La pronuncia del Tar
sul ricorso contro il testo del quesito referendario
Tar Lazio, Roma, 20 ottobre 2016,
n. 10445
E’ inammissibile per difetto assoluto di
giurisdizione (precludendosi – in tal modo –
“la possibilità di individuare, ai sensi dell’art. 11 del codice del
processo amministrativo, un diverso giudice nazionale cui sottoporre la
controversia”) il ricorso proposto contro il d.P.R. datato 27 settembre 2016, con il quale è
stato indetto il referendum popolare confermativo, con oggetto il quesito
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della
Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
88 del 15 aprile 2016?” [osserva il Collegio: a) come “debba affermarsi l’insindacabilità del
D.P.R. impugnato in relazione al profilo inerente al quesito referendario,
tenuto conto che la formulazione dello stesso proviene dalle ordinanze
dell’Ufficio Centrale per il Referendum e che è stato meramente recepito nel
conclusivo decreto presidenziale”; b) che “a tale conclusione si addiviene in
ragione della insindacabilità, da parte del giudice amministrativo delle
ordinanze adottate, in materia, dall’Ufficio Centrale del Referendum istituito
presso la Suprema Corte
di Cassazione, stante la natura di organo rigorosamente neutrale dello stesso,
essenzialmente titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione
di terzietà ed indipendenza nell’ambito del procedimento referendario
costituzionale, con la connessa impossibilità di qualificare gli atti dallo
stesso adottati in materia di referendum come atti oggettivamente e
soggettivamente amministrativi”]
OMISSIS
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in
data 4 ottobre 2016 e depositato il successivo 5 ottobre 2016, i ricorrenti,
nella loro rispettiva qualità, impugnano il decreto del Presidente della
Repubblica datato 27 settembre 2016 con il quale è stato indetto il “Referendum
popolare confermativo avente ad oggetto il seguente quesito: <>”, disponendo la convocazione dei comizi
elettorali per la data del 4 dicembre 2016;
- a sostegno della proposta azione di annullamento – dopo aver
svolto preliminari considerazioni in ordine alla impugnabilità del decreto
contestato e sulla sussistenza dell’interesse ad agire - deducono i ricorrenti
il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 138 e 87 della
Costituzione in combinato disposto con l’art. 16 della legge n. 352 del 1970 ed
il vizio di eccesso di potere sotto svariati profili, dolendosi essenzialmente
della qualificazione del referendum come “confermativo di legge costituzionale”
e non di “revisione della Costituzione”, della mancata indicazione, nel
quesito, dei singoli articoli della Costituzione oggetto di consultazione
referendaria per come asseritamente prescritto dall’art. 16 della legge n. 352
del 1970, lamentando altresì come il quesito referendario, limitandosi a
riportare, nella sua formulazione, l’intitolazione del disegno di legge di
riforma, sia “fuorviante” e, comunque, inidoneo “ad assicurare una corretta
funzione informativa e di orientamento degli elettori”;
- in data 13 ottobre 2016 l’Avvocatura dello Stato, in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero
dell’Interno e del Ministero della Giustizia, con articolata memoria,
nell’evidenziare di non costituirsi per la Presidenza della
Repubblica in quanto priva di legittimazione passiva (chiedendone al contempo
l’estromissione dal giudizio), ha rilevato, in punto di ricostruzione fattuale
della vicenda, che l’Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte di Cassazione, con
ordinanze del 6 maggio 2016 e dell’8 agosto 2016, ha ammesso le richieste di
referendum presentate presso la propria cancelleria, specificatamente
individuando il “quesito da sottoporre a referendum” in base a dette richieste
e ritenendo lo stesso conforme “a quanto stabilito dalla legge ordinaria n. 352
del 1970”; la difesa erariale ha, quindi, eccepito l’inammissibilità del ricorso
per “difetto assoluto di giurisdizione”, anche in ragione dell’insindacabilità
dei provvedimenti dell’Ufficio Centrale per il Referendum, e per “difetto di
interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.a.”, confutando nel dettaglio le censure
formulate dai ricorrenti;
- in data 14 ottobre 2016 è stato depositato atto di
costituzione formale da parte della Presidenza della Repubblica, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del
Ministero della Giustizia;
- sono stati in seguito depositati numerosi atti di intervento
sia ad adiuvandum che ad opponendum nonché ulteriori scritti difensivi ad opera
delle parti in causa;
- alla camera di consiglio del 17 ottobre 2016 - fissata in via
straordinaria e previa adozione di decreto di abbreviazione dei termini – è
stato dato, previa verifica della completezza del contraddittorio e
dell’istruttoria, preliminare avviso alle parti costituite, ai sensi dell’art.
