Corte di Giustizia UE 21 aprile 2016, n. C-588/14
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 7,
paragrafo 1, lettera c) – Ricongiungimento familiare – Condizioni per
l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Risorse stabili,
regolari e sufficienti – Normativa nazionale che consente una valutazione
in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga le proprie
risorse – Compatibilità
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare, deve essere interpretato nel senso che consente alle autorità
competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di
ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità
che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e
sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari
senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso
dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione
questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei
sei mesi che hanno preceduto tale data.
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
21 aprile 2016
Nella causa C‑558/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore di giustizia dei Paesi
baschi, Spagna), con decisione del 5 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il
5 dicembre 2014, nel procedimento
Mimoun Khachab
contro
Subdelegación del Gobierno en Álava,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione,
C. Lycourgos (relatore) e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar,
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e B. Beutler, in qualità di agenti;
– per il
governo francese, da D. Colas e F.‑X. Bréchot, in qualità di agenti;
– per il
governo ungherese, da G. Szima e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di
agenti;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande e L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 23 dicembre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU
L 251, pag. 12).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Khachab e la
Subdelegación del Gobierno en Álava (rappresentanza del
governo nella provincia di Álava; in prosieguo: la «rappresentanza del
governo»), in merito al rigetto opposto al sig. Khachab della sua domanda
di permesso di soggiorno temporaneo a fini di ricongiungimento familiare a
favore della coniuge.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I
considerando 2, 4 e 6 della direttiva 2003/86 sono così formulati:
«(2) Le misure
in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in
conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita
familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti
in particolare nell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4
novembre 1950,] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in
prosieguo: la “Carta”].
(...)
(4) Il
ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita
familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo
d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo
fondamentale della Comunità [europea], enunciato nel trattato [CE].
(...)
(6) Al fine di
assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della
vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni
materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare».
4 L’articolo
1 della direttiva 2003/86 enuncia che «[l]o scopo della presente direttiva è
quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente
nel territorio degli Stati membri».
5 L’articolo
3, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce quanto segue:
«La presente direttiva si applica quando il soggiornante
è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un
periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di
ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua
famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status
giuridico».
6 In
conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86,
gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno, segnatamente, del
coniuge del soggiornante, conformemente alla direttiva suddetta e fatta salva
l’osservanza delle condizioni previste nel suo capo IV, nonché all’articolo 16
della stessa.
7 Al
capo IV, intitolato «Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare», della direttiva 2003/86, l’articolo 7, paragrafo
1, così dispone:
«Al momento della presentazione della domanda di
ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla
persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante
dispone:
a) di un alloggio
considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che
corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello
Stato membro interessato;
b) di un’assicurazione
contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini
dello Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi familiari;
c) di risorse stabili e
regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere
all’assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri
valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener
conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché
del numero di familiari».
8 L’articolo
15, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:
«Trascorso un periodo massimo di cinque anni di
soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il
partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto, previa
domanda, ove richiesta, a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da
quello del soggiornante».
9 L’articolo
16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva suddetta è così formulato:
«Gli Stati membri possono respingere la domanda
d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare o, se del
caso, ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare
in uno dei casi seguenti:
a) qualora le condizioni
fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte».
10 Ai
sensi dell’articolo 17 della stessa direttiva:
«In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di
mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di
allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati
membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli
familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro,
nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese
d’origine».
Diritto spagnolo
11 La
legge organica 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e
sulla loro integrazione sociale (Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social), dell’11
gennaio 2000 (BOE n. 10, del 12 gennaio 2000), nella sua versione
applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge organica
4/2000»), così dispone al suo articolo 16, paragrafi 1 e 2:
«1. Gli stranieri
residenti hanno diritto alla vita familiare e all’intimità familiare secondo
quanto previsto dalla presente legge organica e conformemente ai trattati
internazionali sottoscritti dalla Spagna.
