Diritto di accesso alle segnalazioni inviate al Garante per la
protezione personali, ai sensi dell’art. 141, c. 1, lett. b), del d. lgs. 196/2003
Tar Lazio, Roma, 18 marzo 2016,
n. 3364
Il principio – prevalente in giurisprudenza – per il quale l’esigenza
di tutela della riservatezza di chi rende dichiarazioni in sede ispettiva
assume una peculiare rilevanza, onde scongiurare eventuali ritorsioni o
indebite pressioni da parte del soggetto nei cui confronti sono state rese le
dichiarazioni, ma anche, (e, ritiene il Collegio, soprattutto) per preservare,
su di un piano più ampio, il generale interesse ad un compiuto controllo delle
attività oggetto di ispezione (nella specie, si trattava dell’attività
ispettiva sulla regolarità dei rapporti di lavoro), trova applicazione anche
nei procedimenti, avviati dal Garante per la protezione dei dati personali
sulla base di segnalazioni, ai sensi dell’art. 141, lett. b), del d.lgs.
196/2003 [secondo il Collegio: a) se “il bilanciamento tra diritto di accesso
per la difesa e cura dei propri interessi, da un lato, e diritto di
riservatezza del terzo, dall’altro, è stato risolto dal legislatore con la
prevalenza alla tutela del diritto di accesso, quando questo sia strumentale
alla cura o difesa di propri interessi giuridici (art. 24, co. 7, legge n.
241/21990), non può essere trascurato che, nel caso di specie esiste, sullo
sfondo, un preminente interesse dell’ordinamento giuridico, quale la tutela dei
dati personali come declinata nei diversi mezzi pure previsti dal legislatore,
che è altrettanto meritevole di essere preservato nella sua integrità ed
effettività”; b) nel caso deciso, premesso che “l’attività amministrativa è
stata sollecitata facendo legittimo ricorso ad uno strumento (la segnalazione)
che costituisce una precisa forma di tutela, a prescindere dal fatto che poi il
procedimento si sia concluso, per la ricorrente, con una archiviazione”, poiché
“il potere di controllo, che il Garante può esercitare anche in via del tutto
autonoma, ottiene la più completa ed esauriente esplicazione anche con
l’esercizio dei mezzi di tutela posti dall’art. 141, d.lgs. 196/2001, tra cui,
le segnalazioni che possono essere presentate in mancanza di elementi tali da
consentire la presentazione di un ricorso o di un reclamo circostanziato …
ammettere che la conoscenza del nominativo del segnalatore costituisca un
diritto indefettibile del soggetto che tratta dati personali, che, in ragione
di ciò, si ricorda, è sottoposto al permanente potere di controllo del Garante
circa la regolarità e conformità a legge di tale trattamento si risolverebbe,
di fatto, in un depotenziamento di questo utile strumento posto a tutela di un
bene giuridico considerato di particolare rilievo, quali sono, appunto, i “dati
personali”]
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente, destinataria di visita ispettiva da parte
dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di avere
presentato, in data 22 maggio 2015, una prima istanza per l’accesso ai
documenti presupposti del procedimento avviato nei propri confronti e alle
susseguenti determinazioni. Riferisce che il Garante rispondeva, rappresentando
la necessità di un differimento della richiesta di accesso alla documentazione
afferente l’istruttoria intrapresa dall’Autorità a seguito di una segnalazione
relativa all’attività intrapresa dall’Agenzia X. (di cui la ricorrente è la
legale rappresentante), al fine di non pregiudicare la predisposizione o
attuazione di atti e provvedimenti in relazione ad attività di verifica o
ispettive, nonché per la necessità di salvaguardare specifiche esigenze
dell’amministrazione nella fase preparatoria di provvedimenti.
Ritenendo non giustificato il differimento della richiesta di
accesso, la ricorrente ripresentava istanza in data 17 giugno 2015, chiedendo
nuovamente gli atti di interesse, cui il Garante rispondeva con nota del 18
giugno 2015, confermando quanto già comunicato precedentemente, e precisando
ulteriormente i motivi a supporto del differimento.
Riferisce, quindi, di essere stata informata dal Garante, con
nota del 12 novembre 2015, dell’archiviazione del procedimento, non essendo
stati ravvisati gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in
materia di protezione dei dati personali, nonché, del diniego definitivo alla
richiesta di accesso, in quanto “tali atti non sono idonei ad incidere sulla
sfera soggettiva del richiedente e non è configurabile, in capo al medesimo,
alcun interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata agli atti procedimentali dei quali si
chiede l'ostensione (art. 2, comma 2, del Regolamento n. 112006 "Accesso
ai documenti amministrativi presso l'Ufficio del Garante"), ciò anche in
considerazione della circostanza che il procedimento si è concluso senza alcun
pregiudizio per la S.V.”.