60 del codice del processo amministrativo, della possibilità di definizione del
giudizio con sentenza in forma semplificata e, valutata negativamente la
richiesta avanzata dal difensore del Codacons (a cui sono stati rappresentati
dubbi sull’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum, attesa la proposizione
da parte dello stesso di un autonomo gravame avverso il medesimo atto) in
ordine ad un rinvio della trattazione della causa per un esame congiunto della
stessa con altre analoghe pendenti innanzi a questo Tribunale, il ricorso, dopo
ampia discussione, è stato trattenuto in decisione, come da verbale;
Ritenuto che - in via preliminare - sussista la necessità di
verificare i profili inerenti la sussistenza della giurisdizione, con
riferimento alla quale è stata peraltro sollevata puntuale eccezione, sotto il
profilo del difetto assoluto di giurisdizione, dalle Amministrazioni
resistenti, con argomentazioni richiamate anche dagli intervenienti ad
opponendum;
Ritenuto che - tenuto conto dell’oggetto del giudizio, della
natura e del contenuto degli atti contestati, della disciplina di riferimento e
del petitum azionato, volto alla contestazione della formulazione del quesito –
tale eccezione sia meritevole di condivisione, atteso che:
- come si trae dalla narrativa che precede, mediante la
proposizione del presente gravame i ricorrenti agiscono per l’annullamento del
decreto del Presidente della Repubblica datato 27 settembre 2016 recante
l’indizione del “Referendum popolare confermativo avente il seguente quesito
<> nonché di “ogni altro atto e/o comportamento
presupposto, conseguenziale e/o connesso”;
- ai fini del decidere, giova, pertanto, ripercorrere
brevemente lo svolgimento del procedimento confluito nell’adozione del gravato
decreto presidenziale, al fine di compiutamente individuare, alla luce della
disciplina di riferimento, le singole sfere di attribuzione di potere e di
competenza riconosciute ai vari soggetti che vi intervengono, sulla cui base
verificare la sindacabilità in sede giurisdizionale degli atti dagli stessi
adottati;
- in tale direzione, va rilevato che le richieste di
consultazione referendaria sono state formulate dai relativi promotori sulla
base delle previsioni dettate dall’art. 4 della legge n. 352 del 1970 – recante
norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo – il quale stabilisce, al comma 1, che “La richiesta di referendum
di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della
legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si
intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della
sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta
Ufficiale nella quale è stata pubblicata”, disponendo, al comma 2, che le
richieste devono pervenire alla cancelleria della Corte di Cassazione entro un
determinato arco temporale;
- le richieste così formulate sono state vagliate dall’Ufficio
Centrale per il Referendum costituito presso la Corte Suprema di
Cassazione, al quale, ai sensi dell’art. 12 della citata legge n. 352 del 1970,
spetta il compito della verifica di “conformità” della richiesta di referendum
“alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge”, pronunciandosi
sulla “legittimità della richiesta” previa possibilità di contestare ai
presentatori eventuali irregolarità e la possibilità per gli stessi di
procedere alla loro sanatoria;
- in esito all’esercizio di tali compiti e funzioni,
espressamente disciplinati dalla legge, l’Ufficio Centrale per il Referendum,
con le ordinanze del 6 maggio 2016 e dell’8 agosto 2016, ha verificato la
completezza delle richieste di referendum rispetto agli elementi di cui
all’art. 4 della legge n. 352 del 1970 - ovvero l'indicazione della “legge
costituzionale” che si intende sottoporre alla votazione popolare, della data
della sua approvazione finale da parte delle Camere, della data e del numero
della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata e della designazione
dei delegati – la tempestività delle richieste, il rispetto del numero dei
richiedenti in relazione alla loro qualità, l’autentica delle sottoscrizioni,
