giovedì 28 aprile 2016





I (due) pareri del Consiglio di Stato sul pagamento del canone Rai ‘in bolletta’


Cons. di Stato, Sez. Cons. Atti Normativi, 13 aprile 2016, n. 915/2016 (adunanza del 7 aprile 2016, n. 615/2016), Ministero dello sviluppo economico.  Schema di decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).



LA SEZIONE
Vista la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, di trasmissione della relazione del 29 marzo 2016, pervenuta alla segreteria della Sezione il 31 marzo 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.
1. Com’è noto con la legge di stabilità per il 2016 sono state introdotte alcune disposizioni concernenti il canone di abbonamento alla televisione.
In particolare l’art. 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni (di abbonamento alla televisione) incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma”.
Conseguentemente, con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto ministeriale in epigrafe che da attuazione al predetto articolo 1, comma 154, rilevando che il medesimo si sostanzia in un “necessario completamento normativo”, volto a dare attuazione alla nuova disciplina che prevede che il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato avvenga “con distinta voce” mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche ai titolari delle relative utenze ubicate nei luoghi ove i medesimi risiedono.
2. Quanto al contenuto dello schema di regolamento, l’Amministrazione proponente ha precisato che il medesimo - composto di 8 articoli - reca disposizioni relative: alle definizioni utili ai fini dell’applicazione del decreto stesso (art. 1); alle procedure di allineamento delle banche dati dei soggetti coinvolti nella riscossione del canone, ovvero l’Acquirente Unico s.p.a e l’Agenzia delle entrate (art. 2); alle modalità di addebito del canone ed alle conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, anche in forma di interessi moratori (art. 3); ai termini e alle modalità per il riversamento all’Erario dei canoni incassati dalle aziende elettriche, con la precisazione che il mancato pagamento del canone non può “in nessun caso” comportare il distacco della fornitura di energia elettrica (art. 4); all’individuazione e alla comunicazione dei dati utili ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle entrate ed all’individuazione dei soggetti autorizzati allo scambio dei dati utili (art. 5); alle modalità di rimborso del canone nei confronti dei soggetti che abbiano erroneamente proceduto al pagamento (art. 6); nonché alle ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l’avvio del nuovo sistema di pagamento (art. 7).
Lo schema di regolamento reca, infine, tramite l’allegato 1, l’elenco delle reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Tale dato si rende necessario per evidenziare i soggetti che, in quanto residenti in località prive di collegamento con la rete di trasmissione nazionale, continueranno a corrispondere il canone attraverso un versamento unitario, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del medesimo decreto, all’uopo utilizzando i codici stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
3. In relazione al procedimento seguito per la predisposizione dello schema de quo, l’Amministrazione proponente ha riferito che sul medesimo - in attuazione di quanto disposto dalla norma primaria di riferimento - è stato acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, reso con delibera prot. n. 121/2016/I/EEL del 22 marzo 2016.
In atti risulta depositato anche “l’assenso ai fini del prosieguo dell’iter” del Ministero dell’economia e delle finanze, espresso con la nota prot. n. 3-3214 del 24 marzo 2016, a firma del Capo dell’Ufficio legislativo del suddetto dicastero.
L’Amministrazione ha, inoltre, rilevato di aver proceduto nella predisposizione dello schema di regolamento in esame dopo aver consultato - attraverso periodici incontri - “tutti gli operatori istituzionalmente interessati e coinvolti nella materia”, ovvero i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle Entrate, di Acquirente Unico s.p.a. e delle associazioni di categoria delle imprese elettriche e dei consumatori.
Lo schema di decreto in esame è corredato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.).
Considerato.
4. Preliminarmente la Sezione deve rilevare che, per quanto concerne il procedimento seguito dall’Amministrazione nel predisporre lo schema di decreto in esame, il Ministero proponente ha correttamente acquisito, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 154 della legge finanziaria per il 2016, il parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, recependo, peraltro, i rilievi ivi formulati attraverso le modifiche introdotte all’articolo 3, comma 7, relativamente all’aggiornamento dell’elenco delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, e all’articolo 7, comma 1, in merito alla necessità per le imprese elettriche di rendere disponibili all’Autorità stessa le informazioni concernenti gli investimenti affrontati per implementare la disciplina di cui allo schema in esame.
