I (due) pareri del
Consiglio di Stato sul pagamento del canone Rai ‘in bolletta’
Cons. di Stato, Sez. Cons. Atti
Normativi, 13 aprile 2016, n. 915/2016 (adunanza del 7 aprile 2016, n.
615/2016), Ministero dello sviluppo
economico. Schema di decreto ministeriale
di attuazione dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016).
LA SEZIONE
Vista la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, di trasmissione
della relazione del 29 marzo 2016, pervenuta alla segreteria della Sezione il
31 marzo 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio
Boccia.
Premesso.
1. Com’è noto con la legge di stabilità per il 2016 sono state
introdotte alcune disposizioni concernenti il canone di abbonamento alla
televisione.
In particolare l’art. 1, comma 154 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che “con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di
interessi moratori, dei canoni (di abbonamento alla televisione)
incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non
sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico
individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati
utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma
156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per
l'attuazione della presente norma”.
Conseguentemente, con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041,
il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso per il prescritto parere lo
schema di decreto ministeriale in epigrafe che da attuazione al predetto
articolo 1, comma 154, rilevando che il medesimo si sostanzia in un “necessario
completamento normativo”, volto a dare attuazione alla nuova disciplina che
prevede che il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso
privato avvenga “con distinta voce” mediante addebito sulle fatture
emesse dalle imprese elettriche ai titolari delle relative utenze ubicate nei
luoghi ove i medesimi risiedono.
2. Quanto al contenuto dello schema di regolamento,
l’Amministrazione proponente ha precisato che il medesimo - composto di 8
articoli - reca disposizioni relative: alle definizioni utili ai fini
dell’applicazione del decreto stesso (art. 1); alle procedure di allineamento
delle banche dati dei soggetti coinvolti nella riscossione del canone, ovvero
l’Acquirente Unico s.p.a e l’Agenzia delle entrate (art. 2); alle modalità di
addebito del canone ed alle conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento,
anche in forma di interessi moratori (art. 3); ai termini e alle modalità per
il riversamento all’Erario dei canoni incassati dalle aziende elettriche, con
la precisazione che il mancato pagamento del canone non può “in nessun caso”
comportare il distacco della fornitura di energia elettrica (art. 4);
all’individuazione e alla comunicazione dei dati utili ai fini del controllo da
parte dell’Agenzia delle entrate ed all’individuazione dei soggetti autorizzati
allo scambio dei dati utili (art. 5); alle modalità di rimborso del canone nei
confronti dei soggetti che abbiano erroneamente proceduto al pagamento (art.
6); nonché alle ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente
necessarie per l’avvio del nuovo sistema di pagamento (art. 7).
Lo schema di regolamento reca, infine, tramite l’allegato 1,
l’elenco delle reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione
nazionale. Tale dato si rende necessario per evidenziare i soggetti che, in
quanto residenti in località prive di collegamento con la rete di trasmissione
nazionale, continueranno a corrispondere il canone attraverso un versamento
unitario, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del medesimo decreto, all’uopo
utilizzando i codici stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
3. In relazione al procedimento seguito per la predisposizione
dello schema de quo, l’Amministrazione proponente ha riferito che sul
medesimo - in attuazione di quanto disposto dalla norma primaria di riferimento
- è stato acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, reso con delibera prot. n. 121/2016/I/EEL del 22 marzo 2016.
In atti risulta depositato anche “l’assenso ai fini del
prosieguo dell’iter” del Ministero dell’economia e delle finanze, espresso
con la nota prot. n. 3-3214 del 24 marzo 2016, a firma del Capo dell’Ufficio
legislativo del suddetto dicastero.
L’Amministrazione ha, inoltre, rilevato di aver proceduto nella
predisposizione dello schema di regolamento in esame dopo aver consultato -
attraverso periodici incontri - “tutti gli operatori istituzionalmente
interessati e coinvolti nella materia”, ovvero i rappresentanti del
Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle Entrate, di
Acquirente Unico s.p.a. e delle associazioni di categoria delle imprese
elettriche e dei consumatori.