ritenendo, come riportato nei considerando delle ordinanze, che “il quesito da
sottoporre a referendum, in base alle (ndr: quattro nell’ordinanza del 6
maggio, una nell’ordinanza dell’8 agosto) richieste e conformemente a quanto
stabilito dall’art. 16 della legge n. 352 del 1970, è il seguente:
<> e concludendo che le richieste referendarie
“sono conformi alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge n. 352
del 1970 e, pertanto vanno ammesse”, dichiarando conclusivamente, nella parte
dispositiva delle pronunce, la conformità delle richieste referendarie e la
legittimità del quesito da sottoporre agli elettori;
- successivamente all’adozione delle illustrate ordinanze da
parte dell’Ufficio Centrale per il Referendum, è intervenuta la delibera del
Consiglio dei Ministri, datata 26 settembre 2016, con la quale è stata proposta
al Presidente della Repubblica la data del 4 dicembre 2016 per lo svolgimento
del referendum popolare;
- con il decreto del Presidente della Repubblica, oggetto di
gravame, richiamate in premessa le norme di riferimento e la legge
costituzionale da sottoporre a referendum, nonché le ordinanze adottate
dall’Ufficio Centrale per il Referendum e la deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 26 settembre 2016, è stato quindi indetto il “referendum popolare
confermativo” avente ad oggetto il medesimo quesito contenuto nelle predette
ordinanze, convocando i comizi elettorali per il giorno 4 dicembre 2016, ai sensi
dell’art. 15 della legge n. 352 del 1970, il quale dispone che il referendum è
indetto con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
- risulta, quindi, evidente, dalla ricostruzione
precedentemente illustrata in ordine allo svolgimento del complesso iter di
indizione del referendum e delle norme di riferimento che lo governano, come il
quesito contenuto nel gravato decreto presidenziale sia il medesimo di quello
indicato nelle ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum;
- vertendo la controversia sulla denunciata illegittimità della
formulazione di tale quesito, ritiene il Collegio che, essendo stato lo stesso
individuato dall’Ufficio Centrale per il Referendum attraverso ordinanze non
impugnabili con gli ordinari mezzi giurisdizionali (per le ragioni che meglio
si illustreranno in seguito) e recepito nel gravato decreto presidenziale, non
possa riconoscersi la possibilità della sua sottoposizione a sindacato
giurisdizionale;
- indirizzando la disamina verso il decreto presidenziale, atto
conclusivo dell’iter di indizione del referendum costituzionale e che
costituisce oggetto principale dell’impugnativa in esame, deve rilevarsi come
lo stesso presenti plurimi contenuti, aventi natura e corrispondenti regimi di
sindacabilità differenti, di cui l’uno riferito alla individuazione della data
di svolgimento del referendum, che avviene sulla base di una deliberazione
adottata dal Consiglio dei Ministri e che è soggetto al sindacato di
legittimità del giudice amministrativo, e l’altro riferito alla formulazione
del quesito in recepimento delle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il
Referendum, ivi espressamente richiamate, rispetto al quale, ritiene il
Collegio, non vi siano spazi di sindacato giurisdizionale;
- occorre innanzitutto ricordare che - come più volte affermato
dalla Corte Costituzionale (cfr., ex multis, sentenza n. 1 del 2013) – il
Presidente della Repubblica costituisce un organo costituzionale monocratico
“titolare di un complesso di attribuzioni, non inquadrabili nella tradizionale
tripartizione dei poteri dello Stato ed esercitabili in posizione di piena
indipendenza e autonomia, costituzionalmente garantita”, qualificabile come
“potere” dello Stato e legittimato - in quanto tale - a sollevare “conflitti di
attribuzione” (cfr., tra le altre, Corte Costituzionale, ordinanza n. 138 del
2015; sentenza n. 200 del 2006), dotato altresì di competenze molteplici
finalizzate alla attuazione dei principi costituzionali, idonee a tradursi
nell’adozione di atti e provvedimenti differentemente classificabili a seconda
della funzione effettivamente esercitata, che può inerire a procedimenti di
