Adozione (legittimante) dei (due) figli di coniugi omosessuali
Corte App. Napoli 30 marzo 2016
L’ufficiale dello stato civile è
legittimato passivo nell’azione volta al riconoscimento giudiziale della
sentenza straniera (nel caso deciso: di adozione)
Rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 65 e 66 della l. 218/1995 la sentenza straniera di
adozione da parte di due donne coniugate (con matrimonio same sex, ammesso nello Stato estero) dei rispettivi figli
biologici
Nell’interesse del minore, non è
contraria all’ordine pubblico la sentenza straniera (nel caso deciso: francese)
che disponga l’adozione legittimante da parte di due donne coniugate (con
matrimonio same sex, ammesso nello
Stato estero) dei rispettivi figli biologici [rileva il Collegio che: a) “non
vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all’ordine
pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione
piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi,
anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento
dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri
scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore
al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure
genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative
che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con
ambedue e dei provvedimenti di adozione”; b) “la predetta valutazione dei presupposti
delle adozioni in parola appartiene al giudice francese che ha emesso le
predette sentenze, mentre qui rileva solo che quell’apprezzamento non è
contrario all’ordine pubblico”]
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