2. Gli stranieri
residenti in Spagna hanno il diritto di ricongiungersi con i familiari indicati
all’articolo 17».
12 L’articolo
17, paragrafo 1, lettera a), della legge organica suddetta recita come segue:
«Lo straniero residente ha il diritto di ricongiungersi
in Spagna con i seguenti familiari:
a) il coniuge,
a condizione che non sia separato di fatto o di diritto e che il matrimonio non
sia stato contratto in frode alla legge (…)».
13 Sotto
il titolo «Requisiti per il ricongiungimento familiare», l’articolo 18 della
legge organica 4/2000 così dispone, al suo paragrafo 2:
«Il soggiornante deve dimostrare, con le modalità che
saranno stabilite mediante regolamento, di disporre di un’abitazione adeguata e
di mezzi economici sufficienti per soddisfare le proprie esigenze e quelle
della famiglia dopo il ricongiungimento.
Nel valutare il reddito ai fini del ricongiungimento non
si terrà conto dei redditi erogati dal sistema di assistenza sociale, ma
verranno presi in considerazione altri redditi apportati dal coniuge residente
in Spagna e convivente con il soggiornante.
(...)».
14 Con
il regio decreto 557/2011, del 20 aprile 2011, è stato approvato il regolamento
di attuazione della legge organica n. 4/2000, come modificata dalla legge
organica 2/2009 (BOE n. 103, del 30 aprile 2011). L’articolo 54 di detto
regolamento, intitolato «mezzi economici che lo straniero deve dimostrare di
possedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento
in favore dei familiari», così prevede:
«1. Lo straniero che
chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare deve produrre,
al momento della presentazione della domanda, i documenti dai quali risulta che
egli dispone di risorse sufficienti per soddisfare le esigenze della famiglia,
compresa l’assistenza sanitaria nell’ipotesi in cui non sia coperta dalla
previdenza sociale, risorse il cui importo minimo riferito al momento della
domanda è indicato di seguito, in euro o in equivalente legale in moneta
estera, in base al numero di persone per le quali viene chiesto il
ricongiungimento e tenendo conto altresì del numero di familiari a carico già
conviventi con il richiedente in Spagna:
a) in caso di unità familiari composte, includendo il
soggiornante e la persona giunta in Spagna a seguito del ricongiungimento, da
due membri: un importo mensile pari al 150% dell’Indicatore pubblico di reddito
a effetto multiplo [(in prosieguo: l’”IPREM”)]».
(...).
2. Il permesso non
sarà accordato qualora sia accertato senza dubbio che non esiste una
prospettiva di mantenimento dei mezzi economici nell’anno successivo alla data
di presentazione della domanda. Ai fini di tale accertamento, la prospettiva di
mantenimento di una fonte di reddito nell’anno in questione sarà valutata
tenendo conto dell’evoluzione dei mezzi economici del soggiornante nei sei mesi
precedenti alla data di presentazione della domanda.
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 Il
sig. Khachab, cittadino di un paese terzo, residente in Spagna, è titolare
di un permesso di soggiorno di lunga durata in tale Stato membro. Il 20
febbraio 2012, egli ha chiesto alle autorità spagnole un permesso di soggiorno
temporaneo a titolo di ricongiungimento familiare a favore di sua moglie, la
sig.ra Aghadar. Con decisione del 26 marzo 2012, la rappresentanza del governo
ha respinto la sua domanda con la motivazione che il sig. Khachab non
aveva dimostrato di disporre di risorse economiche sufficienti per mantenere la
sua famiglia dopo il ricongiungimento.