formazione delle leggi, può incidere sul potere esecutivo o, ancora, essere
riconducibile all’attività amministrativa, abbracciando anche funzioni
peculiari ed esclusive, non classificabili nella tradizionale tripartizione dei
poteri, come, ad esempio, in caso di decreti di nomina di senatori a vita e di
atti di scioglimento delle Camere;
- proprio in ragione della poliedricità delle funzioni e delle
competenze del Presidente della Repubblica, è, dunque, da escludere
l’insindacabilità in termini assoluti degli atti e dei provvedimenti adottati
da tale organo, essendo conseguentemente necessario procedere ad una valutazione
- sempre e in ogni caso – della natura del potere in concreto esercitato alla
stregua delle specifiche attribuzioni riconosciute dall’ordinamento, tenendo
comunque conto delle peculiarità che connotano tali atti e provvedimenti, da
coordinarsi con gli specifici profili che risultano oggetto di contestazione;
- in tal senso ha già avuto modo di esprimersi la
giurisprudenza, anche di questa Sezione, affermando, proprio in ordine a
deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate per la celebrazione di “referendum
popolari” e al “conseguente D.P.R.”, l’impossibilità di attribuire “la
qualificazione di natura legislativa a tutti gli atti del relativo
procedimento” e, quindi, rilevando la sindacabilità di tali atti “segnatamente
con riferimento ai profili lesivi della libertà e della segretezza delle scelte
degli elettori” e, più specificamente, nell’ipotesi in cui gli atti di cui si
discute siano configurabili - “pur se connotati da un certo margine di
discrezionalità” - come “atti applicativi della legislazione primaria” e,
quindi, risultino soggetti a precisi vincoli giuridici (cfr. ordinanza del TAR
Lazio, Roma, n. 1302 del 2011, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione V,
con l’ordinanza n. 1736 del 2011 che qualifica gli atti impugnati come di alta amministrazione
non riconducibili all’esercizio del potere politico);
- l’estensione dell’ambito, oggettivo e soggettivo, di
sindacabilità degli atti – cui il Collegio ritiene di aderire - è stata
progressivamente affermata in ossequio al generale principio costituzionale di
tutela delle posizioni giuridiche soggettive di cui agli artt. 24 e 113 della
Costituzione, segnalandosi al riguardo, quali punti di approdo di tale
processo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 2012 (laddove si
afferma che “gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini
nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello
costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore
predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in
ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui
l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che
connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche
che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali
vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto,
sindacabile nelle sedi appropriate”, giungendo a ritenere che la circostanza
che l’organo che ha adottato l’atto sia un organo politico ed eserciti un
potere politico non comporta che i relativi atti siano tutti e sotto ogni
profilo insindacabili, non alterando la presenza di alcuni vincoli la natura
politica del potere esercitato, ma piuttosto delimitandone lo spazio di azione,
con conseguente sindacabilità dell’atto in sede giurisdizionale se e in quanto
abbia violato una norma giuridica), nonché la sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione V, n. 6002 del 2012, laddove si afferma che la presenza di un vincolo
giuridico all’azione determina l’attrazione “delle determinazioni assunte da
organi politici nell’alveo dell’azione amministrativa sottoposta, alla stregua
dei principi costituzionali, al controllo di legalità da parte dell’autorità
giurisdizionale” (al riguardo, anche Consiglio di Stato, sentenza n. 2413 del
2000 e Cassazione Civile, Sezioni Unite, 13 gennaio 2000 n. 1170);
- rilevato, dunque - in sintesi – che i decreti del Presidente
della Repubblica del tipo di quello in contestazione non sono insindacabili in
termini assoluti, ma che sono sottratti al sindacato giurisdizionale
