martedì 26 aprile 2016






Termini di conclusione del procedimento amministrativo (anagrafico) e preavviso di diniego, ex art. 10 bis l. 241/1990

Tar Campania, Salerno, 24 febbraio 2016, n. 443

Ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, il termine per la conclusione del procedimento, anche ai fini della formazione del silenzio assenso, inizia nuovamente decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.



FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame, notificato il 17.12.2014, depositato il 2 gennaio 2015, il sig. P.M. impugna il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con il quale l’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di L. ha rigettato la domanda di richiesta di iscrizione anagrafica dallo stesso presentata, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi :
Violazione della legge n. 35 del 4.4.2012 e dell’art. 20 l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che i controlli effettuati dalla P.A., contrariamente a quanto rappresentato nell’atto impugnato, sarebbero tutti favorevoli al ricorrente; da qui emergerebbe anche l’ulteriore censura di
Violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90; art. 97 Cost., nonchè eccesso di potere sotto plurimi profile, atteso che, nella specie, si sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza presentata una volta decorso il termine di 45 giorni assegnati dalla legge per la definizione dell’istanza.
Ad ogni buon fine non sarebbero ostativi i consumi idrici indicati nell’atto, stante il breve arco di tempo preso in esame, così come i controlli sarebbero stati effettuati “senza bussare limitandosi ad effettuare rilievi fotografici dalla strada”.
2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale.
3.- Non risultano provvedimenti cautelari.
4.- All’udienza del 3 dicembre 2015, il Collegio si è riservata la decisione.
5.- Il ricorso è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
Il sig. P.M. , attuale ricorrente, si duole della reiezione della propria domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di L., presentata in data 15 luglio 2014, respinta con l’atto impugnato, giustificato con plurimi accertamenti svolti dal Comando di Polizia municipale di segno negativo sia in ordine alla “dimora abituale”, sia in esito ai consumi idrici ritenuti “pressoché nulli”.
Assume parte ricorrente che, contrariamente a quanto riferito nell’atto impugnato, gli accertamenti sarebbero di segno positivo; per il passato l’amministrazione comunale avrebbe iscritto il ricorrente nella popolazione anagrafica consentendo l’espressione del voto nelle consultazioni amministrative; ci sarebbero due contratti di locazione stipulati in data 5.12.2005 e 7.7.2014; sarebbe assistito della locale ASL; si sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza presentata.
6.- Osserva il Collegio :
6.a.- con riferimento ai contenuti degli accertamenti compiuti dal Comando di polizia locale, che la documentazione versata in atti e segnatamente gli accertamenti svolti dagli agenti di polizia municipale (in data 30.7.2014 – 5.8.2014 – 12.8.2014 – 14 8.2014 – 18.9.2014 – 20.9.2014 – 23.9.2014 – 29.9.2014 – 30.9.2014 – 3.10.2014 e 9.10.2014), risultano tutti di segno negativo, per cui, in mancanza di prova contraria, essi devono ritenersi fidefacienti.
Parimenti insussistenti risultano i consumi idrici, ancorchè rapportati ad un breve periodo, coincidente tuttavia, con la parte più calda dell’anno solare.
6.b.-quanto alla precedente iscrizione anagrafica, al contratto di locazione dell’anno 2005 alla scheda elettorale ed all’iscrizione sanitaria - che comproverebbero la precedente iscrizione dell’interessato - che le stesse devono ritenersi ininfluenti nel presente giudizio nel quale risulta depositato copia dell’istanza di iscrizione all’anagrafe del Comune di L., presentata in data 15.7.2014, da parte del M., recante in allegato copia del documento d’identità, rilasciato in data 26.10.2012, nel quale lo stesso richiedente risulta residente in Napoli, viale margherita n. 75.
6.c.-quanto, infine, al silenzio assenso invocato da parte ricorrente, è appena il caso di osservare che la ricostruzione attorea non è fondata.
6.c.1.- Si sostiene da parte dell’interessato che il termine di 45 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento per l’iscrizione anagrafica, può essere interrotto una sola volta per chiedere chiarimenti e/o documentazione. Si assume ancora che tale richiesta sospende per un periodo non superiore a trenta giorni il decorso del termine procedimentale di quarantacinque giorni ed il termine riprende a decorrere dal momento in cui la domanda viene regolarizzata.
6.c.2.- La ricostruzione attorea non può essere condivisa.
A mente delle indicazioni contenute nell’art. 18 e 18bis del dpr n. 223/1989 (ratione temporis non ancora modificato dal dpr 17.7.2015 n. 126), l’ufficiale d’anagrafe, entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b), e c), effettua le iscrizioni o le registrazioni. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a), b), e c) accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della legge citata. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, sia effettuata la comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente.
Ad avviso del Collegio in claris non fit interpretatio.
La citata disposizione regolamentare richiama espressamente l’art. 10 bis della legge n. 241/90, che non contempla ipotesi di “sospensione” del termine ma di “interruzione” del termine per la conclusione del procedimento. E’ previsto, infatti, nella citata disposizione, che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.”
Il dato testuale non consente equivoci : il termine per la conclusione del procedimento, anche ai fini della formazione del silenzio assenso, inizia nuovamente decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.
6.c.3.- Nel caso di specie, il Comune di L., con lettera raccomandata a.r. prot. n. 5507 del 21.8.2014 ha inviato la comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/90, in tempo utile rispetto alla domanda presentata in data 15.7.2014
Le osservazioni del M. sono state acquisite al protocollo dell’ente in data 1.9.2014.
L’ente ha svolto ulteriori accertamenti sulla dimora abituale e sui consumi idrici.
Con nota prot. n. 6423 del 10.10.2014 ha respinto la domanda del sig. P.M., prima dello scadere del termine dei 45 giorni indicato dal citato regolamento, decorrente dalla data di presentazione delle osservazioni al protocollo del Comune.
Per tutte le suesposte ragioni il ricorso è infondo e va respinto.
7.- Nulla per le spese non risultando costituita l’intimata amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Nessun commento:

Posta un commento