domenica 13 aprile 2014




OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO

Cass. pen.  14 novembre 2013 (ud. 17 ottobre 2013)  n. 45629


Ai fini dell’integrazione del delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato.Ne consegue che il silenzio-rifiuto deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice