Trascrizione ‘tardiva’ [riparatrice (?)] del (l’atto di) matrimonio
ebraico
Trib. Milano 22 febbraio 2016
Qualora il ministro di culto
trasmetta l’atto di matrimonio ebraico decorsi cinque giorni dalla
celebrazione, esclusa una trascrizione tardiva per mera volontà degli sposi –
nei sensi in cui è ammessa dall’Accordo del 1984 per la confessione cattolica
–, è ammissibile una trascrizione riparatrice ossia il porre rimedio a un
procedimento di registrazione del matrimonio che, per mero fatto ostativo non
rimproverabile ai nubendi, non si è validamente perfezionato; ciò a condizione
che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i
requisiti per accedere all’unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute
meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio (ad es., lo
stato libero di entrambi i nubendi); ciò anche a condizione che sia provato
come, sin dall’inizio, l’intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un
matrimonio con effetti civili (e ciò è provato producendo la richiesta di nulla
osta all’Ufficiale dello Stato Civile, prima dell’unione, come nel caso di specie)
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