Accordo di separazione raggiunto mediante negoziazione ‘autoassistita’
Procura della Repubblica c/o
Tribunale Palermo 25 marzo 2016, Negoziazione
assistita in materia familiare - Art. 6 d.l. 132/2014 convertito, con
modificazioni, nella l. 162/2014
E’ inammissibile la richiesta di autorizzazione di un accordo di
separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione intercorsa tra il
marito, assistito in proprio, in quanto avvocato, ed il coniuge, assistito da altro legale
Il P.M.
Letta la richiesta depositata
il 23 febbraio 2016 dall’Avv. … con la quale chiede autorizzarsi
l’accordo di separazione personale raggiunto con atto del … 2016 a seguito di
negoziazione assistita intercorsa tra esso ……., assistito in proprio in quanto
Avvocato, e il coniuge ……….., assistita dall’Avv. …………;
OSSERVA
In punto di ammissibilità
dell’istanza occorre nella specie verificare la legittimità della negoziazione
e del conseguente accordo in quanto raggiunto da due coniugi, uno dei quali -
………. - assistito in proprio rivestendo egli la qualità di Avvocato iscritto
all’Albo degli Avvocati di Palermo;
Al riguardo va premesso che
l’art. 6 del decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni nella
legge n. 162/2014, consente di pervenire a soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio
nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio attraverso un
procedimento di negoziazione tra le parti tendente a raggiungere un accordo per
l’efficacia del quale la legge prescrive il vaglio del Procuratore della
Repubblica nella duplice forma del nulla-osta, in carenza di prole
minore, incapace o anche di prole maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente, e della autorizzazione, in presenza invece di alcuna
delle situazioni anzidette a fronte delle quali il PM è chiamato a scandagliare
la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli. In quest’ultimo caso, in
assenza di delibazione favorevole circa la rispondenza dell’accordo all’interesse
della prole il PM è tenuto a rimettere la decisione al Presidente del Tribunale
che deciderà in merito previa audizione delle parti.
Il provvedimento del PM, sia
nell’una che nell’altra forma, abilita le parti agli adempimenti ai sensi del
comma 3 della disposizione in oggetto ed esso, pur conferendo all’accordo il
crisma della sua regolarità e conformità a legge, non costituisce tuttavia
titolo della separazione o del divorzio che resta pur sempre funzionalmente e
cronologicamente l’accordo (cfr. comma 3: “L’accordo raggiunto a seguito
della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di
divorzio”).
Ora, al di là dell’inedito
coinvolgimento del Procuratore della Repubblica nel rito de quo -
coinvolgimento pur sempre spiegabile alla stregua delle prerogative del PM
quale organo dotato di primarie attribuzioni di sorvegliante dell’osservanza
delle leggi e della pronta e regolare amministrazione della giustizia (art. 73
O.G.) - il vero novum della procedura di negoziazione assistita (per
quanto qui rileva d’impronta coniugale) è ravvisabile nel ruolo decisamente
protagonistico assunto dagli avvocati assistenti delle parti nella decisione di
avvio, gestione e conclusione della trattativa negoziale. Ed è proprio
perseguendo tale ratio che ben si spiega la rettifica legislativa
propria della legge di conversione laddove alla previsione di sufficienza di un
solo avvocato nell’assistenza delle due parti, presente nel testo del decreto
legge, è poi subentrata l’espressa e definitiva necessità che la negoziazione sia
assistita “…da almeno un avvocato per parte”; ritocco tutt’altro che
formale ma sostanzialmente ancorato invece all’imprescindibile rilievo secondo
cui l’accordo deve essere il portato di una convergenza di interessi a presidio
dei quali occorre che non solo le parti, primi titolari di delicatissimi e
personali interessi da negoziare, ma anche i rispettivi assistenti siano
soggetti distinti in grado di ponderare autonomamente e per ogni rispettiva
parte situazioni e condizioni della separazione o del divorzio.
La diversificazione soggettiva
dei due poli negoziatori è infatti garanzia massima della migliore
ottimizzazione delle soluzioni adottabili e, sol che si rifletta su quanto si
sta per dire, essa è funzionalmente discendente e perfettamente coerente -
potrebbe sostenersi connaturale - rispetto al ruolo protagonistico
assunto in subjecta materia dall’avvocatura.
