Matrimonio tra persone dello stesso
sesso
Trib. Grosseto 3 aprile 2014
(ord.)
Celebrato il matrimonio a New
York, due cittadini italiani (dello stesso sesso) ne chiedono la trascrizione
all’ufficiale dello stato civile, ottenendone un rifiuto sulla base della
contrarietà all’ordine pubblico.
Il Tribunale accoglie il ricorso,
ordinando all’ufficiale dello stato civile di trascrivere l’atto di matrimonio.
Secondo il Tribunale:
-come sottolineato dalla
Cassazione, nella sentenza 4184 del 2012,il matrimonio contratto tra due
persone dello stesso sesso non può ritenersi “inesistente” per l’ordinamento
italiano;
-come ulteriormente rilevato
(seppur non esplicitamente) dal S.C., nella citata sentenza il diritto al
matrimonio ha assunto oggi un nuovo più ampio contenuto, includendo anche il
matrimonio contratto fra persone dello stesso sesso; ne consegue che un
istituto giuridico ricompreso nella CEDU non può ritenersi contrario all’ordine
pubblico internazionale;
-la normativa italiana non
individua la diversità di sesso degli sposi fra gli impedimenti al matrimonio e
l’art. 28 della legge 218/1995 richiede, quanto alla forma del matrimonio, il
rispetto della legge del luogo di celebrazione