Elezioni ed (auto)
autenticazione della firma
Tar Campania. Napoli, xx 2011, n.
xx
OMISSIS
4. Can la residua doglianza formulata
nell’ambito del secondo motivo si lamenta che la consigliera provinciale Pace
avrebbe autenticato anche la propria firma, apposta in calce alla dichiarazione
di collegamento della lista “Di Pietro - Italia dei Valori” alla candidatura a
Sindaco del dott. Luigi De Magistris (nella qualità di delegata alla presentazione della lista insieme a tale …),
per cui nella specie mancherebbe il necessario rapporto di terzietà, con
conseguente nullità dell’autenticazione ed illegittimità dell’ammissione della
lista alla competizione elettorale.
OMISSIS
A parte l’assenza sia di un simile
precetto, sia, ovviamente, della prospettata sanzione di nullità, a non
convincere è la stessa prospettazione del ricorrente, secondo cui nell’attività
di autenticazione delle sottoscrizioni dovrebbe sussistere necessariamente una
condizione di terzietà – da intendersi, più propriamente, come alterità fisica
– tra chi appone la sottoscrizione e colui che procede all’autentica.
Quanto alle modalità e forme di autenticazione del procedimento
elettorale, il già citato art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 stabilisce
che “sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite
esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge
24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle
province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e i
vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della
provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che
comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della
provincia e al sindaco”. Il secondo comma del medesimo articolo prescrive
poi che “l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al
secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”
mentre il terzo che “le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono
nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per
la presentazione delle
candidature”.
Orbene, a seguito dell’abrogazione espressa della legge 4
gennaio 1968 n. 15 ad opera dell’art. 77 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, la
disciplina applicabile risulta quella di cui al medesimo testo unico in materia
di documentazione amministrativa, che definisce l’autenticazione di
sottoscrizione come “l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive (art. 1, primo comma, lettera i)”. Lanozione
è sostanzialmente confermata dall’art.21, secondo comma, ultima parte, a
proposito dell’autenticazione delle sottoscrizioni in generale, a mente del
quale – in ciò richiamando quanto a suo tempo previsto dall’art. 20 della legge
4 gennaio 1968 n.15 – “l'autenticazione è redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.
Dalla evocata disciplina emerge che la
funzione generale di autenticazione, non resa diversa ai fini della censura in
esame dalla specialità del procedimento elettorale, consta di due compiti
specifici: il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta
in sua presenza in luogo e data specificati da parte di un soggetto di cui egli
ha proceduto all’identificazione. Si tratta, quindi, dell’attestazione del
compimento di un’attività materiale, segnatamente l’apposizione della sottoscrizione,
con immediata trasposizione del risultato di tale percezione in un documento
rappresentativo dell’accaduto munito di fede privilegiata, come avviene per gli
atti pubblici.
Ebbene, a parte la considerazione che
nemmeno in questo caso è dato rinvenire nella disciplina di settore alcuna
norma che ponga formalmente come limite all’attività di autenticazione la
necessaria alterità soggettiva tra chi autentica e chi sottoscrive, è proprio
all’essenza della funzione di autenticazione che non osta la mancanza di
un’indefettibile dualità fisica; invero, l’autenticazione non rientra né si
risolve in una funzione di controllo, attività, quest’ultima, a cui in linea
generale può ricondursi l’esigenza di una differenziazione soggettiva tra
controllore e controllato, che, assecondando logiche di trasparenza e di
imparzialità amministrativa, consente di giustificare il fatto che il titolare
del potere di controllo sia, in questi termini, “terzo”, ossia indipendente o
comunque svincolato da un punto di vista organizzativo e funzionale da chi ha
svolto l’attività di primo grado.
Nell’attività di autenticazione,
invece, non sussiste una finalità di controllo, essendovi unicamente la
certificazione da parte del pubblico ufficiale dell’avvenuta apposizione in sua
presenza di una sottoscrizione da parte di un soggetto identificato, quindi di
un’attività materiale, magari in calce ad un’istanza o dichiarazione della cui
veridicità sotto il profilo ideologico egli non si pone nemmeno come garante; a
ben vedere, anche nell’affine attività di autenticazione di copie di atti e
documenti (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) chi procede
all’attestazione di conformità non risponde del contenuto ideologico di questi,
ma solo della loro accertata identità fisica.
Non ricorrendo i presupposti di
applicazione del principio generale per cui nessuno sarebbe idoneo a
controllare se stesso – principio, tra l’altro, di discutibile rigidità in
diritto pubblico, in cui il dominio dei canoni costituzionali di imparzialità e
buon andamento sottendono piuttosto un generale potere di revirement che
si risolve nella funzione di autotutela a cui non sono estranee finalità di
controllo successivo – nel caso di specie non vi è ragione di ritenere che il
soggetto titolare del relativo potere non possa autenticare anche la propria
sottoscrizione, purché, ovviamente, l’attestazione contenga i requisiti minimi
prescritti dalla legge ossia l’identificazione di chi appone la sottoscrizione
e l’indicazione della data e del luogo in cui la stessa è stata apposta.
Opinare diversamente significherebbe introdurre una presunzione assoluta di
incompatibilità di cui manca ogni traccia in diritto positivo e che non trova
giustificazione nemmeno in esigenze sostanziali di certezza giuridica ulteriori
rispetto a quelli esigibili dall’attività di autentica della sottoscrizione di
soggetti diversi dal pubblico ufficiale che vi procede.
OMISSIS