Lo schema di decreto in esame è corredato dall’analisi
dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico-normativa
(A.T.N.).
Considerato.
4. Preliminarmente la Sezione deve rilevare che, per quanto concerne il
procedimento seguito dall’Amministrazione nel predisporre lo schema di decreto
in esame, il Ministero proponente ha correttamente acquisito, in ossequio a
quanto previsto dall’art. 1, comma 154 della legge finanziaria per il 2016, il
parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
recependo, peraltro, i rilievi ivi formulati attraverso le modifiche introdotte
all’articolo 3, comma 7, relativamente all’aggiornamento dell’elenco delle reti
non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, e all’articolo 7,
comma 1, in merito alla necessità per le imprese elettriche di rendere
disponibili all’Autorità stessa le informazioni concernenti gli investimenti
affrontati per implementare la disciplina di cui allo schema in esame.
La Sezione,
tuttavia, non può esimersi dal costatare che dai documenti depositati si evince
che l’adozione del decreto non è avvenuta nel rispetto del termine previsto
dalla norma di riferimento e che non risulta espresso il concerto del Ministro
dell’economia e delle finanze, viceversa richiesto dal citato articolo 1, comma
154 della legge n. 208 del 2015, in quanto in atti è presente soltanto la nota
di cui si è detto al precedente n. 3.
Orbene, come più volte sottolineato da questa Sezione, il
concerto del Ministro è qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto si
afferma nella nota da ultimo citata in quanto, con il concerto, il Ministro
partecipa dell’iniziativa politica, concorrendo ad assumerne la responsabilità:
pertanto, il concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso
incarico o per delega del Ministro e non sotto la forma di semplice nulla osta
al prosieguo dell’iter procedurale, con la conseguenza che, al fine di
evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del
provvedimento normativo in esame, l’Amministrazione proponente dovrà provvedere
ad acquisire il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tanto premesso, la
Sezione osserva che lo schema di decreto in esame è volto a
dare attuazione al dispositivo dell’articolo 1, comma 154 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede che
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas
e il sistema idrico, sono definiti i termini e le modalità per il versamento
all’Erario dei canoni incassati dalle imprese elettriche, per
l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per
l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156 della succitata legge
(Acquirente unico spa, ecc), nonché le misure tecniche eventualmente necessarie
per l'attuazione della norma.
Sotto il profilo della potestà normativa esercitata nel caso di
specie, quindi, la Sezione
non ha alcun rilevo da formulare, atteso che l'emanazione del presente decreto
rientra nella competenza tecnico-discrezionale del Ministero proponente ai
sensi della succitata normativa e che le disposizioni in esso contenute non
presentano profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario e con quello
nazionale.
Quanto al merito del provvedimento la Sezione osserva che, come
in precedenza esposto, le disposizioni contenute nello schema di regolamento
concernono la disciplina delle modalità di pagamento e di riscossione del
canone di abbonamento alla televisione.
In quest’ottica devono, quindi, inquadrarsi le norme del
decreto volte all’allineamento delle banche dati dell’Acquirente Unico s.p.a. e
dell’Agenzia delle entrate che opera sulla base del sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria nonché le procedure previste per lo scambio d’informazioni fra i
suddetti enti (art. 2); le norme con cui l’Acquirente Unico s.p.a. rende
disponibili, con modalità approvate dall’Autorità e tramite il Sistema
informativo integrato, le informazioni alle aziende elettriche incaricate della
riscossione del tributo (art. 3); le norme sul riversamento dei canoni (art. 4)
e quelle sull’individuazione e il trasferimento dei dati utili al controllo
(art. 5).
In relazione a quanto precede la Sezione ritiene, pertanto,
di dover soltanto sottolineare che l’effettiva operatività del sistema di
riscossione e pagamento del canone di abbonamento alla televisione delineato
dal regolamento - con particolare riferimento ai riflessi che il medesimo avrà
nei confronti della comunità degli utenti - dipenderà dalle intese e dal grado
di coordinamento che si realizzeranno fra gli Enti coinvolti nel succitato
procedimento nonché dal completamento di alcuni programmi quali quello
dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), previsto anche dal
nuovo Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che è stato predisposto dal
Governo e di recente esaminato dalla Sezione.
