sabato 29 ottobre 2016





Cause ostative al riconoscimento della sentenza straniera di divorzio – Art. 64 lett. e) della l. 218/1995 – Sentenza di separazione personale e sentenza di divorzio

Cass. 27 ottobre 2016, n. 21741


Tra statuizione sulla separazione personale dei coniugi e sentenza di divorzio sussistono differenze in ordine alla causa petendi, al petitum e agli effetti (delle due pronunce)


OMISSIS

Oggetto di essa (…censura … ndA) è l’applicabilità nella specie della causa ostativa al riconoscimento della sentenza di divorzio emessa a C. prevista dall’art. 64 lettera e) della 1. n.  218 del 1995. La disposizione prevede che la pronuncia straniera non deve essere contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano e passata in giudicato.  La ratio consiste nell’evitare anche con riferimento alle sentenze straniere il contrasto tra giudicati ed il bis in idem. La verifica deve essere svolta in ordine alle parti, al rapporto dedotto in giudizio, al contenuto della decisione ed ai suoi effetti.
L’identità delle parti è fuori discussione. Il rapporto dedotto in entrambi i giudizi è il vincolo matrimoniale.  La situazione giuridica dedotta nei due giudizi non è tuttavia sovrapponibile. Nella separazione personale la parte ricorrente (o le parti) azionano il diritto a vedere accertata l’irreversibilità della loro crisi coniugale, una verifica che costituisce condizione necessaria ai fini dell’esercizio del diritto allo scioglimento definitivo del vincolo, ottenibile mediante il giudizio di divorzio. Tale ulteriore passaggio non è, tuttavia, obbligato ben potendo le parti scegliere di mantenere in essere il vincolo, nonostante l’accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti di legge per la separazione personale. Ciò costituisce un ulteriore indicatore della diversità della causa petendi ed introduce alle più rilevanti diversità riscontrabili in ordine al petitum ed agli effetti del giudicato separativo e divorzile. Il provvedimento sul vincolo proprio del giudizio di separazione personale incide sui diritti e doveri conseguenti al matrimonio, come rilevabile dal disposto dell’art. 146 secondo comma, modificando il titolo ed il contenuto dei doveri di assistenza propri della solidarietà coniugale. Gli effetti della statuizione separativa non determinano però lo scioglimento del vincolo, per il quale è necessaria la successiva pronuncia di divorzio. Quest’ultima travolge il giudicato formatosi sul vincolo con la pronuncia di separazione e, se esteso anche ai provvedimenti consequenziali, sostituisce definitivamente i propri a quelli in precedenza assunti in sede di separazione personale. Ne consegue la non assimilabilità della causa petendi, del petitum e degli effetti delle due pronunce sia se limitate al vincolo sia se riguardanti anche i provvedimenti economici. Pertanto non può effettuarsi alcuna comparazione tra le sentenze, quella emessa in Italia e quella C.na, al fine di valutare la sussistenza di un contrasto tra giudicati.  Né, con riferimento al parametro di cui all’art. 64 lettera e) della 1. n. 218 del 1995 riveste alcuna incidenza la previsione contenuta nell’accordo separativo omologato e riportata nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, con la quale si dà atto della rinuncia alla prosecuzione del giudizio di divorzio instaurato a C.. Tale presa d’atto non costituisce l’oggetto di un accertamento giudiziale ma la mera riproduzione di una intervenuta manifestazione di volontà non idonea al giudicato e non comparabile ex art. 64 lettera e) 1. n. 218 del 1995. La non vincolatività della rinuncia non deriva come erroneamente ritenuto in ricorso (ed anche nella sentenza impugnata) dalla natura di provvedimento di volontaria giurisdizione dell’atto nel quale è contenuta, risultando invece l’intero accordo separativo trasfuso nel dispositivo della sentenza di separazione giudiziale,  ma dalla sua peculiare natura giuridica di atto volontario abdicativo (peraltro secondo la cronologia dei giudizi emergente ex actis da riferirsi ad un giudizio proposto nel 2011 presumibilmente riassunto o reintrodotto successivamente), come tale non assimilabile ad una statuizione giudiziale.
La decisione impugnata non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti avendo limitato il proprio sindacato sul riconoscimento della sentenza c. al parametro della contraddittorietà tra la dichiarazione di rinuncia e il giudicato separativo, senza considerare la diversità degli effetti dei due giudizi e la non idoneità della parte di dispositivo relativa alla rinuncia a passare in giudicato.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale, rimanendo al giudice di merito, escluso il contrasto tra giudicati, da esaminare, anche officiosamente, gli altri parametri di riconoscimento della sentenza di divorzio c.  previsti dall’art. 64 sopra citato.
La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione perché provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio..


OMISSIS

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