Ordinanza di
demolizione di una casa-roulotte
Tar Veneto 21 gennaio 2016, n. 57
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2016, proposto da:
OMISSIS;
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2016, proposto da:
OMISSIS;
contro
Comune di S. in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione di opere abusive n. OMISSIS
emesso dal Servizio 4° Area Tecnica; dell'ordinanza di rimessa in pristino e di
demolizione di opere abusive n. OMISSIS del Servizio 4° Area Tecnica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016
il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Osservato che:
L'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, alla lettera e) definisce gli
interventi di nuova costruzione come "quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle
lettere precedenti (ovvero, interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia)", riportando un elenco di interventi che, in ogni caso, non
possono mai esulare da tale categoria;
Per quanto qui rileva, tra tali interventi, alla lettera e.5),
l'anzidetta norma prevede "l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers,
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee";
In altri termini, il legislatore identifica le nuove
costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma
piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere
non meramente temporaneo;
Nel caso di specie, le opere realizzate dal ricorrente in
assenza di titolo edilizio integrano quelle di cui alla predetta lettera e. 5,
in quanto, come accertato dal Comune nel corso dei sopralluoghi del 6 ottobre
2015 e del 6 novembre 2015, le quattro roulotte e l’autocarro trovati sul lotto
di proprietà del ricorrente: a) vengono utilizzati stabilmente come abitazione
per la famiglia dei signori OMISSIS, avendo questi stessi dichiarato agli
agenti di non avere alternative di alloggio e di avere i figli che frequentano
la scuola a S.; b) sono collegati ad un sistema di approvvigionamento
dell’acqua, attraverso un pozzo di prelevamento dell’acqua dal sottosuolo, e ad
un sistema di smaltimento delle acque che vengono convogliate in un box di
raccolta delle acque; c) sono allacciati alla rete di distribuzione
dell’energia elettrica; d) insistono su terreno di proprietà dei medesimi
ricorrenti;
La ‘precarietà’ dell’opera, che esonera dall'obbligo del
possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5,
D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente
delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al
soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel
tempo (Cons. St. 4116/2015);
Dalle suddette circostanze emerge la riconducibilità delle
opere realizzate dal ricorrente alla categoria della nuova costruzione e la
loro soggezione al regime del permesso di costruire; in ogni caso si
tratterebbe d’interventi non ammessi in zona agricola; di qui la legittimità
delle ordinanze di demolizione adottate dal Comune di S.;
La modifica dell’estensione dell’area da acquisire è dovuta
allo spostamento delle roulotte che la ricorrente ha effettuato tra il
sopralluogo del 6 ottobre e quello del 6 novembre;
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura
indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta;
condanna il ricorrente a pagamento delle spese di lite, che si
liquidano in complessivi € 1.500,00, otre oneri accessori;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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