venerdì 11 aprile 2014





DISPERSIONE DELLE CENERI

Tar Sardegna xx febbraio 2014, n. xx


OMISSIS

FATTO

I ricorrenti -rispettivamente vedova…, nonché padre e sorella …, del defunto …, impugnano gli atti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di … ha respinto la loro richiesta di dispersione delle ceneri del corpo del congiunto (già cremato in base a regolare autorizzazione), che gli stessi riferivano corrispondere ad una volontà costantemente espressa dal defunto quando era in vita.
Il motivo del diniego dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri risiede nel fatto che, citando testualmente l’Amministrazione, “la dispersione delle ceneri è consentita dalla normativa vigente, legge 130/2001 e l.r. 4/2012, solo nel rispetto della volontà del defunto e non anche nel rispetto della volontà espressa dai suoi familiari”; in sostanza il Comune di … ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova della volontà dell’interessato alla dispersione delle proprie ceneri, le dichiarazioni dei suoi prossimi congiunti, ritenendo necessaria una dichiarazione scritta e firmata dello stesso defunto.

OMISSIS

DIRITTO

OMISSIS

Al riguardo il Collegio condivide la censura di carattere sostanziale dedotta dai ricorrenti, secondo i quali non esisterebbe alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del defunto alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto.
Difatti sia l’art. 3 della legge statale 30 marzo 2011, n. 130, che l’art. 4 della l.r. Regione Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4 depongono univocamente a favore della tesi di parte ricorrente.

OMISSIS

Nessuna incidenza sulla vicenda in esame ha, infine, il regolamento comunale di polizia mortuaria di …, poichè lo stesso -ed in questo concordano entrambe le difese- fa sostanzialmente riferimento alla normativa primaria, senza aggiungere alcuna specifica previsione in relazione al profilo che ora interessa.

OMISSIS

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di …, …

OMISSIS