Corte di Giustizia UE 13 ottobre 2016, n. C-294/15
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia
civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale –
Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera
a) – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione per
l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso
di uno dei coniugi – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza delle autorità
giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell’“attore” – Portata
1) L’articolo 1, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere
interpretato nel senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta
da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito
di applicazione del regolamento n. 2201/2003.
2) L’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve
essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che
proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei
criteri di competenza previsti in tali disposizioni.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 ottobre 2016
Nella causa C ‑294/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w
Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), con decisione del 20 marzo
2015, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2015, nel procedimento
Edyta Mikołajczyk
contro
Marie Louise Czarnecka,
Stefan Czarnecki,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione,
A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
P. Pucciariello, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea,
da M. Wilderspin e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 26 maggio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e
sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003,
L 338, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti la
sig.ra Edyta Mikołajczyk al sig. Stefan Czarnecki, defunto,
rappresentato nel procedimento principale da un curatore, e alla
sig.ra Marie Louise Czarnecka, in merito ad una domanda di annullamento
del matrimonio contratto da questi ultimi.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 I
considerando 1 e 8 del regolamento n. 2201/2003 sono formulati nel modo
seguente:
«(1) La Comunità europea si
prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra
l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile
necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(...)
(8) Relativamente
alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del
matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento
del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di
divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri
provvedimenti accessori ed eventuali».
4 Ai
sensi dell’articolo 1 di tale regolamento:
«1. Il presente
regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale,
alle materie civili relative:
a) al
divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
(...)
3. Il presente
regolamento non si applica:
a) alla
determinazione o all’impugnazione della filiazione;
b) alla
decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o
all’annullamento o alla revoca dell’adozione;
c) ai nomi e
ai cognomi del minore;
d) all’emancipazione;
e) alle
obbligazioni alimentari;
f) ai trust e
alle successioni;
g) ai provvedimenti
derivanti da illeciti penali commessi da minori».
5 L’articolo
3, paragrafo 1, di detto regolamento così prevede:
«Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al
divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del
matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui
territorio si trova:
– la
residenza abituale dei coniugi, o
– l’ultima
residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
– la
residenza abituale del convenuto, o
– in
caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
– la
residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno
immediatamente prima della domanda, o
– la
residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi
immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o,
nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;
(...)».
6 L’articolo
17 del medesimo regolamento, intitolato «Verifica della competenza», così
prevede:
«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro,
investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede
la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente
un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la
propria incompetenza».
Diritto polacco
7 Dalla
decisione di rinvio risulta che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del
kodeks rodzinny i opiekuńczy (legge del 25 febbraio 1964, codice della famiglia
e della tutela) (Dz.U. n. 9, posizione 59, come modificata), non può
contrarre matrimonio colui che è ancora vincolato da un precedente matrimonio.
8 L’articolo
13, paragrafo 2, del citato codice prevede che l’annullamento del matrimonio
per il fatto che per uno dei coniugi continua ad esistere un precedente vincolo
matrimoniale può essere richiesto da chiunque abbia un interesse giuridico al
riguardo.
9 L’articolo
13, paragrafo 3, del medesimo codice, dispone che il matrimonio non può essere
annullato per difetto di libertà di stato di uno dei coniugi qualora il vincolo
matrimoniale precedente sia stato sciolto o annullato, sempre che lo
scioglimento non sia dovuto al decesso della persona che aveva contratto un
nuovo matrimonio in costanza di un precedente matrimonio.
10 Alla
luce dell’articolo 1099 del kodeks postępowania cywilnego (legge del 17
novembre 1964, codice di procedura civile) il giudice adito esamina d’ufficio,
in qualunque fase del procedimento, la questione dell’incompetenza dei giudici
nazionali e, in caso di incompetenza, dichiara irricevibile la domanda.
L’incompetenza del giudice nazionale costituisce una causa di nullità del
procedimento.
I fatti oggetto della controversia principale e le
questioni pregiudiziali
11 Il
20 novembre 2012, la sig.ra Mikołajczyk ha proposto, dinanzi al Sąd
Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), un’azione per
l’annullamento del matrimonio tra il sig. Czarnecki e la sig.ra Marie
Louise Czarnecka, nata Cuenin, contratto il 4 luglio 1956 a Parigi (Francia),
menzionando di essere l’erede testamentaria della sig.ra Zdzisława
Czarnecka, prima moglie del sig. Czarnecki, deceduta il 15 giugno 1999.
