Termini di conclusione del procedimento amministrativo (anagrafico) e
preavviso di diniego, ex art. 10 bis l. 241/1990
Tar Campania, Salerno, 24
febbraio 2016, n. 443
Ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, il termine per la
conclusione del procedimento, anche ai fini della formazione del silenzio
assenso, inizia nuovamente decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame, notificato il 17.12.2014,
depositato il 2 gennaio 2015, il sig. P.M. impugna il provvedimento, in
epigrafe meglio specificato, con il quale l’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di L.
ha rigettato la domanda di richiesta di iscrizione anagrafica dallo stesso
presentata, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi :
Violazione della legge n. 35 del 4.4.2012 e dell’art. 20 l. n.
241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che i controlli
effettuati dalla P.A., contrariamente a quanto rappresentato nell’atto impugnato,
sarebbero tutti favorevoli al ricorrente; da qui emergerebbe anche l’ulteriore
censura di
Violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90; art. 97 Cost.,
nonchè eccesso di potere sotto plurimi profile, atteso che, nella specie, si
sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza presentata una volta decorso
il termine di 45 giorni assegnati dalla legge per la definizione dell’istanza.
Ad ogni buon fine non sarebbero ostativi i consumi idrici
indicati nell’atto, stante il breve arco di tempo preso in esame, così come i
controlli sarebbero stati effettuati “senza bussare limitandosi ad effettuare
rilievi fotografici dalla strada”.
2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata
amministrazione comunale.
3.- Non risultano provvedimenti cautelari.
4.- All’udienza del 3 dicembre 2015, il Collegio si è riservata
la decisione.
5.- Il ricorso è infondato alla stregua delle considerazioni
che seguono.
Il sig. P.M. , attuale ricorrente, si duole della reiezione
della propria domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente
nel Comune di L., presentata in data 15 luglio 2014, respinta con l’atto
impugnato, giustificato con plurimi accertamenti svolti dal Comando di Polizia
municipale di segno negativo sia in ordine alla “dimora abituale”, sia in esito
ai consumi idrici ritenuti “pressoché nulli”.
Assume parte ricorrente che, contrariamente a quanto riferito
nell’atto impugnato, gli accertamenti sarebbero di segno positivo; per il
passato l’amministrazione comunale avrebbe iscritto il ricorrente nella popolazione
anagrafica consentendo l’espressione del voto nelle consultazioni
amministrative; ci sarebbero due contratti di locazione stipulati in data
5.12.2005 e 7.7.2014; sarebbe assistito della locale ASL; si sarebbe formato il
silenzio assenso sull’istanza presentata.
6.- Osserva il Collegio :
6.a.- con riferimento ai contenuti degli accertamenti compiuti
dal Comando di polizia locale, che la documentazione versata in atti e
segnatamente gli accertamenti svolti dagli agenti di polizia municipale (in data
30.7.2014 – 5.8.2014 – 12.8.2014 – 14 8.2014 – 18.9.2014 – 20.9.2014 –
23.9.2014 – 29.9.2014 – 30.9.2014 – 3.10.2014 e 9.10.2014), risultano tutti di
segno negativo, per cui, in mancanza di prova contraria, essi devono ritenersi
fidefacienti.
Parimenti insussistenti risultano i consumi idrici, ancorchè
rapportati ad un breve periodo, coincidente tuttavia, con la parte più calda
dell’anno solare.
6.b.-quanto alla precedente iscrizione anagrafica, al contratto
di locazione dell’anno 2005 alla scheda elettorale ed all’iscrizione sanitaria
- che comproverebbero la precedente iscrizione dell’interessato - che le stesse
devono ritenersi ininfluenti nel presente giudizio nel quale risulta depositato
copia dell’istanza di iscrizione all’anagrafe del Comune di L., presentata in
data 15.7.2014, da parte del M., recante in allegato copia del documento
d’identità, rilasciato in data 26.10.2012, nel quale lo stesso richiedente
risulta residente in Napoli, viale margherita n. 75.
6.c.-quanto, infine, al silenzio assenso invocato da parte
ricorrente, è appena il caso di osservare che la ricostruzione attorea non è
fondata.
6.c.1.- Si sostiene da parte dell’interessato che il termine di
45 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento per l’iscrizione
anagrafica, può essere interrotto una sola volta per chiedere chiarimenti e/o
documentazione. Si assume ancora che tale richiesta sospende per un periodo non
superiore a trenta giorni il decorso del termine procedimentale di
quarantacinque giorni ed il termine riprende a decorrere dal momento in cui la
domanda viene regolarizzata.
6.c.2.- La ricostruzione attorea non può essere condivisa.
A mente delle indicazioni contenute nell’art. 18 e 18bis del
dpr n. 223/1989 (ratione temporis non ancora modificato dal dpr 17.7.2015 n.
126), l’ufficiale d’anagrafe, entro due giorni lavorativi successivi alla
presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b),
e c), effettua le iscrizioni o le registrazioni. Entro quarantacinque giorni
dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13, comma 1,
lettere a), b), e c) accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti
dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine, non
invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10 bis della legge 7
agosto 1990 n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di
fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi
dell’art. 20 della legge citata. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al
comma 1, sia effettuata la comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge 7
agosto 1990 n. 241e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia
decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse l’ufficiale
d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente.
Ad avviso del Collegio in claris non fit interpretatio.
La citata disposizione regolamentare richiama espressamente
l’art. 10 bis della legge n. 241/90, che non contempla ipotesi di “sospensione”
del termine ma di “interruzione” del termine per la conclusione del
procedimento. E’ previsto, infatti, nella citata disposizione, che “Nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali.”
Il dato testuale non consente equivoci : il termine per la
conclusione del procedimento, anche ai fini della formazione del silenzio
assenso, inizia nuovamente decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.
6.c.3.- Nel caso di specie, il Comune di L., con lettera
raccomandata a.r. prot. n. 5507 del 21.8.2014 ha inviato la comunicazione ex
art. 10 bis l. n. 241/90, in tempo utile rispetto alla domanda presentata in
data 15.7.2014
Le osservazioni del M. sono state acquisite al protocollo
dell’ente in data 1.9.2014.
L’ente ha svolto ulteriori accertamenti sulla dimora abituale e
sui consumi idrici.
Con nota prot. n. 6423 del 10.10.2014 ha respinto la domanda
del sig. P.M., prima dello scadere del termine dei 45 giorni indicato dal
citato regolamento, decorrente dalla data di presentazione delle osservazioni
al protocollo del Comune.
Per tutte le suesposte ragioni il ricorso è infondo e va
respinto.
7.- Nulla per le spese non risultando costituita l’intimata
amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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