Corte Dei Conti – Sezione Di
Controllo per la Basilicata
10 marzo 2016, n. 17, Diritto al gettone
di presenza ex art. 82 TUEL - amministratori locali di comuni sino a 1000
abitanti _ abrogazione implicita del comma 18, art. 16 DL 138/2011 convertito
con modificazioni dalla legge 148/2011, che ne statuiva la disapplicazione
OMISSIS
L’istanza si articola, in
particolare, nei seguenti quattro quesiti:
1. se,
in base al comma 18 dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011,convertito dalla legge
148/2011, ai consiglieri è ancora dovuto il gettone di presenza di cui all'art.
82 del decreto legislativo n.267/2000;
2. se
il principio di invarianza della spesa imponga di considerare la situazione
antecedente all'entrata in vigore della legge n. 56/14 (allorché, in forza del
disposto dell'art. 16 del d.l. n. 138/11, per il Comune richiedente - sotto i
mille abitanti- non era previsto alcun assessore e, dunque, alcuna relativa
spesa) ovvero se esso debba assumere a parametro l'importo complessivo
sostenuto per l'organo (nel caso di specie composto, all'epoca, da sindaco e
quattro assessori) di guisa che, fermo il limite di spesa, essa possa essere
differentemente ripartita tra i componenti l'organo. In buona sostanza, il
punto è se l'Ente possa, nel rispetto del tetto di spesa che resterà invariato,
utilizzare lo strumento della riduzione volontaria dell'indennità spettante al
sindaco ripartendo la differenza cosi risparmiata a favore degli assessori;
3. se,
inoltre, il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali, pur
determinato alla stregua dei più restrittivi criteri (avuto riguardo al numero
di 6 consiglieri più il Sindaco), debba comunque essere erogato sino
all'effettiva costituzione delle Unioni dei Comuni o all'associazione delle
Funzioni mediante convenzioni, ovvero debba ritenersi che non ne sia già più
consentita l'erogazione;
4.
al fine di garantire l'invarianza
della spesa, quale è il limite da non superare e quindi la spesa massima
ammissibile per i viaggi o le missioni.
OMISSIS
NEL MERITO
6. Inquadramento del quesito
La richiesta di parere in esame
si compone di quattro quesiti, raggruppabili – per connessione di contenuto -
in due macro questioni.
La prima, composta dai
quesiti n. 1 e n. 31, inerisce alla persistenza del diritto al gettone di
presenza di cui all’art. 82 TUEL da parte dei consiglieri di Comuni con
popolazione sino a 1000, giusto disposto del comma 18, dell’art. 16 del DL 13
agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 che “sembrerebbe” disporne la disapplicazione. Inoltre, con il
quesito n. 3, il Comune collegando il divieto di erogare il gettone di presenza
all’obbligo di gestione associata delle funzioni, mediante Unioni di comuni
ovvero mediante Convenzioni, chiede se il gettone di presenza - sia pure “(ri)determinato
alla stregua dei più ristrettivi criteri”- debba essere erogato sino
all’effettiva costituzione delle Unioni di comuni o all’esercizio associato
delle funzioni mediante Convenzioni ovvero ne sia già preclusa l’erogazione La seconda
macro questione, composta dai quesiti n. 2 e n. 42, ha per oggetto in via generale,
la portata del vincolo di invarianza della spesa introdotto dal comma 136
dell’art. 1 della legge n. 56/2014 ed i parametri normativi cui fare
riferimento per il relativo calcolo, nonché, in particolare, il limite da “non
superare e quindi la spesa massima ammissibile per i viaggi o le missioni” al
fine di garantire l’invarianza del suddetto detto spesa.
Alla luce di quanto sopra, e
per rispondere alla prima macro questione, a decorrere dall’entrata in vigore
della legge n.56/2014 e del sistema di abrogazioni ivi codificato, il diritto
al gettone di presenza di cui all’art. 82 TUEL non risulta più “toccato” dalla
disposizione di cui al comma 18, dell’art. 16 del dl 138/2011, in quanto norma
abrogata per via implicita, come conseguenza dell’abrogazione dei relativi
presupposti di efficacia precettiva (comma 9) e di giustificazione eziologica
(comma 11, già comma 15).8
Inoltre, rispondendo nello
specifico al quesito n. 3, si ritiene che nessun collegamento sia da
intravedere tra diritto al gettone di presenza di cui all’art. 82 TUEL ed
esercizio associato delle funzioni e dei servizi mediante partecipazione alle
Unioni di cui all’art. 32 TUEL ovvero alle Convenzioni di cui all’art. 30 del
TUEL, e ciò in quanto entrambi gli istituti non risultano incidere, per motivi
diversi, sullo statuto economico disegnato dall’art. 77, comma 2 TUEL in
relazione agli amministratori del singolo comune “membro” (dell’Unione ovvero
della Convenzione).
In particolare:
- le cariche “aggiuntive”
rivestite in seno alle Unioni di comuni di cui all’art. 32 TUEL sono e devono
essere gratuite per esplicita previsione di legge (cfr. comma 3 dell’art. 82
TUEL e comma 108 dell’art. 1 della legge 56/2014, cit), restando “assorbite”
nel trattamento economico già riconosciuto in relazione allo status di
amministratori del singolo comune membro; con la conseguenza, che nel caso di
specie, non assume alcuna rilevanza il divieto di cumulo degli emolumenti che
aveva fondato la ratio del comma 18, dell’art. 16 del DL 138/2011;
- le Convenzioni di cui
all’art. 30 TUEL non istituiscono un nuovo “apparato politico” da gestire,
anche economicamente, con la conseguenza che, anche in questo caso, non si pone
un problema di cumulo degli emolumenti.
