Diritto di accesso
del consigliere comunale
Tar Toscana 30 marzo 2016, n. 563
Per giurisprudenza consolidata, mentre il
diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990 ha una connotazione
strettamente “difensiva” di posizioni soggettive eventualmente lese
dall’operato della pubblica amministrazione, l’accesso dei consiglieri comunali
è strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in
funzione di tutela di interessi non individuali, ma generali, e costituisce
espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della
rappresentanza esponenziale della collettività. Gli unici limiti all'esercizio
del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi nel fatto
che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per
gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in
richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando
tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e
approfonditamente vagliata in concreto – dall’amministrazione prima, ed
eventualmente in seconda battuta dal giudice – al fine di non introdurre
surrettizie quanto inammissibili limitazioni al diritto stesso
Nell’ottica di leale collaborazione fra organi
pubblici che deve comunque presiedere all’esercizio del diritto di accesso, ex
art. 43 c. 2, d. lgs. 267/2000, la mancata immediata ostensione di tutti i
documenti sottesi a ciascuna delle numerosissime voci di spesa esibite e rese
note dal Comune (nel caso deciso: oltre mille) non equivale a diniego
dell’accesso, ma a un differimento parziale giustificato dalla mole della
documentazione potenzialmente interessata e dalla conclamata disomogeneità
delle voci di spesa in questione (nel caso deciso: si va dalle forniture di
fiori, all’acquisto di oggetti celebrativi e doni, alle spese per incontri di
rappresentanza), delle quali non può obiettivamente presumersi che rivestano
tutte pari interesse ai fini del controllo che tramite l’accesso si vorrebbe esercitare.
La circostanza che al consigliere comunale sia richiesto di indicare le singole
voci di spesa in relazione alle quali avere la documentazione di riscontro è
coerente con la regola secondo cui compete al richiedente la selezione
preventiva del materiale di proprio interesse, attività propedeutica
connaturata alle modalità dell’accesso, che non può mai avere finalità solo
esplorative, ancorché il diritto sia esercitato da soggetti cui la legge
riconosce una legittimazione rafforzata.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti Silvia Noferi e Arianna Xekalos sono
consigliere comunali di Firenze. Con nota protocollata il 15 ottobre 2015, esse
hanno presentato al Comune – nell’esercizio delle prerogative sancite dall’art.
43 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 – formale istanza di trasmissione degli atti e/o
documenti relativi alle spese sostenute dall’ex Sindaco di Firenze Matteo
Renzi: segnatamente, la richiesta aveva ad oggetto un prospetto dettagliato di
tutte le spese sostenute dall’ex Sindaco, in corso di mandato, a carico del
Comune di Firenze, nonché copia di tutti i documenti probanti l’erogazione
degli importi in questione e gli estratti dei conti correnti, ovvero degli
strumenti di pagamento diversi dal denaro, nella disponibilità del Sindaco.
In risposta, il Comune di Firenze con nota del 12 novembre 2015
ha chiesto alle istanti di meglio precisare la propria richiesta, anche
attraverso la preventiva consultazione del sito web istituzionale del Comune,
ove sono pubblicate anno per anno le spese di rappresentanza sostenute
dall’ente, e rappresentando altresì che l’ex Sindaco Renzi non aveva avuto la
disponibilità di carte di credito. Alla nota comunale, le consigliere Noferi e
Xekalos hanno dato seguito in pari data 12 novembre 2015, ribadendo di voler prendere
visione di tutte le spese effettuate dall’ex Sindaco nel periodo 2009 – 2014 e
della relativa documentazione.
1.1. Tanto premesso in fatto, con il presente ricorso è
denunciata l’illegittimità del silenzio che il Comune di Firenze avrebbe
serbato sull’istanza di accesso presentata il 15 ottobre 2015, che si assume
essere rimasta inevasa e si conclude affinché, accertato il diritto delle
ricorrenti ad accedere agli atti e documenti richiesti, il T.A.R. ordini
all’amministrazione intimata di esibire e/o rilasciare copia degli stessi.
In subordine, le ricorrenti impugnano la sopra menzionata nota
comunale del 12 novembre 2015, il cui contenuto sarebbe di sostanziale,
illegittimo diniego dell’accesso.
1.2. Costituitosi in giudizio il Comune di Firenze, che resiste
alle domande avversarie, la causa è stata discussa e trattenuta per la
decisione nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016.
2. In via pregiudiziale, il Comune di Firenze eccepisce la
parziale inammissibilità e comunque l’improcedibilità del ricorso: la prima,
con riferimento alla richiesta relativa agli estratti dei conti correnti o
delle carte di credito nella disponibilità dell’ex Sindaco, che sarebbe stata
evasa con la nota del 12 novembre 2015; la seconda, con riferimento alla
sopravvenuta nota del 24 dicembre 2015, mediante la quale lo stesso Comune
avrebbe trasmesso i prospetti dettagliati delle spese dell’ex Sindaco nel
periodo 2009 – 2014, mettendo le ricorrenti nella condizione di indicare nel
dettaglio le voci di spesa relativamente alle quali chiedere la documentazione
di corredo.
2.1. Le eccezioni sono fondate nei termini di seguito
precisati.
