DISPERSIONE DELLE
CENERI
Tar Sardegna xx febbraio 2014, n. xx
OMISSIS
FATTO
I ricorrenti -rispettivamente vedova…, nonché padre e sorella …,
del defunto …, impugnano gli atti in epigrafe indicati, con i quali il Comune
di … ha respinto la loro richiesta di dispersione delle ceneri del corpo del
congiunto (già cremato in base a regolare autorizzazione), che gli stessi
riferivano corrispondere ad una volontà costantemente espressa dal defunto
quando era in vita.
Il motivo del diniego dell’autorizzazione alla dispersione
delle ceneri risiede nel fatto che, citando testualmente l’Amministrazione, “la
dispersione delle ceneri è consentita dalla normativa vigente, legge 130/2001 e
l.r. 4/2012, solo nel rispetto della volontà del defunto e non anche nel
rispetto della volontà espressa dai suoi familiari”; in sostanza il Comune di …
ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova della volontà dell’interessato
alla dispersione delle proprie ceneri, le dichiarazioni dei suoi prossimi
congiunti, ritenendo necessaria una dichiarazione scritta e firmata dello
stesso defunto.
OMISSIS
DIRITTO
OMISSIS
Al riguardo il Collegio condivide la
censura di carattere sostanziale dedotta dai ricorrenti, secondo i quali non
esisterebbe alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del
defunto alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per
iscritto da parte del defunto.
Difatti sia l’art. 3 della legge statale 30 marzo 2011, n. 130,
che l’art. 4 della l.r. Regione Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4 depongono
univocamente a favore della tesi di parte ricorrente.
OMISSIS
Nessuna incidenza sulla vicenda in esame ha, infine, il
regolamento comunale di polizia mortuaria di …, poichè lo stesso -ed in questo
concordano entrambe le difese- fa sostanzialmente riferimento alla normativa
primaria, senza aggiungere alcuna specifica previsione in relazione al profilo
che ora interessa.
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in
epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di …, …
OMISSIS