Decesso di persona indigente - Spese funerarie
Corte Dei Conti – Sezione Di
Controllo Per Il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede Di Trento 16 marzo 2016,
n. 6, Richiesta di
parere pervenuta dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, per conto
del Sindaco del Comune di Mori (art. 6, comma 3-ter, del DPR 15 luglio 1988, n.
305) inerente la ripartizione delle spese funerarie per decesso di persona
indigente.
FATTO
Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, con la nota in
epigrafe indicata, ha trasmesso una richiesta di parere per conto del Sindaco
del Comune di Mori ai sensi dell’art. 6, c. 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988,
n. 305.
Il quesito sottoposto dall’Amministrazione comunale, per il tramite
della Provincia autonoma, riguarda i criteri di ripartizione delle spese
funerarie tra il Comune di ultima residenza e il Comune presso il quale si
verifica il decesso di persona indigente (in caso di ricovero in struttura
sanitaria assistenziale sovracomunale), ovvero appartenente a famiglia
bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari (art. 1,
c. 7-bis, della Legge n. 26/2001).
DIRITTO
1. Il quesito sottoposto dal Presidente della Provincia autonoma di
Trento costituisce la riproposizione di precedente istanza consultiva, già
oggetto di pronuncia di inammissibilità per carenza del requisito soggettivo
(deliberazione n. 2/2016/PAR).
Il difetto di legittimazione attiva, che viziava la precedente richiesta
di parere, sottoscritta da soggetto non legittimato ad attivare la funzione
consultiva di questa Corte (Dirigente provinciale), è stato sanato e consente,
quindi, alla Sezione di procedere ulteriormente nell’esame della problematica.
2. Sempre dal punto di vista dell’ammissibilità, può ritenersi che la
richiesta di parere soddisfi altresì il presupposto oggettivo dell'inerenza
alla materia della “contabilità pubblica”, come più volte declinata dalla
giurisprudenza contabile (ex multis, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 5/AUT/2006 del 27 aprile 2004; Sezioni Riunite, deliberazione
n. 54 del 17 novembre 2010).
L’istanza consultiva può quindi ritenersi ammissibile anche sotto il
profilo oggettivo, riguardando la gestione contabile e la ripartizione di
determinate spese tra diversi enti territoriali.
3. Il Collegio può pertanto procedere all’esame nel merito della
questione interpretativa rappresentata nell’istanza consultiva.
In via preliminare si rileva che il quesito formulato dall’Organo
rappresentativo della Provincia autonoma non appare del tutto coincidente con
quello proposto dal Comune di Mori, siccome riportato nella nota trasmessa a
questa Corte.
Invero, la Provincia
formula la problematica in questi termini:
“In particolare, si tratta di chiarire se, in caso di decessi di
persone residenti in altri Comuni, il Comune dove si è verificato il
decesso sia tenuto a sostenere gli oneri finanziari derivanti dai servizi di
onoranze funebri, o se questi spettino al Comune di residenza del defunto” (secondo periodo della nota della Provincia).
Diversamente, il Comune di Mori, pare essere interessato alla soluzione
della seguente questione (penultimo periodo dell’istanza consultiva):
“Sulla base di dette ultime disposizioni, il Comune sostiene che gli
oneri delle spese funerarie nel caso di decesso di persona indigente, o
appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte
dei familiari spetterebbero al Comune di residenza in vita o a quello di
residenza prima dell’entrata in strutture residenziali, in quanto gli
adempimenti relativi alla sepoltura rappresentano, a parere del Comune, la
naturale conclusione di un percorso di assistenza posto in carico allo stesso
dalla L. n. 328/2000”.
