OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO
Cass. pen. 14 novembre 2013 (ud. 17 ottobre 2013) n. 45629
Ai fini dell’integrazione del
delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del
silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta
del privato.Ne consegue che il silenzio-rifiuto
deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per
la configurazione della fattispecie incriminatrice