bis in idem. La verifica deve essere svolta in
ordine alle parti, al rapporto dedotto in giudizio, al contenuto della decisione
ed ai suoi effetti.
L’identità delle parti è fuori
discussione. Il rapporto dedotto in entrambi i giudizi è il vincolo
matrimoniale. La situazione giuridica
dedotta nei due giudizi non è tuttavia sovrapponibile. Nella separazione
personale la parte ricorrente (o le parti) azionano il diritto a vedere
accertata l’irreversibilità della loro crisi coniugale, una verifica che
costituisce condizione necessaria ai fini dell’esercizio del diritto allo
scioglimento definitivo del vincolo, ottenibile mediante il giudizio di
divorzio. Tale ulteriore passaggio non è, tuttavia, obbligato ben potendo le
parti scegliere di mantenere in essere il vincolo, nonostante l’accertamento
giudiziale della sussistenza dei requisiti di legge per la separazione
personale. Ciò costituisce un ulteriore indicatore della diversità della causa petendi ed introduce alle più
rilevanti diversità riscontrabili in ordine al petitum ed agli effetti del giudicato separativo e divorzile. Il
provvedimento sul vincolo proprio del giudizio di separazione personale incide
sui diritti e doveri conseguenti al matrimonio, come rilevabile dal disposto
dell’art. 146 secondo comma, modificando il titolo ed il contenuto dei doveri
di assistenza propri della solidarietà coniugale. Gli effetti della statuizione
separativa non determinano però lo scioglimento del vincolo, per il quale è
necessaria la successiva pronuncia di divorzio. Quest’ultima travolge il
giudicato formatosi sul vincolo con la pronuncia di separazione e, se esteso
anche ai provvedimenti consequenziali, sostituisce definitivamente i propri a
quelli in precedenza assunti in sede di separazione personale. Ne consegue la
non assimilabilità della causa petendi,
del petitum e degli effetti delle due
pronunce sia se limitate al vincolo sia se riguardanti anche i provvedimenti
economici. Pertanto non può effettuarsi alcuna comparazione tra le sentenze,
quella emessa in Italia e quella C.na, al fine di valutare la sussistenza di un
contrasto tra giudicati. Né, con
riferimento al parametro di cui all’art. 64 lettera e) della 1. n. 218 del 1995
riveste alcuna incidenza la previsione contenuta nell’accordo separativo
omologato e riportata nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, con
la quale si dà atto della rinuncia alla prosecuzione del giudizio di divorzio
instaurato a C.. Tale presa d’atto non costituisce l’oggetto di un accertamento
giudiziale ma la mera riproduzione di una intervenuta manifestazione di volontà
non idonea al giudicato e non comparabile ex art. 64 lettera e) 1. n. 218 del
1995. La non vincolatività della rinuncia non deriva come erroneamente ritenuto
in ricorso (ed anche nella sentenza impugnata) dalla natura di provvedimento di
volontaria giurisdizione dell’atto nel quale è contenuta, risultando invece
l’intero accordo separativo trasfuso nel dispositivo della sentenza di separazione
giudiziale, ma dalla sua peculiare
natura giuridica di atto volontario abdicativo (peraltro secondo la cronologia
dei giudizi emergente ex actis da
riferirsi ad un giudizio proposto nel 2011 presumibilmente riassunto o
reintrodotto successivamente), come tale non assimilabile ad una statuizione
giudiziale.
La decisione impugnata non ha
fatto buon governo dei principi sopra esposti avendo limitato il proprio
sindacato sul riconoscimento della sentenza c. al parametro della contraddittorietà
tra la dichiarazione di rinuncia e il giudicato separativo, senza considerare
la diversità degli effetti dei due giudizi e la non idoneità della parte di
dispositivo relativa alla rinuncia a passare in giudicato.
L’accoglimento del primo motivo
determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e dell’unico
motivo del ricorso incidentale, rimanendo al giudice di merito, escluso il
contrasto tra giudicati, da esaminare, anche officiosamente, gli altri
parametri di riconoscimento della sentenza di divorzio c. previsti dall’art. 64 sopra citato.
La sentenza impugnata, in
conclusione, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in
diversa composizione perché provveda anche sulle spese processuali del presente
giudizio..
OMISSIS
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