esclusivamente nei limiti in cui il relativo contenuto costituisca esercizio di
poteri non riconducibili a quelli amministrativi e “politici” non liberi nei
fini nel senso dianzi illustrato, ma siano piuttosto riconducibili
all’esplicazione di poteri neutrali di garanzia e controllo, di rilievo
costituzionale, il Collegio non può esimersi dal constatare che, mediante la
proposizione del gravame in trattazione e, precipuamente, attraverso le censure
formulate, i ricorrenti pongono in discussione - in definitiva – la legittimità
del decreto del Presidente della Repubblica nella parte in cui richiama e,
quindi, sostanzialmente recepisce il contenuto delle ordinanze dell’Ufficio Centrale
per il Referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, ossia il giudizio
positivamente reso da quest’ultimo circa la legittimità e l’ammissibilità delle
“richieste di referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma,
della Costituzione” e circa la legittimità del quesito referendario
<>, espressamente riconosciuto, nella parte motiva dei provvedimenti
di cui si discute, conforme a quanto stabilito, tra l’altro, “dall’art. 16
della legge n. 352 del 1970”;
- discende, dalle superiori premesse, che debba affermarsi
l’insindacabilità del D.P.R. impugnato in relazione al profilo inerente al
quesito referendario, tenuto conto che la formulazione dello stesso proviene
dalle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum e che è stato meramente
recepito nel conclusivo decreto presidenziale;
- a tale conclusione si addiviene in ragione della
insindacabilità, da parte del giudice amministrativo delle ordinanze adottate,
in materia, dall’Ufficio Centrale del Referendum istituito presso la Suprema Corte di
Cassazione, stante la natura di organo rigorosamente neutrale dello stesso,
essenzialmente titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione
di terzietà ed indipendenza nell’ambito del procedimento referendario
costituzionale, con la connessa impossibilità di qualificare gli atti dallo
stesso adottati in materia di referendum come atti oggettivamente e
soggettivamente amministrativi (in senso analogo, ex multis, Consiglio di
Stato, Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5369, di conferma della sentenza di questa
Sezione n. 4059 del 2015; Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2552; 16 giugno 2009, n.
3834; 2 aprile 1997, n. 333); deve ulteriormente segnalarsi che, anche aderendo
all’orientamento seguito dalla Corte Costituzionale in ordine alla natura
giurisdizionale all’Ufficio Centrale per il Referendum (sentenza n. 164 del
2008, ordinanza n. 343 del 2003 e sentenza n. 334 del 2004) e dalla stessa
Corte di Cassazione, la natura dei relativi provvedimenti e la relativa
definitività – salvo il caso della revocazione – a maggior ragione non
consentirebbero il riconoscimento della giurisdizione di questo Giudice;
- ne consegue che le determinazioni assunte dall’Ufficio
Centrale per il Referendum sono emanate da un organo rigorosamente neutrale, e
non nell’esplicazione di un potere amministrativo (pur concretandosi in poteri
di verifica di conformità, per come previsto dall’art. 12 della legge n. 352
del 1970) per concreti scopi particolari di pubblico interesse, ma nella
prospettiva della tutela dell’ordinamento generale dello Stato e nell’esercizio
di funzioni pubbliche neutrali affidate ad un organo che, per composizione e
struttura, si colloca in posizione di terzietà e di indipendenza, in quanto
indifferente rispetto agli interessi in gioco e non chiamato a dirimere
conflitti, ma a svolgere un’attività diretta alla soddisfazione di interessi
generali garantendo l’osservanza della legge, collocandosi su di un piano
diverso rispetto all’esercizio di funzioni amministrative;
- le superiori considerazioni in ordine alla natura dei poteri
esercitati dall’Ufficio Centrale per il Referendum in materia di referendum
costituzionale, unitamente al fondamento giustificativo dei poteri attribuiti
al Presidente della Repubblica, funzionali al controllo ed alla garanzia del
corretto funzionamento del sistema ordinamentale sulla base di canoni obiettivi