La Sezione,
viceversa, non può non rilevare che il regolamento de quo presenta
alcuni profili di criticità che dovrebbero trovare soluzione prima della sua
definitiva approvazione, anche al fine di non condizionare il grado di
efficacia di tale strumento normativo.
Sotto un primo profilo la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi
richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio
televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di
abbonamento e al fatto che il succitato canone deve essere corrisposto per un
unico apparecchio, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduto
dal singolo l’utente.
Ciò assume un particolare rilievo
atteso che lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di comunicazione ha reso
disponibili sul mercato molteplici “device” che consentono funzioni di
ricezione di programmi televisivi, pur essendo destinati a finalità ed usi
strutturalmente differenti (smartphone, tablet, ecc.).
Precisare, dunque, nel regolamento che
il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno o più
apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o
satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento
informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli
obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento
all’autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli
stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono
derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia.
Sotto un differente profilo la Sezione deve, altresì,
rilevare che il procedimento di addebito e riscossione del canone di
abbonamento alla televisione presuppone, come in precedenza rilevato, uno
scambio di dati e d’informazioni fra gli enti coinvolti nella succitata
attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, l’Acquirente unico spa, il Ministero dell’interno, i Comuni e
alcune società private), che necessariamente implica profili di rispetto e
tutela della privacy.
Nelle norme in esame, tuttavia, non si rinviene alcun
riferimento alla succitata problematica che, viceversa, potrebbe trovare
soluzione quantomeno con la previsione di una disposizione regolamentare che
espliciti che le procedure ivi previste avvengano nel rispetto della normativa
sulla privacy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Un ulteriore profilo di criticità del regolamento in esame
concerne il fatto che non tutte le norme ivi previste risultano formulate in
maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le
medesime si rivolgono: costituisce un esempio di quanto affermato l’art. 3 del
regolamento che nell’individuare, ai fini dell’addebito del canone, le
categorie di utenti, utilizza formule tecniche di non facile comprensione per i
non addetti al settore.
La Sezione,
pertanto, invita l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo
complesso, al fine di superare l’inconveniente segnalato.
La Sezione,
infine, rileva che nel regolamento in esame non sono previste forme adeguate di
pubblicità, rispetto all’elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo
televisivo.
Ciò trova riscontro, in particolare, negli adempimenti previsti
per la collettività degli utenti nell’ambito nel nuovo procedimento di
riscossione del canone - come ad esempio la dichiarazione richiamata dall’art.
3 dello schema o la richiesta di rimborso di cui all’art. 6 - che
necessiterebbero di una diffusione più ampia, al fine di agevolare la
conoscenza di tali adempimenti da parte della cittadinanza e, conseguentemente,
una più efficace applicazione delle norme de quibus: la Sezione, pertanto, invita
l’Amministrazione a dare la massima diffusione, nelle forme ritenute più
opportune, alle disposizioni del procedimento di riscossione del canone di
abbonamento televisivo con particolare riferimento a quelle che implicano
adempimenti a carico dell’utenza.
5. In relazione a quanto sin qui esposto, la Sezione sospende
l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione integri il testo
trasmesso con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, nei termini di cui alle
osservazioni formulate al precedente n. 4.