16 Contro
tale decisione il sig. Khachab ha quindi proposto dinanzi alla
rappresentanza del governo un ricorso amministrativo, che è stato respinto con
decisione del 25 maggio 2012 per i seguenti motivi:
«(...) A sostegno della sua domanda il
[sig. Khachab] ha presentato (...) un contratto di lavoro a tempo determinato
[da esso concluso] con l’impresa “Construcciones y distribuciones constru-label
SL”. Tuttavia, dal sistema di informazione del lavoro gestito dalla previdenza
sociale è emerso che l’interessato aveva cessato il rapporto di lavoro con
detta impresa il 1° marzo 2012 e aveva lavorato in totale solo 15 giorni
nell’anno corrente e 48 giorni nell’intero 2011. Ne consegue che, al momento
della decisione, l’interessato non esercitava alcuna attività lavorativa,
situazione nella quale si trova attualmente, né aveva dimostrato di disporre di
mezzi economici sufficienti per soddisfare le esigenze della famiglia dopo il
ricongiungimento, e non esisteva una prospettiva che egli disponesse di tali
mezzi nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda di
ricongiungimento, requisiti necessari per la concessione del permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare richiesto».
17 Il
sig. Khachab ha quindi adito lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n. 1 de Vitoria-Gasteiz (Tribunale amministrativo provinciale n. 1 di
Vitoria-Gasteiz) presentando ricorso avverso tale decisione. Con sentenza del
29 gennaio 2013, tale giudice ha confermato la decisione suddetta basandosi, in
sostanza, sulla stessa motivazione della decisione del 26 marzo 2012.
18 Il
sig. Khachab ha allora interposto appello contro tale sentenza dinanzi al
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore di giustizia dei
Paesi baschi). A sostegno di tale domanda, l’appellante deduce che il giudice
di primo grado non ha tenuto conto del fatto nuovo, su cui egli aveva attirato
la sua attenzione nel corso del procedimento, che dal 26 novembre 2012 egli
lavora presso un’impresa agricola come raccoglitore di agrumi e ha quindi
un’occupazione che gli garantisce un reddito sufficiente. L’appellante afferma
altresì di essere titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata e di
essere coniugato con la sig.ra Aghadar dal 2009. Afferma inoltre di
disporre di un alloggio adeguato e di aver versato contributi in Spagna per più
di cinque anni. Egli considera, peraltro, che occorre tenere conto della
congiuntura economica attuale, in cui sarebbe estremamente difficile ottenere
effettivamente un lavoro continuativo.
19 Al
riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito all’interpretazione
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86, secondo cui
il diritto al ricongiungimento familiare è subordinato alla circostanza che, al
momento della presentazione della domanda di ricongiungimento, «il soggiornante
dispon[ga] (...) di risorse stabili e regolari sufficienti». Esso s’interroga,
in particolare, sulla compatibilità con tale disposizione della normativa
spagnola, che consente alle autorità nazionali di negare il beneficio del
ricongiungimento familiare e, quindi, il rilascio di un permesso di soggiorno
temporaneo ad un familiare del soggiornante, qualora, in base all’evoluzione
del reddito di quest’ultimo nel corso dei sei mesi precedenti alla data di
presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, sia probabile che
quest’ultimo non potrà conservare, nell’anno successivo a tale data, lo stesso
livello di risorse di cui disponeva alla data suddetta.
20 Secondo
il giudice del rinvio, la versione in lingua spagnola, nonché le versioni nelle
lingue inglese e francese, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva 2003/86 impiegherebbero il verbo «disporre» all’indicativo presente e
non al futuro. Pertanto, detto giudice si chiede se, ai fini del riconoscimento
del beneficio del ricongiungimento familiare, occorra esaminare se il
soggiornante debba disporre, al momento della presentazione della domanda di
ricongiungimento, di «risorse stabili e regolari sufficienti» o se si possa
tenere conto del fatto che ne disporrà ancora nel corso dell’anno successivo.
21 In
tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore
di giustizia dei Paesi baschi) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva [2003/86] debba essere interpretato nel senso che osta a una
normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale,
che consente di negare il ricongiungimento familiare a motivo del fatto che il
soggiornante risulta privo di risorse stabili e regolari sufficienti a
mantenere se stesso e i suoi familiari, laddove tale rifiuto risulti da una
valutazione in prospettiva da parte delle autorità nazionali della probabilità
che egli mantenga le risorse nell’anno successivo alla data di presentazione
della domanda, tenuto conto dell’evoluzione delle sue risorse nei sei mesi
precedenti a tale data».
