venerdì 29 aprile 2016



Trascrizione ‘tardiva’ [riparatrice (?)] del (l’atto di) matrimonio ebraico

Trib. Milano 22 febbraio 2016


Qualora il ministro di culto trasmetta l’atto di matrimonio ebraico decorsi cinque giorni dalla celebrazione, esclusa una trascrizione tardiva per mera volontà degli sposi – nei sensi in cui è ammessa dall’Accordo del 1984 per la confessione cattolica –, è ammissibile una trascrizione riparatrice ossia il porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che, per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i requisiti per accedere all’unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò anche a condizione che sia provato come, sin dall’inizio, l’intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio con effetti civili (e ciò è provato producendo la richiesta di nulla osta all’Ufficiale dello Stato Civile, prima dell’unione, come nel caso di specie)

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