Infine, per quanto concerne il profilo redazionale, la Sezione suggerisce
all'Amministrazione, in sede di stesura del presente schema, di:
a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo
seguendo l’ordine gerarchico delle fonti e, all’interno di detto criterio,
ordinando le fonti stesse in ordine cronologico;
b) inserire, nel preambolo, prima della frase “Udito il
parere del Consiglio di Stato…”, la frase “Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400”, trattandosi del riferimento normativo
in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;
c) inserire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), prima
del numero “30.1…” la seguente parola: “comma”, per rendere più
puntuale il contenuto della disposizione;
d) sostituire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), la
parola “disposizione…” con la seguente: “disposizioni…”, più
corretta sotto il profilo redazionale;
e) inserire, all’art. 2, dopo la parola “d’intesa…”,
ovunque ricorra, la seguente frase: “fra i succitati organi”, per il
medesimo fine di cui alla precedente lettera c);
f) sostituire, all’art. 3, comma 1, le parole “e dalla parte
identificata come residente” con le seguenti “…dai contratti…”, per
il medesimo fine di cui alla precedente lettera c) ed e);
g) inserire, all’art. 3, comma 7, sesta riga dopo le parole “il
pagamento avviene…”, le seguenti parole: “ad opera del contribuente…”,
per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere c), e) e f).
P.Q.M.
La Sezione
sospende l’espressione del parere, in attesa che l’Amministrazione svolga gli
adempimenti di cui al n. 5.
Cons. di Stato, Sez. Cons. Atti Normativi,
27 aprile 2016, n. 1010/2016 (adunanza del 26 aprile 2016, n. 615/2016), Ministero dello sviluppo economico. Schema di decreto ministeriale di attuazione
dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016).
LA SEZIONE
Vista la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, di trasmissione
della relazione del 29 marzo 2016, pervenuta alla segreteria della Sezione il
31 marzo 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza
del 7 aprile 2016;
Vista la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9917, di
trasmissione della relazione illustrativa del 13 aprile 2016, n. 915 di riscontro
del parere interlocutorio della Sezione;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio
Boccia.
Premesso e considerato.
1. Con il parere interlocutorio del 7 aprile 2016 - cui si
rinvia per una puntuale disamina del contenuto dell’atto normativo in esame -
questa Sezione ha rilevato alcuni profili di criticità presenti nello schema di
decreto ministeriale in epigrafe ed ha sospeso l’espressione del richiesto
parere, invitando l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso,
al fine di superare le succitate criticità.
2. Con la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9917, il Ministero
proponente ha trasmesso un nuovo testo dello schema di decreto accompagnato da
una relazione integrativa, con la quale ha illustrato le modifiche introdotte a
seguito del precitato parere ed ha, inoltre, esplicitato le ragioni in base
alle quali alcune delle osservazioni formulate da questa Sezione non hanno
trovato puntuale riscontro.
Più nel dettaglio, l’Amministrazione - dopo aver esplicitato le
motivazioni sottese al mancato rispetto del termine di adozione del decreto de
quo, ritenuto “di impossibile rispetto” per via della necessità di
un approfondito procedimento di consultazione dei soggetti istituzionali e
degli stakeholders - ha, in primo luogo,
riferito di non aver potuto recepire, nei termini individuati dal precitato
parere, l’osservazione relativa alla mancanza di una puntuale definizione di “apparecchio
televisivo la cui detenzione comporta il pagamento del canone”.
Secondo il Ministero proponente,
infatti, l’introduzione a livello di normativa regolamentare di tale
definizione - peraltro già prevista dal r.d.l. n. 246 del 1938 - potrebbe, da
un lato, comportare un eccesso di delega rispetto al disposto dell’art. 1,
comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che
non demanderebbe al presente atto normativo la definizione del presupposto
oggettivo dell’imposta de qua, e, dall’altro lato, potrebbe “ingessare”
eccessivamente tale definizione, con conseguente rischio di una sua rapida “obsolescenza”
in considerazione della continua evoluzione delle tecniche di trasmissione e
ricezione del segnale televisivo.
L’Amministrazione, tuttavia,
ritenendo di condividere le “esigenze di chiarezza e di informazione” sottese
a tale osservazione, ha proceduto in ogni caso a
fornire, attraverso una nota esplicativa tecnica elaborata dalla
Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del
Ministero dello sviluppo economico (prot. n. 28019 del 20 aprile 2016), una definizione di apparecchio televisivo aggiornata
all’attuale stato della tecnologia e “formulata con un lessico tale da poter
essere divulgata attraverso l’inserimento nelle istruzioni di compilazione al
modello di dichiarazione di non detenzione, oltreché pubblicata sui siti
istituzionali dei soggetti coinvolti nel procedimento di esazione”.