A ben vedere, il portato
convenzionale delle trattative negoziali evoca astrattamente la struttura
logica e la categoria funzionale del contraddittorio giudiziale, laddove
l’incontro di posizioni potenzialmente confliggenti - accusa e difesa o parti
contrapposte - ha il pregio di generare risultati oggettivamente (e
costituzionalmente) giusti. Alla stessa stregua l’accordo negoziato ai sensi del
citato art. 6 non può prescindere da un percorso dialettico e di confronto di
interessi tra posizioni distinte proprie dei due coniugi, garantite da presidi
tutori - i rispettivi assistenti avvocati - non soltanto necessariamente
distinti ma altresì dotati nella specie di più intense prerogative. Mentre,
infatti, il procedimento di formazione della prova, quale tipico esempio di
contraddittorio fecondo di risultati, è governato da un giudice che ne dirige
l’assunzione e ne valuta il portato, nell’accordo negoziato gli avvocati hanno
un ruolo sostanzialmente creativo e definitorio con l’effetto che l’intervento
del magistrato figura solo in funzione abilitativa o, se del caso, come momento
di ponderazione - non però in chiave ampiamente decisoria bensì eventualmente
solo reiettiva - del circoscritto ambito relativo all’interesse della prole.
Un ruolo dunque necessariamente
tecnico e decisamente protagonistico, quello del Foro, frutto del principio per
il quale nessuna parte può negoziare da sola con l’altra necessitando invece
entrambe di un’assistenza specialistica in grado di confrontarsi
vicendevolmente in vista di un possibile e comune risultato.
Ora, da quanto detto discende
quale ineliminabile corollario logico che la medesima garanzia offerta al procedimento
di negoziazione dal dualismo di posizioni tecniche delle parti deve essere
parimenti richiesta quanto al rapporto tra la parte e il proprio avvocato
assistente, nel senso che resta preclusa, giacchè incompatibile, nella specie
una gestione autoassistenziale della parte che sia anche avvocato ai sensi
dell’art. 86 del codice di rito civile.
Occorre riflettere al riguardo
come quest’ultima norma, che in linea di principio abilita la parte che abbia
la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore a stare in giudizio
senza il ministero di altro difensore, appaia confezionata per i procedimenti
contenziosi e, più nel dettaglio, per i procedimenti in cui sul ruolo della
difesa si erge quello di un giudice con carattere di terzietà decisoria.
Lo
implica l’enunciato normativo nella parte in cui fa espresso riferimento
all’esercizio dello“…ufficio di difensore con procura presso il giudice
adito”; lo pretende il testo medesimo nel pure espresso riferimento al
fatto che la parte possa “…stare in giudizio” senza il ministero di un
difensore, laddove la categoria del “giudizio” è cosa distinta dal patto
negoziale.
Né poi può ritenersi che la
formula normativa d’esordio dell’art. 13 della legge n. 247/2012 (“nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense”) secondo cui “L’avvocato
può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore” introduca
un ambito più esteso di autodifesa estendendosi fino al caso odierno,
riguardando essa soltanto e per la prima volta l’enunciazione di un generalissimo
principio per il quale, ai sensi della legge di riforma, l’avvocato può oggi
difendersi da solo senza più alcuna distinzione tra rito civile e penale.
E tornando al rito negoziatorio
in materia familiare - rito peraltro assolutamente distinto da quello ordinario
previsto dalla medesima legge - non appare fuorviante sottolineare che la ratio
della legge, com’è quella di mantenere distinte le posizioni degli avvocati
assistenti, sia altrettanto quella di assicurare immunità gestionale dell’avvocato
rispetto al coinvolgimento emotivo e d’interesse dei due coniugi. In altri e
più concreti termini, l’identificazione nel medesimo soggetto della titolarità
degli interessi da negoziare e dell’impegno a condurre sul piano tecnico
trattative utili e definitive rischierebbe di trasferire sul piano negoziale
aspetti e implicazioni tipici del piano coniugale, frustrando proprio la
ragione primigenia della negoziazione tra tecnici esterni come sopra
richiamata. E ciò, peraltro, fino a giungere al paradosso - ove si ammettesse
l’autoassistenza ex art. 86 c.p.c. - di una negoziazione, per avventura,
tra entrambi avvocati-parte, pienamente coinvolti nel dissidio coniugale.
Pur vero è che l’ipotesi
dell’autodifesa non sembra risultare esclusa in generale in contesti giudiziali
d’ambito familiare ma in essi è comunque presente un giudice destinato a
governare il rito e decidere in merito.
Altrettanto vero è ancora che
proprio in tema di negoziazione assistita il testo del comma 7 dell’art. 3
della disciplina relativa a detto istituto (d.l. n. 132/2014 conv. con modif.
nella l. n. 162/2014) sembra autorizzare come soltanto facoltativa e non invece
obbligatoria quale condizione di procedibilità la negoziazione assistita in
talune controversie indicate al comma 1 della disposizione in parola,
implicando in tal guisa l’ammissibilità dell’autoassistenza ex art. 86
c.p.c. . Tuttavia, occorre rilevare al riguardo che non vige in quei casi
l’obbligo del dualismo assistenziale (“…almeno un avvocato per parte”) e
gli interessi in gioco non pretendono un rito speciale di negoziazione
assistita qual è quello delineato al più volte citato art. 6.