2.1.1. L’istanza di accesso presentata dalle ricorrenti Noferi
e Xekalos il 15 ottobre 2015 ha un contenuto composito, riferendosi da un lato
a tutte le spese di rappresentanza sostenute dall’ex Sindaco, corredate della
relativa documentazione di riscontro, e, dall’altro, gli estratti dei conti
correnti bancari e/o delle carte di credito o debito eventualmente nella
disponibilità dello stesso ex Sindaco.
Quanto a questi ultimi, con la nota del 12 novembre 2015 le
ricorrenti hanno espressamente preso atto della risposta ricevuta dal Comune
(nessuna carta di credito a disposizione dell’ex Sindaco), salvo insistere per
la trasmissione dei documenti attestanti le spese di rappresentanza, alle quali
deve pertanto intendersi circoscritto ab origine anche l’oggetto del
presente giudizio, al di là dell’indistinto rinvio fatto dall’atto introduttivo
alla menzionata istanza del 15 ottobre.
Vero è, piuttosto, che in corso di giudizio il Comune di
Firenze – con nota del 24 dicembre 2015, a firma del direttore generale – ha
dato seguito a una reiterata serie di istanze di accesso presentate dalle
ricorrenti e relative alle spese di rappresentanza sostenute dall’ex Sindaco
Renzi e al Sindaco in carica Nardella, ivi compresa, appunto, quella del 15
ottobre.
In allegato alla nota, vi sono i prospetti suddivisi anno per
anno e recanti l’elenco delle spese sostenute, nonché data, causale e
descrizione dell’oggetto della spesa con il relativo importo. Si tratta, per
gli anni dal 2011 in avanti, dei medesimi prospetti richiesti per la
pubblicazione sul sito web del Comune a norma dell’art. 16 co. 26 del D.L. n.
138/201, sul modello dei quali sono stati predisposti analoghi prospetti anche
per gli anni 2009 e 2010.
Nella nota del 24 dicembre è altresì presente l’invito a
segnalare le specifiche voci ricavate dai prospetti per accedere alla visione e
copia della documentazione sottostante, con il che la pretesa delle ricorrenti
deve ritenersi adeguatamente soddisfatta. Nell’ottica di leale collaborazione
fra organi pubblici che deve comunque presiedere all’esercizio del diritto di
accesso ex art. 43 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000, la mancata immediata
ostensione di tutti i documenti sottesi a ciascuna delle numerosissime voci di
spesa esibite e rese note dal Comune (oltre mille) non equivale, infatti, a
diniego dell’accesso, ma a un differimento parziale giustificato dalla mole
della documentazione potenzialmente interessata e dalla conclamata
disomogeneità delle voci di spesa in questione (si va dalle forniture di fiori,
all’acquisto di oggetti celebrativi e doni, alle spese per incontri di
rappresentanza), delle quali non può obiettivamente presumersi che rivestano
tutte pari interesse ai fini del controllo che tramite l’accesso si vorrebbe
esercitare.
La circostanza che alle ricorrenti sia richiesto di indicare le
singole voci di spesa in relazione alle quali avere la documentazione di
riscontro è coerente, del resto, con la regola secondo cui compete al
richiedente la selezione preventiva del materiale di proprio interesse,
attività propedeutica connaturata alle modalità dell’accesso, che non può mai
avere finalità solo esplorative, ancorché il diritto sia esercitato da soggetti
cui la legge riconosce una legittimazione rafforzata.
A tali conclusioni non osta la precisazione “non sarà
consentito un accesso che per estensione e numero possa atteggiarsi ad un
inammissibile sindacato generale sull’attività degli Uffici […]”, pure
contenuta nella nota comunale del 24 dicembre. È, questa, un’enunciazione
programmatica priva di immediata e autonoma valenza procedimentale, rispetto
alla quale il collegio – con finalità (non conformative, ma) orientative del
futuro operato dell’amministrazione – si limita a osservare che, per
giurisprudenza consolidata, mentre il diritto di accesso disciplinato dalla
legge n. 241/1990 ha una connotazione strettamente “difensiva” di posizioni
soggettive eventualmente lese dall’operato della pubblica amministrazione,
l’accesso dei consiglieri comunali è strumento di controllo e verifica del
comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non
individuali, ma generali, e costituisce espressione del principio democratico
dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.
Gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali
possono rinvenirsi nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il
minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso
non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente
emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve
essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto –
dall’amministrazione prima, ed eventualmente in seconda battuta dal giudice –
al fine di non introdurre surrettizie quanto inammissibili limitazioni al
diritto stesso (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525;
id., 17 settembre 2010, n. 6963).
Se un elevato numero di richieste provenienti da consiglieri
comunali di per sé non costituisce impedimento all’esercizio del diritto, nella
specie le modalità dell’accesso individuate dal Comune resistente a fronte
delle istanze in questione appaiono contemperare in modo ragionevole e adeguato
l’interesse all’accesso e l’esigenza di non gravare eccessivamente, e in unica
soluzione, sull’apparato amministrativo.
3. In forza delle considerazioni esposte, il ricorso va
dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3.1. Le spese di lite seguono la virtuale soccombenza del
Comune, che solo in corso di causa ha provveduto a evadere l’istanza di
accesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile nei sensi di
cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Firenze alla rifusione delle spese
processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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