Pertanto, allo stato degli
atti, in mancanza di espressa previsione normativa che abbia rinnovato il
contenuto precettivo del comma 18, dell’art. 16 del DL 138/2011 (abrogato
implicitamente), si ritiene che i consiglieri dei comuni con popolazione sino a
1000 abitanti abbiano diritto al gettone di presenza di cui all’art. 82 TUEL,
indipendentemente dalla partecipazione alle Unioni di cui all’art. 32 TUEL
ovvero alle Convenzioni di cui all’art. 30 TUEL, e ciò nei limiti ed alle
condizioni previsti dalla normativa, volta per volta, vigente.
A questo proposito, si ricorda
che – ai sensi del comma 11 dell’art. 82 TUEL- presupposto essenziale per
procedere alla corresponsione dei suddetti gettoni di presenza è e resta
comunque “l’effettiva partecipazione del consigliere a consigli e
commissioni”, secondo i termini e le modalità stabilite nel regolamento
comunale.
Il diritto al gettone di
presenza maturerà, pertanto, solo nel caso di partecipazione effettiva alle
riunioni e/o alle commissioni del comune in cui stato eletto il consigliere.
Nessun gettone di presenza
potrà, invece, essere riconosciuto al consigliere per la partecipazione alle
riunioni del consiglio dell’ Unione costituita ai sensi dell’art. 32 TUEL
ovvero per la partecipazioni alle commissioni istituite al suo interno, e ciò
in quanto, in caso contrario, verrebbe aggirato il vincolo di gratuità delle
suddette cariche, sancito dal comma 3 dell’art. 32 TUEL e ribadito dal comma
108, dell’art. 1 della legge 56/2014.
OMISSIS
La seconda macro questione
sottoposta all’odierno esame, si compone dei quesiti n. 2 e 4 ed ha per oggetto
la portata ed il perimetro applicativo del vincolo di invarianza della spesa
introdotto dal comma 136, dell’art. 1, della legge n.56/2014, in relazione alla
rinnovata (in aumento) composizione numerica degli organi degli enti locali di
cui al comma 135 del medesimo articolato9
In particolare, viene chiesto
di sapere sulla base di quali parametri normativi debba essere individuato il
vincolo di invarianza della spesa (antecedente o successivo alla legge 56/2014)
e se tale vincolo possa essere considerato in via onnicomprensiva come “macro
aggregato” nell’ambito del quale poter effettuare eventuali compensazioni tra
le voci di spesa che lo compongono, utilizzando per esempio lo strumento “della
riduzione volontaria dell’indennità spettante al sindaco ripartendo la
differenza così risparmiata a favore degli assessori”.
Il quesito origina dal fatto
che, qualora dovesse essere utilizzato il parametro di cui al comma 17,
dell’art. 16 del DL 138/2011 (oggi modificato dal comma 135, dell’art. 1 della
legge n.56/2014), non sussisterebbe un parametro cui riferirsi per il vincolo
di spesa inerente agli assessori, in quanto detto articolato aveva abolito l’organo
giuntale per i comuni con popolazione sino a 1000 abitanti; mentre oggi, con
l’art. 135, art. 1 della legge 56/2014 tale organo è stato reinserito e,
quindi, sono “riemersi” anche gli oneri economici connessi allo status ed
alle attività dei suoi componenti.
Il Comune, poi, si sofferma
sulla “spesa massima ammissibile per i viaggi o le missioni” al fine di
garantire il vincolo di invarianza di cui al comma 136 dell’art. 1 sopra
citato.
8.1 L’argomento è stato già trattato oltre che da questa
Sezione (cfr. deliberazione n. 112/2014/PAR, cit. e deliberazione n.21/2015/PAR
cit.) da numerose pronunce di altre Sezioni regionali di controllo di questa
Corte (cfr., ex pluribus, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.
112/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione
n. 265/2014; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n.
230/2014, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione
273/2014).
Con specifico riferimento al
parametro normativo da utilizzare per il calcolo del tetto di spesa, si ritiene
pacificamente che la “legislazione vigente”, cui si debba avere riguardo, sia
quella in essere al momento dell’applicazione della legge 56/2014 (quindi il DL
138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2011) e non quella
vigente al momento della elezione degli amministratori uscenti (che ben
potrebbe essere la disciplina anteriore alla legge 191/2009, con conseguente
lievitazione – in luogo di riduzione – dei costi dell’apparato politico, e ciò
in evidente violazione dei principi -immanenti al sistema - di rafforzamento
delle misure di contenimento e di controllo della spesa pubblica).
Per l’effetto “la
rideterminazione degli oneri deve assicurare l’invarianza della spesa in relazione
al numero degli amministratori indicati dall’art. 16, co. 17, del DL 138/201110 e non
al numero di amministratori in carica al momento dell’entrata in vigore della
legge 56/2014” (cfr., ex pluribus,
Sezione regionale di controllo per la
Puglia, deliberazione n. 112/2014 cit.).
Sul punto, il Ministero
dell’Interno - intervenuto sull’argomento con la circolare del 24 aprile 2014
(Prot. n. 6508) - ha chiarito che tale parametro va applicato anche in
relazione ai comuni per cui “la consiliatura è ancora in corso e non si sono
realizzate le condizioni per applicare le riduzioni richieste”.
Il comma 17, dell’art. 16 del
DL 138/2011, fissando il numero massimo di amministratori consentiti,
perimetra, al contempo, la spesa massima “in astratto” sostenibile per gli
oneri connessi allo status dei suddetti amministratori, e ciò sulla base
dei criteri di calcolo e dei vincoli vigenti con riferimento a ciascuna
tipologia di onere.
OMISSIS
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