La Sezione, tuttavia, non può esimersi dal costatare che dai documenti depositati si evince che l’adozione del decreto non è avvenuta nel rispetto del termine previsto dalla norma di riferimento e che non risulta espresso il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, viceversa richiesto dal citato articolo 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015, in quanto in atti è presente soltanto la nota di cui si è detto al precedente n. 3.
Orbene, come più volte sottolineato da questa Sezione, il concerto del Ministro è qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto si afferma nella nota da ultimo citata in quanto, con il concerto, il Ministro partecipa dell’iniziativa politica, concorrendo ad assumerne la responsabilità: pertanto, il concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro e non sotto la forma di semplice nulla osta al prosieguo dell’iter procedurale, con la conseguenza che, al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento normativo in esame, l’Amministrazione proponente dovrà provvedere ad acquisire il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tanto premesso, la Sezione osserva che lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione al dispositivo dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i termini e le modalità per il versamento all’Erario dei canoni incassati dalle imprese elettriche, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156 della succitata legge (Acquirente unico spa, ecc), nonché le misure tecniche eventualmente necessarie per l'attuazione della norma.
Sotto il profilo della potestà normativa esercitata nel caso di specie, quindi, la Sezione non ha alcun rilevo da formulare, atteso che l'emanazione del presente decreto rientra nella competenza tecnico-discrezionale del Ministero proponente ai sensi della succitata normativa e che le disposizioni in esso contenute non presentano profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario e con quello nazionale.
Quanto al merito del provvedimento la Sezione osserva che, come in precedenza esposto, le disposizioni contenute nello schema di regolamento concernono la disciplina delle modalità di pagamento e di riscossione del canone di abbonamento alla televisione.
In quest’ottica devono, quindi, inquadrarsi le norme del decreto volte all’allineamento delle banche dati dell’Acquirente Unico s.p.a. e dell’Agenzia delle entrate che opera sulla base del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria nonché le procedure previste per lo scambio d’informazioni fra i suddetti enti (art. 2); le norme con cui l’Acquirente Unico s.p.a. rende disponibili, con modalità approvate dall’Autorità e tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni alle aziende elettriche incaricate della riscossione del tributo (art. 3); le norme sul riversamento dei canoni (art. 4) e quelle sull’individuazione e il trasferimento dei dati utili al controllo (art. 5).
In relazione a quanto precede la Sezione ritiene, pertanto, di dover soltanto sottolineare che l’effettiva operatività del sistema di riscossione e pagamento del canone di abbonamento alla televisione delineato dal regolamento - con particolare riferimento ai riflessi che il medesimo avrà nei confronti della comunità degli utenti - dipenderà dalle intese e dal grado di coordinamento che si realizzeranno fra gli Enti coinvolti nel succitato procedimento nonché dal completamento di alcuni programmi quali quello dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), previsto anche dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che è stato predisposto dal Governo e di recente esaminato dalla Sezione.
La Sezione, viceversa, non può non rilevare che il regolamento de quo presenta alcuni profili di criticità che dovrebbero trovare soluzione prima della sua definitiva approvazione, anche al fine di non condizionare il grado di efficacia di tale strumento normativo.
Sotto un primo profilo la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento e al fatto che il succitato canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo l’utente.
Ciò assume un particolare rilievo atteso che lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di comunicazione ha reso disponibili sul mercato molteplici “device” che consentono funzioni di ricezione di programmi televisivi, pur essendo destinati a finalità ed usi strutturalmente differenti (smartphone, tablet, ecc.).
Precisare, dunque, nel regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento all’autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia.
Sotto un differente profilo la Sezione deve, altresì, rilevare che il procedimento di addebito e riscossione del canone di abbonamento alla televisione presuppone, come in precedenza rilevato, uno scambio di dati e d’informazioni fra gli enti coinvolti nella succitata attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente unico spa, il Ministero dell’interno, i Comuni e alcune società private), che necessariamente implica profili di rispetto e tutela della privacy.
