Decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria [estratto: art. 83, commi 16,
17, 17 bis e 17 ter]
OMISSIS
Art. 83
Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria
OMISSIS
16. Al fine di assicurare
maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano
all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio
fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel
territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di
iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio
nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle
entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione
delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte
dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti
delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei
comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota
pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse
a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.
17-bis. I
comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate
di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei
richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive
per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali
esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per
la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente disposizione. (1)
17-ter.
In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività
ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono
esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto
l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal
1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto
della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione
volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227. (2)
OMISSIS
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(1)Comma aggiunto dall’art. 7, c. 5, del d.l. 193/2016,
Disposizioni urgenti in materia fiscale
e per
il finanziamento di esigenze indifferibili [G.U. 24
ottobre 2016, n. 149]
(2) Comma aggiunto dall’art. 7, c. 5, del d.l.
193/2016, Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze
indifferibili [G.U. 24 ottobre 2016, n. 149]
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