Revoca dell'incarico di assessore (a seguito del c.d. 'saluto romano')
Tar Liguria 30 settembre 2016, n. 964
E’ legittima la revoca dell’incarico
assessorile, motivata dal c.d. “saluto romano”, manifestato (e reso pubblico
dai ‘media’, attraverso la pubblicazione di alcune fotografie) al termine di
una funzione celebrata in suffragio a Benito Mussolini [il Collegio ricorda
che: a) la revoca di un incarico assessorile non è un atto politico, ma “un
tipico atto di alta amministrazione inquadrabile nell’ambito dell’eterogenea
categoria degli atti di conferimento di un incarico fiduciario, rispetto ai
quali si contraddistingue per essere ispirato da ragioni di carattere
squisitamente politico”; b) “dette ragioni si risolvono infatti in valutazioni
politico-amministrative, come tali ampiamente discrezionali, rimesse alla
competenza esclusiva del vertice politico ed afferenti, a mero titolo
esemplificativo, ai rapporti con l’opposizione ovvero ai rapporti interni alla
maggioranza consiliare, esigenze di maggiore operosità ed efficienza in
relazione allo specifico settore dell'Amministrazione delegato”; c) “il vaglio
delle ragioni che hanno condotta alla revoca assessorile, in termini di
sufficienza ed idoneità, e la conseguente delimitazione del perimetro
dell'obbligo di motivazione, vanno condotti alla stregua della natura di tale di
atto, sicché, tenuto conto del carattere fiduciario dell’incarico e dell’ampia
discrezionalità di cui gode il Sindaco nella scelta dell’assessore, il venir
meno del predetto rapporto fiduciario ben può giustificare ex se il
provvedimento in questione”]
La revoca dell'incarico di assessore
comunale è esente dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in
considerazione del fatto che, in un contesto normativo nel quale la valutazione
degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al vertice
dell'Amministrazione, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità
della compagine di cui avvalersi nell'interesse della comunità locale, con
sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione
dell'organo consiliare, non c'è spazio logico, prima ancora che normativo, per
dare ingresso all'applicazione dell'istituto partecipativo di cui all’art. 7,
della l. 241/1990, il cui scopo è quello
di consentire l'apporto procedimentale da parte del destinatario dell'atto
finale al fine di condizionarne il relativo contenuto
FATTO
Con ricorso depositato in data 26/3/2011, il sig. A. ha
proposto domanda di annullamento del provvedimento, meglio indicato in
epigrafe, con il quale l’allora Sindaco del Comune di R. ha revocato il ricorrente
dall’incarico di Assessore con delega alla cultura, stato civile, servizi
demografici ed elettorali.
Ha affermato il ricorrente di supporre che il provvedimento
gravato sia stato adottato in seguito ad un episodio avvenuto nell’aprile del
2010, in occasione del quale il sig. A. fu fotografato, unitamente ad altre
persone, davanti all’ingresso della Chiesa di S. in R., nell’atto di effettuare
il c.d. “saluto romano” al termine di una funzione celebrata in suffragio a
Benito Mussolini, fotografia successivamente resa pubblica su un noto social
network e diffusa da alcune testate giornalistiche.
Nel riferire le presunte motivazioni poste a sostegno della
disposta revoca, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1- Violazione degli artt. 3, 21-quinquies e 21-octies della L.
n. 241/1990; violazione dell’art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000; omessa ed
insufficiente motivazione; travisamento dei fatti.
Il provvedimento impugnato, secondo parte ricorrente, non
sarebbe riconducibile né alla categoria degli atti politici, né a quella degli
atti sanzionatori, sicché il Sindaco del Comune di R. avrebbe dovuto
puntualmente motivare, in fatto ed in diritto, le ragioni che hanno portato
l’Amministrazione a disporre la revoca del sig. A. dalla carica assessorile.
2- Violazione degli artt. 7 e 21-octies della L. n. 241/1990,
per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Secondo il ricorrente, la necessità di comunicare l’avvio del
procedimento sarebbe derivata dalla natura di atto amministrativo e non politico
del provvedimento impugnato, nonché dall’insussistenza di ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
3- Violazione degli artt. 3 e 21-octies della L. n. 241/1990;
violazione dell’art.46 del D. Lgs. n. 267/2000; violazione dell’art. 33 dello
Statuto del comune di R.; eccesso di potere per omessa ed insufficiente
motivazione; travisamento dei fatti.