Nelle norme in esame, tuttavia, non si rinviene alcun riferimento alla succitata problematica che, viceversa, potrebbe trovare soluzione quantomeno con la previsione di una disposizione regolamentare che espliciti che le procedure ivi previste avvengano nel rispetto della normativa sulla privacy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Un ulteriore profilo di criticità del regolamento in esame concerne il fatto che non tutte le norme ivi previste risultano formulate in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono: costituisce un esempio di quanto affermato l’art. 3 del regolamento che nell’individuare, ai fini dell’addebito del canone, le categorie di utenti, utilizza formule tecniche di non facile comprensione per i non addetti al settore.
La Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso, al fine di superare l’inconveniente segnalato.
La Sezione, infine, rileva che nel regolamento in esame non sono previste forme adeguate di pubblicità, rispetto all’elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo televisivo.
Ciò trova riscontro, in particolare, negli adempimenti previsti per la collettività degli utenti nell’ambito nel nuovo procedimento di riscossione del canone - come ad esempio la dichiarazione richiamata dall’art. 3 dello schema o la richiesta di rimborso di cui all’art. 6 - che necessiterebbero di una diffusione più ampia, al fine di agevolare la conoscenza di tali adempimenti da parte della cittadinanza e, conseguentemente, una più efficace applicazione delle norme de quibus: la Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a dare la massima diffusione, nelle forme ritenute più opportune, alle disposizioni del procedimento di riscossione del canone di abbonamento televisivo con particolare riferimento a quelle che implicano adempimenti a carico dell’utenza.
5. In relazione a quanto sin qui esposto, la Sezione sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione integri il testo trasmesso con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, nei termini di cui alle osservazioni formulate al precedente n. 4.
Infine, per quanto concerne il profilo redazionale, la Sezione suggerisce all'Amministrazione, in sede di stesura del presente schema, di:
a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l’ordine gerarchico delle fonti e, all’interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in ordine cronologico;
b) inserire, nel preambolo, prima della frase “Udito il parere del Consiglio di Stato…”, la frase “Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;
c) inserire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), prima del numero “30.1…” la seguente parola: “comma”, per rendere più puntuale il contenuto della disposizione;
d) sostituire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), la parola “disposizione…” con la seguente: “disposizioni…”, più corretta sotto il profilo redazionale;
e) inserire, all’art. 2, dopo la parola “d’intesa…”, ovunque ricorra, la seguente frase: “fra i succitati organi”, per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c);
f) sostituire, all’art. 3, comma 1, le parole “e dalla parte identificata come residente” con le seguenti “…dai contratti…”, per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c) ed e);
g) inserire, all’art. 3, comma 7, sesta riga dopo le parole “il pagamento avviene…”, le seguenti parole: “ad opera del contribuente…”, per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere c), e) e f).
P.Q.M.
La Sezione sospende l’espressione del parere, in attesa che l’Amministrazione svolga gli adempimenti di cui al n. 5.





Cons. di Stato, Sez. Cons. Atti Normativi, 27 aprile 2016, n. 1010/2016 (adunanza del 26 aprile 2016, n. 615/2016), Ministero dello sviluppo economico.  Schema di decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

LA SEZIONE
Vista la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, di trasmissione della relazione del 29 marzo 2016, pervenuta alla segreteria della Sezione il 31 marzo 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 7 aprile 2016;
Vista la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9917, di trasmissione della relazione illustrativa del 13 aprile 2016, n. 915 di riscontro del parere interlocutorio della Sezione;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.
1. Con il parere interlocutorio del 7 aprile 2016 - cui si rinvia per una puntuale disamina del contenuto dell’atto normativo in esame - questa Sezione ha rilevato alcuni profili di criticità presenti nello schema di decreto ministeriale in epigrafe ed ha sospeso l’espressione del richiesto parere, invitando l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso, al fine di superare le succitate criticità.
2. Con la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9917, il Ministero proponente ha trasmesso un nuovo testo dello schema di decreto accompagnato da una relazione integrativa, con la quale ha illustrato le modifiche introdotte a seguito del precitato parere ed ha, inoltre, esplicitato le ragioni in base alle quali alcune delle osservazioni formulate da questa Sezione non hanno trovato puntuale riscontro.
