In tema di accesso
civico
Tar Campania. Napoli, 13 aprile
2016, n. 1793
Circa l’applicabilità delle disposizioni del decreto, entrato in vigore
dal 20.04.2013, agli atti anteriori all’entrata in vigore del decreto, occorre
osservare che, se il decreto fosse applicabile ai soli atti formatisi dopo la
sua entrata in vigore, l’effettiva operatività delle sue disposizioni
risulterebbe procrastinata anche in misura assai rilevante e ne resterebbe
fortemente incisa, tra le altre, proprio la materia della pianificazione del
territorio oggetto del presente giudizio.
Il principio da affermare è, all’opposto, che gli atti che dispieghino
ancora i propri effetti siano da pubblicare, nelle modalità previste, secondo
quanto disposto dall’art. 8 co. 3 del d.lgs. 33/2013 che, appunto, prevede
l’obbligo di pubblicare gli atti contenenti i dati previsti dal decreto
medesimo «per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino
a che gli atti pubblicati producono i loro effetti». In tal senso, depone anche
la circolare n. 2/2013 del 19.07.2013 del dipartimento della funzione pubblica
(al par. 1.3, primo capoverso), con cui si è inteso fornire alle
amministrazioni le prime indicazioni operative circa gli obblighi di
pubblicazioni previsti dal decreto; essa chiarisce, infatti, che essi divengono
efficaci alla data di entrata in vigore del decreto senza che sia necessario
attendere alcun decreto applicativo, così ribadendo, ulteriormente, la necessità
che la disciplina divenga immediatamente effettiva.
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