12 Secondo
la sig.ra Mikołajczyk, il matrimonio tra il sig. Czarnecki e la
sig.ra Zdzisława Czarnecka, contratto il 13 luglio 1937 a Poznań (Polonia)
era ancora esistente al momento in cui il sig. Czarnecki e la
sig.ra Marie Louise Czarnecka hanno contratto matrimonio, cosicché
quest’ultimo costituiva una relazione bigama e doveva perciò essere annullato.
13 Dal
canto suo, la sig.ra Marie Louise Czarnecka ha concluso per
l’irricevibilità dell’azione di annullamento del matrimonio per incompetenza
dei giudici polacchi. A suo parere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), secondo e terzo trattino, del regolamento n. 2201/2003, tale
azione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi ad un’autorità giurisdizionale
dello Stato membro dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi
risiede ancora abitualmente in tale Stato, oppure davanti ad un’autorità
giurisdizionale dello Stato di residenza abituale del convenuto, ossia, in
entrambe le ipotesi, dinanzi ad un giudice francese. Considerato che il
sig. Czarnecki è deceduto il 3 marzo 1971, per rappresentarlo nel
procedimento principale è stato nominato un curatore processuale, il quale ha
aderito alle conclusioni della sig.ra Marie Louise Czarnecka.
14 Con
ordinanza del 9 settembre 2013, non impugnata dalle parti e dunque divenuta
definitiva, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha
respinto tale eccezione di irricevibilità e ha dichiarato, fondandosi
sull’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento
n. 2201/2003, di essere competente a conoscere dell’azione di annullamento
del matrimonio.
15 Nel
merito, il suddetto giudice, con sentenza del 13 febbraio 2014, ha
respinto la domanda in quanto infondata, giacché l’attrice non aveva provato che il primo matrimonio del sig. Czarnecki fosse ancora esistente al momento in cui egli aveva contratto matrimonio con la sig.ra Marie Louise Czarnecka, in quanto i fatti accertati da tale giudice consentivano invece di constatare lo scioglimento del suddetto primo vincolo matrimoniale a seguito di divorzio in data 29 maggio 1940.
respinto la domanda in quanto infondata, giacché l’attrice non aveva provato che il primo matrimonio del sig. Czarnecki fosse ancora esistente al momento in cui egli aveva contratto matrimonio con la sig.ra Marie Louise Czarnecka, in quanto i fatti accertati da tale giudice consentivano invece di constatare lo scioglimento del suddetto primo vincolo matrimoniale a seguito di divorzio in data 29 maggio 1940.
16 La
sig.ra Mikołajczyk ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al
Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia).
17 Quest’ultimo
giudice ritiene di essere tenuto, in forza
dell’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 1099 del codice di procedura civile, ad esaminare d’ufficio la questione della propria competenza internazionale a conoscere della causa principale, benché il giudice di primo grado si sia già pronunciato al riguardo.
dell’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 1099 del codice di procedura civile, ad esaminare d’ufficio la questione della propria competenza internazionale a conoscere della causa principale, benché il giudice di primo grado si sia già pronunciato al riguardo.
18 A
tal proposito, detto giudice nutre dubbi quanto all’interpretazione,
segnatamente, degli articoli 1 e 3 del regolamento n. 2201/2003 e vorrebbe
ottenere chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ratione materiae di
tale regolamento. Si interroga quindi, in primo luogo, sulla questione se
un’azione per l’annullamento di matrimonio proposta successivamente al decesso
di uno dei coniugi rientri nell’ambito del suddetto regolamento. In tale
contesto detto giudice fa osservare che il regolamento n. 2201/2003 ha
abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio
2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui
figli di entrambi i coniugi (GU 2000, L 160, pag. 19), il cui
contenuto aveva ampiamente ripreso quello della convenzione concernente la
competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause
matrimoniali, stabilita con atto del Consiglio del 28 maggio 1998 (GU 1998,
C 221, pag. 2). Orbene, nella relazione esplicativa relativa alla
suddetta convenzione, elaborata dalla prof.ssa Alegria Borrás e approvata dal
Consiglio (GU 1998, C 221, pag. 27) era precisato che non rientravano
nell’ambito di applicazione della convenzione i procedimenti riguardanti
l’esame della validità del matrimonio sulla base di una domanda di annullamento
proposta dopo il decesso di uno o di entrambi i coniugi.