Più nel dettaglio, l’Amministrazione - dopo aver esplicitato le motivazioni sottese al mancato rispetto del termine di adozione del decreto de quo, ritenuto “di impossibile rispetto” per via della necessità di un approfondito procedimento di consultazione dei soggetti istituzionali e degli stakeholders - ha, in primo luogo, riferito di non aver potuto recepire, nei termini individuati dal precitato parere, l’osservazione relativa alla mancanza di una puntuale definizione di “apparecchio televisivo la cui detenzione comporta il pagamento del canone”.
Secondo il Ministero proponente, infatti, l’introduzione a livello di normativa regolamentare di tale definizione - peraltro già prevista dal r.d.l. n. 246 del 1938 - potrebbe, da un lato, comportare un eccesso di delega rispetto al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che non demanderebbe al presente atto normativo la definizione del presupposto oggettivo dell’imposta de qua, e, dall’altro lato, potrebbe “ingessare” eccessivamente tale definizione, con conseguente rischio di una sua rapida “obsolescenza” in considerazione della continua evoluzione delle tecniche di trasmissione e ricezione del segnale televisivo.
L’Amministrazione, tuttavia, ritenendo di condividere le “esigenze di chiarezza e di informazione” sottese a tale osservazione, ha proceduto in ogni caso a fornire, attraverso una nota esplicativa tecnica elaborata dalla Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico (prot. n. 28019 del 20 aprile 2016), una definizione di apparecchio televisivo aggiornata all’attuale stato della tecnologia e “formulata con un lessico tale da poter essere divulgata attraverso l’inserimento nelle istruzioni di compilazione al modello di dichiarazione di non detenzione, oltreché pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti coinvolti nel procedimento di esazione”.
In secondo luogo, relativamente all’osservazione concernente la necessità di esplicitare più puntualmente che il canone de quo deve essere corrisposto per un unico apparecchio televisivo, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduti dal singolo utente, l’Amministrazione proponente ha riferito di non aver recepito tale rilievo sia in considerazione di quanto già esposto relativamente alla possibile sussistenza di un eccesso di delega sia in ragione del fatto che tale circostanza emergerebbe, in maniera sufficientemente chiara, dal contenuto dell’art. 1, comma 153, lett. b) della legge n. 208 del 2015 e da “quanto in precedenza disposto” dall’art. 27, comma 2 della legge n. 223 del 1990.
In relazione al rilievo concernente la mancanza, nell’ambito delle disposizioni relative allo scambio di dati e di informazioni fra gli enti coinvolti in tale attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente unico spa, Ministero dell’interno, Comuni e alcune società private), di un esplicito riferimento al rispetto della normativa in materia di privacy, il Ministero proponente ha riferito di aver recepito la suddetta osservazione, sia provvedendo ad esplicitare che le intese fra gli organi in precedenza richiamati - volte a dettagliare le modalità di scambio dei dati - debbano essere predisposte “sentito il Garante per la Protezione dei dati personali” sia introducendo un nuovo articolo (art. 8), intitolato “Privacy e adempimenti delle imprese elettriche”, finalizzato proprio a specificare la necessità che gli scambi di informazioni avvengano nel rispetto del d. lgs. n. 196 del 2003.
L’Amministrazione - relativamente all’osservazione volta a segnalare che non tutte le disposizioni di cui al presente schema risultano formulate “in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono” - ha esplicitato che la finalità del presente regolamento, in ossequio a quanto disposto dalla norma primaria di riferimento, è quella di disciplinare la tempistica e le modalità dei reciproci adempimenti degli attori istituzionali, precedentemente citati e delle imprese elettriche, con la conseguenza che il dicastero, in considerazione della platea di tecnici cui si rivolge il presente schema, ha ritenuto di non accogliere l’osservazione formulata sul punto tramite il parere interlocutorio in epigrafe.
Con riferimento al rilievo concernente la necessità di ulteriori forme di pubblicità per divulgare i profili della riforma di particolare interesse operativo per i cittadini (dichiarazione di non detenzione ed eventuali reclami), l’Amministrazione ha riferito di aver introdotto, nell’ambito dell’art. 6, delle ulteriori disposizioni volte ad esplicitare la necessità di dare la maggior diffusione possibile ai precitati profili, recependo in tal modo l’osservazione all’uopo formulata dalla Sezione.
