Legge 5 aprile 2016, n. 53 (G.U. 26 aprile 2016, n.
96), Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo fra la
Repubblica italiana
e la Repubblica orientale
dell'Uruguay riguardante lo
svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi
del personale diplomatico, consolare e
tecnico-amministrativo, fatto a Roma
il 26 agosto 2014.
Vigente al: 27-4-2016
La Camera dei deputatati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da
parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e
tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8
dell'Accordo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Orientale
dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da
parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare
e tecnico amministrativo
La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay,
qui di seguito denominate le «Parti», desiderando concludere un
Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attivita' lavorativa
da parte dei familiari che convivono con il personale diplomatico,
consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e
consolari dello Stato Inviante sul territorio dello Stato ricevente,
hanno convenuto quanto segue.
Art. 1
Oggetto dell'Accordo
1. I familiari facenti parte del nucleo familiare e che convivono
con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o
membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni
diplomatiche e consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay
nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella
Repubblica Orientale dell'Uruguay potranno essere autorizzati dallo
Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o
subordinato nel territorio di quest'ultimo, in conformita' con le
disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di
reciprocita'.
2. L'espressione «familiari» del capoverso precedente designa:
I) i coniugi non separati;
II) i figli di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni a carico o non
in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
III) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro eta';
facenti parte del nucleo familiare che convivono con un funzionario
diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale
tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari.
3. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale
assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari.
4. Il suddetto beneficio si estendera' ugualmente ai familiari
del predetto personale delle Rappresentanze accreditate presso la
Santa Sede.
Art. 2
Procedura di autorizzazione in Italia
1. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay inviera'
una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana
informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha
ricevuto un'offerta di lavoro alla quale intende corrispondere,
includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'.
2. Nel caso si tratti di attivita' lavorativa subordinata, il
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana dara' comunicazione
alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della
procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo,
potra' assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa
vigente in Italia.
3. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay
informera' prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attivita'
lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare
desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o riprendere
un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata della Repubblica
Orientale dell'Uruguay dovra' formulare una nuova richiesta di
autorizzazione ai sensi del presente accordo.
4. Nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia autonoma,
l'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay inviera' una
Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana,
informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende
intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, includendo una breve
descrizione della natura di tale attivita'. Il Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica Italiana, verificato che la persona in
questione rientri nelle categorie definite dal presente accordo,
sentiti i Dicasteri competenti, dara' comunicazione alla predetta
Rappresentanza del proprio assenso.
5. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay
informera' prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attivita'
lavorativa autonoma autorizzata.
Art. 3
Procedura di autorizzazione
nella Repubblica Orientale dell'Uruguay
1. L'Ambasciata della Repubblica Italiana inviera' una Nota
Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della
Repubblica Orientale dell'Uruguay, informandolo del nome del
familiare presente in Uruguay che ha ricevuto un'offerta di lavoro di
suo interesse, includendo una breve descrizione della natura di tale
attivita'.
2. Nel caso si tratti di attivita' lavorativa subordinata, la
Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Orientale dell'Uruguay dara' comunicazione alla predetta
Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di
lavoro, richiamandosi all'Accordo, potra' assumere direttamente il
lavoratore in base alla normativa vigente in Uruguay.
3. L'Ambasciata della Repubblica Italiana informera' prontamente
la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Orientale dell'Uruguay la conclusione, da parte di un familiare,
dell'attivita' lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui un
familiare desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o
riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata della
Repubblica Italiana dovra' formulare una nuova richiesta di
autorizzazione ai sensi del presente accordo.
4. Nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia autonoma,
l'Ambasciata della Repubblica Italiana inviera' una Nota Verbale alla
Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Orientale dell'Uruguay, informandolo del nome del familiare presente
in Uruguay che intende intraprendere un'attivita' lavorativa
autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale
attivita'. La Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della
Repubblica Orientale dell'Uruguay, dopo aver verificato che la
persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente
accordo, sentiti i Ministeri competenti, dara' comunicazione alla
predetta Rappresentanza del proprio assenso.
5. L'Ambasciata della Repubblica Italiana informera'
immediatamente la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico
della Repubblica Orientale dell'Uruguay della conclusione, da parte
di un familiare, dell'attivita' lavorativa autonoma autorizzata.
Art. 4
Applicazione della normativa locale
1. Le Parti convengono che i familiari che hanno ottenuto
l'autorizzazione ad intraprendere l'attivita' lavorativa saranno
assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in
relazione a questioni derivanti da tale attivita' in materia
tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno
restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra'
svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati
nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.
2. Le Parti convengono che, per le attivita' lavorative o
professionali per le quali si richiedano qualifiche particolari,
sara' necessario che il familiare convivente adempia alle norme che
regolano l'esercizio di tali attivita' nello Stato ricevente.
3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi
di studio tra i due Stati.
4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo
si fa riferimento a quanto disposto nella normativa interna di
ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra
i due Stati.
Art. 5
Immunita'
1. Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in
conformita' del presente Accordo godano di immunita' dalla
giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o in virtu'
di altro accordo internazionale applicabile, si conviene che le
immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa e
dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e
amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti
nell'esercizio dell'attivita' lavorativa suddetta.
2. Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in
base al presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione
penale in conformita' ai suddetti accordi internazionali e siano
accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita'
lavorativa, dara' priorita' lo Stato inviante, alla considerazione
della richiesta di rinuncia presentatagli dallo Stato ricevente al
fine del perfezionamento di tale rinuncia.
3. Le Parti concordano che tale rinuncia all'immunita' dalla
giurisdizione penale non puo' essere intesa come riferita anche
all'immunita' dall'esecuzione della sentenza, per la quale dovra'
essere richiesta una rinuncia espressa. In tale caso, la Parte
ricevente dara' seria considerazione ad una richiesta di rinuncia
all'immunita' dall'esecuzione della sentenza riguardante un familiare
autorizzato allo svolgimento di un'attivita' lavorativa.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'esame della
richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel
piu' breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia,
potranno essere considerati il richiamo e la revoca
dell'autorizzazione.
Art. 6
Limiti all'autorizzazione
1. Le Parti convengono che l'autorizzazione a svolgere
un'attivita' nello Stato ricevente terminera' non appena il
beneficiario cessera' di avere lo status di familiare convivente e
sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della
missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di
carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni
diplomatiche e consolari.
2. L'autorizzazione sara' subordinata alla condizione che il
lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato
ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano
lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso
violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di
sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per
motivi attinenti alla sicurezza nazionale.
Art. 7
Soluzione delle controversie
Le controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione o
dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via
diplomatica.
Art. 8
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente Accordo entrera' in vigore 60 (sessanta) giorni
successivamente alla data dell'ultima Nota con cui le Parti
contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto
espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi
ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le
misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente
Accordo.
2. Il presente Accordo avra' durata illimitata; ciascuna delle
Parti potra' notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via
diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avra'
effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Roma il 26 agosto 2014 in due originali in italiano e in
spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.
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