Sulla questione pregiudiziale
22 Con
la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel
senso che consente alle competenti autorità di uno Stato membro di fondare il
rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in
prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse
stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e
i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato
membro nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda,
valutazione questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel
corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data.
23 In
forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, gli Stati membri
autorizzano l’ingresso e il soggiorno, in particolare, del coniuge del
soggiornante ai fini del ricongiungimento familiare, purché siano rispettate le
condizioni previste dal capo IV di tale direttiva, rubricato «Condizioni
richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare».
24 Tra
le condizioni menzionate in detto capo IV rientra quella prevista all’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva ai sensi del quale gli Stati
membri possono esigere la prova che il soggiornante disponga di risorse stabili
e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza
ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. La
stessa disposizione precisa che gli Stati membri valutano queste risorse
rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia
minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero dei
familiari.
25 La Corte ha già dichiarato che,
essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la
facoltà prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità degli
Stati membri non deve essere pertanto utilizzata in modo da pregiudicare
l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile (sentenza O e a., C‑356/11
e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
26 Risulta,
al riguardo, dal considerando 4 della direttiva 2003/86 che essa persegue
l’obiettivo generale di facilitare l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi
negli Stati membri consentendo la vita familiare grazie al ricongiungimento (v.
sentenza Parlamento/Consiglio, C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 69).
27 Inoltre,
la Corte ha già
statuito che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non
può essere applicato in modo tale che la sua applicazione violi i diritti
fondamentali enunciati, in particolare, all’articolo 7 della Carta (v. sentenza
O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 77).
28 Se
è pur vero che il suddetto articolo 7 della Carta non può essere interpretato
nel senso di privare gli Stati membri del potere discrezionale di cui
dispongono nell’esaminare le domande di ricongiungimento familiare, le
disposizioni della direttiva 2003/86 devono, ciò malgrado, essere interpretate
e applicate nel corso di tale esame alla luce, in particolare, dell’articolo 7
della Carta, come risulta del resto dal tenore letterale del considerando 2
della direttiva, che impone agli Stati membri di esaminare le domande di
ricongiungimento nell’ottica di favorire la vita familiare (v., in tal senso,
sentenza O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punti 79 e 80).
29 È
alla luce degli elementi summenzionati che occorre, in primo luogo, stabilire
se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 debba essere
interpretato nel senso che consente all’autorità competente di tale Stato
membro di valutare il mantenimento della condizione relativa alla stabilità,
regolarità e sufficienza delle risorse del soggiornante anche oltre la data di
presentazione di tale domanda.
30 Qualora
la disposizione suddetta non preveda espressamente tale facoltà, deriva
tuttavia dal suo stesso tenore letterale e in particolare dall’impiego dei
termini «stabili» e «regolari» che le risorse economiche in esame devono
presentare una certa permanenza e una certa continuità. Al riguardo, ai sensi
della seconda frase dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2003/86, gli Stati membri valutano le risorse suddette con riferimento, in
particolare, alla loro «regolarità», il che implica un’analisi periodica della
loro evoluzione.
31 Risulta
quindi dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 che il
suo dettato non può essere interpretato nel senso che osta alla possibilità per
l’autorità competente dello Stato membro cui sia stata presentata una domanda
di ricongiungimento familiare di esaminare se la condizione delle risorse del
soggiornante sia soddisfatta tenendo conto di una valutazione relativa al
mantenimento di tali risorse anche oltre la data di presentazione della
domanda.