Inoltre, l’Amministrazione ha comunicato di aver “colto l’occasione” per disciplinare più puntualmente la questione concernente i casi di esenzione ed il modello necessario ai fini della loro comunicazione, procedendo ad integrare il predetto art. 6 con la previsione secondo cui all’utente - che ha erroneamente dichiarato il dato della residenza all’impresa elettrica e che per tale motivo si è visto addebitare un secondo canone - è in ogni caso lasciata la possibilità di dichiarare che “sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento”.
Il dicastero proponente ha comunicato di aver acquisito - in ossequio a quanto previsto dalla norma primaria di riferimento - il formale concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, espresso con la nota del 21 aprile 2016, prot. n. 9746, e di aver recepito tutti i rilievi di drafting formulati nel parere interlocutorio in epigrafe.
Infine, il nuovo schema sottoposto all’esame della Sezione contiene alcune modifiche introdotte alle premesse del decreto con le quali sono stati esplicitati degli ulteriori richiami alla normativa di settore vigente in materia.
3. In relazione alle succitate deduzioni formulate dall’Amministrazione proponente, la Sezione ritiene necessario premettere che alla medesima non è sfuggito il contesto normativo nel quale si inquadra il decreto in esame, composto da una pluralità di norme di rango primario, secondario e sub-regolamentare puntualmente richiamate dall’Amministrazione stessa nella succitata relazione integrativa né la circostanza che, nella fattispecie, si tratti di un atto normativo di carattere eminentemente tecnico, volto a disciplinare - in ossequio al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015 - le concrete modalità di riscossione e riversamento all’Erario delle entrate derivanti dal pagamento del canone de quo.
Sotto questo profilo la Sezione non può, quindi, che ribadire che le osservazioni contenute nel parere interlocutorio sono derivate dall’esigenza di consentire alla cittadinanza di comprendere meglio le modalità con cui l’Amministrazione procederà alla riscossione del canone televisivo, a seguito di una riforma che ha investito l'intero sistema di esazione di quest’ultimo, e ciò al fine di favorire una più efficace ed efficiente applicazione delle norme de quibus, che rivestono una particolare rilevanza in relazione alla grande diffusione del mezzo televisivo ed alla evasione del canone medesimo che appare tuttora elevata.
Ciò posto la Sezione, per quanto concerne la tematica relativa alla definizione di “apparecchio televisivo” rimane persuasa che quanto proposto nel parere interlocutorio del 7 aprile 2016 e, cioè, l’inserimento nel testo regolamentare di un “richiamo” a tale definizione, non si sarebbe posto in contrasto con la delega recata dalla norma primaria di riferimento né avrebbe potuto “ingessare” la definizione dei requisiti tecnici che deve possedere un apparecchio televisivo.
Tuttavia, quanto comunicato dall’Amministrazione nella relazione integrativa - e soprattutto nella circolare della Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico del 20 aprile 2016 - risponde in ogni caso alle finalità di chiarezza informativa sottese al rilievo formulato, sgombrando i dubbi che erano stati avanzati, non a caso, anche da numerose associazioni per la tutela degli utenti-consumatori.
Pertanto la Sezione, prendendo atto delle affermazioni contenute nella succitata relazione, non ha ulteriori osservazioni da formulare sul punto.
Per quanto concerne le deduzioni formulate dall'Amministrazione in merito all’osservazione relativa all'opportunità d’inserire nel testo del regolamento una precisazione circa il fatto che il canone sia dovuto una sola volta a prescindere dal numero di apparecchi televisivi posseduti dall'utente, la Sezione rileva che tale osservazione - sempre ai fini della massima chiarezza e trasparenza a beneficio dei cittadini - avrebbe potuto essere eventualmente recepita anche attraverso un richiamo all’articolo di legge concernente tale profilo, cui ha fatto riferimento la stessa Amministrazione (art. 1, comma 153, lett. b, della legge n. 208 del 2005).
Anche per tale profilo, tuttavia, si prende atto di quanto affermato dall’Amministrazione stessa nella predetta relazione integrativa, trattandosi di una scelta che, non risultando comunque né illogica né irragionevole né in contrasto con la norma primaria di riferimento, non può che rientrare nella discrezionalità tecnica riservata al dicastero proponente.
La sottolineatura dell’Amministrazione, richiamando le norme di legge, nel senso che il pagamento del canone non muta né si moltiplica a seconda del numero degli apparecchi, è comunque un utile criterio interpretativo disponibile per i cittadini-utenti, essenziale per non alimentare dubbi in proposito.