e precostituiti, nell’esercizio dei quali, attraverso l’adozione del gravato
decreto di indizione del referendum, è stata conferita veste formale al quesito
individuato da un organo, quale l’Ufficio Centrale del Referendum, in esito
allo svolgimento di analoga funzione neutrale e di garanzia, conclusivamente
saldandosi nel decreto impugnato, rendono tale atto ed il quesito formulato
insuscettibili di sindacato giurisdizionale, in quanto non riconducibili
all’esercizio di attività amministrativa ma all’esplicazione di funzioni di
garanzia e di controllo aventi carattere neutrale poste a presidio
dell’ordinamento;
- sotto il profilo dei mezzi di tutela apprestati
dall’ordinamento, invocata da parte ricorrente, eventuali questioni di
illegittimità costituzionale della legge n. 352 del 1970 – in ipotesi
riconducibili alla predeterminazione del quesito in base alla
autoqualificazione della legge, in termini di revisione costituzionale o quale
mera legge costituzionale indipendentemente dal contenuto effettivo e
sostanziale della stessa (la cui scelta è rimessa alle determinazioni del
proponente e della maggioranza parlamentare), e del titolo della stessa, tenuto
conto dell’art. 138 della Costituzione, di cui la legge n. 352 del 1970
costituisce attuazione, e tenuto altresì conto dei principi che devono
presiedere l’esercizio del diritto di voto tra cui quelli di libero
convincimento e di consapevole manifestazione della volontà popolare, nonché
della finalità del referendum costituzionale, volto, anche, alla tutela della
minoranza parlamentare – sono da ritenere rimesse al vaglio dell’Ufficio
Centrale per il Referendum in sede di applicazione di tale normativa, essendo
stata ammessa la sua legittimazione a sollevare questioni incidentali di
costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale (ex plurimis: Corte
Costituzionale, sentenza 17 ottobre 2011 n. 278 proprio con riferimento a
questioni inerenti alla legge n. 352 del 1970; sul piano più generale, in tema
di legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità si veda anche Corte
Costituzionale 23 luglio 2015 n. 181 e n. 226 del 1976), eventualmente in sede
di revocazione delle ordinanze adottate in materia di referendum
costituzionale, ritenendo lo stesso Ufficio Centrale per il Referendum
l’esperibilità di tale rimedio sull’assunto della propria natura
giurisdizionale (ordinanza dell’Ufficio Centrale per il Referendum adottata
nella camera di consiglio dell’11 novembre 2008; la possibilità di revocazione
è stata riconosciuta anche con sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio
1986 n. 17);
- avuto, infine, riguardo agli ulteriori rilievi di parte
ricorrente, ritiene il Collegio che non sia parimenti suscettibile di
sindacato, in senso assoluto, il mancato esercizio, da parte del Presidente
della Repubblica, del potere di intervento o del potere di rinvio degli atti ai
fini del loro riesame, rientrando tali prerogative, laddove esercitabili, tra
quelle di esclusiva spettanza del Presidente della Repubblica, in alcun modo
sindacabili o sollecitabili in sede giurisdizionale in quanto espressione del
ruolo costituzionale di tipo obiettivo e di garanzia svolto dal Presidente
stesso quale garante dell’ordinamento costituzionale;
Ritenuto conclusivamente che, per le ragioni illustrate, il
ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, il
che, nel rendere irrilevante ogni altra questione di tipo processuale, preclude
altresì la possibilità di individuare, ai sensi dell’art. 11 del codice del
processo amministrativo, un diverso giudice nazionale cui sottoporre la controversia;
Ritenuto che, tenuto conto delle peculiarità che connotano la
delicata vicenda in esame e dell’assenza di precedenti in materia di referendum
costituzionale, sussistano ragionevoli motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Bis), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 60 del codice
del processo amministrativo, sul ricorso n. 10693/2016 R.G., come in epigrafe
proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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