Ritenendo l’illegittimità del diniego di accesso ai documenti,
la ricorrente impugna il provvedimento da ultimo richiamato con il ricorso in
epigrafe, sostenendo di avere titolo a conoscere la documentazione richiesta
(esposto-denuncia e documenti allegati e ogni altro documento presente nel
fascicolo) in quanto è stata oggetto di una procedura di accertamento, ivi
compresa l’ispezione investigativa domiciliare, che avrebbe “sortito un
notevole nocumento alla ricorrente, consistente in gravi conseguenze sia sul
piano lavorativo che sul piano psicofisico. Va da sé che la stessa sia
intenzionata a chiedere al responsabile/i di tali conseguenze dannose
l'integrale ristoro nelle sedi giurisdizionali appropriate.”.
La ricorrente rileva, inoltre, che il c.d. “esposto denunzia”
potrebbe contenere “ipotesi di reato” a suo carico, inerenti all’illegale
trattamento dei dati sensibili altrui, per cui – in quanto l’esposto in
argomento “avrebbe valore di denunzia” - potrebbe ipotizzarsi un reato di
calunnia ai suoi danni, da cui l’interesse a conoscere il documento, onde adire
il competente Tribunale per ottenere giustizia.
Deduce, al riguardo, la violazione e falsa applicazione
dell’art. 22, legge n. 241 del 1990; dell’art. 24, legge n. 241/1990 e
dell’art. 8, comma 5, lett. D) del d.P.R. n. 352/1992; violazione del Regolamento
n. 1/2006, in data 26 luglio 2006, relativo all’accesso ai documenti
amministrativi presso l’Ufficio del Garante.
Conclude, pertanto, chiedendo l’accertamento del diritto
all’accesso alla documentazione amministrativa richiesta all’Ufficio del
Garante per la Protezione
dei dati personali con le istanze del 22 maggio e 17 giugno 2015 e, per
l’effetto, l’ordine al medesimo Ufficio di esibizione e rilascio dei documenti
richiesti.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per il
tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato che, con articolata memoria, ha
controdedotto in merito alle censure ex adverso introdotte, chiedendo il
rigetto del ricorso.
Alla camera di Consiglio del 23 febbraio 2016, uditi i
difensori delle parti costituite, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
E’ principio consolidato che il giudizio in materia di accesso
ai documenti di cui all’art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se si
atteggia come impugnatorio - dovendo essere presentato il ricorso nel termine
perentorio di 30 giorni ed essendo rivolto contro l’atto di diniego o il
silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza - è, in sostanza, rivolto ad
accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica
situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore
o minore correttezza o completezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione
per giustificare il diniego, tanto è vero che, anche nel caso di impugnativa
del silenzio diniego, la parte resistente potrebbe anche dedurre in giudizio le
ragioni che precludono all’interessato di avere copia o di visionare i relativi
documenti richiesti.
Come sopra esposto, alle richieste di accesso presentate dalla
parte ricorrente, l’Autorità resistente ha opposto, dapprima la sussistenza di
ragioni per il differimento, e poi, con la nota impugnata, la carenza di un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui è stato chiesto
l'accesso.
Ed invero, è indubitabile che le norme introdotte dalla legge
241 nel 1990, come successivamente integrate e modificate, consentono
l’esercizio del c. d. «diritto di accesso», ovvero il diritto di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, a tutti coloro che
l’art. 22, legge in esame, definisce «interessati», ovvero a tutti i soggetti
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto
l'accesso.
Il successivo art. 25, secondo comma, dispone, ancora, che la
richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, e deve essere rivolta
all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente.
Con norma speculare ai principi dianzi riportati, l’art. 2,
d.P.R. 12.4.2006, n. 184, recante la disciplina applicativa in materia di
accesso, prevede che “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti
di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto
l'accesso. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti
alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma
1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare
l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è
tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di
accesso.”
Il delineato quadro normativo fa ritenere al Collegio che
l’interesse all’accesso deve evidenziare la sua strumentalità rispetto alla
sussistenza di un’ulteriore situazione soggettiva cui l’ordinamento riconosce
tutela (“per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, giusta l’art.
22, legge n. 241 del 1990, sopra richiamato) che deve essere necessariamente, a
sua volta, d’interesse legittimo o di diritto soggettivo, onde evitare che,
attraverso il ricorso a tale mezzo di tutela si determini, di fatto, l’accesso
indifferenziato alla attività amministrativa, mentre invece la struttura
normativa come sopra indicata porta ad escludere che il diritto di accesso
comporti un indiscriminato potere esplorativo né, tantomeno, un generalizzato
potere di vigilanza sull’operato delle Amministrazioni.