19 Sempre
per quanto riguarda l’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003,
e in caso di risposta affermativa alla sua prima domanda, tale giudice si
chiede poi se un’azione di annullamento di matrimonio proposta da una persona
diversa da uno dei coniugi rientri nell’ambito di tale regolamento.
20 Nell’ipotesi
in cui la risposta a detta seconda questione fosse affermativa, il giudice del
rinvio desidera ottenere precisazioni circa la questione se la competenza dei
giudici di uno Stato membro a conoscere di un’azione per l’annullamento del
matrimonio proposta da un terzo possa fondarsi sui criteri di competenza di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del
regolamento n. 2201/2003, cosicché i giudici dello Stato membro della
residenza abituale di detto terzo possano dichiararsi competenti, senza che
sussista quindi un nesso tra il giudice adito e il luogo di residenza abituale
dei coniugi o di uno di essi.
21 Il
Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha pertanto deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se le
cause aventi ad oggetto l’annullamento di un matrimonio promosse dopo il
decesso di uno dei coniugi rientrino nell’ambito di applicazione del
regolamento (CE) n. 2201/2003.
2) In caso di
risposta affermativa alla prima questione, se il succitato regolamento includa
nel proprio ambito di applicazione le cause aventi ad oggetto l’annullamento
del matrimonio promosse da un soggetto diverso da uno dei coniugi.
3) In caso di
risposta affermativa alla seconda questione, se nelle cause aventi ad oggetto
l’annullamento del matrimonio, promosse da un soggetto diverso da uno dei
coniugi, la competenza dell’autorità giudiziaria possa essere fondata sui
criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto
trattino, del regolamento n. 2201/2003».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
22 Con
le questioni prima e seconda, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’azione per l’annullamento del
matrimonio presentata da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi
rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.
23 Il
regolamento n. 2201/2003, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1,
lettera a), si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale,
alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e
all’annullamento del matrimonio.
24 Al
fine di stabilire se una domanda rientri nell’ambito di applicazione di tale
regolamento occorre far riferimento all’oggetto della medesima (sentenza del 21
ottobre 2015, Gogova, C‑215/15, EU:C:2015:710, punto 28 e giurisprudenza ivi
citata). Nella fattispecie in esame, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale
risulta che il giudice del rinvio è stato adito con una domanda di annullamento
del matrimonio contratto a Parigi, il 4 luglio 1956, tra la sig.ra Marie
Louise Czarnecka e il sig. Czarnecki, domanda motivata dall’asserita esistenza
di un precedente vincolo matrimoniale tra quest’ultimo e la
sig.ra Zdzisława Czarnecka. In linea di principio, tale azione ha quindi
per oggetto l’«annullamento del matrimonio» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo
1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003.
25 Il
giudice del rinvio non è tuttavia sicuro che un’azione siffatta rientri
nell’ambito di applicazione di tale regolamento giacché è stata proposta da un
terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi.
26 A
tal proposito, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, ai fini
dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto
non soltanto della lettera della stessa ma anche del suo contesto e degli scopi
perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 19 settembre
2013, van Buggenhout e van de Mierop, C‑251/12, EU:C:2013:566, punto 26, nonché
del 26 marzo 2015, Litaksa, C‑556/13, EU:C:2015:202, punto 23).
27 Relativamente,
in primo luogo, al tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento n. 2201/2003, occorre rilevare che tale disposizione
designa, tra le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto
regolamento, in particolare, l’annullamento del matrimonio, senza distinguere a
seconda della data di proposizione di tale azione rispetto al decesso di uno
dei coniugi o dell’identità della persona titolare del diritto di adire un
giudice con un’azione siffatta. Pertanto, se si tiene conto del solo tenore
letterale di tale disposizione, un’azione di annullamento di matrimonio
proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi appare dover
rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.