In secondo luogo, relativamente
all’osservazione concernente la necessità di esplicitare più puntualmente che
il canone de quo deve essere corrisposto per un unico apparecchio
televisivo, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduti dal
singolo utente, l’Amministrazione proponente ha riferito di non aver recepito
tale rilievo sia in considerazione di quanto già esposto relativamente alla possibile
sussistenza di un eccesso di delega sia in ragione del fatto che tale
circostanza emergerebbe, in maniera sufficientemente chiara, dal contenuto
dell’art. 1, comma 153, lett. b) della legge n. 208 del 2015 e da “quanto in
precedenza disposto” dall’art. 27, comma 2 della legge n. 223 del 1990.
In relazione al rilievo concernente la mancanza, nell’ambito
delle disposizioni relative allo scambio di dati e di informazioni fra gli enti
coinvolti in tale attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente unico spa, Ministero
dell’interno, Comuni e alcune società private), di un esplicito riferimento al
rispetto della normativa in materia di privacy, il Ministero proponente
ha riferito di aver recepito la suddetta osservazione, sia provvedendo ad
esplicitare che le intese fra gli organi in precedenza richiamati - volte a
dettagliare le modalità di scambio dei dati - debbano essere predisposte “sentito
il Garante per la
Protezione dei dati personali” sia introducendo un nuovo
articolo (art. 8), intitolato “Privacy e adempimenti delle imprese
elettriche”, finalizzato proprio a specificare la necessità che gli scambi
di informazioni avvengano nel rispetto del d. lgs. n. 196 del 2003.
L’Amministrazione - relativamente all’osservazione volta a
segnalare che non tutte le disposizioni di cui al presente schema risultano
formulate “in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea
di utenti cui le medesime si rivolgono” - ha esplicitato che la finalità del
presente regolamento, in ossequio a quanto disposto dalla norma primaria di
riferimento, è quella di disciplinare la tempistica e le modalità dei reciproci
adempimenti degli attori istituzionali, precedentemente citati e delle imprese
elettriche, con la conseguenza che il dicastero, in considerazione della platea
di tecnici cui si rivolge il presente schema, ha ritenuto di non accogliere
l’osservazione formulata sul punto tramite il parere interlocutorio in
epigrafe.
Con riferimento al rilievo concernente la necessità di
ulteriori forme di pubblicità per divulgare i profili della riforma di
particolare interesse operativo per i cittadini (dichiarazione di non
detenzione ed eventuali reclami), l’Amministrazione ha riferito di aver
introdotto, nell’ambito dell’art. 6, delle ulteriori disposizioni volte ad
esplicitare la necessità di dare la maggior diffusione possibile ai precitati
profili, recependo in tal modo l’osservazione all’uopo formulata dalla Sezione.
Inoltre, l’Amministrazione ha
comunicato di aver “colto l’occasione” per disciplinare più puntualmente
la questione concernente i casi di esenzione ed il modello necessario ai fini
della loro comunicazione, procedendo ad integrare il predetto art. 6 con la
previsione secondo cui all’utente - che ha erroneamente dichiarato il dato
della residenza all’impresa elettrica e che per tale motivo si è visto
addebitare un secondo canone - è in ogni caso lasciata la possibilità di
dichiarare che “sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei
componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento”.
Il dicastero proponente ha comunicato di aver acquisito - in
ossequio a quanto previsto dalla norma primaria di riferimento - il formale
concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, espresso con la nota del
21 aprile 2016, prot. n. 9746, e di aver recepito tutti i rilievi di drafting
formulati nel parere interlocutorio in epigrafe.
Infine, il nuovo schema sottoposto all’esame della Sezione
contiene alcune modifiche introdotte alle premesse del decreto con le quali
sono stati esplicitati degli ulteriori richiami alla normativa di settore
vigente in materia.