Tanto precisato, e venendo all’oggetto della richiesta
ostensiva presentata dalla ricorrente, emerge con limpida evidenza che
l’interesse alla stessa sotteso, ancorché diretto, concreto e attuale, va
circoscritto, in sostanza, alla conoscenza del nominativo dell’autore della
segnalazione che ha dato avvio al procedimento ispettivo eseguito a suo carico,
onde rivalersi dei danni asseritamente patiti in conseguenza di ciò, atteso che
invece, sul versante prettamente amministrativo, il procedimento si è concluso
favorevolmente con una archiviazione, non essendo emerse violazioni della
disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali suscettibili
di costituire oggetto di specifici interventi da parte dell’Autorità.
Così circoscritto l’interesse all’accesso alla conoscenza del
dato di cui sopra si è detto (nominativo dell’autore della segnalazione
ricevuta dall’Ufficio del garante) la questione giuridica da porsi è quella
della prevalenza comunque del diritto alla ostensione rispetto alla tutela, non
tanto della riservatezza di un terzo che, peraltro, nemmeno è parte del
presente giudizio, ma, più in radice, delle forme di tutela che il legislatore
ha posto a presidio del diritto alla protezione dei dati personali, attraverso
la garanzia dell’anonimato di chi, esercitando un diritto espressamente
previsto dall’ordinamento, si pone quale stimolo dei poteri di accertamento e
di controllo, anche a mezzo di ispezioni, propri del Garante per la protezione
dei dati personali.
E’ il caso, invero, dei procedimenti avviati sulla base di
segnalazioni, ai sensi dell’art. 141, lett. b), che il d.lgs. n. 196/2003
annovera tra le forme di tutela del diritto alla protezione dei dati personali,
cui il Collegio ritiene possano essere estesi i principi elaborati dalla
giurisprudenza amministrativa in materia affine a quella oggetto della presente
controversia.
Esiste, infatti, un orientamento assunto dal Consiglio di Stato
(ancorché in occasione di controversie su una differente tipologia di
procedimento, ma i cui tratti sono assimilabili per i fini di interesse; cfr.
Sez. VI, n. 5779/2014)), secondo cui l’esigenza di tutela della riservatezza di
chi rende dichiarazioni in sede ispettiva assume una peculiare rilevanza, onde
scongiurare eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del soggetto nei
cui confronti sono state rese le dichiarazioni, ma anche, (e, ritiene il
Collegio, soprattutto) per preservare, su di un piano più ampio, il generale
interesse ad un compiuto controllo delle attività oggetto di ispezione (nella
specie, si trattava dell’attività ispettiva sulla regolarità dei rapporti di
lavoro).
Se, infatti, il bilanciamento tra diritto di accesso per la
difesa e cura dei propri interessi, da un lato, e diritto di riservatezza del
terzo, dall’altro, è stato risolto dal legislatore con la prevalenza alla
tutela del diritto di accesso, quando questo sia strumentale alla cura o difesa
di propri interessi giuridici (art. 24, co. 7, legge n. 241/21990), non può
essere trascurato che, nel caso di specie esiste, sullo sfondo, un preminente
interesse dell’ordinamento giuridico, quale la tutela dei dati personali come
declinata nei diversi mezzi pure previsti dal legislatore, che è altrettanto
meritevole di essere preservato nella sua integrità ed effettività.
Come si evince dall’incipit della nota oggetto di
contestazione, il Garante ha precisato che l’attività istruttoria in merito al
trattamento dei dati personali effettuato dalla ricorrente in qualità di
titolare dell’Agenzia X., era stata avviata d’ufficio e sulla base di una
segnalazione.
Si tratta, dunque, di un caso in cui l’attività amministrativa
è stata sollecitata facendo legittimo ricorso ad uno strumento (la
segnalazione) che costituisce una precisa forma di tutela, a prescindere dal
fatto che poi il procedimento si sia concluso, per la ricorrente, con una
archiviazione.
Ed invero, il potere di controllo, che il Garante può
esercitare anche in via del tutto autonoma, ottiene la più completa ed
esauriente esplicazione anche con l’esercizio dei mezzi di tutela posti
dall’art. 141, d.lgs. 196/2001, tra cui, le segnalazioni che possono essere
presentate in mancanza di elementi tali da consentire la presentazione di un
ricorso o di un reclamo circostanziato.
Pertanto, ammettere che la conoscenza del nominativo del
segnalatore costituisca un diritto indefettibile del soggetto che tratta dati
personali, che, in ragione di ciò, si ricorda, è sottoposto al permanente
potere di controllo del Garante circa la regolarità e conformità a legge di
tale trattamento si risolverebbe, di fatto, in un depotenziamento di questo
utile strumento posto a tutela di un bene giuridico considerato di particolare
rilievo, quali sono, appunto, i “dati personali”.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto; sussistono,
tuttavia, motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le
parti costituite, tenuto anche conto della particolarità della questione
introdotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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