In tema di ‘data
certa’
Cass. 4 aprile 2016, n. 6512
In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la
scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale
è stato impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi
come data certa della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai
terzi, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi
equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel
medesimo giorno in cui essa è stata eseguita
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