32 Detta
interpretazione non è in contrasto con la circostanza, sollevata dal giudice
del rinvio, che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 utilizzi il
presente dell’indicativo, allorché prevede che lo Stato membro interessato
possa esigere che la persona da cui proviene la domanda di ricongiungimento
familiare fornisca la prova che il soggiornante «dispone» degli elementi
elencati nel suddetto paragrafo 1, lettere da a) a c). Il soggiornante deve
infatti provare che dispone di tutti i suddetti elementi, tra i quali, in
particolare, «risorse sufficienti», nel momento in cui la sua domanda di
ricongiungimento familiare viene esaminata, il che giustifica l’uso del
presente dell’indicativo. Tuttavia, dato che risulta dal tenore letterale
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva che le risorse del
soggiornante devono essere non soltanto «sufficienti», ma anche «stabili e
regolari», tali requisiti implicano un esame in prospettiva delle risorse
suddette da parte dell’autorità nazionale competente.
33 Detta
interpretazione è corroborata dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b),
della direttiva 2003/86. Occorre infatti sottolineare che le condizioni
relative al possesso di un «alloggio considerato normale» e di
un’«assicurazione contro le malattie», previste, rispettivamente, ai suddetti
punti a) e b) di tale disposizione, devono del pari essere interpretate nel
senso che conferiscono agli Stati membri, allo scopo di garantire la stabilità
e la permanenza del soggiornante sul loro territorio, la facoltà di fondarsi,
nell’esame della domanda di ricongiungimento familiare, sulla probabilità che
tale soggiornante continuerà a soddisfare le condizioni suddette anche oltre la
data di presentazione della domanda di ricongiungimento.
34 L’interpretazione
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 esposta al
punto 31 della presente sentenza è parimenti corroborata dagli articoli 3,
paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.
35 Infatti,
da una parte, tale articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 ne circoscrive
l’ambito d’applicazione ratione personae al soggiornante che abbia ottenuto un
permesso di soggiorno minimo di un anno e che abbia una fondata prospettiva di
ottenere un permesso di soggiorno permanente. Orbene, la valutazione
dell’esistenza di tale prospettiva richiede necessariamente che l’autorità
competente dello Stato membro interessato effettui un esame della futura
evoluzione della situazione del soggiornante rispetto all’ottenimento del
permesso di soggiorno in parola.
36 In
tal contesto, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue
conclusioni, un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva 2003/86 secondo cui tale autorità non potrebbe effettuare una
valutazione del mantenimento di risorse stabili, regolari e sufficienti del
soggiornante per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda
di ricongiungimento non sarebbe coerente con il sistema previsto dalla
direttiva.
37 D’altra
parte, va sottolineato che, qualora le condizioni fissate dalla direttiva
2003/86 non siano più soddisfatte, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
della stessa consente agli Stati membri di ritirare il permesso di soggiorno di
un familiare del soggiornante o di rifiutarne il rinnovo.
38 Secondo
tale disposizione, l’autorità competente dello Stato membro interessato può
quindi, in particolare, revocare l’autorizzazione di ricongiungimento familiare
qualora il soggiornante non disponga più di risorse stabili, regolari e
sufficienti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Siffatta
possibilità di revoca di tale autorizzazione implica che detta autorità possa
esigere che il soggiornante disponga di tali risorse anche oltre la data di
presentazione della sua domanda.
39 Va
infine osservato che tale interpretazione è confermata dall’obiettivo di detto
articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. Infatti, la prova del
ricorrere della condizione relativa alle risorse, prevista al punto c) di detto
paragrafo 1, permette all’autorità competente di assicurarsi che, una volta
effettuato il ricongiungimento familiare, tanto il soggiornante quanto i suoi
familiari non rischino di diventare, durante il soggiorno, un onere per il
sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato (v., in tal senso,
sentenza Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117, punto 46).
40 Da
quanto precede risulta che la facoltà prevista all’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2003/86 implica necessariamente che l’autorità
competente dello Stato membro interessato valuti in prospettiva il mantenimento
di risorse stabili, regolari e sufficienti in capo al soggiornante anche oltre
la data di presentazione della domanda di ricongiungimento.
41 Alla
luce di tale conclusione occorre, in secondo luogo, chiedersi se tale
disposizione consenta all’autorità competente dello Stato membro interessato di
subordinare l’autorizzazione al ricongiungimento familiare alla probabilità di
mantenimento delle suddette risorse nel corso dell’anno successivo alla data di
presentazione della domanda di ricongiungimento, tenendo conto dei redditi del
soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data.