Pertanto, mentre la
Provincia fa riferimento, per la ripartizione delle spese
funerarie, ai decessi avvenuti in Comuni diversi da quello di residenza del
defunto, il Comune di Mori, invece, ipotizza l’addebito di tali spese al Comune
di residenza in vita o a quello di residenza prima dell’entrata in strutture
residenziali, dando perciò per scontata la residenza nella struttura assistenziale
(rectius, nel Comune ove è ubicata la struttura) al momento del decesso
(verosimilmente nei casi di lungodegenza), per cui Comune di decesso e Comune
di ultima residenza, nella prospettazione dell’ente locale, sarebbero i
medesimi.
Tenuto conto che in base alla citata norma di attuazione dello Statuto
speciale di autonomia (art. 6, c. 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305) la Provincia autonoma di
Trento svolge, in sostanza, la medesima funzione che a livello nazionale è
propria del Consiglio delle Autonomie locali (cfr. deliberazione di questa
Sezione n. 9/2015/PAR), il Collegio ritiene che la questione a cui si debba
formulare una soluzione interpretativa sia, in ultima analisi, quella
sottoposta dal Comune di Mori.
Il quesito presuppone, quindi, la verifica del corretto criterio di
ripartizione delle spese funerarie tra il Comune di ultima residenza e quello
di precedente residenza (prima dell’ingresso nella struttura assistenziale).
In proposito, il Comune istante, al fine di avallare la propria tesi,
richiama l’art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000, che dispone quanto segue: “Per
i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture
residenziali, il Comune nel quale essi hanno residenza prima del ricovero,
previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione
economica”.
Rileva la Sezione
che tale disposizione, interpretata in modo letterale e sistematico, riguarda,
evidentemente, le sole spese inerenti al ricovero nelle strutture assistenziali
(per l’eventuale integrazione economica), configurandosi quindi come
un’eccezione alla generale regola per cui il Comune di residenza si occupa di
tutte le funzioni di assistenza alla persona nei confronti dei propri cittadini
(cfr. art. 13, c. 1, del Tuel – Testo unico enti locali – e art. 2, c. 1, del
Tullrroc – Testo unico leggi regionali ordinamento dei comuni). Non appare
quindi fondatamente sostenibile la tesi – promossa dal Comune istante – per cui
le spese funerarie costituirebbero null’altro che “la naturale conclusione
di un percorso di assistenza” posto in carico – ex art. 6, c. 4, della
citata L. n. 328/2000 – al Comune di precedente residenza (prima del ricovero).
Può altresì aggiungersi, ad ulteriore conferma, che se il legislatore avesse
voluto raggiungere il risultato ipotizzato dal Comune di Mori lo avrebbe
manifestato in modo esplicito, mentre ha fatto (intenzionalmente) riferimento
solo agli “obblighi connessi all’eventuale integrazione economica” delle
spese assistenziali sostenute dalle strutture residenziali di ricovero (ubi
lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
Per quanto attiene, invece, alle spese funerarie l’art. 1, c. 7-bis,
della Legge n. 26/2001, interpretando in modo autentico il comma 4
dell'articolo 12 del Legge n. 440/1987, dispone che “la gratuità del
servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di
polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è
limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel
caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per
la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a
pagamento negli altri casi.”.
Inoltre, in base a quanto prescritto dall’art. 5, c. 1, della Legge n.
130/2001 “Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese
derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi
possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio,
dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel
quale avviene la cremazione…”.
I servizi funerari elencati dalle citate disposizioni rivestono, quindi,
carattere di gratuità esclusivamente nei casi tipizzati dalla citata normativa
(decesso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la
quale vi sia disinteresse da parte dei familiari). Pertanto, qualora venga
accertata la ricorrenza di tali presupposti, gli oneri di cui trattasi
graveranno necessariamente sul bilancio del Comune di residenza al momento del
decesso, che può individuarsi nel Comune dove è ubicata la casa di cura,
qualora il deceduto abbia ivi trasferito la propria iscrizione anagrafica, trattandosi
in tale ipotesi del “Comune di ultima residenza”, ovvero del “Comune
di residenza in vita”.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Si dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura
del servizio di supporto della Sezione, al Presidente della Provincia autonoma
di Trento.
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