Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Sicilia
– Competenza funzionale
Cons. di Stato, Ad. Pl., 22 aprile 2014, n. 12
SENTENZA
OMISSIS
Sin dalla sua istituzione, con l’emanazione del decreto
legislativo presidenziale del 6 maggio 1948 n. 654 attuativo dell’art. 23 dello
Statuto della Regione Siciliana, il Consiglio di Giustizia amministrativa
assolve, nella Regione siciliana alle stesse funzioni consultive e
giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Il più recente d. lgs. n. 376/2003, recando “Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti
l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”,
stabilisce che le sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa funzionano
come sezioni staccate del Consiglio di Stato (art. 1, comma 2) e che in sede
giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni
del giudice di appello avverso le pronunce del Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia
(art. 4, comma 3).
Il Consiglio di Giustizia amministrativa è pertanto titolare di
un’attribuzione specifica che può essere sintetizzata, come già ha fatto la
giurisprudenza amministrativa nella citata decisione della quarta Sezione del
Consiglio di Stato n. 103 del 19 febbraio 1990, nella formula “competenza
funzionale inderogabile”.
Competenza funzionale che, nonostante la comune radice
linguistica, è nozione ontologicamente e strutturalmente diversa dalla
competenza territoriale.
E’ a tale nozione che va ricondotto il dato testuale dell’art.
100 c.p.a. che fa salva la “competenza” del Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione
siciliana per gli atti proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia.
Nel processo amministrativo, pertanto, le norme che individuano
il giudice dell’appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla
competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice
naturale.
OMISSIS