venerdì 29 aprile 2016






Natura di atto pubblico (ai fini penali) della ‘dichiarazione di successione’

Cass. pen. 17 aprile 2016 (ud. 11 novembre 2015), n. 17206



Integra gli estremi del delitto di falso in atto pubblico la presentazione della dichiarazione di successione contenente false indicazioni [il S.C., dopo aver ricordato il (proprio) ‘precedente’, in base al quale: “la dichiarazione di successione è un atto eterogeneo, formato dalla denuncia del dichiarante in ordine agli elementi da cui trae origine l’obbligo tributario, cui segue nello stesso documento l’atto del pubblico ufficiale, il quale determina e certifica l’ammontare della relativa imposta. Dopo la presentazione all’ufficio da parte del privato, la dichiarazione di successione costituisce il primo atto del procedimento amministrativo, assume natura pubblica sottratta alla disponibilità del denunziante e diviene oggetto della potestà certificativa ed autoritativa del pubblico ufficiale. Il privato può - nei modi, forme e tempi previsti da leggi e regolamenti - procedere ad integrazione e rettifiche della dichiarazione, ma nessuna modificazione o correzione può apportarsi sul modulo di dichiarazione già presentato, per elementari esigenze di trasparenza e di controllo da parte della pubblica amministrazione. La consapevole immutazione degli elementi di fatto da parte del pubblico ufficiale, in concorso con i consenzienti privati dichiaranti, operata al fine di una più favorevole determinazione della somma da versare a titolo di imposta, integra il delitto di falsificazione materiale di atto pubblico (Sez. 6, n. 3002 del 08/01/1996, Rv. 204379)”: 1) rileva l’infondatezza della tesi tendente ad operare “una segmentazione della dichiarazione di successione … (…giungendo…) a ritenere che nella fase procedimentale anteriore all’intervento certificativo e/o autoritativo del p.u., consistente nella redazione e presentazione da parte del privato della dichiarazione di successione, l’atto in questione non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all’ art 2699 c.c.”, cosicché  “vi sarebbe una fase precedente alla presentazione al pubblico ufficiale, nella quale la dichiarazione avrebbe natura privata e, per l’effetto, l’impossibilità di configurare in questo segmento temporale il reato di falso … (…in atto pubblico …); 2) non condivide “l’impostazione, secondo cui la dichiarazione nasce come scrittura privata, redatta dall’interessato, ed acquista natura di atto pubblico nel momento in cui viene consegnata alla pubblica amministrazione, ritenendo di poter individuare due distinti momenti della stessa, con autonoma significatività e rilevanza, laddove, invece, la sua natura composita e la funzione propria di “dichiarazione” - ossia di atto con cui si comunicano al p.u., circostanze e fatti, vedendo appunto come necessario destinatario di essa un soggetto diverso dal dichiarante- determinano l’infondatezza di tale ricostruzione”; 3) sottolinea che la “dichiarazione di successione” non ha “vita propria, indipendentemente dalla sua presentazione e dalle conseguenze pubblicistiche che da essa derivano, essendo funzionalmente legata al momento in cui viene portata a conoscenza, nel suo contenuto, al pubblico ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, senza “mutare” la propria natura giuridica, convertendosi da atto privato in atto pubblico, costituendo, invece, un tutt’uno (quanto a redazione, presentazione e ricezione del p.u. con conseguenti determinazioni fiscali), in relazione alla funzione da essa assolta”;  4) conclusivamente, “non è possibile guardare ad una dichiarazione di successione, indipendentemente dalla sua presentazione e dalla attività svolta in essa dal pubblico ufficiale, che è la ratio della “dichiarazione” stessa, insomma indipendentemente dalla natura e funzione pubblica da essa assolta, con l’intervento del p.u.”]


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