Maternità surrogata all’estero
e (assenza di) riflessi penali (entro certi limiti)
Cass. pen. 5 aprile 2016 (ud. 10 marzo 2016), n. 13525
Ai fini della configurabilità del
reato ex art. 567, c. 2, c.p., è necessaria un’attività materiale di
alterazione di stato, che costituisca un quid
pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione, e si caratterizzi per
l'idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una
diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da
quello naturale e comporti un’alterazione destinata a riflettersi sulla
formazione dell’atto di nascita [In ossequio al principio, il S.C. ha
confermato l’assoluzione di una coppia italiana, che aveva fatto ricorso alla
maternità surrogata in uno Stato estero che ammette tale pratica]
Ai fini della configurabilità del
reato ex art. 495 c.p., la mancata risposta (nel caso deciso: alla richiesta
del funzionario consolare di chiarire la sussistenza della surrogazione di
maternità) non costituisce falsa dichiarazione
Non sussiste il reato di cui agli
artt. 48 e 476 c.p. quando l’ufficiale dello stato civile (italiano) si limiti
a trascrivere un atto, riguardante un cittadino italiano, formato all’estero
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