mercoledì 6 aprile 2016






Maternità surrogata all’estero e (assenza di) riflessi penali (entro certi limiti)

Cass. pen. 5 aprile 2016 (ud. 10 marzo 2016), n. 13525

Ai fini della configurabilità del reato ex art. 567, c. 2, c.p., è necessaria un’attività materiale di alterazione di stato, che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione, e si caratterizzi per l'idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale e comporti un’alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell’atto di nascita [In ossequio al principio, il S.C. ha confermato l’assoluzione di una coppia italiana, che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata in uno Stato estero che ammette tale pratica]


Ai fini della configurabilità del reato ex art. 495 c.p., la mancata risposta (nel caso deciso: alla richiesta del funzionario consolare di chiarire la sussistenza della surrogazione di maternità) non costituisce falsa dichiarazione

Non sussiste il reato di cui agli artt. 48 e 476 c.p. quando l’ufficiale dello stato civile (italiano) si limiti a trascrivere un atto, riguardante un cittadino italiano, formato all’estero

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