3. In relazione alle succitate deduzioni formulate
dall’Amministrazione proponente, la
Sezione ritiene necessario premettere che alla medesima non è
sfuggito il contesto normativo nel quale si inquadra il decreto in esame,
composto da una pluralità di norme di rango primario, secondario e
sub-regolamentare puntualmente richiamate dall’Amministrazione stessa nella
succitata relazione integrativa né la circostanza che, nella fattispecie, si
tratti di un atto normativo di carattere eminentemente tecnico, volto a
disciplinare - in ossequio al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge n.
208 del 2015 - le concrete modalità di riscossione e riversamento all’Erario
delle entrate derivanti dal pagamento del canone de quo.
Sotto questo profilo la Sezione non può, quindi, che ribadire che le
osservazioni contenute nel parere interlocutorio sono derivate dall’esigenza di
consentire alla cittadinanza di comprendere meglio le modalità con cui
l’Amministrazione procederà alla riscossione del canone televisivo, a seguito
di una riforma che ha investito l'intero sistema di esazione di quest’ultimo, e
ciò al fine di favorire una più efficace ed efficiente applicazione delle norme
de quibus, che rivestono una particolare rilevanza in relazione alla
grande diffusione del mezzo televisivo ed alla evasione del canone medesimo che
appare tuttora elevata.
Ciò posto la Sezione, per quanto
concerne la tematica relativa alla definizione di “apparecchio televisivo”
rimane persuasa che quanto proposto nel parere interlocutorio del 7 aprile 2016
e, cioè, l’inserimento nel testo regolamentare di un “richiamo” a tale
definizione, non si sarebbe posto in contrasto con la delega recata dalla norma
primaria di riferimento né avrebbe potuto “ingessare” la definizione dei
requisiti tecnici che deve possedere un apparecchio televisivo.
Tuttavia, quanto comunicato
dall’Amministrazione nella relazione integrativa - e soprattutto nella
circolare della Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro
radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico del 20 aprile 2016 -
risponde in ogni caso alle finalità di chiarezza informativa sottese al rilievo
formulato, sgombrando i dubbi che erano stati avanzati, non a caso, anche da
numerose associazioni per la tutela degli utenti-consumatori.
Pertanto la Sezione, prendendo atto
delle affermazioni contenute nella succitata relazione, non ha ulteriori
osservazioni da formulare sul punto.
Per quanto concerne le deduzioni
formulate dall'Amministrazione in merito all’osservazione relativa
all'opportunità d’inserire nel testo del regolamento una precisazione circa il
fatto che il canone sia dovuto una sola volta a prescindere dal numero di
apparecchi televisivi posseduti dall'utente, la Sezione rileva che tale
osservazione - sempre ai fini della massima chiarezza e trasparenza a beneficio
dei cittadini - avrebbe potuto essere eventualmente recepita anche attraverso
un richiamo all’articolo di legge concernente tale profilo, cui ha fatto
riferimento la stessa Amministrazione (art. 1, comma 153, lett. b, della legge
n. 208 del 2005).
Anche per tale profilo, tuttavia, si
prende atto di quanto affermato dall’Amministrazione stessa nella predetta
relazione integrativa, trattandosi di una scelta che, non risultando comunque
né illogica né irragionevole né in contrasto con la norma primaria di
riferimento, non può che rientrare nella discrezionalità tecnica riservata al
dicastero proponente.
La sottolineatura dell’Amministrazione,
richiamando le norme di legge, nel senso che il pagamento del canone non muta
né si moltiplica a seconda del numero degli apparecchi, è comunque un utile
criterio interpretativo disponibile per i cittadini-utenti, essenziale per non
alimentare dubbi in proposito.
La Sezione
raccomanda ovviamente che detta chiarificazione sia inserita nelle istruzioni e
nell’ ulteriore documentazione in materia, sulla cui base i cittadini sono
tenuti agli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
In relazione alla tematica concernente la formulazione
eccessivamente tecnica delle disposizioni de quibus, di non facile
comprensione per i non addetti al settore, la Sezione deve, in primo
luogo, rilevare che l'osservazione formulata al riguardo era anch'essa volta a
rispondere a esigenze di chiarezza d’informazione, avendo il regolamento, come
già detto, dei significativi riflessi sulla comunità degli utenti.