42 Va
rilevato al riguardo che, in conformità al principio di proporzionalità, che
rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione, gli strumenti attuati
dalla normativa nazionale che traspone l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
della direttiva 2003/86 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi da essa
previsti e non devono eccedere quanto necessario per conseguirli (v., con
riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, sentenza K e
A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punto 51).
43 Si
deve infine ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’articolo
17 della direttiva 2003/86 impone una individualizzazione dell’esame delle
domande di ricongiungimento (sentenze Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117, punto
48, nonché K e A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punto 60), e che le autorità
nazionali competenti, nell’attuazione della direttiva 2003/86 e nell’esame
delle domande di ricongiungimento familiare, devono effettuare una valutazione
equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco (v., in tal senso,
sentenza O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 81).
44 Nella
fattispecie, l’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto
557/2011 prevede che il permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento
familiare sarà negato qualora sia accertato che non sussiste una prospettiva di
mantenimento delle risorse durante l’anno successivo alla data di presentazione
della domanda. Tale disposizione indica che la previsione di mantenimento di
una fonte di reddito nel corso di tale anno verrà valutata tenendo conto
dell’evoluzione delle risorse che il soggiornante ha percepito nel corso dei
sei mesi precedenti la data di presentazione di detta domanda.
45 Occorre
rilevare al riguardo che il periodo di un anno, nel corso del quale il
soggiornante dovrebbe verosimilmente disporre delle risorse sufficienti,
risulta ragionevole e non eccede quanto necessario per permettere di valutare,
su base individuale, il rischio potenziale che il soggiornante debba ricorrere
al sistema di assistenza sociale di tale Stato una volta ottenuto il ricongiungimento.
Infatti, tale periodo di un anno corrisponde alla durata della validità del
permesso di soggiorno di cui il soggiornante deve quantomeno disporre, in forza
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, per poter chiedere il
ricongiungimento familiare. Inoltre, secondo l’articolo 16, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva, le autorità competenti dello Stato membro
interessato hanno la facoltà di ritirare il permesso di soggiorno del familiare
del soggiornante se il soggiornante stesso non dispone più di risorse stabili,
regolari e sufficienti nel corso del periodo di soggiorno del suo familiare e
fintantoché quest’ultimo non avrà ottenuto un permesso di soggiorno autonomo,
vale a dire, in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2003/86, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno in tale Stato
membro.
46 Per
quanto riguarda l’applicazione dell’obbligo di proporzionalità a livello
nazionale, occorre anche tenere conto della circostanza che, secondo il dettato
dell’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto 557/2011,
l’autorità nazionale competente può negare il permesso di soggiorno ai fini del
ricongiungimento familiare soltanto se sia accertato «senza dubbio» che il
soggiornante non potrà conservare sufficienti risorse nel corso dell’anno
successivo alla data di presentazione della domanda. Tale disposizione impone
quindi al soggiornante soltanto il requisito del prevedibile mantenimento delle
sue risorse per permettergli di ottenere tale permesso di soggiorno ai fini del
ricongiungimento familiare.
47 Riguardo
alla previsione di un periodo di sei mesi anteriore alla presentazione della
domanda sul quale può essere basata la valutazione in prospettiva delle risorse
del soggiornante, va constatato che la direttiva 2003/86 non contiene alcuna
precisazione. Comunque, un periodo siffatto non è idoneo a pregiudicare
l’obiettivo della direttiva.
48 Di
conseguenza, dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva che
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere
interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di uno Stato
membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su
una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga
oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per
mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di
assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell’anno successivo alla
data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa
sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno
preceduto tale data.
Sulle spese
49 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto
al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che consente
alle autorità competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una
domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della
probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari
e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari
senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso
dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione
questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei
sei mesi che hanno preceduto tale data.
Dal sito http://curia.europa.eu
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