giovedì 7 aprile 2016




Adozione (legittimante) dei (due) figli di coniugi omosessuali

Corte App. Napoli 30 marzo 2016



L’ufficiale dello stato civile è legittimato passivo nell’azione volta al riconoscimento giudiziale della sentenza straniera (nel caso deciso: di adozione)

Rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 65 e 66 della l. 218/1995 la sentenza straniera di adozione da parte di due donne coniugate (con matrimonio same sex, ammesso nello Stato estero) dei rispettivi figli biologici

Nell’interesse del minore, non è contraria all’ordine pubblico la sentenza straniera (nel caso deciso: francese) che disponga l’adozione legittimante da parte di due donne coniugate (con matrimonio same sex, ammesso nello Stato estero) dei rispettivi figli biologici [rileva il Collegio che: a) “non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e dei provvedimenti di adozione”; b) “la predetta valutazione dei presupposti delle adozioni in parola appartiene al giudice francese che ha emesso le predette sentenze, mentre qui rileva solo che quell’apprezzamento non è contrario all’ordine pubblico”]

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