28 Un’interpretazione
siffatta dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
n. 2201/2003 è, in secondo luogo, corroborata dal contesto nel quale tale
disposizione si inserisce.
29 A
tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento
n. 2201/2003 enumera tassativamente le materie escluse dall’ambito di
applicazione del suddetto regolamento, tra le quali compaiono, in particolare,
le obbligazioni alimentari nonché i trust e le successioni. Il considerando 8
dello stesso regolamento precisa allo stesso riguardo che tale regolamento dovrebbe
applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe
riguardare questioni quali gli effetti del matrimonio sui rapporti
patrimoniali.
30 Orbene,
un’azione per l’annullamento di matrimonio promossa da un terzo successivamente
al decesso di uno dei coniugi non compare tra le materie escluse dall’ambito di
applicazione di tale regolamento, enumerate all’articolo 1, paragrafo 3, di
quest’ultimo.
31 Inoltre,
se è vero che secondo il giudice del rinvio, l’interesse ad agire della
sig.ra Mikołajczyk è, nella controversia di cui al procedimento
principale, legato alla sua qualità di erede testamentaria della
sig.ra Zdzisława Czarnecka, tale giudice precisa che tuttavia la suddetta
controversia verte unicamente sulla questione dell’annullamento del matrimonio
contratto tra la sig.ra Marie Louise Czarnecka e il sig. Czarnecki e
non può pertanto rientrare nell’esclusione, prevista all’articolo 1, paragrafo
3, lettera f), del regolamento n. 2201/2003, riguardante i trust e le
successioni.
32 In
terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento n. 2201/2003, secondo la quale un’azione per l’annullamento di
matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi
rientra nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento è confermata anche
dall’obiettivo perseguito da quest’ultimo.
33 A
questo proposito occorre rilevare che il regolamento n. 2201/2003, come
risulta dal suo considerando 1, contribuisce a istituire uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle
persone. A tale scopo, detto regolamento, ai capi II e III, stabilisce, in
particolare, norme che regolano la competenza nonché il riconoscimento e
l’esecuzione di decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale,
regole queste che sono dirette a garantire la certezza del diritto (sentenza
del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punti 47 e 48).
34 Orbene,
escludere un’azione come quella oggetto del procedimento principale dall’ambito
di applicazione del regolamento n. 2201/2003 nuocerebbe al rispetto di
tale obiettivo, in quanto tale esclusione sarebbe atta ad aumentare la mancanza
di certezza del diritto legata all’assenza di un quadro uniforme in materia, e
ciò a maggior ragione per il fatto che le questioni relative allo status delle
persone fisiche nonché quelle relative ai rapporti di famiglia sono escluse
dall’ambito del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile,
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e
all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione
di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).
35 Come
sostenuto, peraltro, dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue
conclusioni, il fatto che l’azione per l’annullamento di cui trattasi nel
procedimento principale riguardi un matrimonio già sciolto per decesso di uno
dei coniugi non implica che tale istanza non rientri nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 2201/2003. Non è escluso, infatti, che una
persona possa avere interesse a ottenere l’annullamento di un matrimonio anche
dopo il decesso di uno dei coniugi.
36 Pur
se tale interesse deve essere valutato alla stregua della normativa nazionale
applicabile, non sussiste al contrario alcun motivo per privare un terzo che
abbia proposto un’azione per l’annullamento del matrimonio successivamente al
decesso di uno dei coniugi della possibilità di avvalersi delle norme uniformi
di conflitto previste dal regolamento n. 2201/2003.
37 Alla
luce delle considerazioni che precedono si deve rispondere alle questioni
pregiudiziali prima e seconda dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel
senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo
successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 2201/2003.
Sulla terza questione
38 Con
la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento
n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che una persona diversa
da uno dei coniugi che presenti un’azione per l’annullamento del matrimonio può
fondarsi sui criteri di competenza previsti in tali disposizioni.
39 Il
giudice del rinvio nutre dubbi circa la risposta da fornire a tale questione,
in quanto, in caso di risposta affermativa, un giudice che non abbia alcun
nesso con il luogo di residenza abituale dei coniugi o di uno di essi potrebbe
conoscere di un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo.