Ha sostenuto parte ricorrente che il Sindaco non avrebbe dato
comunicazione al Consiglio comunale della revoca del sig. A., contrariamente a
quanto prescritto dall’art. 33 dello Statuto del Comune di R., il quale, a sua
volta, riproduce nella sostanza il dettato dell’art. 46 del D. Lgs. n.
267/2000.
Il ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento del
danno e di sospensione cautelare del provvedimento sindacale.
Il Comune di R. si è costituito in giudizio con controricorso
depositato in data 4/4/2011, chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare, per
carenza del fumus boni iuris, e del ricorso, per inammissibilità ed/od
infondatezza.
In data 7/4/2011 si è celebrata l’udienza cautelare, a seguito
della quale questo Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso l’ordinanza n.
225/2011, con cui ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del
provvedimento per apparente infondatezza del ricorso, anche in ragione della
natura dell’atto impugnato.
In data 28/7/2016, il Comune resistente ha depositato ulteriore
memoria difensiva in vista dell’udienza di merito.
All’udienza del 29/9/2016, la causa è stata riservata per la
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato in relazione ai primi due motivi ed
inammissibile per quanto concerne il terzo.
Con riferimento al primo motivo di ricorso – con il quale il
ricorrente ha denunciato una carenza motivazionale del provvedimento impugnato
– il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari in
merito alla natura giuridica del provvedimento in questione.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, il
provvedimento di revoca dell’incarico di assessore comunale non è riconducibile
nel novero degli atti politici, sicché il medesimo provvedimento è assoggettato
alle comuni regole del procedimento amministrativo.
Erra tuttavia il ricorrente nell’omettere di considerare le
peculiarità che connotano tale provvedimento.
La revoca di un incarico assessorile – al pari dell’atto con il
quale tale incarico viene conferito – è infatti un tipico atto di alta
amministrazione inquadrabile nell’ambito dell’eterogena categoria degli atti di
conferimento di un incarico fiduciario, rispetto ai quali si contraddistingue
per essere ispirato da ragioni di carattere squisitamente politico (cfr. T.A.R.
Sardegna, Sez. II, 29/7/2015, n. 972).
Dette ragioni si risolvono infatti in valutazioni
politico-amministrative, come tali ampiamente discrezionali, rimesse alla
competenza esclusiva del vertice politico ed afferenti, a mero titolo
esemplificativo, ai rapporti con l’opposizione ovvero ai rapporti interni alla
maggioranza consiliare, esigenze di maggiore operosità ed efficienza in
relazione allo specifico settore dell'Amministrazione delegato.
Ne consegue che il vaglio delle ragioni che hanno condotta alla
revoca assessorile, in termini di sufficienza ed idoneità, e la conseguente
delimitazione del perimetro dell'obbligo di motivazione, vanno condotti alla
stregua della natura di tale di atto, sicché, tenuto conto del carattere
fiduciario dell’incarico e dell’ampia discrezionalità di cui gode il Sindaco
nella scelta dell’assessore, il venir meno del predetto rapporto fiduciario ben
può giustificare ex se il provvedimento in questione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento
giurisprudenziale – dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi –
le valutazioni su cui si fonda la revoca dell’incarico di un assessore comunale
non devono necessariamente tradursi in una puntuale esplicazione delle
situazioni di fatto addebitabili all'interessato, come invece sostenuto dal
ricorrente, purché emerga la ragionevolezza delle motivazioni di opportunità
politica cui si fa un (ancorché generico) rinvio e poste alla base della scelta
(cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 13/1/2015, n. 34).
Ciò si evince dalla circostanza che la scelta dei singoli
assessori sia rimessa dal complesso impianto normativo al solo rappresentante
dell'Amministrazione comunale, prevedendo il comma 4 dell'art. 46 D. Lgs. n.
267/2000, che il Sindaco possa revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio; ciò in ragione della sua diretta responsabilità
politica nei confronti dell'assemblea rappresentativa degli interessi della
comunità locale, in merito all'individuazione della compagine di cui avvalersi
per l'amministrazione dell'ente, in attuazione di uno specifico programma
politico-amministrativo.
