Natura di atto
pubblico (ai fini penali) della ‘dichiarazione di successione’
Cass. pen. 17 aprile 2016 (ud. 11 novembre 2015), n. 17206
Integra gli estremi del delitto di falso in atto pubblico la
presentazione della dichiarazione di successione contenente false indicazioni [il
S.C., dopo aver ricordato il (proprio) ‘precedente’, in base al quale: “la
dichiarazione di successione è un atto eterogeneo, formato dalla denuncia del
dichiarante in ordine agli elementi da cui trae origine l’obbligo tributario,
cui segue nello stesso documento l’atto del pubblico ufficiale, il quale
determina e certifica l’ammontare della relativa imposta. Dopo la presentazione
all’ufficio da parte del privato, la dichiarazione di successione costituisce
il primo atto del procedimento amministrativo, assume natura pubblica sottratta
alla disponibilità del denunziante e diviene oggetto della potestà
certificativa ed autoritativa del pubblico ufficiale. Il privato può - nei
modi, forme e tempi previsti da leggi e regolamenti - procedere ad integrazione
e rettifiche della dichiarazione, ma nessuna modificazione o correzione può
apportarsi sul modulo di dichiarazione già presentato, per elementari esigenze
di trasparenza e di controllo da parte della pubblica amministrazione. La consapevole
immutazione degli elementi di fatto da parte del pubblico ufficiale, in
concorso con i consenzienti privati dichiaranti, operata al fine di una più
favorevole determinazione della somma da versare a titolo di imposta, integra
il delitto di falsificazione materiale di atto pubblico (Sez. 6, n. 3002 del
08/01/1996, Rv. 204379)”: 1) rileva l’infondatezza della tesi tendente ad
operare “una segmentazione della dichiarazione di successione … (…giungendo…) a
ritenere che nella fase procedimentale anteriore all’intervento certificativo
e/o autoritativo del p.u., consistente nella redazione e presentazione da parte
del privato della dichiarazione di successione, l’atto in questione non
presenta alcuna delle caratteristiche di cui all’ art 2699 c.c.”, cosicché “vi sarebbe una fase precedente alla
presentazione al pubblico ufficiale, nella quale la dichiarazione avrebbe
natura privata e, per l’effetto, l’impossibilità di configurare in questo
segmento temporale il reato di falso … (…in atto pubblico …); 2) non condivide “l’impostazione,
secondo cui la dichiarazione nasce come scrittura privata, redatta
dall’interessato, ed acquista natura di atto pubblico nel momento in cui viene
consegnata alla pubblica amministrazione, ritenendo di poter individuare due
distinti momenti della stessa, con autonoma significatività e rilevanza,
laddove, invece, la sua natura composita e la funzione propria di
“dichiarazione” - ossia di atto con cui si comunicano al p.u., circostanze e
fatti, vedendo appunto come necessario destinatario di essa un soggetto diverso
dal dichiarante- determinano l’infondatezza di tale ricostruzione”; 3)
sottolinea che la “dichiarazione di successione” non ha “vita propria,
indipendentemente dalla sua presentazione e dalle conseguenze pubblicistiche che
da essa derivano, essendo funzionalmente legata al momento in cui viene portata
a conoscenza, nel suo contenuto, al pubblico ufficiale dell’Agenzia delle
Entrate, senza “mutare” la propria natura giuridica, convertendosi da atto
privato in atto pubblico, costituendo, invece, un tutt’uno (quanto a redazione,
presentazione e ricezione del p.u. con conseguenti determinazioni fiscali), in
relazione alla funzione da essa assolta”;
4) conclusivamente, “non è possibile guardare ad una dichiarazione di
successione, indipendentemente dalla sua presentazione e dalla attività svolta
in essa dal pubblico ufficiale, che è la ratio della “dichiarazione” stessa,
insomma indipendentemente dalla natura e funzione pubblica da essa assolta, con
l’intervento del p.u.”]
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