lunedì 28 aprile 2014




Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia – Competenza funzionale

Cons. di Stato, Ad. Pl., 22 aprile 2014, n. 12


SENTENZA
OMISSIS
Sin dalla sua istituzione, con l’emanazione del decreto legislativo presidenziale del 6 maggio 1948 n. 654 attuativo dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, il Consiglio di Giustizia amministrativa assolve, nella Regione siciliana alle stesse funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Il più recente d. lgs. n. 376/2003, recando “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”, stabilisce che le sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa funzionano come sezioni staccate del Consiglio di Stato (art. 1, comma 2) e che in sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni del giudice di appello avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (art. 4, comma 3).
Il Consiglio di Giustizia amministrativa è pertanto titolare di un’attribuzione specifica che può essere sintetizzata, come già ha fatto la giurisprudenza amministrativa nella citata decisione della quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 103 del 19 febbraio 1990, nella formula “competenza funzionale inderogabile”.
Competenza funzionale che, nonostante la comune radice linguistica, è nozione ontologicamente e strutturalmente diversa dalla competenza territoriale.
E’ a tale nozione che va ricondotto il dato testuale dell’art. 100 c.p.a. che fa salva la “competenza” del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli atti proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
Nel processo amministrativo, pertanto, le norme che individuano il giudice dell’appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale.

OMISSIS