40 A
tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 3 del regolamento
n. 2201/2003 fissa i criteri generali di competenza in materia di
divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio. Tali criteri
oggettivi, non cumulativi ed esclusivi rispondono alla necessità di una
regolazione adeguata alle specifiche necessità dei conflitti in materia di
scioglimento del vincolo matrimoniale.
41 Pur
se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), trattini dal primo al quarto, del
regolamento n. 2201/2003 fa esplicitamente riferimento ai criteri della
residenza abituale dei coniugi o di quella del convenuto, l’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, nonché l’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), sesto trattino, del suddetto regolamento autorizzano l’applicazione
della regola di competenza del forum actoris.
42 Queste
ultime disposizioni riconoscono, infatti, a determinate condizioni, ai giudici
dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale
dell’attore la competenza a pronunciarsi sullo scioglimento del vincolo
matrimoniale. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del
regolamento n. 2201/2003, infatti, sancisce tale competenza se l’attore vi
ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della domanda, mentre
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, dello stesso regolamento
prevede del pari tale competenza se l’attore vi ha risieduto per almeno sei
mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro
stesso o, in certi casi, ha ivi il proprio «domicile».
43 Alla
luce di tali premesse, al fine di rispondere alla questione posta dal giudice
del rinvio, occorre determinare la portata esatta della nozione di «attore» ai
sensi di tali disposizioni per stabilire se tale nozione sia circoscritta ai
coniugi o se essa includa anche i terzi.
44 Secondo
una giurisprudenza costante della Corte, tanto dalla necessità
dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio
d’uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto
dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati
membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata
devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, a un’interpretazione autonoma
ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e
dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso,
sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 34, e del 16
luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 38).
45 Poiché
l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento
n. 2201/2003, non contiene alcun riferimento espresso al diritto degli
Stati membri per determinare la portata della nozione di «attore», tale
determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto di tali
disposizioni e dell’obiettivo del suddetto regolamento.
46 Relativamente
al contesto nel quale si inserisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, dalla
giurisprudenza della Corte risulta che tale articolo prevede diversi criteri di
attribuzione della competenza giurisdizionale, tra i quali non è stabilita
alcuna gerarchia. Tutti i criteri oggettivi enunciati nel suddetto articolo
sono alternativi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08,
EU:C:2009:474, punto 48).
47 Ne
consegue che il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal
regolamento n. 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo
matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple. È invece
prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia
stabilita tra loro alcuna gerarchia (sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08,
EU:C:2009:474, punto 49).
48 Riguardo
ai criteri enumerati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento,
la Corte ha
dichiarato che essi si basano, sotto vari profili, sulla residenza abituale dei
coniugi (sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punto
50).
49 Da
quanto precede risulta che le regole di competenza previste all’articolo 3 del
regolamento n. 2201/2003, incluse quelle previste al paragrafo 1, lettera
a), quinto e sesto trattino, di detto articolo sono concepite per proteggere
gli interessi dei coniugi.
50 Un’interpretazione
del genere risponde del pari alla finalità perseguita da tale regolamento, in
quanto esso ha istituito regole di conflitto non rigide per tenere conto della
mobilità delle persone e per proteggere altresì i diritti del coniuge che ha
lasciato il paese della residenza abituale comune, garantendo nel contempo che
sussista un nesso di collegamento effettivo tra l’interessato e lo Stato membro
che esercita la competenza (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007,
Sundelind Lopez, C‑68/07, EU:C:2007:740, punto 26).
51 Ne
consegue che, pur se l’azione d’annullamento del matrimonio proposta da un
terzo rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003,
detto terzo deve restare vincolato dalle regole di competenza stabilite a
vantaggio dei coniugi. Tale interpretazione, peraltro, non priva dell’accesso
al giudice detto terzo, in quanto potrebbe avvalersi degli altri criteri di
competenza previsti all’articolo 3 di tale regolamento.
52 Per
tale motivo la nozione di «attore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 non
include le persone diverse dai coniugi.
53 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza
questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere
interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga
un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di
competenza previsti in tali disposizioni.
Sulle spese
54 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio,
del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,
deve essere interpretato nel senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio
proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra
nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.
2) L’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento
n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da
uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non
può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni.
Firme
Dal sito http://curia.europa.eu
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