Argomenti ulteriori di ordine
logico-pratico indirizzano ancora verso la soluzione propugnata:
Ø il paradosso di una tipologia di contratto con se
stesso quanto all’accordo concluso tra la parte- coniuge che sia anche
avvocato iscritto all’albo, dovendosi ritenere quantomeno difficoltoso scorgere
(virtualmente) in esso quel corredo di doveri e obblighi che connotano in modo
indeclinabile la pratica collaborativa negoziale;
Ø la necessità di esperire il tentativo di conciliazione
tra le parti a cura degli avvocati che le assistono (cfr. art. 6, comma 3)
implica sul piano funzionale una distinzione concettuale, soggettivamente
orientata, tra chi governa il tentativo e chi lo riceve; diversamente, nel caso
di due parti avvocati, il suddetto tentativo sconfinerebbe nel grottesco di due
coniugi che decidendo di separarsi o di divorziare tramite negoziazione
assistita sperimentino ciascuno ex se la praticabilità di una
conciliazione;
Ø l’obbligatorietà
della previa informazione a cura degli avvocati, all’interno di un nucleo
familiare con prole minore, circa “…l’importanza per il minore di
trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori” (cfr. art. 6, comma
3) comporta la separatezza delle posizioni di informatore e di informato e ciò
nell’ottica, d’impronta psicologica e morale prima ancora che giuridica, di una
vera efficacia monitoria prodotta sui genitori solo se proveniente da un extraneus
tecnicamente esperiente sul piano specifico ma soprattutto dotato di un
ascendente di autorevolezza e credibilità. Si consideri al riguardo che la
coppia di avvocati negoziatori agisce alla stessa stregua di un giudice con la conseguente esigenza in
capo ad essi di una illibatezza gestionale quanto a coinvolgimenti emotivi e
d’interessi.
A quanto detto si sommano altri
confortanti spunti attingibili da legislazioni straniere alle quali la novella
italiana risulta ispirata; in particolare all’esperienza francese (procédure
partecipative) ove lo strumento di composizione convenzionale delle
controversie è stato introdotto tra il 2010 e il 2012 (inserita nel 2010 nel Code
Civil e poi disciplinata nel 2012 nel codice di rito); strumento nella sua
genesi a sua volta ispirato all’esperienza del nord America nota come “diritto
collaborativo”.
Il sistema statunitense,
legislativamente sagomato nei passaggi procedurali e nelle regole deontologiche
dei suoi protagonisti, procede da un accordo con i quali i coniugi
s’impegnano a trattare per una composizione pacifica e condivisa del loro
dissidio osservando le regole dell’UCLA (“Uniform Collaborative Low Act”)
che presidiano normativamente il rito.
Ciò che conta segnalare in
questa sede e ai fini che qui rilevano è che nell’ambito del ventaglio di facoltà
negoziali di cui le parti godono in quel sistema vige il divieto (di legge), da
un lato, di esonerare gli avvocati mandatari dall’obbligo di esplorare
preventivamente situazioni di violenza e/o coercizione coniugale e, per altro
verso, di consentire deroghe al principio per il quale gli avvocati di sede
collaborativa nell’attività di assistenza alle parti possano rappresentarle in
un ipotetico giudizio contenzioso nel caso in cui le trattative non siano
andate a buon fine. Orbene, proprio tal’ultima rigida preclusione costituisce
il fulcro più espressivo delle regole della prassi collaborativa statunitense
ed essa addirittura viene estesa dall’UCLA anche agli avvocati facenti parte
del medesimo studio associato a cui appartiene e opera l’avvocato coinvolto
nella attività collaborativa.
Tale divieto costituisce
inoltre uno dei principali standard etici vigenti tra gli avvocati c.d. collaborativi
aderenti a specifiche associazioni operanti in Italia.
Non occorre dunque soverchio
acume per far discendere da quanto detto una inconciliabile inammissibilità (in
quell’ordinamento cui il nostro anche attraverso quello francese si ispira) di
una ipotetica autodifesa del coniuge (cfr. UCLA: “…it is not an option for
the self-represented…”) che sia anche avvocato, dovendosi pertanto
necessariamente ascrivere a (rectius, pretendere da) questi -
professionista particolarmente specializzato e necessariamente terzo rispetto
al suo assistito - un ruolo separato e autonomo non suscettibile di confusione
alla stregua di ciò che in Italia è espresso in termini generali dall’art. 86
c.p.c., qui pertanto non applicabile.
Conclusivamente la richiesta in
oggetto va dichiarata inammissibile.
P. Q. M.
dichiara inammissibile la
richiesta di autorizzazione avanzata come in premessa;
OMISSIS
Nessun commento:
Posta un commento