Tuttavia, anche relativamente a tale tematica, la Sezione non può che
prendere atto di quanto affermato dall’Amministrazione tramite la succitata
relazione integrativa - secondo cui “l’interpretazione delle norme primarie
e la risoluzione dei casi controversi sarà piuttosto affidata ad una circolare
dell’Agenzia delle Entrate, alla quale sarà data ampia pubblicità” - con la
conseguenza che la Sezione
stessa non ha ulteriori rilievi da esplicitare al riguardo, atteso che tale
scelta, non risultando comunque né illogica né irragionevole, rientra nella
discrezionalità demandata all’Amministrazione dal precitato art. 1, comma 154
della legge n. 208 del 2015.
La Sezione
valuta positivamente l'integrazione introdotta dall’Amministrazione all’art. 6
del presente schema relativamente ai casi di esenzione ed al modello necessario
ai fini della loro comunicazione, poiché tale modifica - di cui si è detto al
precedente n. 2 - è volta a disciplinare con maggior grado di dettaglio alcuni
aspetti di sicuro rilievo per l’utenza, soprattutto in fase di prima
applicazione della riforma nel cui ambito si inserisce il presente decreto.
In merito alla prima applicazione della riforma, inoltre, la Sezione raccomanda che
tutti gli adempimenti informativi destinati al cittadino vengano espletati
dall’Amministrazione con la massima urgenza, tenuto conto dei termini
estremamente ristretti entro i quali il cittadino stesso ha l’onere di
presentare domande e dichiarazioni quali ad esempio quella di esenzione.
In via generale la
Sezione riterrebbe ancor più utile per il cittadino che tutte
le previsioni sulla pubblicità relative a moduli, istruzioni o altri atti che
formano riferimenti per gli adempimenti che devono essere svolti dai cittadini
medesimi, siano raccolte in un unico articolo in cui introdurre sia la
previsione integrativa sulla pubblicità di cui alla nuova versione dell’art. 6
sia la prescrizione di pubblicità sui siti istituzionali di altri atti o
modulistiche che altrimenti dovrebbero essere allegati al presente decreto (ai
sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180).
In altri termini la Sezione ritiene che sia
più utile per il cittadino-utente che siano moltiplicate forme di pubblicità
sui siti istituzionali immediatamente consultabili anziché introdurre - come
spesso è consuetudine - allegati al provvedimento.
La Sezione,
inoltre, non ha ulteriori rilievi da esplicitare in merito alle questioni
concernenti il rispetto della normativa sulla privacy, i profili
redazionali dello schema in esame e l’acquisizione del prescritto concerto da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze, atteso che il Ministero
proponente, come esposto al precedente n. 2, ha recepito le osservazioni
all’uopo proposte dalla Sezione.
Il Collegio esprime poi una valutazione positiva sulla
riformulazione dell’art. 7, comma 1 del decreto la cui attuale formulazione
prevede che la compensazione per le aziende elettriche che svolgono sostanziale
esercizio di riscossione del canone sia non solo “forfettaria” ma abbia
luogo “a valere sulle risorse iscritte sul bilancio” dell’Agenzia delle
Entrate; tale disposizione, infatti, chiarisce in modo apprezzabile che i
succitati oneri non ricadranno sull’utenza destinataria delle bollette poste in
pagamento dalle aziende elettriche.
Infine, non presentano profili di problematicità neanche le
modifiche introdotte alle premesse del decreto in esame, atteso che anche
quest’ultime - non incidendo sul contenuto dispositivo dello schema de quo
- rientrano nella sfera di competenza demandata al Ministero proponente dalla
normativa di riferimento più volte richiamata.
4. Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo
schema di decreto in esame, come integrato e in alcuni aspetti accompagnato da
spiegazioni e appropriate forme di pubblicità, meriti parere favorevole.
P.Q.M.
La Sezione
esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe.
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