La Sezione raccomanda ovviamente che detta chiarificazione sia inserita nelle istruzioni e nell’ ulteriore documentazione in materia, sulla cui base i cittadini sono tenuti agli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
In relazione alla tematica concernente la formulazione eccessivamente tecnica delle disposizioni de quibus, di non facile comprensione per i non addetti al settore, la Sezione deve, in primo luogo, rilevare che l'osservazione formulata al riguardo era anch'essa volta a rispondere a esigenze di chiarezza d’informazione, avendo il regolamento, come già detto, dei significativi riflessi sulla comunità degli utenti.
Tuttavia, anche relativamente a tale tematica, la Sezione non può che prendere atto di quanto affermato dall’Amministrazione tramite la succitata relazione integrativa - secondo cui “l’interpretazione delle norme primarie e la risoluzione dei casi controversi sarà piuttosto affidata ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate, alla quale sarà data ampia pubblicità” - con la conseguenza che la Sezione stessa non ha ulteriori rilievi da esplicitare al riguardo, atteso che tale scelta, non risultando comunque né illogica né irragionevole, rientra nella discrezionalità demandata all’Amministrazione dal precitato art. 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015.
La Sezione valuta positivamente l'integrazione introdotta dall’Amministrazione all’art. 6 del presente schema relativamente ai casi di esenzione ed al modello necessario ai fini della loro comunicazione, poiché tale modifica - di cui si è detto al precedente n. 2 - è volta a disciplinare con maggior grado di dettaglio alcuni aspetti di sicuro rilievo per l’utenza, soprattutto in fase di prima applicazione della riforma nel cui ambito si inserisce il presente decreto.
In merito alla prima applicazione della riforma, inoltre, la Sezione raccomanda che tutti gli adempimenti informativi destinati al cittadino vengano espletati dall’Amministrazione con la massima urgenza, tenuto conto dei termini estremamente ristretti entro i quali il cittadino stesso ha l’onere di presentare domande e dichiarazioni quali ad esempio quella di esenzione.
In via generale la Sezione riterrebbe ancor più utile per il cittadino che tutte le previsioni sulla pubblicità relative a moduli, istruzioni o altri atti che formano riferimenti per gli adempimenti che devono essere svolti dai cittadini medesimi, siano raccolte in un unico articolo in cui introdurre sia la previsione integrativa sulla pubblicità di cui alla nuova versione dell’art. 6 sia la prescrizione di pubblicità sui siti istituzionali di altri atti o modulistiche che altrimenti dovrebbero essere allegati al presente decreto (ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180).
In altri termini la Sezione ritiene che sia più utile per il cittadino-utente che siano moltiplicate forme di pubblicità sui siti istituzionali immediatamente consultabili anziché introdurre - come spesso è consuetudine - allegati al provvedimento.
La Sezione, inoltre, non ha ulteriori rilievi da esplicitare in merito alle questioni concernenti il rispetto della normativa sulla privacy, i profili redazionali dello schema in esame e l’acquisizione del prescritto concerto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, atteso che il Ministero proponente, come esposto al precedente n. 2, ha recepito le osservazioni all’uopo proposte dalla Sezione.
Il Collegio esprime poi una valutazione positiva sulla riformulazione dell’art. 7, comma 1 del decreto la cui attuale formulazione prevede che la compensazione per le aziende elettriche che svolgono sostanziale esercizio di riscossione del canone sia non solo “forfettaria” ma abbia luogo “a valere sulle risorse iscritte sul bilancio” dell’Agenzia delle Entrate; tale disposizione, infatti, chiarisce in modo apprezzabile che i succitati oneri non ricadranno sull’utenza destinataria delle bollette poste in pagamento dalle aziende elettriche.
Infine, non presentano profili di problematicità neanche le modifiche introdotte alle premesse del decreto in esame, atteso che anche quest’ultime - non incidendo sul contenuto dispositivo dello schema de quo - rientrano nella sfera di competenza demandata al Ministero proponente dalla normativa di riferimento più volte richiamata.
4. Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di decreto in esame, come integrato e in alcuni aspetti accompagnato da spiegazioni e appropriate forme di pubblicità, meriti parere favorevole.
P.Q.M.
La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe.


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