Va peraltro evidenziato che dall'ampia discrezionalità
spettante al vertice dell'Amministrazione locale e dai connotati latu sensu
politici della scelta degli assessori, discende che il sindacato di legittimità
del giudice amministrativo è limitato ai profili formali e di manifesta illogicità
o irragionevolezza dell’atto in questione, profili questi che, nella
fattispecie in esame, non ricorrono. (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V,
23/2/2012, n. 1053; 5/12/2012, n. 6228; 3/4/2004, n. 1042; T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. II, 5/5/2014, n. 4637; 17/6/2009, n. 5732).
Applicando le suesposte coordinate interpretative alla
controversia in esame, ritiene il Collegio che le motivazioni poste a sostegno
del gravato provvedimento siano pienamente idonee e sufficienti a sorreggere la
contestata revoca dell'incarico.
Deve parimenti essere rigettato il secondo motivo di ricorso,
con il quale è stata contestata la mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento.
Al riguardo, deve osservarsi, in adesione a consolidato
orientamento giurisprudenziale sopra citato, che la revoca dell'incarico di
assessore comunale è esente dalla previa comunicazione dell'avvio del
procedimento in considerazione del fatto che, in un contesto normativo nel
quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al
vertice dell'Amministrazione, cui compete in via autonoma la scelta e la
responsabilità della compagine di cui avvalersi nell'interesse della comunità
locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla
valutazione dell'organo consiliare, non c'è spazio logico, prima ancora che
normativo, per dare ingresso all'applicazione dell'istituto partecipativo di
cui all’art. 7, il cui scopo è quello di consentire l'apporto procedimentale da
parte del destinatario dell'atto finale al fine di condizionarne il relativo
contenuto (Consiglio di Stato, Sez. V, 23/1/2007, n. 209; 5/12/2012, n. 6228;
23/2/2012, n. 1053; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5/5/2014, n. 4637; T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. I, 13/1/2015, n. 34).
Ed invero, la più volte richiamata giurisprudenza
amministrativa sulla materia ha evidenziato che “le prerogative della
partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche
modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei ad
incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse
pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto
normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo
esclusivo al vertice dell'Amministrazione, cui compete in via autonoma la
scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, risultando il
relativo procedimento modellato su scansioni semplificate per consentire
un'immediata soluzione della crisi intervenuta nell'ambito del governo locale,
che si articola nella valutazione della situazione da parte del vertice al
quale compete la scelta in ordine alla modificazione della compagine della
giunta e nella comunicazione motivata di ciò all'organo consiliare, senza
l'interposizione della comunicazione dell'avvio del procedimento all'assessore
assoggettato alla revoca, la cui opinione è irrilevante per la normativa
attuale salvo che non venga fatta propria dal consiglio.” (T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. II, 5/5/2014, n. 4637).
Rilevata dunque l’assoluta inidoneità dello strumento
comunicativo di cui all’art. 7 a consentire al ricorrente di fornire un
qualsivoglia contributo utile al procedimento del relativo incarico
assessorile, anche il secondo motivo di ricorso va rigettato.
Il terzo motivo di ricorso va dichiarato invece inammissibile
per carenza di legittimazione ad agire da parte del sig. A..
Parte ricorrente ha contestato infatti la violazione dell’art.
33, comma 3, dello Statuto del Comune di R. il quale, riproducendo nella
sostanza il contenuto dell’art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000, prescrive che:
“Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati o cessati dalla
carica per altra causa, provvede il Sindaco, dandone tempestiva comunicazione
al Consiglio.”.
Anche prescindendo dalla rilevata circostanza che detto
adempimento comunicativo sia stato assolto da parte del Sindaco (si veda il
verbale del Consiglio comunale di R. del 6/3/2011), il Collegio osserva che
detta comunicazione della revoca, rectius della sostituzione dei soggetti revocati,
è uno strumento normativamente predisposto al fine di consentire all’organo
consiliare di valutare in sede politica la decisione del Sindaco anche per
mezzo di una mozione di sfiducia.
Ne consegue che tale strumento è pensato nell’interesse esclusivo
del Consiglio comunale, non residuando alcun apprezzabile margine di interesse
in capo al soggetto revocato.
Pertanto, il ricorrente difetta di legittimazione per
denunciare la suddetta violazione di legge.
Quanto alla domanda risarcitoria, questa va rigettata per
mancata allegazione di qualsivoglia elemento di danno subìto dal ricorrente.
Le spese del presente giudizio seguono come di regola la
soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore della
amministrazione resistente della complessiva somma di €. 2000, 00 (duemila/00)
per le spese di questo giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento